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Provincia di Como CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI: VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE CONTENENTI

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(1)

COMUNE DI ALZATE BIANZA Rep. n. ______

Provincia di Como

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI:

VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - CODICE CER 200127, MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI - CODICE CER 200131, GAS IN

CONTENITORI A PRESSIONE (COMPRESI GLI HALON)

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - CODICE CER 160504

RACCOLTI NEI CENTRI DI RACCOLTA DI MERONE E ALZATE BRIANZA DOVE CONFERISCONO I RIFIUTI I COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE “IL CILINDRO” -PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020 CON OPZIONE DI ULTERIORI 12 MESI – CIG 8082270432

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____________ il giorno _________ del mese di ______________ in Alzate Brianza, presso la Sede del Comune, avanti a me, dott. LEONARDO VICARI – Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/00, sono comparsi i Signori:

1) MASSIMO PETROLLINI nato a Bosisio Parini (LC) il 15/11/1966, con domicilio presso il Comune di Alzate Brianza, Piazza Municipio n. 1 – Alzate Brianza (CO), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Alzate Brianza, codice fiscale / Partita Iva 00613570134, che rappresenta nella sua qualità di responsabile dell’area EDILIZIA PRIVATA – SUAP – SERVIZI AMBIENTALI E

(2)

ASSOCIATI in forza del decreto di nomina sindacale n. 10 del 20/05/2019, di seguito nel presente atto denominato "ENTE"

2) _________________ nato a ________________ (__) il __/__/______ in qualità di Legale Rappresentante della Società _______________ con sede legale in __________________ (__) in Via ___________ n. __, Codice Fiscale n. ____________ – P.Iva ______________ di seguito nel presente atto denominato "APPALTATORE" ;

In assenza di testimoni, i predetti comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il seguente atto.

P R E M E S S O

 Che con determinazione n. ___ R.G. (n. __ R.A.) del __/__/____ del responsabile dell’Area Edilizia Privata – SUAP – Servizi Ambientali e Associati del Comune di Alzate Brianza del Comune di Alzate Brianza è stato dato avvio alle procedure di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio indicato in oggetto;

 Che alla procedura è stato attribuito il codice CIG 8082270432

 Che il Comune di Alzate Brianza con determinazione n. ____ R.G. (n.

_____ R.A.) del __/__/____ ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Società ________________ con sede a _________________

(__) in Via ________________-___ n. __ - C.Fisc./P.Iva _________________

 Che la Società _______________ ha trasmesso la documentazione per la sottoscrizione del contratto;

(3)

TUTTO CIO' PREMESSO

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse generalizzate come in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare ogni parte.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

L’Arch. Massimo Petrollini, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Edilizia Privata – SUAP – Servizi Ambientali e Associati del Comune di Alzate Brianza del Comune di Alzate Brianza, nel cui nome e nell'interesse agisce, conferisce alla Società ________________ con sede a _________________ (__) in Via ______ n. __ - C.Fisc./P.Iva _________________, come sopra rappresentata, che accetta, l’appalto relativo al Servizio di “smaltimento dei seguenti rifiuti:

 Vernici, inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose - CODICE CER 200127;

 Medicinali citotossici e citostatici - CODICE CER 200131;

 Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose - CODICE CER 160504;

raccolti nei centri di raccolta di Merone e Alzate Brianza dove conferiscono i rifiuti i comuni aderenti alla convenzione “IL CILINDRO” (Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Alserio, Brenna, Lambrugo, Lurago d’Erba, Merone e Monguzzo). L’appalto avrà validità dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con opzione di prosecuzione del contratto alle medesime condizioni di ulteriori 12 mesi.

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L’affidamento avviene in base alla procedura espletata dal Comune di Alzate Brianza (CO), con sede in Piazza Municipio n. 1- Alzate Brianza (CO).

Le modalità di espletamento del servizio sono meglio specificate nel

“PROGETTO DI SERVIZIO” redatto ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.P.R. 50/2016 e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 3 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: a) Il progetto di servizio; b) Il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; c) Il Bando di gara; d) Il Disciplinare di gara; f) L’offerta economica prodotta dall’Appaltatore; g) Il Patto di integrità; h) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013, e il “Codice di Comportamento del Comuni di Comuni di Alzate Brianza.

Articolo 4 - Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale del presente, già dedotti gli sconti formulati in sede di gara, ammonta a:

1) Rifiuto Codice C.E.R. n. 20.01.27 - Vernici, inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

 costo unitario a tonnellata per lo smaltimento, dedotto lo sconto formulato del ___,__%, pari a ____,00 €/ton. al netto di IVA e comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale

 quantitativo presunto di rifiuti da conferire all’impianto pari a 45,00 t. + 45,00 t. per il periodo di opzione di ulteriori 12 mesi.

(5)

 variazioni in aumento o in diminuzione nella misura pari al 10% del totale (9,00 tonnellate).

 costo stimato dell’appalto è pertanto pari __.___,00 oltre IVA + €.

__.___,00 oltre IVA per opzione di ulteriori 12 mesi + ___,00 oltre IVA per variazioni in aumento sul quantitativo stimato (totale complessivo __.___,00 oltre IVA)

2) Rifiuto Codice C.E.R. n. 20.01.31 – Medicinali citotossici e citostatici

 costo unitario a tonnellata per lo smaltimento, dedotto lo sconto formulato del ___,__%, pari a ____,00 €/ton. al netto di IVA e comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale;

 quantitativo presunto di rifiuti da conferire all’impianto pari a 3,00 t. + 3,00 t. per il periodo di opzione di ulteriori 12 mesi.

 variazioni in aumento o in diminuzione nella misura pari al 10% del totale (0,60 tonnellate).

 costo stimato dell’appalto è pertanto pari _____,00 oltre IVA + €.

_____ oltre IVA per opzione di ulteriori 12 mesi + ___,__ oltre IVA per variazioni in aumento sul quantitativo stimato (totale complessivo ______,__ oltre IVA)

3) Rifiuto Codice C.E.R. n. 16.05.04 – Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose

 costo unitario a tonnellata per lo smaltimento, dedotto lo sconto formulato del ___,__%, pari a ____,00 €/ton. al netto di IVA e comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale;

 quantitativo presunto di rifiuti da conferire all’impianto pari a 1,00 t. + 1,00 t. per il periodo di opzione di ulteriori 12 mesi.

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 variazioni in aumento o in diminuzione nella misura pari al 10% del totale (0,20 tonnellate).

 costo stimato dell’appalto è pertanto pari ___,__ oltre IVA + €. ___,__

oltre IVA per opzione di ulteriori 12 mesi + ___,__ oltre IVA per variazioni in aumento sul quantitativo stimato (totale complessivo ___,__

oltre IVA)

I suddetti quantitativo sono stimati e non vincolanti, pertanto il mancato raggiungimento della quantità prevista non darà diritto ad alcuni riconoscimento e/o indennizzo di sorta all’appaltatore. Alla luce di quanto sopra, e come indicato nei prospetti sopra indicati, i quantitativi stimati potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nella misura pari al 10% del totale.

Detta variazione (misura massima del 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs.

50/2016) non è considerata variante ai sensi del precedente ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 purché non essenziale o non sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il costo complessivo dell’appalto è pertanto pari a ______,00 oltre IVA + €.

_____,00 oltre IVA + ____,00 oltre IVA (totale complessivo _______,00 oltre IVA)

L’importo del contratto sarà quello dell’appalto oltre alla variazione sopra indicata diminuiti del ribasso d’asta offerto in riferimento al prezzo posto a base di gara .

Il contratto è stipulato a “misura” - i corrispettivi saranno determinati in base ai quantitativi effettivamente conferiti all’impianto e al prezzo unitario derivante dall’offerta dell’appaltatore.

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Articolo 5 - Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 6 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 7 - Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

a) dal presente contratto; b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.L.vo 50/2016; d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati; e) dalle disposizioni in materia di sicurezza – D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; f) dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa vigente in materia

Articolo 8 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali e a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche:

 in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa: di detta consegna deve

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essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

 A mezzo posta elettronica certificata – a tal proposito si evidenzia che l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) della staziona appaltante è:

comunealzate@legalmail.it mentre quello della ditta appaltatrice è ________.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva dell'importo di €.

__________ mediante polizza fideiussoria numero ____________del ___________ rilasciata dalla ____________________________.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Ente abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro superiore a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio (polizza numero _____________ rilasciata dalla società ________________ con i massimali previsti nel CSA).

Articolo 11 – Osservanza delle condizioni di lavoro

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e

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assicurazioni sociali e assistenziali, assumendone gli oneri relativi.

L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L’Appaltatore deve regolare il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L’Appaltatore è obbligato ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti la stazione appaltante provvede a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta.

Si dà atto che è stato acquisito il D.U.R.C. valido e regolare (scadenza validità __/__/__________).

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Responsabile dell’Area EDILIZIA PRIVATA – SUAP – SERVIZI AMBIENTALI E ASSOCIATI del Comune di Alzate Brianza (CO) effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 12 - Subappalto e responsabilità relative Il subappalto è regolato dall’art. 43 del C.S.A.

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Articolo 13 - Responsabilità dell’Appaltatore

L’APPALTATORE risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art.

2049 del c.c..

Articolo 14 - Tutela contro azioni di terzi

L’APPALTATORE assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. A tal fine ha sottoscritto apposita assicurazione così come richiamata all’art. 10 del presente contratto.

L’APPALTATORE assume inoltre la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi e forniture prestate.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'impresa in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite.

Articolo 15 – Personale impiegato

L’Appaltatore deve provvedere a nominare il Responsabile Coordinatore e a comunicarne il nominativo al R.U.P. Il suddetto soggetto assume il ruolo di interlocutore diretto del R.U.P e della D.L.

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Il personale in servizio, che deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi previste per legge e prescritte dalle Autorità Sanitarie, deve:

- essere adeguatamente istruito sulle modalità di esecuzione dei servizi da effettuare;

- essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa completa di targhetta d’identificazione facilmente visibile. La divisa deve essere indossata sempre durante l’orario di lavoro ed essere mantenuta in stato di conveniente decoro;

- mantenere con comportamento civile nei confronti della cittadinanza;

- uniformarsi alle disposizioni impartite dal Direttore del Contratto e dal Responsabile Unico del procedimento.

L’appaltatore, relativamente al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente contratto:

- provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;

- esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;

- non pone in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs.

25/7/1998, n. 286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero);

- non pone in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs.

11/4/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

L’Ente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività contrattuali.

Articolo 16 – Clausole contrattuali conseguenti all’applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012

L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si

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impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, N. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Alzate Brianza allegato ai documenti di gara.

A tal fine si da atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16/04/2013, N. 62, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsivoglia titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013, N. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L’appaltatore dichiara inoltre:

1. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con la QUESTO ENTE da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

2. che non esistono situazioni di parentela e affinità o pantouflage con

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dipendenti della Stazione Appaltante ( art. 1, comma 9, lett. E) e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett.

L) della Legge n. 190/2012) – parere ANAC 18.02.2015 AG/08/2015/AC);

Articolo 17 – Vigilanza

L’ENTE a mezzo del Direttore dell’Esecuzione e del Responsabile Unico del Procedimento, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento dei servizi.

Articolo 18 – Penalità

L’inadempimento o inesatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Contratto danno luogo, oltre all’obbligo di rimuovere tempestivamente e senza ritardo le cause dell’infrazione e di conformarsi alle disposizioni previste, all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 del CSA. L’ammontare della sanzione sarà incassato dall’ENTE mediante trattenuta sulle fatture in scadenza.

Art. 19 – Controversie - Risoluzione del contratto

Per le controversie che dovessero insorgere, sia nel corso della validità del contratto, sia successivamente, qualunque sia la loro natura giuridica, tecnica, amministrativa o economica, si applica quanto previsto dagli art. 42 del C.S.A.

L’Ente può risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 42 del C.S.A. Nel caso del verificarsi di una delle cause di risoluzione previste al comma precedente, l’Ente potrà far valere la clausola risolutiva prevista nel presente articolo senza che la Ditta Appaltatrice possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. La risoluzione si farà con semplice atto di diffida in via amministrativa da parte dell’Ente appaltante senza che l’Appaltatore possa invocare il beneficio della costituzione in mora e ogni altra procedura giudiziaria

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cui la Ditta appaltatrice riconosce non aver diritto e alle quali rinuncia espressamente con la firma del contratto di appalto. La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall’Ente appaltante e comporterà l’incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9, oltre al risarcimento dei danni che la risoluzione apporterà. L’Ente appaltante ha facoltà in questo caso di allontanare immediatamente dal cantiere la Ditta appaltatrice.

Articolo 20 - Arbitrato

Per l'arbitrato, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 209 e 210 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 21 - Richiesta di arbitrato

La richiesta con cui si propone l'arbitrato deve essere inoltrata nel termine previsto per la prescrizione dei diritti soggettivi. La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata nella forma delle citazioni, a mezzo cioè di ufficiale giudiziario. Subito dopo la notifica, a cura della parte più diligente, viene promossa la nomina del Presidente del collegio arbitrale. Non formano oggetto di domanda di arbitrato le vertenze concernenti le condizioni tecniche, per le quali decide insindacabilmente l'Amministrazione. Per l'impugnazione del lodo, si applicano le clausole del codice di procedura civile.

Articolo 22 - Ricorso al giudice ordinario

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa, domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30.10.1933, n. 1611, e successive modifiche ed

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integrazioni. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

Articolo 23 - Obblighi durante il giudizio arbitrale e civile

Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli, fino alla pronuncia del lodo, e, nell'ipotesi del giudizio civile, fino alla sentenza, per garantire la continuità dei servizi, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri i servizi di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

Articolo 24 - Cessione del contratto Il presente contratto, pena la nullità, non è cedibile ne pignorabile.

Articolo 25 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente

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tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:

8082270432) attribuito dall’A.N.A.C.;

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle

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disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 26 - Adempimenti in materia antimafia.

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del c.d.

Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. n. 159/2011).

La ditta appaltatrice prende atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, la ditta appaltatrice garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La ditta Appaltatrice si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

 eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

 ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;

 ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

L’appaltatore dichiara comunque di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

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decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 27- Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni CONSIP

Ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, l’Ente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, nel caso in cui le condizioni economiche offerte da Consip SPA, successivamente alla stipula della presente scrittura, risultano essere migliorative rispetto alle condizioni economiche per le prestazioni non ancora eseguite, di cui alla presente scrittura, e laddove l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle suddette condizioni economiche tali da consentire il rispetto del limite di cui all’art. 26, c. 3 della L.23/12/1999 n. 488. Al verificarsi della suddetta condizione la Stazione Appaltante può procedere con la risoluzione anticipata del contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite compreso il pagamento a saldo della quota relativa agli investimenti oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 28 – Clausole Sociali

In applicazione del D.M. Ambiente del 06/06/2012, l’Appaltatore dichiara di dare seguito alle prescrizioni contrattuali in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura.

L’Appaltatore dichiara di prendere atto che i servizi oggetto del presente contratto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da

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ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in particolare in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità di cui al successivo articolo del presente contratto.

Articolo 29 – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:

1. Informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni e servizi oggetto del presente contratto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del presente contratto;

2. Fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione della attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità degli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell’Amministrazione stessa;

4. Intraprendere, o far intraprendere dai fornitori e sub fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazione contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la conformità agli standards sociali minimi

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lungo la catena di fornitura;

5. Dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali di cui agli art. 37 e 38 comporta l’applicazione delle sanzioni massima prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 30 - Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell’operatore economico aggiudicatario-

appaltatore come responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l’Arch. Massimo Petrollini, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e

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temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente

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normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n.

196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

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trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è l’Arch.

Massimo Petrollini, con domicilio presso il Comune di Alzate Brianza – Piazza Municipio n. 1 – 22040 ALZATE BRIANZA (CO).

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel.

031/6349300; e-mail uffici@alzatebrianza.org; pec comunealzate@legalmail.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario /appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto

medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

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all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale

Articolo 31 – Finanziamento

I Servizi oggetto del presente contratto sono finanziati con mezzi propri di bilancio delle Amministrazioni Comunali convenzionate.

Articolo 32 - Spese contrattuali

Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'APPALTATORE, che dichiara fin d’ora di accettarle. Trattandosi di Servizi soggetto a IVA, si richiede la registrazione a tassa fissa ex DPR 131/1996

Articolo 33 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto, l'impresa elegge il proprio domicilio legale in ________________ (____) in Via ______________ n. __.

*** **** ***

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto che, previa lettura datane alle parti e dichiarazione ricevuta dalle stesse che il presente è conforme alla loro volontà e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già preso cognizione, viene sottoscritto dalle stesse.

Comune di Alzate Brianza Massimo Petrollini Impresa Appaltatrice __________________

Il Segretario Comunale Leonardo Vicari

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.

L’Appaltatore _______________

Richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto, da me scritto in modalità

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elettronica con programma di videoscrittura sotto il diretto controllo degli strumenti informatici utilizzati e lo pubblico dandone lettura ai comparenti i quali, a mia domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di accettazione in mia presenza con firma elettronica ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, previa verifica della permanenza di validità e della assenza di revoca dei rispettivi certificati di firma rilasciati dagli enti certificatori autorizzati. Consta di numero 28 pagine intere comparenti a video e quanto della 29^ e ultima pagina. Il presente del contratto viene da me ufficiale rogante sottoscritto in chiusura con firma digitale.

Sottoscritto per il COMUNE DI ALZATE BRIANZA con firma elettronica (chiave USB) il cui certificato rilasciato da Infocert, è intestato al comparente sig.

Massimo PETROLLINI.

Sottoscritto per Società _________________ con firma elettronica (chiave USB) il cui certificato rilasciato dalla Società ____________________ è intestato al comparente Legale Rappresentante della Società Sig.

______________. Firmato digitalmente (chiave USB) a chiusura dell’atto in presenza dei comparenti dal Segretario Comunale Comune di ALZATE BRIANZA dott. LEONARDO VICARI in qualità di Ufficiale rogante dell’amministrazione.

Alzate Brianza, __/__/_____ Il Segretario Comunale (Dott. Leonardo Vicari)

(Allegato 1) Patto di Integrità (art. 1 co. 17 legge 190/2012)

La disciplina che segue è allegata, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d’appalto denominato: Servizio di “smaltimento dei seguenti rifiuti:

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 Vernici, inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose - CODICE CER 200127;

 Medicinali citotossici e citostatici - CODICE CER 200131;

 Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose - CODICE CER 160504;

raccolti nei centri di raccolta di Merone e Alzate Brianza dove conferiscono i rifiuti i comuni aderenti alla convenzione “IL CILINDRO”

(Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Alserio, Brenna, Lambrugo, Lurago d’Erba, Merone e Monguzzo). Periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con opzione di prosecuzione del contratto alle medesime condizioni di ulteriori 12 mesi– CIG 8082270432

Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 e smi.

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità è parte integrante di ogni contratto d’appalto affidato dalla stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto, in qualunque forma questo venga sottoscritto secondo l’articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 e smi.

In sede di gara il presente Patto di integrità è allegato al bando o alla lettera

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di invito e l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L’Appaltatore:

1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e smi in materia di conflitto di interesse con la stazione appaltante;

2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;

3. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

4. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

5. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;

6. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;

7. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della

stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa

della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in

essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o

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collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

8. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

9. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

10. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub- affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I.

guardiania dei cantieri;

11. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione;

12. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria,

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

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confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.;

medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del

Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di

taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 , 318, 319, 319-

bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del

Codice penale;

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5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l’esclusione dalla gara;

2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante

per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni,

determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità

economica del contratto;

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7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata

della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento,

a regola d’arte, della prestazione contrattuale.

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