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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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Academic year: 2022

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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI

DI TRATTAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

PERIODO 12 OTTOBRE 2020 – 12 OTTOBRE 2021 – Durata 1 annualità

CIG: 8448697552

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Scopo del contratto è la conduzione, la sorveglianza e l’esecuzione della manutenzione e ruolo di terzo responsabile, (le opere di manutenzione straordinaria saranno regolate secondo le disposizioni in seguito esposte), degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, produzione acqua calda sanitaria, delle U.T.A e di condizionamento installati presso gli edifici pubblici di proprietà del Comune di CORSICO, meglio individuati nelle schede riassuntive allegate, al fine di assicurare il regolare funzionamento e quindi il confort ambientale, i ricambi orari d’aria e le temperature ambiente previste, nei giorni e negli orari stabiliti dal committente, assicurando anche il raggiungimento e il mantenimento della temperatura ambiente.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL’APPALTO

1. L'appalto avrà validità di anni UNO a decorrere dal 12 ottobre 2020, corrispondente alla data di aggiudicazione servizio, fino al 12 ottobre 2021.

2. È escluso il tacito rinnovo.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Per la determinazione del costo base dell’appalto è stato fissato un importo forfettario di € 40.200,00, oltre IVA di legge, per la gestione e manutenzione ordinaria delle caldaie e gli altri impianti quali di condizionamento, climatizzazione, pompe di calore, produzione acqua a pannelli solari, boiler, U.T.A. e quant’altro elencato nella sunnominata tabella oltre ogni intervento di trattamento idoneo a prevenire il proliferare della legionella negli impianti.

2. Per i servizi di manutenzione straordinaria viene fissato un importo complessivo di € 27.800,00, oltre IVA di legge, per appalti di interventi di manutenzione straordinaria, come indicati nel presente Capitolato speciale d’Appalto e nell’allegata Relazione al presente documento.

3. Le spese per adempimenti obbligatori previsti dalla D.G.R. 3965 15.07.2015 Regione Lombardia sono ricomprese nel valore del corrispettivo d’appalto, quantificate a misura in 3.000 € e verranno liquidate a presentazione di idonee attestazioni di avvenuto pagamento da parte dell’Appaltatore.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura, secondo quanto stabilito nell’elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. L’importo del contratto di accordo quadro, per la parte definita a corpo, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate.

ARTICOLO 5 – RIDUZIONE, ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTO

1. Il Committente si riserva espressamente la più ampia e insindacabile facoltà di revocare, anche parzialmente, temporaneamente o definitivamente il servizio di conduzione e manutenzione di eventuali impianti.

2. La riduzione potrà avvenire a seguito della dismissione, a qualsiasi titolo, d’immobili o cessazione di utilizzazione dell’impianto e si provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento della riduzione e alla conseguente rideterminazione del canone di manutenzione. Per quanto sopra, il Committente darà preavviso scritto all’Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima.

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3. Al Committente è altresì riservata la facoltà d’installare nuovi impianti rideterminando di conseguenza il canone di manutenzione (se necessario concordando e approvando nuovi prezzi).

4. Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

ARTICOLO 6 – REQUISITI RICHIESTI

1. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione addetti specializzati alla conduzione e manutenzione degli impianti, (opere idrauliche, elettriche ecc.).

2. L’Appaltatore dovrà garantire il personale necessario per assicurare l'accensione o lo spegnimento degli impianti entro 12 ore dal ricevimento della comunicazione scritta o telefonica da parte dell'Amministrazione.

3. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire la reperibilità del personale tecnico addetto alle attività anche nei giorni festivi e prefestivi durante l'intero anno solare, dalle 0 alle 24, al fine di assicurare il pronto intervento, entro 1 ora dalla richiesta.

4. Gli addetti incaricati dovranno essere assicurati, come previsto dalla normativa vigente e dovranno nel rispetto della sicurezza sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

5. L’Appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico attivo 24/24.

6. Trattandosi di impianti termici con potenza superiore ai 350KW, il terzo responsabile deve possedere, oltre i precedenti requisiti, anche quelli previsti dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 74/2013. Cioè l’attestazione SOA nella categoria OG11 e/o categoria OS28 o, in alternativa, la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici;

ARTICOLO 7 – PERIODI E ORARI DI RISCALDAMENTO

1. La durata del periodo di riscaldamento sarà conforme a quanto stabilito dal D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i., tenuto conto di eventuali deroghe concesse dalle competenti Autorità.

2. Sono comprese nel contratto tutte le forniture e le opere atte a porre in funzione e a spegnere gli impianti comunali.

3. La fascia oraria di riscaldamento e le temperature dei locali, dovranno rispettare la normativa vigente.

4. Negli ambienti non si dovranno però verificare sovratemperature, allo scopo di fornire un corretto benessere e di contenere il consumo di combustibili uniformemente a quanto previsto dai già citati D.P.R. 412/93 e s.m.i., conseguenti alla Legge 10/90 e s.m.i..

ARTICOLO 8 – CONDUZIONE E SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI

1. La conduzione degli impianti dovrà avvenire secondo le regole della buona tecnica e la regolamentazione a riguardo, in particolare le norme:

― CEI per la parte elettrica;

― UNI per la parte meccanica;

― D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

― D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

― Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

― D.G.R. 3965 15.07.2015 recante “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” di regione Lombardia;

― La normativa in materia di prevenzione incendi riguardante gli impianti termici e di climatizzazione consultabile sul sito http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF.

Si ribadisce che l’elenco di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esaustivo dovendosi comunque rispettare ogni legge e normativa vigente al momento dell’esecuzione del lavoro o della prestazione. L’elencazione dovrà intendersi comprensiva anche dei relativi aggiornamenti; essa dovrà rispettare, inoltre, tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale.

2. Gli addetti dell’Impresa appaltante dovranno prendere conoscenza e risultare in grado di impostare e utilizzare correttamente le apparecchiature di regolazione automatica e programmazione esistenti (o installate successivamente all’affidamento del servizio) le quali dovranno risultare correttamente funzionanti e utilizzate opportunamente per il miglior benessere possibile e minor consumo di energia. Sarebbe opportuno che gli operatori, addetti alla manutenzione, fossero sempre gli stessi al fine di razionalizzare i tempi e le modalità d’intervento.

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3. La conduzione, oltre ad attuare i minori consumi possibili di combustibile/energia elettrica, dovrà naturalmente rispettare anche i limiti di emissioni inquinanti.

ARTICOLO 9 – SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI

1. L’Appaltatore eseguirà anche la sorveglianza regolare e cadenzata degli impianti, intesa con visite temporali: con la visita, l’addetto verificherà la funzionalità di tutti i componenti dell’impianto, affinché non si verifichino disfunzioni o arresti; ciò dovrà riguardare la parte idraulica, meccanica, elettrica, compresa l’eventuale filtrazione dell’acqua fredda, la produzione dell’acqua calda sanitaria, la termoventilazione, le apparecchiature di regolazione, procederà allo sfiato dell’aria presente negli impianti, ecc.

2. Il controllo verrà annotato con la data, l’ora e la firma su apposito “Registro di sorveglianza” collocato nella Centrale Termica o presso lo stesso impianto, affinché possano essere eseguite le verifiche da parte degli addetti comunali; verranno annotate le eventuali disfunzioni o guasti riscontrati e le principali operazioni eseguite per la riparazione e il ripristino del corretto funzionamento.

3. Dovrà essere tempestivamente avvisata l’Amministrazione comunale in caso di malfunzionamento d’impianto.

ARTICOLO 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. Allo scopo di garantire il servizio, le operazioni dovranno essere effettuate con la massima tempestività, senza interrompere, se possibile, il funzionamento dell’impianto. Se necessario, al fine di non creare disagio, le operazioni di manutenzione potranno essere eseguite in giorni festivi e in orari notturni.

2. L’impresa appaltante potrà apportare, a sue spese, modifiche di miglioramento al funzionamento degli impianti o per il contenimento dei consumi che rimarranno di proprietà del Committente, previa approvazione dell’Amministrazione Comunale.

3. La manodopera specializzata e di aiuto, le attrezzature, i componenti, i ricambi, i materiali di consumo, il trasporto, il carico e lo scarico e quanto occorrente per la manutenzione ordinaria saranno forniti e messi a disposizione dall’Appaltatore.

4. I locali caldaia, gli accessi, le apparecchiature e le attrezzature che costituiscono gli impianti, dovranno essere tenuti in ordine e puliti.

5. Gli interventi di manutenzione dovranno essere compiuti in ottemperanza al calendario di manutenzione programmata consegnato all’inizio dell’anno contrattuale e verranno annotati con la data, l’ora e la firma su apposito

“Registro di sorveglianza”.

6. Per gli impianti di riscaldamento/climatizzazione, produzione acqua calda sanitaria, delle U.T.A e di condizionamento installati presso gli edifici pubblici di proprietà, il servizio richiesto s’intende composto dalle seguenti attività:

a) esercizio degli impianti;

b) terzo responsabile;

c) manutenzione ordinaria e verifiche di legge.

7. Per manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento s’intende l’esecuzione di tutte le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti.

8. Per manutenzione ordinaria degli impianti di acqua calda sanitaria, s’intende l’esecuzione di tutte le operazioni atte a mantenere gli impianti e loro componenti in perfette condizioni di funzionamento, con sostituzione dei materiali di consumo e quanto altro necessario per il regolare funzionamento degli impianti addolcitori per il trattamento dell’acqua calda sanitaria, attuando ogni semestre i trattamenti idonei atti a prevenire il proliferare della legionella; è esclusa la fornitura di sali polifosfati di cui ogni committente dovrà provvedere con propri mezzi. Per gli impianti solari termici verifiche periodiche mensili del funzionamento e dei dispositivi di sicurezza, verifica condizioni invernali con eventuale inserimento nell’impianto di antigelo.

9. Analogamente, per manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento, s’intende l’esecuzione di tutte le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, compreso la ricerca di perdite, la riparazione delle stesse e i necessari rabbocchi da effettuarsi con i gas sintetici (nuovi CFC) analoghi a quelli riportati sulle targhette dalle macchine motocondensanti.

10. Per tutte le attività da eseguire all’interno degli edifici, l’Appaltatore dovrà prendere accordi con il Referente dell’Amministrazione.

11. La manutenzione ordinaria è svolta secondo le specifiche di legge, utilizzando le seguenti definizioni:

• pulizia: per pulizia s’intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite, o prodotte dai componenti degli impianti durante il funzionamento o presenti all’interno dei locali tecnici e il loro smaltimento nei modi conformi a legge;

• verifica: per verifica s’intende un'attività finalizzata a controllare il corretto funzionamento di un'apparecchiatura, con le modalità contenute nelle norme tecniche o manuali d'uso e con la periodicità prescritta dal costruttore e dalle vigenti normative UNI e CEI.

• sostituzione: per sostituzione s’intende lo smontaggio, l'individuazione della componente usurata, l'individuazione di un componente sostitutivo, il rimontaggio di esso e degli eventuali sottocomponenti

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componente o l’intera apparecchiatura sostituita, dovranno avere caratteristiche qualitative e funzionali compatibili con l’impianto.

13. Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, l’Appaltatore dovrà programmare specifici interventi periodici, come di seguito elencati:

• prima dell’inizio di ogni stagione di climatizzazione: esecuzione del check-up (livello fluidi ed eventuale rabbocco, pressurizzazione vasi di espansione chiusi, sfogo aria nei punti alti, pulizia, almeno 3 volte per stagione, o sostituzione filtri fan coil, pulizia filtri U.T.A. e bocchette a soffitto, ecc.) e della prova a caldo dell’impianto con messa in funzione di tutte le apparecchiature e la regolazione della combustione;

• alla fine della stagione di climatizzazione: esecuzione di tutte le operazioni di messa a riposo dell’impianto con un controllo generale e la lubrificazione delle parti meccaniche, delle elettropompe e dei bruciatori, pulizia delle caldaie, dei canali fumo, delle canne fumarie, pulizia dei locali caldaia e dei locali tecnici asserviti, pulizia filtri fan coil, pulizia filtri U.T.A. e bocchette a soffitto, ecc.

14. Dovrà in particolare essere eseguita la pulizia e la revisione di tutti gli organi della Centrale Termica e precisamente:

• pulizia di tutti i locali della Centrale Termica;

• pulizia accurata di tutte le caldaie sia all'esterno sia all'interno, boiler e scambiatori;

• verifica elettropompe;

• verifica saracinesche di intercettazione;

• verifica e controllo di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza;

• verifica e controllo di tutte le apparecchiature dell'impianto elettrico;

• verifica e controllo di bruciatori e di tutte le loro apparecchiature;

• verifica e controllo di qualsiasi altro dispositivo facente parte della Centrale Termica e impianto di distribuzione;

verifica dell’impianto di trattamento dell’acqua.

• controlli intermedi obbligatori del funzionamento dell’impianto da eseguire durante la stagione di riscaldamento:

verifica del rendimento della combustione ed emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento dell’impianto. (rispettando le periodicità e le norme stabilite dalle delibere regionali del settore e dalle norme UNI di riferimento, con compilazione dei rapporti).

15. L’Appaltatore dovrà riportare data e risultati di tali interventi sul libretto di centrale e Registro manutenzioni edificio/impianto, segnalando eventuali disfunzioni che potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione.

16. Analogamente per gli impianti di raffrescamento, l’Appaltatore dovrà attenersi alla esecuzione periodica di tutte le operazioni di cui la normativa vigente e sarà tenuto ad apporre, per qualsiasi intervento, debita nota su apposito Registro, uno per ogni edificio.

17. L’Appaltatore dovrà mantenere la precisione e l’affidabilità di tutte le apparecchiature di misura e si assume tutte le responsabilità conseguenti al loro malfunzionamento.

18. Sono comprese nella manutenzione ordinaria anche quelle apparecchiature e componenti facente parte degli impianti tecnici e non citati nel presente capitolato.

19. Attuazione semestrale di trattamenti idonei atti a prevenire il proliferare della legionella negli impianti (dove richiesto).

ARTICOLO 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Quali manutenzioni straordinarie s’intendono gli interventi di riparazione o sostituzione di parti o componenti che potranno risultare fuori uso o inadatti per usura o per guasto accidentale.

2. Per l’intera durata dell’appalto l’amministrazione comunale potrà richiedere alla ditta aggiudicataria l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, non ricomprese tra le operazioni di manutenzione ordinaria; in questo caso, gli interventi saranno a carico dell’Amministrazione Comunale e verranno da essa decisi e autorizzati dopo avere esaminato il preventivo di costo. Tali opere saranno computate a misura e secondo i prezzi riportati nell’EPU;

l’Amministrazione Comunale si riserva di affidare interventi di manutenzione straordinaria e/o sostituzione impianti ad altre aziende, senza che l’Appaltatore possa avanzare riserve, alle quali potrà di volta in volta decidere di assegnare l’incarico.

ARTICOLO 12 – PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti verranno consegnati all’impresa appaltante nelle condizioni in cui si trovano e verrà redatto verbale di consegna che dovrà essere sottoscritto dalle parti; dopo la firma del verbale nessuna riserva o contestazione potrà essere mossa circa lo stato degli impianti.

2. Ai fini contrattuali si considera che l’impresa abbia preventivamente preso visione degli impianti e sia a conoscenza delle loro condizioni e caratteristiche.

3. Da parte sua, l’Amministrazione Comunale effettuerà a fine del periodo di durata del servizio le verifiche per stabilire lo stato degli impianti che dovranno risultare nelle condizioni di corretta funzionalità e in buono stato, escluso naturalmente l’usura e l’invecchiamento.

4. Nel caso venissero riscontrati danneggiamenti, il valore della riparazione verrà trattenuto dal compenso di chiusura del contratto.

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ARTICOLO 13 - PENALI

1. L’andamento della gestione verrà controllato dal personale incaricato dall’Amministrazione Comunale, in tutte le sue parti (temperatura ambiente mantenuta, orari di funzionamento, valori di rendimento delle caldaie, pulizia, corretta compilazione Libretti di Centrale o d’Impianto, documentazione, ecc.).

2. In caso di inadempienza dagli obblighi contrattuali, l’Appaltatore incorrerà nella penalità giornaliera da 50€ a 250€

a seconda della gravità dell’inadempienza e alla categoria dell’immobile e comunque non superiore al 10%

dell’appalto.

3. L’applicazione di tale penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dalla notifica della contestazione.

4. La ritenuta dell’importo della penale sarà effettuata sulla prima fattura di scadenza.

5. Al ripetersi di infrazioni contrattuali l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di interrompere il contratto con preavviso di 10 gg. e senza dover corrispondere il pagamento finale o le quote pattuite e non ancora corrisposte dalla data dell’avviso di interruzione; in questo caso la gestione potrà essere affidata a una diversa Impresa.

ARTICOLO 14 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. Di tutti gli impianti il Committente fornirà i Libretti di Centrale o d’Impianto con riportate le misure dei rendimenti.

L’Appaltatore ha la facoltà di controllare ed eventualmente contestare detti valori prima di fornire l'offerta; dopo l'assegnazione del servizio, l’Appaltatore non potrà in alcun modo avvalersi di misure di rendimento dei generatori per chiedere la sostituzione ma dovrà, con la manutenzione, mantenere detti rendimenti ai valori accertati prima dell'appalto.

2. Il Committente inoltre mette a disposizione per l’espletamento del servizio una copia delle chiavi di accesso alle Centrali Termiche e/o impianti. Il Committente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all’Appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell’Appaltatore.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Nel presente articolo si riepilogano gli obblighi della Ditta appaltatrice, in parte già descritti nei precedenti articoli, per facilità di presa visione e per precisare che i relativi costi s’intendono compresi nel valore forfettario del contratto.

a) inviare al CURIT (catasto unico regionale degli impianti termici) l’assunzione della carica di Terzo Responsabile;

b) comunicare al Committente il nominativo del proprio referente responsabile, il/i nome/i del/i referente/i tecnico/i, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo e-mail, fax e indirizzo ove inviare documentazione e segnalazioni;

c) in caso di telefonata da parte di un incaricato dell’Amministrazione Comunale o dal personale dipendente dei diversi plessi scolastici, dovrà dare la propria disponibilità e intervenire non oltre le 2 ore dalla richiesta, per la soluzione degli inconvenienti o dei mancati funzionamenti degli impianti;

d) il personale sarà dotato di attrezzature, apparecchiature e mezzi di trasporto idonei al rapido intervento e dovrà essere specializzato e qualificato e in numero sufficiente per eseguire entro le date previste tutte le operazioni occorrenti;

e) compilazione dei Libretti di Centrale o d’impianto in ogni sua parte, del registro di sorveglianza e dei certificati di conformità per gli interventi e le operazioni che saranno eseguite;

f) smaltimento dei rifiuti provenienti dall’esercizio degli impianti tecnici: lo smaltimento dovrà avvenire secondo le procedure e le modalità previste dalle vigenti normative in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti: qualsiasi responsabilità in tal senso sarà a carico della ditta appaltatrice;

g) rispondere del mancato rispetto delle norme relative all''impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell''ambiente;

h) farsi carico, per tutta la durata dell’appalto, di ogni sanzione dovuta per l’inosservanza delle norme di legge, per la quale il Terzo Responsabile è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione secondo le prescrizioni della normativa;

i) fornire la documentazione tecnica a seguito dell'eventuale adeguamento degli impianti alle normative vigenti e conseguente denuncia/collaudo agli enti preposti;

j) comunicare le eventuali carenze degli impianti constatate nel corso dell'esercizio;

k) al rispetto del periodo annuale di esercizio comprese accensioni anticipate e proroghe; nei periodi di chiusura invernale dovrà essere garantito il funzionamento in regime attenuato per evitare il gelo nelle tubazioni;

l) all’osservanza dell’orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione e al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni;

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m) conformemente al DPR 412/93 compilare, firmare e conservare il "Libretto di Centrale", nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW, e il "Libretto di impianto" nel caso di impianti termici con potenza inferiore a 35 kW ed esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto; le generalità e il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

n) procurarsi i manuali d’uso e manutenzione necessari;

o) accensione/spegnimento ogni qualvolta necessario, sulla base degli orari delle specifiche attività comunicati dall’ufficio tecnico comunale, secondo le esigenze di utilizzo dei vari edifici;

p) all’assistenza e preparazione degli impianti per verifiche e/o collaudi da parte di enti competenti;

q) per quanto riguarda la sicurezza e gli obblighi previdenziali:

- nome e qualifica del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- nome e qualifica del proprio Rappresentante per la Sicurezza nominato dai lavoratori;

- nomi e qualifiche dei rappresentanti della squadra di emergenza e pronto soccorso;

- dichiarazione da cui risulti di avere eseguito la valutazione dei rischi e redatto il documento sulla sicurezza così come prescritto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008;

- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e che utilizzano le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale idonei al loro lavoro;

- dichiarazione da cui risulti di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l’esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli;

- lista nominativa con qualifiche individuali del personale che intende impiegare provvedendo all’aggiornamento.

- idoneo P.O.S..

2. Tutti i contributi da corrispondere a favore delle Autorità Locali e di Regione Lombardia attraverso il Portafoglio digitale. Non è riconosciuto alcun onere a carico dell’appaltatore per la gestione delle pratiche, ulteriore rispetto a quanto previsto nell’importo, quantificato a misura, riportato nell’elenco prezzi unitari.

ARTICOLO 16 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali e i mezzi occorrenti per il regolare svolgimento del sevizio appaltato.

2. Tutto il materiale usato per le sostituzioni, riparazioni, modifiche e forniture, dovrà essere di prima qualità ed essere esente da difetti di costruzione e di funzionamento e riportare la marcatura CE quando previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

1. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente e a terzi dall’adempimento del servizio.

2. L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.

3. Qualora l’Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo alla Ditta appaltatrice verrà effettuato a rate trimestrali posticipate.

2. La fatturazione dovrà essere di tipo elettronico. Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione, previo riscontro di regolare esecuzione del servizio da parte del Committente.

3. La liquidazione dei corrispettivi sarà subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

ARTICOLO 19 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. Agli offerenti non è richiesta una cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020

ARTICOLO 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è

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superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, come previsto dall’art.103 del Codice dei contratti.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d’appalto, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONE DELLE GARANZIA

L’importo della cauzione di cui all’articolo 20, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e art. 63 del d.p.r. 207/2010.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della richiesta, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa a fine servizio Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto. Gli importi delle singole partite verranno indicati al momento della stipula del contratto dai singoli Committenti.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a Euro 500.000,00.

ARTICOLO 23 – PRESENTAZIONE ED EFFETTI DELL'OFFERTA

1. I concorrenti dovranno presentare la propria offerta secondo quanto indicato nella lettera d’invito, allegando documentazione richiesta.

2. L'offerta è impegnativa e vincolante per la ditta appaltatrice fin dal momento della sua presentazione e i prezzi nella stessa contenuti per nessuna ragione potranno essere variati.

3. L'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva di accettarla o di respingerla a suo insindacabile giudizio.

4. Non venendo accettata l'offerta, l'offerente non potrà pretendere alcun compenso o indennità sotto nessun titolo.

ARTICOLO 24 - PERSONALE

1. L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio mediante proprio personale.

2. L'Appaltatore s’impegna a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e contenute negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni

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3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a norme che dispongono l'obbligo dei contratti e l'onere, a carico della stazione appaltante o in solido con la medesima, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di ogni indennizzo.

4. Il personale addetto al servizio, durante il medesimo, dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto. L'Appaltatore s’impegna, a seguito segnalazioni del Committente, di richiamare, multare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.

5. La ditta appaltatrice all’atto della firma del contratto dovrà comunicare, con nota scritta, elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all’interno dell’azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni), dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo e aggiornato in sostituzione di quello precedente.

6. L’Appaltatore dovrà munire, a sua cura e spese, tutto il personale addetto al servizio, di apposito cartellino di riconoscimento contenente le generalità e numero di matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

7. Tutto il personale operante dovrà indossare, durante l’espletamento delle sue funzioni, idoneo abbigliamento da lavoro e utilizzare tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché essere formati in materia di sicurezza secondo le disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO 25 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Le spese per la stipula di contratto di accordo quadro, nessuna esclusa ed eccettuata sono a carico dell'appaltatore. Il Comune si riserva la consegna dei servizi in pendenza di contratto a far data dal 12 ottobre 2020.

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La ditta appaltatrice incorrerà nella risoluzione del contratto nei seguenti casi.

a) quando si verificassero TRE gravi inadempienze del servizio per colpa della ditta o dei suoi dipendenti;

b) in caso di fallimento;

c) in caso di subappalto anche parziale del lavoro da parte della ditta Appaltatrice, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;

d) qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode;

e) per ogni altra inadempienza qui non contemplata ma prevista dagli artt. 1153 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO

1. Per il servizio di gestione delle centrali termiche e di terzo responsabile, Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni fissate all’art. 105 del D.

2. Lgs 50/2016 e s.m.i..

3. L’Appaltatore non potrà cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Committente.

ARTICOLO 28 – NORME DI SICUREZZA

1. L’Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs.

81/2008 e s.m.i..

2. L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale, di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele che garantiscano l’incolumità delle persone e dei terzi.

3. Trattandosi di prestazioni da effettuarsi presso gli edifici di proprietà comunale, prima della stipula del contratto, sarà effettuata una riunione di coordinamento con la ditta aggiudicataria al fine di fornire a quest’ultima le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui andrà a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta, riscontrabili nei Documenti di Valutazione dei Rischi redatti dai vari Datori di Lavoro (Sindaco e Dirigente Scolastico) e nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da allegare all’eventuale contratto d’appalto, contenente le misure minime da adottare per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore e del personale dipendente, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela

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dei diritti della stessa e della riservatezza delle persone fisiche e senza altre finalità rispetto a quelle previste dal presente capitolato d’appalto.

ARTICOLO 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta al tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano.

ARTICOLO 31 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato, di cui l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse, farà particolare riferimento:

• alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi;

• al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

• al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• alle norme riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro s.m.i.;

• alle disposizioni in materia dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che dovessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

Riferimenti

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