• Non ci sono risultati.

giudice di pace nella sede di

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "giudice di pace nella sede di"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Compatibilità fra la nomina a Presidente dell'Associazione Giovanile Forense e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

(Risposta a quesito dell’8 gennaio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 gennaio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 13 ottobre 2008 con cui l'avv. …, giudice di pace nella sede di …, iscritta presso l'Ordine degli avvocati di …, chiede di conoscere se la nomina a Presidente dell'Associazione Giovanile Forense, A.GI.FOR. Sezione Territoriale di …, (il cui scopo è la formazione culturale, professionale ed etica dei giovani che intendono esercitare la libera professione) costituisce causa di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali attualmente svolte in Roma;

- vista la legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace;

- vista la circolare consiliare sui giudici di pace prot. n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, Capo IV, par. 1, punto 2, in tema di incarichi extragiudiziari;

- osservato che la carica di Presidente dell'Associazione Giovanile Forense di …, non potendo farsi rientrare tale qualifica nell'ambito delle complessive attività inerenti alla nozione di esercizio della professione forense (in relazione al quale il regime delle incompatibilità con le funzioni di giudice di pace è disciplinato dall'art. 8 della citata legge n. 374/1991), potrebbe tutt’al più essere considerata quale incarico extragiudiziario che il giudice di pace ha assunto o intende espletare;

- considerato che il giudice di pace, non necessitando di autorizzazione per l'espletamento di incarichi extragiudiziari, non essendo a lui applicabile la disciplina prevista dall'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario, è comunque tenuto a dare comunicazione degli incarichi extragiudiziari assunti, al fine di consentire la verifica della permanenza in concreto, in capo al giudice di pace medesimo, dei requisiti di indipendenza e terzietà richiesti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 374/1991 per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;

- considerato, altresì, che la previsione normativa di cui agli articoli 9 della citata legge n. 374/1991 e 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 25, e successive modificazioni, demanda alla Sezione del Consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace, su proposta del Presidente della Corte di appello, l'accertamento che sia venuto meno taluno dei requisiti necessari per poter svolgere le funzioni di giudice di pace o per sopravvenute cause di incompatibilità, al fine di verificare in concreto la permanenza, in capo al giudice di pace, dei requisiti di indipendenza e terzietà richiesti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere, allo stato, da parte del Consiglio superiore della magistratura e di rispondere alla dott.ssa … nei termini sopraindicati."

Riferimenti

Documenti correlati

Nella circolare indicata in epigrafe si è stabilito che, all’atto della formulazione della proposta di nomina da parte della Commissione, è richiesta all’aspirante giudice di pace

I Giudici di Pace dott. Pierluigi Messina e Dr Gabriella Perinetti hanno comunicato l' impedimento a presenziare, per pregressi impegni indifferibili , rna hanno

Le controversie dal giudice di pace fino a 1100 euro sono sempre da considerarsi secondo equità e, pertanto, l’appello è possibile solo per violazioni di norme sul

- viste le note in data 8 e 13 ottobre 2009 con le quali il Presidente del Tribunale di …, nel trasmettere le domande di conferma nell'incarico per

Compatibilità dello svolgimento di incarichi ed attività extragiudiziarie di insegnamento con contratto a tempo determinato, in corsi organizzati da enti pubblici,

8) raddoppio del numero dei G.d.P. presenti nella Commissione per la formazione, per meglio prospettare le esigenze della categoria. Dall'Associazione Nazionale Giudici di Pace:

“- letti i quesiti con i quali i presidenti delle Corti di appello di Bologna e di Firenze chiedono se debba essere riconosciuta ai giudici di pace già nominati con

“- vista la nota del Presidente della Corte di appello di Palermo con cui chiede quale criterio prioritario va applicato per la nomina dei rappresentanti dei giudici di pace