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5.2 Articolo 186

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Academic year: 2021

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5.2 Articolo 186

L’art.186 del CdS rubricato “guida sotto l’influenza dell’alcool” al comma 1 asserisce che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.” e ne stabilisce le sanzioni al comma 2 determinando che

“ chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.”

1, 2

Inoltre, qualora “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni […]sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un

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valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), […]la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.[omissis]”.

1

Tab 5.2.1 Sanzioni stabilite al comma 2 dell’art.186

Alcolemia Sanzione Sanzioni accessorie

0,5 - 0,8 g/l Sanzione amministrativa:

da 500 a 2000 euro

Sospensione della patente da tre a sei mesi

0,8 – 1,5 g/l Ammenda: da 800 a 3.200 euro. Arresto fino a sei mesi.

Sospensione della patente da sei mesi a un anno

> 1,5 g/l Ammenda: da 1.500 a

6.000 euro. Arresto da sei mesi a un anno.

Sospensione della patente da uno a due anni.

Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

Confisca del veicolo.

Sanzioni raddoppiate e fermo amministrativo in caso di incidente stradale.

Tale articolo vieta, dunque, “la guida in stato di ebbrezza”: con tale termine, si deve intendere l’alterazione dei processi cognitivo-reattivi, tale da alterare le facoltà mentali, indotta dall’assunzione di alcol.

3-5

Il parametro adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza è la concentrazione alcolica nel sangue, misurata in grammi per litro (g./l.).

1

Si tratta, pertanto, di una presumptio iuris et de iure, che porta a ritenere il soggetto

in stato di ebbrezza ogni qualvolta sia accertato il superamento della soglia di

alcolemia massima consentita (“qualora dall’accertamento[omissis] risulti un valore

corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)

l’interessato è considerato in stato di ebbrezza” come stabilito al comma 6 del

medesimo articolo).

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Al comma ter, viene stabilito che, “al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4” è data facoltà agli organi di Polizia di “sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili” purché venga preservata la riservatezza personale e l’integrità fisica. E’ consentito, quindi, effettuare test comportamentali o di utilizzare strumenti portatili in grado di rilevare la presenza di alcool, senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore, su tutti i conducenti, con finalità di screening. Poiché tali strumenti non sono omologati, una positività a tali accertamenti , non costituiscono fonte di prova, ma giustificano l’utilizzo dell’etilometro.

1

Il comma 4 stabilisce, infatti, che in caso di positività degli accertamenti qualitativi preliminari, ovvero in caso d’incidente o quando si abbia, comunque, motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol, “gli organi di Polizia stradale [omissis], anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento”.

1, 7

Nello specifico, secondo l’art. 379 comma 1 del regolamento di attuazione del codice della strada, “l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata:

qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 [si tratta del limite inferiore stabilito con la precedente normativa e, modificato in 0,5 g/l attualmente, n.d.r]

grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza”. Tale articolo

stabilisce, inoltra, al comma 2 che la concentrazione alcolemica “dovrà risultare da

almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5

minuti”: al fine, quindi, della determinazione dell’ebbrezza alcolica saranno necessari

due risultati superiori a 0,5 g/l derivanti da due misurazioni effettuate nell’ intervallo

predetto, che è da intendere come tempo minimo.

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La determinazione è, quindi affidata all’etilometro omologato cioè un apparecchio che non misura direttamente la concentrazione dell’alcol nel sangue, ma attraverso la correlazione esistente tra la quantità di alcol rilevata nell’area alveolare espirata dal soggetto e la concentrazione alcolica contemporaneamente presente nel sangue attraverso un parametro al quale è stato assegnato il valore costante 2300. L’alcol contenuto nel respiro è quello non metabolizzato ed in fase di eliminazione attraverso i polmoni.

3, 8-12

L’apparecchio appartiene alla classe degli analizzatori a raggi infrarossi ed utilizza i principi della spettrofotometria. In condizioni ottimali di temperatura e pressione, l’aria immessa nell’apparecchiatura viene attraversata da raggi infrarossi, assorbendone una quantità proporzionale alla quantità di alcol introdotta. Una fotocellula ha lo scopo di rilevare la decadenza di energia.

3, 13

Per effettuare il test sul soggetto in modo corretto senza che elementi esterni possano pregiudicarne la precisione, è bene seguire alcune regole di seguito elencate:

atteso che la presenza nel cavo orale può interferire sulla misurazione, è bene effettuare l’esame non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall’ultima ingestione di alcol, ovvero di spray orali a base alcolica, medicinali contenenti alcol, ed infine anche quando la persona ha vomitato.

14, 15

Anche il fumo influenza il risultato della misurazione, pertanto anche in questo caso attendere almeno 5 minuti dall’ultima sigaretta.

14

Per effettuare una misurazione corretta, è opportuno, inoltre, evitare che il soggetto respiri in maniera irregolare e concitata poco prima o durante il test. Una inspirazione ed espirazione profonda e ripetuta, infatti, dà origine a iperventilazione, che potrebbe causare una momentanea riduzione della concentrazione di alcol nell’aria espirata. In tal caso è necessario invitare il soggetto a respirare normalmente per almeno due minuti, prima di sottoporlo al test.

14

La determinazione dell’alcolemia tramite etilometro si presta ad alcune critiche di

natura medico legale: l’unica “matrice biologica” utile per stabilire attraverso

accertamenti analitico-tossicologici una possibile correlazione con lo stato

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comportamentale di un individuo per uso di alcol è il sangue, mentre ogni altra metodica analitica, conferisce carattere indiretto alla misura e reca in sé, pertanto, oscillazioni tipiche della biologia e della variabilità individuale, che poco si sposano,nel diritto, alla tassatività di un limite (e nella fattispecie a differenti limiti) che per legge devono essere rispettati come tali.

14

L’etilometro omologato, infatti, misura la concentrazione di alcol nell’aria espirata, trasformandone poi il valore nel “corrispondente dato ematico” ma solo in teoria, in quanto il tasso di conversione varia nell’organismo in un range molto ampio (da circa 2000 a 2900 volte fino a 1200 per particolari patologie) e pertanto, essendo l’etilometro tarato a 2300,il risultato della conversione matematica non può mai corrispondere perfettamente al valore nel sangue.

14, 16

Una eccezione all’utilizzo dell’etilometro riguarda “i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche” in cui, a mente del comma 5 del suddetto articolo “l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale[…], da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.”

1, 2, 10

In questo caso, la problematicità risiede nel fatto che le strutture sanitarie nazionali,

come la maggioranza dei laboratori privati, eseguono determinazioni dell’alcol nel

siero, con metodiche enzimatiche, compatibilmente con la finalità clinico-terapeutica

ma non rispondenti alle esigenze delle analisi tossicologico-forensi: la tassatività del

limite numerico previsto dalla norma impone un accertamento rigoroso

dell’alcolemia su sangue intero, prelevato con procedure diverse da quelle routinarie

(come illustrato nel capitolo seguente) e quantificata con gas cromatografia allo

spazio di testa, come raccomandato dalle Linee Guida del Gruppo Tossicologi

Forensi Italiani.

15-17

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Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è sanzionato al comma 7, disponendo che

“in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).” ovvero con la stessa ammenda inflitta ai guidatori con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

1, 10

Si presenta,quindi, il problema inerente un punto critico di tale normativa, ovvero, il diritto all’espressione del consenso al prelievo di sangue , atto che, secondo la prevalente dottrina medico legale, compromette l’integrità fisica della persona, e come tale richiede il consenso, che, per essere valido deve essere informato, libero, revocabile e attuale, oltre che prestato da soggetto capace di intendere e di volere.

Il rifiuto al consenso, che, si rammenta, dovrebbe essere libero, quindi, viene interpretato dalla normativa come rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, con conseguente penalizzazione di tale condotta; a ciò si aggiunge che, qualora dagli accertamenti il conducente risultasse in stato di ebbrezza, l’eventuale consenso sarebbe inconsapevole, e non dovrebbe essere, pertanto valido.

14, 18

Un altro punto controverso è l’ammissibilità degli accertamenti sintomatici: in giurisprudenza è stato attribuito valore di prova, anche senza ulteriori esami agli accertamenti sintomatici consistenti nell’annotazione, da Parte degli Organi di Polizia, dello stato del soggetto e della sua condotta di guida. Una nota pronuncia della Cassazione Penale definisce, infatti, l’accertamento sintomatico attuato dagli agenti di Polizia Stradale come atto probatorio a tutti gli effetti, non considerando che la rilevazione ed interpretazione di una sintomatologia è atto di esclusiva competenza medica e non dovrebbe, pertanto, essere delegata ad agenti di polizia stradale.

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In ultimo, il comma 8 stabilisce che il conducente si sottoponga a visita medica su ordine del prefetto, all’atto del provvedimento di sospensione della patente e che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita da lavori di pubblica utilità “da svolgere, in via prioritaria nel capo della sicurezza e dell’educazione stradale”

(comma 9-bis).

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Bibliografia:

1. Art. 186 del Nuovo Codice della Strada "Guida sotto l'influenza dell'alcool ". 2010.

2. Riccardi G. Reati alla guida. Percorsi giurisprudenziali: Giuffrè Editore; 2010.

3. Chiarotti M, Costamagna L. Tossicologia forense. In: Macchiarelli L, Arbarello P, BOndi GC, Luca NMD, Feola T, editors. Medicina Legale: Edizioni Minerva Medica; 2008.

4. Riezzo I. Patologia correlata a tossici e sostanze d'abuso: Norelli, G.; A. Buccelli, C.;

Fineschi, V.

; 2009.

5. Mauri M, Banti S, Ramacciotti D, Bartolomeis AD, Muscettola G. Disturbi da uso di alcol.

In: G.B. C, editor. Psicopatologia e clinica psichiatrica: Utet; 2006. p. 223-38.

6. Cassazione Penale, sezione IV, 26 ottobre 2011 n.38793

7. Ancillotti M. La riforma del codice della strada. La nuova disciplina dopo la legge 120/2010: Maggioli Editore; 2010.

8. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. D.P.R. 16/12/92 n.495.

9. Fucci N, De Giovanni N. Le principali sostanze d'abuso. Il laboratorio di tossicologia forense. p. 80-6.

10. Mari F. Tossicologia Forense. In: Norelli GA, Buccelli C, FIneschi V, editors. Medicina legale e delle assicurazioni: Piccin; 2009. p. 598-631.

11. Editorial: Breath tests for alcohol. N Z Med J. 1974; 80(524): 265.

12. Straka L. [Breath alcohol analysis]. Soud Lek. 2011; 56(2): 27-8.

13. Lovell WS. Breath tests for determining alcohol in the blood. Science. 1972; 178(4058):

264-72.

14. Rinaldi M. La guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. L'accertamento e il processo. Con 49 formule e sentenze per argomento.: Maggioli editore; 2012.

15. Logan BH, Gullberg EG. Alcohol, Drugs and Driving. In: Moffat AC, Osselton MD, Widdop B, editors. Clarke's Analysis of Drugs and Poisons; 2004. p. 53-67.

16. GTFI. Linee guida per i laboratori di analisi di sostanze d’abuso con finalità tossicologico- forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente: Revisione n. 4 del 6 dicembre 2012 a cura della Commissione Qualità delìAssociazione scientifica "Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI)". In: Italiani GTF, editor.; 2012.

17. Part Two: Monographs. In: Anthony C Moffat MDO, Brian Widdop, editor. Clarke's Analysis of Drugs and Poisons.

18. Ogundipe KA, Weiss KJ. Drunk driving, implied consent, and self-incrimination. J Am Acad Psychiatry Law. 2009; 37(3): 386-91.

19. Cassazione Penale, sez. IV, 2009 n. 8805.

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