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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 81/2008 -

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 81/2008 - Premessa

Il presente Capitolato stabilisce le caratteristiche e disciplina le condizioni, i termini e le modalità di esecuzione dell’appalto avente ad oggetto il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 da prestarsi in favore dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito E.R.S.U.).

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione delle attività

Il servizio ha ad oggetto l’esercizio della funzione di medico competente e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla vigente normativa, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono quindi incluse nel servizio tutte le attività di cui agli artt. 25 e 41 del predetto D.Lgs n.

81/2008 come declinate a seguire.

A. Redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria contenente le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria previa acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico in collaborazione con l’E.R.S.U. che fornirà ogni documentazione e informazione utile (descrizione delle attività e lavorazioni svolte, DVR, mansionario, elenco DPI in dotazione ecc.) e previa acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l’attuazione delle tutele sull’uso delle sostanze alcoliche e psicotrope;

I contenuti minimi che devono essere riportati nel Piano di Sorveglianza Sanitaria sono i seguenti:

− redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;

− istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

− indicazione delle visite specialistiche previste;

− indicazione dei criteri per l’effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;

− istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;

− definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro E.R.S.U., dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;

− definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici;

− definizione dei criteri per l’attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);

− definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall’attività di sorveglianza sanitaria);

− definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

B. Gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria con particolare riguardo ai seguenti obblighi:

− aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;

− compilazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;

− compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;

− verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all’assistenza medica di emergenza;

− aggiornamento del programma degli accertamenti periodici;

− gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale).

In particolare il medico competente:

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• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;

• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

− redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

− espletamento degli altri obblighi previsti dall’articolo 25 del D.Lgs n. 81/2008 e, in particolare, il medico competente:

• collabora con il Datore di Lavoro E.R.S.U. e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati secondo quanto dettagliato alla successiva lettera C.;

• consegna al Datore di Lavoro E.R.S.U., alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;

• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;

• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

• partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

− svolgimento di campagne (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc).

Sarà cura del medico competente gestire gli scadenzari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all’attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria.

C. Il medico competente svolge tutte le attività di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 e, segnatamente, nell’adempimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, è tenuto ad effettuare:

• visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;

• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

• visita medica preventiva in fase preassuntiva;

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• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Altresì il medico competente, all’esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità,

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità),

d) inidoneità permanente,

e consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro E.R.S.U. e al lavoratore.

Le visite mediche di cui sopra possono comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio ove ritenuti necessari dal medico competente e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, possono essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Tali prestazioni (accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio) sono erogate dall’Appaltatore direttamente, ove possibile, o avvalendosi di strutture o professionisti specializzati nel settore e sono quelle elencate nell’Elenco prezzi unitari allegato B al presente Capitolato.

Eventuali visite specialistiche o esami o accertamenti non compresi nell’Elenco prezzi unitari allegato B al presente Capitolato, eccezionalmente ritenuti necessari dal medico competente, saranno remunerati secondo quanto specificato nel successivo art. 2, ultimo paragrafo, lettera c.

D. Il medico competente, nell’adempimento dell’incarico affidato, è altresì tenuto a:

• collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alle attività di formazione organizzate dal Datore di Lavoro E.R.S.U. in ottemperanza agli obblighi di cui al Titolo I, Capo III, Sezione IV del D.Lgs n. 81/2008;

• a formare almeno 10 (dieci) dipendenti dell’E.R.S.U. in materia di primo soccorso a norma del D.M. n.

388/2003 – formazione iniziale;

• a formare almeno 10 (dieci) dipendenti dell’E.R.S.U. in materia di primo soccorso a norma del D.M. n.

388/2003 – aggiornamento periodico.

Le prestazioni sopra descritte in cui è articolato in servizio dovranno interessare, ricorrendo le prescritte condizioni di rischio, tutto il personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato, in forza presso l’E.R.S.U.

La pianta organica dell’E.R.S.U. prevede n. 82 unità di personale di cui n. 3 di personale dirigente e n. 79 di personale non dirigente. Attualmente, oltre al Datore di Lavoro, prestano effettivamente servizio n. 66 unità di personale di cui n. 2 di personale dirigente e n. 64 di personale non dirigente. Ai fini dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria le n.

66 unità di personale in servizio, quanto alla mansione, sono così suddivise:

• n. 42 addetti ad attività amministrativa di ufficio;

• n. 24 addetti ad attività non assimilabili a quelle di ufficio (cuochi, magazzinieri, manutentori, portieri, centralinisti).

I profili professionali e i rischi tabellati ad oggi per mansione sono indicati nell’Elenco profili professionali e di rischio allegato A al presente Capitolato.

In relazione all’espletamento del servizio oggetto d’appalto, le sedi ove vengono svolte le attività istituzionali sono complessivamente sei, tutte site nel comune di Sassari, e precisamente:

1. Uffici amministrativi - Via M. Coppino n. 18,

2. Residenza universitaria “Alessio Fontana” - Via M. Coppino n. 4, 3. Residenza universitaria - Via Padre Manzella n. 1 con annessa mensa, 4. Residenza universitaria - Via Verona n. 9,

5. Residenza universitaria - Via Lamarmora n. 51, 6. Mensa universitaria - Via dei Mille n. 102.

La consistenza numerica del personale in servizio e delle sedi istituzionali ove è svolta l’attività nonché la consistenza numerica del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione in ragione delle cessazioni e assunzioni di personale cui può farsi luogo nel corso dell’appalto, della apertura di nuove strutture e di eventuali cambi di mansione e, a tal proposito, l’Appaltatore si impegna a rendere il servizio per

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l’eventuale maggior numero di lavoratori o di sedi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto e dal presente Capitolato.

Art. 2 - Durata e valore dell’appalto ed importo contrattuale

La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dall’avvio dell’esecuzione del contratto. Alla scadenza del predetto termine contrattuale di anni 2 (due), l’E.R.S.U. si riserva la possibilità di prorogare il rapporto per il tempo strettamente necessario ad ultimare le procedure per individuare nuovo contraente e comunque non oltre ulteriori mesi 4 (quattro). L’E.R.S.U. si riserva di chiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto qualora ricorrano le prescritte condizioni di urgenza.

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto (incluso il valore dell’eventuale proroga di cui al precedente art. 1 quantificato in € 2.216,16) è pari a € 15.513,14, oneri di legge esclusi, mentre il valore biennale stimato posto a base di gara è pari ad € 13.296,98 composto come indicato nella tabella a seguire.

Tabella prestazioni

N. Prestazione Remunerazione Valore

1

Redazione, gestione ed aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria e servizi di formazione (attività di cui alle lettere A, B e D del precedente art. 1)

a corpo € 7.192,00

2

Visite mediche, accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio (attività di cui alla lettera C del precedente art. 1)

a misura sulla base dell’allegato B Elenco prezzi unitari

max € 6.104,98

Nell’esecuzione dell’appalto, avente ad oggetto un servizio di natura intellettuale per il quale non sussiste obbligo di redazione del D.U.V.R.I. (art. 26 D.Lgs n. 81/2008), non si evidenziano rischi per la sicurezza di natura interferenziale e, conseguentemente, gli oneri per l’attuazione di piani di sicurezza sono stimati pari a € 00,00.

Il contratto di appalto è stipulato a corpo e a misura e precisamente, quanto alla definizione dei corrispettivi e delle modalità di remunerazione:

a. il corrispettivo per tutte le prestazioni elencate alle lettere A, B e D del precedente art. 1 è stabilito nell’importo a base di gara di € 7.192,00 epurato del ribasso unico percentuale offerto;

b. il corrispettivo per le prestazioni descritte alla lettera C del precedente art. 1 ed elencate nell’Elenco prezzi unitari allegato B al presente Capitolato è riconosciuto per le prestazioni effettivamente eseguite ed è pertanto stabilito nella somma degli importi a base di gara indicati per ciascuna tipologia di prestazione nell’Elenco prezzi unitari allegato B al presente Capitolato, epurati del ribasso unico percentuale offerto e moltiplicati per il numero di prestazioni effettivamente rese per ciascuna tipologia;

c. eventuali visite specialistiche non comprese tra quelle elencate nell’Elenco prezzi unitari allegato B al presente Capitolato, resesi eccezionalmente necessarie secondo valutazione del medico competente, saranno remunerate con lo stesso prezzo, al netto del ribasso offerto, di analoghe visite specialistiche ivi incluse; eventuali accertamenti o esami non compresi tra quelli elencati nell’Elenco prezzi unitari allegato B al presente Capitolato, resisi eccezionalmente necessari secondo valutazione del medico competente, saranno invece remunerati sulla base del tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della Regione Sardegna, senza applicare alcun ribasso, se ivi contemplate o, in alternativa, previo accordo con l’E.R.S.U. tenendo conto delle tariffe praticate presso le strutture sanitarie specializzate della zona.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione

Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal contratto e dal presente Capitolato.

Nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà avvalersi per l'esercizio della sorveglianza sanitaria del professionista indicato quale medico competente in sede di presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui l’Appaltatore non sia lo stesso professionista indicato quale medico competente in sede di presentazione dell’offerta, qualora in corso di esecuzione il medico competente dovesse essere sostituito per sopravvenuto, motivato impedimento, l’Appaltatore indicherà altro professionista persona fisica con curriculum professionale equivalente o superiore a quello del sostituito e comunque in possesso dei titoli e requisiti necessari per

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l’esercizio della funzione di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 81/2008, comunicandone il nominativo tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione dei titoli sopra indicati al fine di poter esprimere eventuali riserve ovvero la necessaria approvazione per il proseguimento del rapporto contrattuale. L’Appaltatore assume l’obbligo di svolgere l’attività propria del medico competente e la sorveglianza sanitaria in idoneo studio medico sito nel comune di Sassari dotato delle risorse adeguate e delle attrezzature necessarie al regolare e ordinato espletamento delle attività contrattuali. Il servizio dovrà essere organizzato concordemente con il Responsabile Unico del Procedimento in modo funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’E.R.S.U. e, in particolare nell’esercizio della sorveglianza sanitaria, dovrà essere per quanto possibile limitato il tempo di assenza dei lavoratori dalla attività cui sono addetti.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria di cui alla lettera A dell’art. 1 del presente Capitolato dovrà essere presentato all’E.R.S.U. entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto con l’Appaltatore.

Art. 4 - Oneri a carico dell’E.R.S.U.

Al fine di consentire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore l’E.R.S.U. è tenuto:

− a fornire all’Appaltatore tutte le informazioni e la documentazione utili riguardanti i dipendenti e le mansioni cui sono assegnati - incluse le nuove assunzioni, le cessazioni e i cambi di mansione - gli addetti alle funzioni di sicurezza, le sedi, gli impianti e le attrezzature, l'assetto e i processi organizzativo - gestionali e quant'altro ritenuto necessario;

− a consentire all’Appaltatore l'accesso alle proprie sedi per l’effettuazione dei sopralluoghi prescritti negli ambienti di lavoro.

Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore L’Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese:

− all’osservanza, per tutta la durata dell’appalto e con riguardo alla gestione del proprio personale dipendente, delle disposizioni di legge e regolamenti, nazionali e regionali, in materia di tutela della salute dei lavoratori e per la sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008;

− all’osservanza, per tutta la durata dell’appalto e con riguardo alla gestione del proprio personale dipendente, di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili nel settore di attività, nazionali e di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative nonché delle leggi e dei regolamenti sulla assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L’Appaltatore deve altresì farsi carico di:

− tutte le spese e gli oneri inerenti i locali e le attrezzature necessarie impiegati per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

− tutte le spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento delle disposizioni del contratto e del presente Capitolato;

L’Appaltatore deve inoltre garantire all’E.R.S.U. contatti, propri e del medico competente, sempre attivi e funzionanti quali un numero di telefono, un numero di telefax, un indirizzo e-mail e un indirizzo di posta elettronica certificata.

L’Appaltatore è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto, dal presente Capitolato e dal D.Lgs n. 81/2008 e risponde personalmente sul piano civile nei confronti dei terzi nonché in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico.

Art. 6 - Variazioni delle prestazioni

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dall’E.R.S.U. a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore stesso oneri maggiori.

L’E.R.S.U., durante l’esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 7 - Responsabilità civile e assicurazioni

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Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’esecuzione del servizio o a cause allo stesso connesse, derivassero all’E.R.S.U. o a terzi in genere (cose o persone) si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell’Appaltatore. È obbligo dell’Appaltatore essere dotato di polizza di assicurazione per la responsabilità civile per l’attività svolta, per danni arrecati all’E.R.S.U. o a terzi in genere da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge per un massimale minimo di € 2.000.000,00.

La polizza di responsabilità civile, valida ed efficace per l’intera durata del rapporto contrattuale, dovrà essere prodotta in copia all’E.R.S.U. prima dell’avvio del servizio e, comunque, a semplice richiesta. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali della polizza di cui sopra.

Art. 8 - Corrispettivi e fatturazione

I corrispettivi contrattuali per il servizio determinati conformemente all’ultimo paragrafo del precedente art. 2 sono da intendersi “omnicomprensivi” e, pertanto, includono qualunque spesa o onere che l’Appaltatore abbia sostenuto in relazione all’esecuzione del servizio stesso. Tali corrispettivi sono altresì riconosciuti per il servizio svolto con piena ed integrale osservanza delle disposizioni tutte del contratto e del presente Capitolato ed eseguito a perfetta regola d’arte.

L’Appaltatore provvede alla fatturazione elettronica del corrispettivo con cadenza semestrale e precisamente:

a. il canone riconosciuto per tutte le prestazioni elencate alle lettere A, B e D del precedente art. 1 (redazione, gestione ed aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria e servizi di formazione) è corrisposto in quattro rate semestrali posticipate in ragione di ¼ dell’importo complessivo determinato conformemente a quanto stabilito al precedente art. 2, ultimo paragrafo, lettera a;

b. il corrispettivo per le prestazioni descritte alla lettera C del precedente art. 1 (visite mediche, accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio) è corrisposto ogni sei mesi in ragione delle prestazioni effettivamente rese nel semestre conformemente a quanto stabilito al precedente art. 2, ultimo paragrafo, lettere b e c.

L’E.R.S.U. procede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolare fattura; le fatture devono indicare tassativamente il semestre di svolgimento del servizio cui si riferiscono. Il pagamento è comunque subordinato al riscontro positivo delle verifiche circa la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuate mediante richiesta d’ufficio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Le fatture dovranno altresì indicare il codice CIG ______________ ed essere intestate e inviate a E.R.S.U. Sassari, via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari / Codice Fiscale: 80000880908 – Partita Iva: 01047520901. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è UFDA5S.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e garantisce che tale obbligo sarà osservato dai propri dipendenti, collaboratori o prestatori d’opera.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’E.R.S.U. potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 10 - Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente Capitolato e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione degli obblighi contrattuali, l’E.R.S.U., fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’Appaltatore delle penali, per ciascun evento negativo, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per cento e sino al 1 (uno) per cento del valore complessivo dell’appalto indicato in contratto. In particolare - a titolo non esaustivo - costituiscono violazioni che danno luogo all’applicazione di penali la mancata presentazione per fatto dell’Appaltatore del Piano di Sorveglianza Sanitaria nel termine stabilito dall’art. 3 del presente Capitolato e la mancata osservanza delle periodicità stabilite per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e le visite mediche dei lavoratori.

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L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine allo scopo assegnato con la contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro giorni 10 (dieci) dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l’E.R.S.U. si rivarrà sulla garanzia definitiva costituta a norma dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. In tale ultimo caso l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione di escussione della stessa.

La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligo al quale non ha ottemperato e in relazione al quale è stata applicata la penale.

Altresì l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’E.R.S.U. di chiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 11 - Recesso

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs n. 159/2011, l’E.R.S.U. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 12 - Risoluzione

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle circostanze di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 nonché il venir meno dei requisiti per l’esercizio della funzione di medico competente ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n.

81/2008 fatta salva la possibilità di sostituzione di cui all’art. 3 del presente Capitolato. È altresì causa di risoluzione del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi l’E.R.S.U. dichiara la risoluzione contrattuale solo all’esito di apposito procedimento di formulazione e contestazione degli addebiti, assegnazione all’Appaltatore di termine congruo per controdeduzioni e valutazione delle stesse. In particolare, per gli effetti di cui al presente paragrafo, costituisce “grave inadempimento” l’applicazione di penali a norma dell’art. 10 del presente Capitolato per un ammontare che superi cumulativamente il 10% del valore contrattuale complessivo. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente paragrafo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine ritenuto congruo entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, L’E.R.S.U. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’E.R.S.U. il diritto di escutere la garanzia definitiva costituta a norma dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e di assicurare l’esecuzione del servizio affidando l’appalto ad altro operatore.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Altresì, in ragione della particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso al subappalto.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, è tenuto:

− ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.a. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;

− a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art.

3, comma 3, della L. 136/2010, ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

− a comunicare all’E.R.S.U. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; l’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

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− ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'E.R.S.U., dall’Appaltatore e dagli eventuali subcontraenti in genere della filiera delle imprese il codice CIG ________________.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto o dal presente Capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Articolo 15 - Spese di contratto e oneri fiscali

I diritti e le spese di stipulazione, le spese di registrazione e di bollo nonché ogni altro onere fiscale inerente il contratto di appalto sono a carico dell’Appaltatore.

Articolo 16 - Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e l’E.R.S.U., non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Giudice ordinario del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 17 - Rinvio

L’esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è regolata, oltre che da quanto disposto nello stesso Capitolato e nel documento contrattuale, dalle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, nel documento contrattuale e nella normativa richiamata al precedente periodo si fa rinvio alla disciplina in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e provvedimenti attuativi applicabile alla presente procedura e, subordinatamente, al Codice civile.

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 81/2008 - CIG ____________

Elenco profili professionali e di rischio - Allegato A Unità Profilo professionale

2 dirigenti

2 funzionari tecnici ingegneri 1 funzionario tecnico biologo 8 funzionari amministrativi

1 istruttore amministrativo ragioniere 1 istruttore tecnico informatico 2 assistenti tecnici manutentori 5 assistenti tecnici addetti al portierato 2 centralinisti

1 assistente tecnico addetto al magazzino

1 assistente tecnico addetto agli approvvigionamenti 1 assistente tecnico addetto alle procedure di magazzino 14 assistenti tecnici addetti alla ristorazione collettiva 25 assistenti amministrativi

Unità Rischi Profilo professionale

14 MMC+BIO+MICROCLIMA SEVERO n. 14 assistenti tecnici addetti alla ristorazione collettiva

38 VDT

n. 2 dirigenti - n. 2 funzionari tecnici ingegneri - n. 1 funzionario tecnico biologo - n. 8 funzionari amministrativi - n. 1 istruttore amministrativo ragioniere - n. 1 istruttore tecnico informatico - n. 1 assistente tecnico addetto alle procedure di magazzino - 22 assistenti amministrativi 2 MMC+RUM+VIB (m/b) BIO n. 2 assistenti tecnici manutentori

1 VDT+MMC+MICROCLIMA

SEVERO n. 1 assistente tecnico addetto al magazzino

11 NO RISCHIO TABELLATO

n. 5 assistenti tecnici addetti al portierato - n. 2 centralinisti - n. 1 assistente tecnico addetto agli approvvigionamenti - n. 3 assistenti amministrativi

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 81/2008 - CIG ____________

Elenco prezzi unitari - Allegato B

Tipologia Descrizione Unità di misura Prezzo €

Visite mediche Visite di medicina del lavoro per l’espressione del

giudizio di idoneità Euro / visita 32,00

Accertamenti specialistici Visita oculistica Euro / visita 33,75

Accertamenti specialistici Visita ORL (Otorinolaringoiatra) Euro / visita 33,75

Accertamenti specialistici Visita cardiologica Euro / visita 33,75

Accertamenti specialistici Visita ortopedica Euro / visita 33,75

Accertamenti specialistici Visita broncopneumologica Euro / visita 33,75

Accertamenti specialistici Visita fisiatrica Euro / visita 33,75

Esami strumentali Visita ergoftalmologica (ergovision) Euro / esame 15,75

Esami strumentali Campimetria Euro / esame 33,75

Esami strumentali ECG Euro / esame 11,62

Esami strumentali Prove di funzionalità respiratoria (spirometria) Euro / esame 23,24

Esami strumentali Audiometria con esame otoscopio Euro / esame 14,85

Esami di laboratorio Glicemia Euro / esame 1,69

Esami di laboratorio Creatininemia Euro / esame 1,64

Esami di laboratorio Azotemia Euro / esame 1,69

Esami di laboratorio Emocromo completo Euro / esame 4,13

Esami di laboratorio Emoglobina glicata Euro / esame 10,59

Esami di laboratorio Ezimi epatici SGOT Euro / esame 1,66

Esami di laboratorio Ezimi epatici SGPT Euro / esame 1,66

Esami di laboratorio Gamma GT Euro / esame 1,73

Esami di laboratorio Bilirubina (totale e frazionata) Euro / esame 2,49

Esami di laboratorio Trigliceridemia Euro / esame 1,97

Esami di laboratorio Colesterolemia totale Euro / esame 1,67

Esami di laboratorio Colesterolemia HDL Euro / esame 3,10

Esami di laboratorio Fosfatasi alcalina Euro / esame 2,43

Esami di laboratorio Sideremia Euro / esame 2,48

Esami di laboratorio Ferritina Euro / esame 13,22

Esami di laboratorio Protrombina PT Euro / esame 2,69

Esami di laboratorio Tempo di Tromboplastina parziale (PTT) Euro / esame 2,69

Esami di laboratorio VES Euro / esame 1,81

Esami di laboratorio Urine Euro / esame 2,94

Esami di laboratorio Protidemia totale ed elettroforesi delle siero proteine Euro / esame 6,04

Esami di laboratorio HAV Ab (lgG e lgM) Euro / esame 11,36

Esami di laboratorio Carbossi Hb Euro / esame 4,03

Esami di laboratorio HBsAg Euro / esame 9,77

Esami di laboratorio HBsAb Euro / esame 11,36

Esami di laboratorio HCVAb Euro / esame 11,36

Esami di laboratorio Vaccinazione antitetanica Euro / esame 14,85

Esami di laboratorio Vaccinazione antiepatite B Euro / esame 31,50

Esami di laboratorio Kit per raccolta ematica per Emocromo campione Euro / Kit 4,05

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