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Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

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Academic year: 2022

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Aggiornato al 13/12/2021

0853.0 0853.1 0853.1.1 0853.1.2 0853.1.3 0853.1.4 0853.1.5 0853.2 0853.2.1 0853.2.2 0853.3 0853.3.1 0853.3.2 0853.3.3 0853.3.4 0853.3.5 0853.3.6 0853.3.7 0853.3.8 0853.3.9 0853.3.10 0853.3.11 0853.3.12 0853.3.13 0853.3.14 0853.3.15 0853.3.16 0853.4 0853.4.1 0853.4.2 0853.4.3 0853.5

0853.0

0853 - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

AUTORE

Protospataro dott. Giandomenico - dirigente di Polizia stradale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 214.

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 224-ter.

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 224.

CONTENUTO Sommario:

QUADRO GENERALE

CASI IN CUI È DISPOSTO IL FERMO AMMINISTRATIVO Fermo per violazione di norme di comportamento

Fermo per ritiro della targa

Fermo per sospensione della carta di circolazione / DU Fermo amministrativo conseguente a reati

Fermo amministrativo in caso violazione delle norme sugli stupefacenti di cui all'art. 75 DPR n. 309/1990 FERMO AMMINISTRATIVO NON AVENTE NATURA DI SANZIONE ACCESSORIA

Fermo per finalità fiscali

Fermo in caso di mancato pagamento di una sanzione da parte di conducente straniero PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO

Affidamento del veicolo fermato al conducente o al proprietario del veicolo Affidamento ad un custode convenzionato

Recupero, trasporto, luogo di custodia e doveri del custode Immediata restituzione al proprietario estraneo all'illecito Durata del fermo amministrativo

Verbale di fermo amministrativo, nomina e affidamento al custode, registro dei fermi Ritiro, conservazione e trasmissione dei documenti di circolazione

Notifica del verbale al proprietario del veicolo e invito a ritirarlo Apposizione dei sigilli sul veicolo sottoposto a fermo

Procedura per i ciclomotori condotti da minorenni Procedura particolare per la sospensione della carta Procedura particolare fermo conseguente a reato Spese di custodia dei veicoli sottoposti a fermo Restituzione del veicolo al termine del periodo di fermo

Vendita del veicolo non ritirato alla scadenza del periodo di fermo Verifica della presenza di gravami

SANZIONI

Sanzioni per circolazione abusiva

Sanzioni per violazione degli obblighi di custodia e rimozione dei sigilli Sanzioni per rifiuto di assumere la custodia

RIMEDI E INIZIATIVE DELL'UTENTE

QUADRO GENERALE

Il fermo amministrativo

(1)

del veicolo è una sanzione amministrativa accessoria

(2)

consistente nel privare della disponibilità del mezzo il suo titolare per un certo periodo di tempo (determinato dalla norma alla cui violazione consegue).

Il veicolo è sempre sottoposto a fermo amministrativo quando sono commesse alcune violazioni che lo prevedono espressamente oppure quando è disposta la sospensione della carta di circolazione / DU o il ritiro della targa.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene privato dei documenti di circolazione ed è lasciato in consegna allo stesso trasgressore o al proprietario che viene autorizzato, con specifica menzione nel verbale di contestazione, a condurlo presso un luogo da lui stesso indicato dove dovrà restare per scontare il prescritto periodo di fermo amministrativo; lo stesso trasgressore o altra persona da lui indicata (es. genitore nel caso di minore), si assume tutti gli oneri e i doveri della custodia.

In mancanza di affidamento al proprietario o al conducente, il veicolo è depositato presso un custode autorizzato.

Al termine del periodo di fermo il veicolo può essere di nuovo usato solo dopo aver riottenuto i documenti e rimosso i sigilli

collocati sulla sua carrozzeria al momento in cui la sanzione è stata applicata.

(2)

0853.1

0853.1.1

CASI IN CUI È DISPOSTO IL FERMO AMMINISTRATIVO Il fermo amministrativo è disposto quale:

sanzione amministrativa accessoria per la violazione di alcune norme di comportamento, misura conseguente all'applicazione di altra sanzione accessoria (3).

Diversamente da quanto previsto per il sequestro amministrativo, e salvo casi particolari

(70)

, il fermo amministrativo può essere disposto anche se il proprietario del veicolo non ha commesso l'illecito da cui deriva o se questi è estraneo all'illecito stesso

(71)

. Il fermo non può essere tuttavia disposto se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario

(72)

. Fermo per violazione di norme di comportamento

Il fermo amministrativo del veicolo consegue alla violazione delle seguenti norme di comportamento:

art. 80 c. 14 circolazione di veicolo sospeso fino all'esito della revisione art. 83 c. 6

(*)

trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione art. 88 c. 3

(*)

trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione

art. 93 c. 7 ter circolazione con veicolo estero senza documento attestante locazione, leasing, comodato

art. 95 c. 6 circolazione con veicolo per il quale non è mai stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione

art. 97 c. 8 circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa

art. 97 c. 6 circolazione con ciclomotori non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge o comunque irregolari

art. 97 c. 9

(*)

circolazione di ciclomotore con targa non propria art. 100 c. 12

(*)

circolazione con targa non propria o contraffatta

art. 100 c. 14 fermo per ritiro di targa falsa o alterata (sequestrata ai sensi dell'art.

489 CP)

art. 100 c. 15 fermo per targa ritirata in quanto non conforme (es. di cartone, non rifrangente)

art. 100

(**)

cc. 11 e

15 mancanza di targa di immatricolazione, o targa installata irregolarmente

art. 113 c. 5

(*)

violazione precedente commessa con macchina agricola art. 114 c. 7

(*)

violazione precedente commessa con macchina operatrice art. 115 c. 1/VII minore autorizzato alla guida senza accompagnatore

art. 115 c. 6 guida senza i requisiti psicofisici o di età; incauto affidamento di veicoli; guida di motoveicoli con cilindrata superiore a 125 cc, o anche meno ma con passeggero, condotti da minore di anni 16 art. 116 c. 15

(*)

guida senza patente di auto e motoveicoli o con patente diversa da

quella richiesta

art. 116 c. 16 guida di autoveicoli senza CAP o CQC (quando previsti) e senza dichiarazione sostitutiva

art. 118 c. 14 guida di filoveicoli senza patente o senza CAP o CQC (quando previsti), o senza certificato di idoneità; incauto affidamento art. 122 c. 8 esercitazione di guida autorizzata ma senza istruttore al fianco art. 124 c. 4

(*)

guida senza patente di macchine agricole od operatrici art. 132 c. 5 circolazione con veicolo estero senza documento attestante

locazione, leasing, comodato

art. 135 c. 11

(**)

residente da oltre un anno che guida con patente estera scaduta art. 170 cc. 1 e 3 violazione delle norme sulla posizione e sul trasporto di persone e

oggetti su ciclomotori e motocicli

art. 170 c. 3 circolazione trasportando un passeggero con un ciclomotore non tecnicamente idoneo a questo scopo quando la violazione è commessa da un minorenne

art. 171 c. 2 violazioni sull'uso del casco protettivo

art. 175 c. 15 svolgimento di attività commerciali o di propaganda non autorizzate su autostrade e assimilate, o su pertinenze o aree attigue

Art. 176 c. 18 circolazione su autostrade e assimilate di veicoli non in regola con la

(3)

(*) (**)

0853.1.2

0853.1.3

0853.1.4

0853.1.5

revisione di cui all'art. 80

art. 176 c. 22

(*)

varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada;

circolazione in autostrada in senso contrario

art. 179 c. 8 omessa regolarizzazione del tachigrafo entro i termini previsti art. 186 c. 2 bis provocare incidente guidando con TA > 0,5 ma ≤ 0,8 g/l (violazione

amministrativa: fermo per 180 giorni)

provocare incidente guidando con TA > 0,8 ma ≤ 1,5 (P)

(**)

art. 216 c. 6

(*)

circolazione con documenti ritirati art. 218 c. 6

(*)

guida con patente sospesa art. 26 legge n.

298/1974

(*)

esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto art. 46 legge n.

298/1974

(*)

trasporto abusivo in conto proprio art. 46 legge n.

298/1974

(*)

trasporto in conto di terzi violando le prescrizioni art. 46 legge n.

298/1974

(*)

trasporto internazionale in conto di terzi senza autorizzazione o licenza o violandone le prescrizioni

art. 46 bis legge n. 298/1974

(*)

attività di cabotaggio violandone le prescrizioni art. 46 ter, legge

n. 298/1974

c. 1 trasporto internazionale di cose senza documenti

_____

(generalmente fermo per 3 mesi). Introdotti a seguito della depenalizzazione dei corrispondenti reati (DLG n. 507/1999); in caso di reiterazione ha luogo la confisca (4).

La reiterazione della violazione di cui agli artt. 116 c. 13 e 136 c. 6 comporta la confisca del veicolo.

Per i reati (lettera P) di cui agli artt. 116 c. 13, 136 c. 6, 186 c. 2 bis (per 0,8 <TA 1,5 g/l) l'agente accertatore attua un fermo provvisorio di 30 giorni con la procedura dell'art. 214 in quanto compatibile (art. 224 ter CDS). A sentenza irrevocabile, il cancelliere del giudice ne trasmette copia all'organo di polizia per il completamento del fermo.

Fermo per ritiro della targa

In tutti i casi

(5)

in cui viene ritirata

(6)

la targa, è contestualmente disposto anche il fermo amministrativo del veicolo che dura finché non si venga a sanare la situazione di irregolarità

(7)

:

art. 67 c. 7 fabbricare, o vendere abusivamente targhe di veicoli a trazione animale o usare comunque siffatte targhe,

utilizzare veicoli a trazione animale senza targa di riconoscimento o con targa illeggibile;

art. 100 c. 15 utilizzare targa di motoveicoli, autoveicoli o rimorchi non rispondente ai requisiti indicati nell'art. 100 (es. danneggiata, non rifrangente, ecc.).

Fermo per sospensione della carta di circolazione / DU

È sempre disposto

(9)

il fermo amministrativo del veicolo quando è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione / DU.

Il fermo ha durata uguale alla sospensione della carta ed è disposto dall'organo accertatore che contesta la violazione avente come sanzione accessoria la sospensione della carta di circolazione / DU

(10)

.

Fermo amministrativo conseguente a reati

Con la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non a 1,5 g/l, quando il conducente ebbro provoca un incidente stradale (art. 186, c. 2 bis, CDS) è disposto il fermo amministrativo del veicolo. In tal caso, ai sensi dell'art. 224 ter, l'agente accertatore procede al fermo provvisorio per 30 giorni con la procedura dell'art. 214 CDS in quanto compatibile

(69)

.

Fermo amministrativo in caso violazione delle norme sugli stupefacenti di cui all'art. 75 DPR n. 309/1990

Nell'ipotesi di condotte meno gravi connesse al traffico di sostanze stupefacenti che integrano illecito amministrativo, l'art. 75,

c. 3, DPR 9.10.1990, n. 309, prevede una particolare forma di fermo amministrativo. Infatti, quando il soggetto responsabile, nel

compimento dell'attività illecita, abbia l'immediata e diretta disponibilità di un ciclomotore, questo dovrà essere sottoposto a fermo

amministrativo per un periodo di 30 giorni, con conseguente ritiro del certificato di circolazione che sarà conservato agli atti

dell'organo di polizia procedente e restituito al termine del periodo di fermo. Nonostante la norma sia posta fuori del codice della

(4)

0853.2

0853.2.1

0853.2.2

0853.3

0853.3.1

strada, si applicano le disposizioni dell'art. 214 CDS: perciò, il veicolo deve essere affidato, secondo le regole generali, all'avente diritto alla custodia.

FERMO AMMINISTRATIVO NON AVENTE NATURA DI SANZIONE ACCESSORIA

In alcune circostanze, il fermo amministrativo è disposto per finalità diverse da quelle descritte e non si può più considerare come una sanzione accessoria ma deve essere definito, piuttosto, come misura cautelare o sanzione atipica con finalità prevalentemente cautelare. Rientrano in questa casistica:

fermo fiscale per mancato pagamento di somme iscritte a ruolo, fermo per mancato pagamento immediato della sanzione pecuniaria.

Fermo per finalità fiscali

Un particolare tipo di fermo, che si può definire fiscale, può essere disposto nell'ambito della riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo (v. inPratica 0849)

(11)

.

La natura giuridica dell'atto è stata a lungo dibattuta: secondo la giurisprudenza più recente il c.d. fermo fiscale non rientra nell'espropriazione forzata ma in una procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento di quanto dovuto.

Questo tipo di fermo amministrativo va iscritto nel PRA: dal 1 gennaio 2020 è in vigore la norma istitutiva del documento unico di circolazione, che stabilisce l'obbligo per concessionari della riscossione (nonché per enti locali che effettuano direttamente le procedure di recupero dei tributi evasi) di presentare esclusivamente in via telematica i provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso

(90)

.

Per quanto concerne gli effetti del fermo fiscale, dopo che ne è avvenuta l'iscrizione al PRA, si evidenziano:

divieto di circolazione su strada (salvo il caso in cui sia stata disposta la sospensione del fermo);

opponibilità del vincolo anche a terzi successivi acquirenti del veicolo;

generale divieto di radiazione del mezzo, tranne casi particolari.

Fermo in caso di mancato pagamento di una sanzione da parte di conducente straniero

Quando il conducente di un veicolo straniero non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista per l'illecito che gli è stato contestato, l'organo di polizia procedente sottopone il veicolo a fermo amministrativo fino a quando non sia stata pagata la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa o, in mancanza, per 60 giorni (v. inPratica 0834) (v. inPratica 0895.2).

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO

La procedura per l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo presenta numerose analogie con quella prevista per il sequestro amministrativo dalla quale, tuttavia, si discosta, soprattutto per quanto riguarda l'alienazione del veicolo fermato. Nei casi di fermo conseguente a ipotesi di reato (artt. 116 c. 13, 136 c. 6, 186 c. 2 bis) l'organo accertatore procede al fermo provvisorio per 30 giorni con la normale procedura dell'art. 214.

Affidamento del veicolo fermato al conducente o al proprietario del veicolo

Quando alla violazione amministrativa consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo, l'accertatore

(13)

provvede a far cessare la circolazione del veicolo e a farlo ricoverare in luogo di custodia idoneo affidandolo ad uno dei seguenti soggetti

(14)

presenti al momento dell'accertamento

(15)

(v. inPratica 0895.1):

proprietario del veicolo, in via principale (16), conducente maggiorenne (17),

altro obbligato in solido (18).

Questa fase, che è di stretta competenza degli organi di polizia stradale, è svolta con le stesse modalità indicate per il sequestro amministrativo. Infatti, identiche sono le attività dell'organo di polizia che ha accertato l'illecito, concernenti le modalità di applicazione della sanzione accessoria, le modalità di scelta del custode, l'individuazione del luogo di custodia. Per la definizione di tali modalità si rinvia, perciò, all'illustrazione fatta in materia di sequestro amministrativa (v. inPratica 0855).

Del fermo amministrativo del veicolo è fatta specifica menzione nel verbale di contestazione dell'infrazione. Nello stesso verbale deve anche essere indicato dove cosa o veicolo sono depositati, con l'invito a provvedere al ritiro, qualora non ancora consegnato al trasgressore o al proprietario stesso contestualmente all'accertamento dell'illecito

(19)

. A seguito dell'accertamento è sempre necessaria anche la redazione di un verbale di fermo contenente tutti i dati sul custode, sul luogo in cui viene depositato il veicolo e sullo stato dello stesso.

Il fermo del veicolo può essere disposto anche in tempo successivo, quando la violazione che lo determina emerge a posteriori a seguito accertamento d'ufficio

(20)

.

Come per il sequestro amministrativo, per questi soggetti l'assunzione della custodia del veicolo rappresenta un obbligo

(21)

e l'organo che procede all'accertamento ha perciò l'onere di imporne loro il rispetto

(22)

.

La custodia del veicolo, tuttavia, non può essere affidata a uno di questi soggetti se non risulta idoneo ad assumerla secondo

le disposizione generali che regolano la capacità del custode

(23)

. Perciò, quando ricorrono situazioni di inidoneità, ad assumere la

(5)

0853.3.2

0853.3.3

0853.3.4

0853.3.5

0853.3.6

custodia, i soggetti sopraindicati non possono essere obbligati ad assumere la custodia del veicolo, ne possono essere loro applicate le sanzioni amministrative previste per il rifiuto di custodia del veicolo (v. inPratica 0856).

La procedura indicata si applica a tutti i veicoli senza distinzione di tipo o categoria

(63)

. Di conseguenza, anche le procedure speciali di fermo amministrativo contenute in norme diverse dall'art. 214 CDS, sono di fatto abrogate

(65)

.

Affidamento ad un custode convenzionato

Quando l'avente diritto rifiuta di assumerne custodia o è comunque inidoneo a custodirlo, il veicolo deve essere affidato a uno dei custodi individuati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 214 bis CDS

(24)

ovvero, dove non è stato istituito il custode- acquirente, ad uno dei depositari autorizzati iscritti negli elenchi del prefetto di cui all'art. 8 DPR n. 571/1982.

Al proprietario del veicolo è sempre consentito assumerne successivamente la custodia pagando le relative spese. Tuttavia, se egli non ha rifiutato di custodirlo al momento dell'accertamento non può essere oggetto di sanzione se rifiuta successivamente di custodirlo

(25)

.

Esistono casi di fermo amministrativo in cui è sempre obbligatorio l'affidamento a custode convenzionato o, in assenza, ad un depositario autorizzato dal prefetto

(44)

anche se il trasgressore o il proprietario hanno i requisiti necessari per assumere la custodia. Si tratta in particolare:

delle ipotesi di fermo amministrativo previsto dagli artt. 202, c. 2-quater e 207, c. 3, CDS (mancato pagamento immediato delle sanzioni pecuniarie dai soggetti tenuti);

del fermo conseguente alla violazione di cui agli artt. 46-bis e 46-ter, c. 1, legge n. 298/1974 (cabotaggio o trasporto internazionale di cose abusivo o irregolare) (48). Viceversa, per il trasporto abusivo nazionale (violazioni di cui agli artt. agli artt.

26 o 46 o 46-ter c. 3 della citata legge n. 298/1974, si applicano le procedure ordinarie (58).

Recupero, trasporto, luogo di custodia e doveri del custode

Le disposizioni dettate per individuazione del luogo di custodia e determinazione di modalità di recupero e trasporto fino a questo luogo dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro, sono applicabili anche alle analoghe operazioni effettuate sul veicoli sottoposti a fermo amministrativo (v. inPratica 0855).

Gli obblighi che la persona assume prendendo in consegna il veicolo fermato sono altresì identici a quelli previsti per il custode che assume l'affidamento del veicolo sottoposto a sequestro (v. inPratica 0855). Anche in questo caso l'indicazione del luogo di custodia, se non immediatamente noto all'interessato, potrà essere data successivamente, entro 3 giorni.

Immediata restituzione al proprietario estraneo all'illecito

Se il trasgressore è persona diversa dal proprietario del veicolo o da chi ne ha la legittima disponibilità

(26)

e risulta evidente all'organo di polizia

(27)

che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui

(28)

, il veicolo è immediatamente

(29)

restituito (con la redazione di apposito verbale) all'avente diritto (v. inPratica 0895.9).

La restituzione è disposta dall'organo accertatore senza necessità di intervento del prefetto nel caso in cui, secondo suo prudente apprezzamento

(30)

appare evidente

(31)

che la circolazione del veicolo è avvenuta senza consenso espresso o tacito dell'avente diritto

(67)

.

Durata del fermo amministrativo

Tranne il caso in cui il fermo amministrativo è disposto a seguito di sospensione della carta di circolazione / DU

(32)

, la durata della sanzione accessoria è sempre determinata in misura fissa e quindi non richiede ulteriori provvedimenti per la sua concreta determinazione.

Il procedimento di applicazione della sanzione si perfeziona direttamente quando il veicolo è sottratto alla disponibilità dell'avente diritto e ricoverato in luogo di custodia

(33)

; da quel momento comincia a decorrere il periodo di fermo amministrativo, la cui durata è fissata dalla norma che ne prevede l'applicazione

(34)

. Il giorno della decorrenza del fermo non viene però incluso nel computo della sua durata

(35)

.

Tuttavia, il fermo amministrativo disposto in caso di:

applicazione della sanzione accessoria del ritiro della targa;

violazione dell'obbligo di sottoporre a revisione il veicolo quando l'accertamento avviene in autostrada;

circolazione con veicolo estero senza avere a bordo idonea documentazione,

non ha durata prefissata, ma permane finché non sono adempiute le formalità omesse o finché non si provvede a regolarizzare il veicolo.

Nel caso di concorso materiale di più violazioni comportanti il fermo amministrativo e contestate a seguito di un unico accertamento si applica un solo periodo di fermo amministrativo. Il veicolo, perciò, deve essere sottratto alla disponibilità del suo proprietario per un periodo di tempo corrispondente a quello più lungo

(36)

.

Verbale di fermo amministrativo, nomina e affidamento al custode, registro dei fermi

Della nomina del custode e dell'affidamento a questi del veicolo fermato deve essere redatto apposito verbale (distinto da quello di contestazione)

(37)

in cui devono essere sempre indicati:

descrizione sommaria della cosa e dai dati che la identificano,

(6)

0853.3.7

0853.3.8

stato d'uso della cosa al momento in cui è consegnata al custode, luogo in cui la cosa sarà custodita (38),

menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode relativi a obblighi assunti e responsabilità in caso di inadempimento, apposizione di sigilli per evitare la dispersione o la cattiva conservazione della cosa (v. inPratica 0895.1.1).

Il verbale deve essere sottoscritto dall'accertatore (o dal preposto all'ufficio o comando) e dal custode; una copia deve sempre essere consegnata al custode e alla persona nei cui confronti viene effettuato il sequestro (proprietario del veicolo o della cosa sequestrata) (v. inPratica 0895.2).

Dove non esiste il custode-acquirente, in cui opera il sistema di gestione SI.Ve.S., ciascun fermo amministrativo deve essere registrato in apposito registro

(66)

.

In attesa dell'adeguamento delle procedure informatiche di gestione dei flussi informativi del sistema SI.Ve.S, nel caso in cui il veicolo oggetto di fermo amministrativo sia consegnato ad un custode-acquirente, il verbale relativo deve essere trasmesso immediatamente alla Prefettura competente affinché quell'ufficio possa dar corso, senza ritardo, alle procedure di alienazione, secondo le disposizioni dell'art. 213, c. 5, CDS. Tuttavia, se il veicolo è stato sottoposto a fermo in assenza del responsabile della violazione, il verbale di fermo deve essere prima notificato al proprietario del veicolo (v. inPratica 0853.3.8).

Ritiro, conservazione e trasmissione dei documenti di circolazione.

Al momento della contestazione di una violazione che comporta il fermo amministrativo del veicolo, la carta di circolazione / DU o il certificato di circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall'organo accertatore ed allegati al verbale di contestazione.

Salvo le ipotesi di fermo conseguente a sospensione della carta di circolazione / DU ovvero per le violazioni previste dall'art.

93 c. 7 ter o 132, c. 5

(74)

, dopo il ritiro, i documenti di circolazione del veicolo devono essere conservati presso l'Ufficio o il Comando da cui dipende l'organo accertatore.

Trascorso il periodo di fermo amministrativo, i documenti devono essere restituiti al proprietario del veicolo, al conducente o ad un suo delegato incaricato in occasione della restituzione della disponibilità veicolo all'avente diritto.

Notifica del verbale al proprietario del veicolo e invito a ritirarlo

Il verbale di fermo amministrativo e di nomina del custode insieme a copia di quello di contestazione devono essere sempre notificati anche al proprietario del veicolo

(39)

(se diverso dal trasgressore) e, quando il conducente è minorenne, devono essere immediatamente notificati ai genitori o a chi ne fa le veci

(40)

.

Insieme a questi verbali, qualora il veicolo fermato non sia affidato in custodia ad un soggetto avente diritto (proprietario, conducente ovvero obbligato in solido):

se il veicolo è stato affidato a un deposito autorizzato dal prefetto, negli ambiti territoriali in cui non esiste il custode-acquirente, deve essere notificato al proprietario un invito a ritirare il mezzo al termine del periodo di fermo, con l'avvertenza che se il veicolo stesso non sarà ritirato entro i 90 giorni successivi sarà alienato a cura dell'Agenzia del demanio (41) (v. inPratica 0895.8);

se il veicolo è stato affidato ad un custode-acquirente, deve essere notificato al proprietario un invito a ritirare il mezzo con l'avvertenza che, comunque, il veicolo, anche prima della notifica del verbale è alienato a favore del custode-acquirente, se non è ritirato entro 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito internet della prefettura dell'avvenuto deposito e del corrispondente invito a ritirarlo (v. inPratica 0858).

Gli inviti al ritiro di cui sopra sono integrati nel verbale di fermo che è notificato al proprietario

(75)

.

Diversamente da quanto previsto prima della riforma del 2018, se il veicolo è affidato ad un custode-acquirente o ad una depositeria autorizzata, la prova dell'avvenuta notifica del verbale e dell'avviso di ritiro al proprietario non costituisce più elemento essenziale e propedeutico all'alienazione del veicolo che, secondo le disposizioni dell'art. 213, c. 5, CDS (a cui l'art. 214 CD rinvia), avviene dopo il trascorrere del termine di 5 giorni sopraindicato anche se il verbale non è stato ancora notificato. La stessa considerazione vale per l'alienazione di cui all'art. 215 bis CDS, quando il veicolo è stato affidato ad una depositeria autorizzata dal prefetto in mancanza di custode acquirente

(76)

.

Tuttavia, come previsto per il sequestro amministrativo, la notifica del verbale di fermo al proprietario del veicolo con l'invito al ritiro di cui sopra è sempre necessaria ed è propedeutica all'avvio della procedura di alienazione del veicolo fermato affidato ad un custode-acquirente o al depositario autorizzato, nei seguenti casi:

la violazione da cui dipende il fermo del veicolo è accertata in assenza del conducente (es. veicolo in sosta, dopo incidente, ecc.), quando non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido;

il veicolo da fermare è condotto da minore e non è prontamente reperibile un genitore o un tutore.

Nei casi indicati, in cui l'affidamento al custode-acquirente è stato effettuato in assenza del trasgressore e del proprietario del

veicolo (o di altro obbligato in solido), si prevede

(91)

, infatti, che a cura dall'organo di polizia che ha eseguito il fermo, il verbale di

fermo amministrativo sia sempre notificato, senza ritardo, al proprietario del veicolo, unitamente al verbale di contestazione con

l'avviso ad assumerne la custodia entro i 5 giorni successivi alla notifica stessa. Contestualmente, il medesimo organo di polizia

provvede anche a dare comunicazione del deposito del veicolo fermato mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio

del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile

eseguire la notifica del verbale di fermo e di quello di contestazione della violazione e il veicolo risulti ancora affidato al custode-

acquirente, la notifica dei verbali stessi si considera eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della

(7)

0853.3.9

0853.3.10

0853.3.11

0853.3.12

0853.3.13

0853.3.14

comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione

(92)

.

Nei casi sopraindicati, l'organo di polizia comunica alla prefettura l'avvenuto deposito del veicolo al custode-acquirente solo dopo aver provveduto alla notifica del verbale

(77)

. La procedura di alienazione si attiva, perciò, solo dopo tale adempimento

(78)

. Lo stesso accade per l'alienazione di cui all'art. 215 bis CDS, se il veicolo è affidato in custodia ad un depositario autorizzato ed il veicolo non è già stato alienato per effetto dell'applicazione della procedura del DPR n. 189/2001.

Apposizione dei sigilli sul veicolo sottoposto a fermo

Al momento dell'accertamento dell'illecito

(42)

sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo

(79)

, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate dal un decreto del Ministro dell'interno

(43)

(v. inPratica 0895.1.1).

Sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate devono essere collocati due sigilli:

uno sul lunotto posteriore o sulla parte laterale sinistra, uno sul vetro anteriore o posteriore.

Su ciclomotori, motocicli, macchine agricole od operatrici può essere collocato un solo sigillo nella parte anteriore.

I sigilli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida.

Procedura per i ciclomotori condotti da minorenni

Per il fermo amministrativo di ciclomotore o di un motociclo condotto da minorenne, si applicano le stesse regole previste per le altre ipotesi di fermo, ma la minore età del conducente ne impedisce l'affidamento in custodia che doveva perciò essere effettuato al genitore o tutore o da persona da essi delegata

(80)

.

Procedura particolare per la sospensione della carta

L'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU:

ritira la carta di circolazione / DU e la trasmette all'UMC;

provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo, affidandolo in custodia a conducente, proprietario o ad altro avente diritto secondo le procedure sopraindicate, per il periodo di tempo successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall'ufficio dell'UMC (45).

Procedura particolare fermo conseguente a reato

Quando il fermo amministrativo consegue ad un reato previste dal Codice della strada si applicano le disposizioni dell'art. 224 ter CDS secondo le quali l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura generale descritta nei paragrafi precedenti, quindi affidandolo all'avente diritto alla custodia o in mancanza ad un custode-acquirente o ad un deposito autorizzato dal prefetto. Trascorso il periodo di 30 giorni, il veicolo è restituito alla piena disponibilità dell'avente diritto.

La parte residua del fermo, invece, è scontata dopo la definizione del giudizio penale. Infatti, non appena la sentenza o il decreto penale di condanna per i reati siano divenuti irrevocabili, ai sensi dell'art. 648 CPP, il cancelliere nel termine di 15 giorni ne trasmette copia autentica all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore affinché disponga l'applicazione del periodo di fermo amministrativo residuo, ove possibile, se il veicolo stesso è ancora nella disponibilità del trasgressore. Il fermo, infatti, non può essere disposto se il veicolo non è più di proprietà del trasgressore ma è stato acquistato da terzi ovvero se è stato demolito o radiato dal PRA.

Spese di custodia dei veicoli sottoposti a fermo

Se il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è depositato presso un custode-acquirente le spese di custodia sono a carico del proprietario che lo ritira

(46)

. Se non viene ritirato entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della prefettura della comunicazione dell'avvenuto deposito presso il custode, il veicolo viene alienato al custode-acquirente.

Se il veicolo fermato deve essere consegnato sempre ad un custode acquirente (v. inPratica 0853.3.2), se non è ritirato alla scadenza del termine di durata del fermo amministrativo è alienato al custode-acquirente.

Nei casi sopraindicati, il custode-acquirente, sulla base della convenzione che ha sottoscritto con prefettura-UTG e Agenzia del demanio, soddisfa le sue spese di custodia (anch'esse fissate in modo convenzionale) detraendole dal prezzo di alienazione che deve corrispondere per acquistare la proprietà del veicolo non ritirato

(47)

. Nel caso in cui le spese di custodia sono maggiori della somma ricavata dall'alienazione l'anticipazione e la liquidazione delle stesse competono all'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione. La liquidazione della somma da pagare è effettuata dalla prefettura.

Se il veicolo è affidato ad una depositeria autorizzata, in assenza di custode-acquirente, visto che l'alienazione è possibile solo dopo 3 mesi dall'avviso di ritiro senza che lo stesso sia stato ritirato, le spese di custodia relative al periodo di fermo e a quello successivo, fino alla comunicazione all'Agenzia del Demanio dello stato di alienabilità, devono essere pagate all'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione. La liquidazione della somma da pagare è effettuata dalla prefettura.

Restituzione del veicolo al termine del periodo di fermo

(8)

- -

• - -

0853.3.15

0853.3.16

Diversamente da quanto previsto per il sequestro amministrativo, in cui per la restituzione del veicolo occorre sempre un formale provvedimento di dissequestro emesso dal prefetto, nel caso del fermo amministrativo, allo scadere del termine previsto, l'avente diritto può riavere la disponibilità del suo veicolo direttamente e senza necessità di provvedimenti formali anche in caso di ricorso pendente.

L'organo accertatore che ha disposto il fermo, decorso il termine indicato dalla legge, provvede a:

restituire i documenti all'avente titolo (ossia al proprietario o suo delegato o, se trattasi di trasgressore minorenne, ai genitori) redigendone apposito verbale. Copia di questo atto sottoscritta è consegnata al custode all'atto della materiale restituzione; una copia è consegnata all'interessato e un'altra trasmessa alla prefettura-UTG;

autorizzare a rimuovere i sigilli apposti che servivano a renderne visibile la circolazione abusiva (v. inPratica 0895.4).

La restituzione è sempre subordinata al pagamento delle spese di trasporto e custodia (con diritto di ritenzione del bene da parte del custode fino a che non sia avvenuto il pagamento). Non si richiede, invece, che sia estinta l'obbligazione pecuniaria principale che segue l'iter ordinario

(68)

(v. inPratica 0895.6).

La prassi amministrativa

(81)

ha fornito direttive uniformi per il compimento di tale operazione di restituzione, allo scopo di semplificare e velocizzare la procedura. Occorre distinguere a seconda che il veicolo sia stato affidato in custodia all'avente diritto o ad un deposito autorizzato.

Se era stato affidato in custodia all'avente diritto, al termine del periodo di fermo amministrativo il veicolo torna nella completa disponibilità del proprietario o di altra persona che era stata nominata custode al momento dell'accertamento della violazione, senza alcuna formalità.

I sigilli apposti possono essere rimossi senza ulteriori formalità direttamente da chi era stato nominato custode.

I documenti di circolazione sono restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico (82).

Se il veicolo era stato affidato deposito autorizzato dal Prefetto (dove non esiste custode-acquirente), al termine del periodo di fermo, la restituzione avviene presso il luogo in cui si trova depositato il veicolo, a cura del custode stesso.

I sigilli sono rimossi dal custode contestualmente alla consegna del veicolo, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale che aveva provveduto ad affidarlo in custodia (83).

I documenti di circolazione sono restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico.

Qualora il veicolo non sia ritirato dagli aventi diritto entro 30 giorni dall'autorizzazione alla riconsegna fornita al custode del deposito autorizzato dal Prefetto, questi deve comunicare tempestivamente tale circostanza all'organo di polizia che lo aveva autorizzato affinché sia possibile attivare la procedura di alienazione di cui al DPR n. 189/2001 ovvero quella di cui all'art. 215-bis CDS se ne ricorrono le condizioni

(84)

.

Vendita del veicolo non ritirato alla scadenza del periodo di fermo

Se il veicolo è stato depositato presso un deposito autorizzato dal prefetto in assenza di custode acquirente, per evitare inutili spese di deposito, qualora il proprietario si disinteressi del veicolo fermato e non provveda al suo ritiro al termine del periodo di fermo, lo stesso può essere alienato con la procedura prevista dal DPR n. 189/2001. Perciò il veicolo fermato resta depositato presso il custode per i 90 giorni successivi alla scadenza del periodo di fermo poi, a seguito determinazione dell'Agenzia del demanio competente, è alienato a favore dello stesso custode

(50)

.

Qualora, invece, sia attiva una convenzione con un custode-acquirente, si applicano le procedure di alienazione previste per i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, secondo la convenzione che lega il custode all'Agenzia del demanio

(49)

(v. inPratica 0858).

Il custode che acquista

(51)

il veicolo è tenuto a corrispondere il prezzo fissato convenzionalmente e determinato secondo i criteri della convenzione che egli ha sottoscritto con Agenzia del demanio e prefettura-UTG

(52)

.

Il ricavato dalla vendita è utilizzato per soddisfare la sanzione pecuniaria principale (ove non pagata); il residuo è restituito al proprietario o, comunque, messo a sua disposizione

(53)

(v. inPratica 0895.8.1).

Verifica della presenza di gravami

Quando l'agente accertatore ha necessità di sottoporre un veicolo alla misura del fermo amministrativo, anche se tale provvedimento non potrebbe sfociare nella confisca amministrativa, è necessario comunque procedere ad una verifica immediata sull'eventuale presenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari già trascritti presso il Pubblico Registro Automobilistico, attraverso la consultazione della relativa banca dati.

Infatti, in caso di precedente trascrizione di altro provvedimento limitativo dell'utilizzazione o della disponibilità del veicolo

(85)

, che prevale sempre sul fermo amministrativo, potrebbe rendersi necessario procedere con misure di natura diversa che devono essere assunte prima che siano attivate le procedure di alienazione del veicolo ai sensi del DPR n. 189/2001.

Nel DU (documento unico di circolazione e di proprietà) (v. inPratica 1708) devono essere annotati i dati relativi alla sussistenza di:

privilegi e ipoteche, annotati presso il PRA;

provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, anch'essi annotati presso il

PRA;

(9)

0853.4

0853.4.1

0853.4.2

0853.4.3

0853.5

provvedimenti di fermo amministrativo (12).

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della giustizia, dovranno essere stabilite le modalità di annotazione dei predetti provvedimenti e, verosimilmente, anche di comunicazione da parte dei soggetti interessati, tra cui gli organi di polizia che effettuano il fermo e il sequestro di veicoli

(90)

.

SANZIONI

La violazione delle prescrizioni imposte con la custodia nonché la circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie

(54)

.

La rimozione abusiva dei sigilli apposti, da parte di conducente o proprietario del veicolo, nei casi in cui questo sia stato loro affidato, determina l'applicazione di sanzioni penali.

Sanzioni per circolazione abusiva

Il soggetto nominato custode del veicolo che circola abusivamente durante il periodo di fermo amministrativo

(55)

, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie a cui consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della revoca della patente

(56)

. Queste sanzioni si applicano nei confronti del custode anche se consente che altra persona circoli con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Non si applicano sanzioni, invece, nei confronti di chiunque è sorpreso a circolare con il veicolo sottoposto a fermo se è persona diversa da quella alla quale il veicolo era stato affidato in custodia.

L'illecito è costruito in modo assolutamente simmetrico rispetto all'ipotesi della circolazione con veicolo sottoposto a sequestro (v. inPratica 0855) a cui si rinvia per ogni ulteriore elemento illustrativo. Unica differenza è costituita dal fatto che, essendo prevista la confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

In occasione dell'accertamento degli illeciti indicati, il precedente affidamento all'avente diritto alla custodia deve esser revocato e, in ogni caso, il veicolo oggetto di precedente fermo amministrativo deve essere immediatamente affidato, ad un custode acquirente o deposito autorizzato dal Prefetto dove non istituito. Competente a ricevere il veicolo è il custode-acquirente o il deposito autorizzato che si trova nel luogo in cui è compiuto l'accertamento dell'illecita circolazione.

Al momento dell'accertamento dell'illecito di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere redatto un verbale di sequestro con affidamento in custodia al custode-acquirente (o deposito autorizzato) relativo alla violazione di illecita circolazione. Infatti, in tali casi, è prevista la confisca del veicolo. Del recupero del veicolo deve essere data immediata comunicazione alla prefettura competente per il luogo dell'accertamento dell'illecito affinché attivi le procedure di alienazione e all'organo di polizia che aveva accertato l'illecito da cui era derivato il fermo amministrativo precedente all'abusiva circolazione.

Se il fermo amministrativo consegue a ritiro della targa o sospensione della carta di circolazione / DU, alle sanzioni di cui sopra si aggiungono quelle previste per l'abusiva circolazione durante il periodo in cui sono efficaci le richiamate sanzioni accessorie

(57)

. Tali violazioni, tuttavia, diversamente dall'abusiva circolazione con veicolo fermato, sui applicano nei confronti di chiunque è sorpreso a circolare.

La violazione non si applica al caso del fermo fiscale. Infatti, come chiarito dalla prassi amministrativa

(86)

, la riforma del 2018 (DL n. 113/2018) ha reso inapplicabile la sanzione di cui all'art. 214, c. 8, CDS al caso di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a fermo. Ciò, essenzialmente, in quanto la nuova norma, diversamente da quella che sanzionava la circolazione con fermo fiscale, non si applica a tutti i soggetti che guidano il veicolo in quella condizione ma solo alla persona nominata custode che, invece, non è presente nel caso di fermo fiscale

(87)

.

Sanzioni per violazione degli obblighi di custodia e rimozione dei sigilli

Quando il veicolo è affidato in custodia al conducente o al proprietario del veicolo la violazione degli obblighi di custodia non è oggetto di sanzioni penali ma riconducibile solo alla violazione amministrativa per circolazione abusiva di cui all'art. 214 CDS

(59)

.

La rimozione dei sigilli, anche senza la violazione degli obblighi di custodia imposti al conducente o al proprietario del veicolo, invece, è punita con le sanzioni penali previste dall'art. 349 CP

(73)

.

Sanzioni per rifiuto di assumere la custodia

L'art. 214 c. 8 CDS punisce il conducente maggiorenne

(88)

, del veicolo il proprietario o altro obbligato in solido che, nell'immediatezza dell'accertamento dell'illecito amministrativo

(60)

, si rifiutano di assumerne la custodia pur avendo i requisiti richiesti di idoneità ed età.

Per il fermo amministrativo, diversamente da quanto previsto per il sequestro, dopo la riforma del 2018 (DL n. 113/2018), non è stato previsto che la violazione trovi applicazione anche nel caso di semplice omissione del trasporto o della custodia con la conseguenza che può essere punito con le sanzioni previste solo l'obbligato ad assumere la custodia che si sia manifestatamente rifiutato.

Per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria

(89)

e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Il veicolo è affidato in custodia al custode-acquirente ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto.

RIMEDI E INIZIATIVE DELL'UTENTE

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203 CDS. Il

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rimedio amministrativo può essere rivolto a contestare

(61)

:

il merito o la legittimità dell'accertamento dell'illecito da cui dipende l'applicazione della sanzione accessoria (ricorsi avverso il verbale di contestazione);

la sola applicazione del fermo amministrativo senza contestare il verbale di accertamento dell'illecito da cui deriva.

In alternativa al ricorso o contro l'ordinanza-ingiunzione con cui è respinto il ricorso avverso il verbale che dispone l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministravo, ovvero contro il solo fermo amministrativo è ammessa opposizione giudiziaria ai sensi dell'art. 205 CDS.

L'esito dell'opposizione si estende anche alla sanzione accessoria ma in questo caso la restituzione del veicolo non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso

(62)

.

Quando il fermo amministrativo deriva dal ritiro della targa o dalla sospensione della carta di circolazione / DU valgono i rimedi e le iniziative contro questi provvedimenti. Naturalmente, l'eventuale eliminazione di questi ultimi determina anche l'automatico venir meno del fermo amministrativo.

Disciplina il fermo amministrativo l'art. 214 CDS. La disposizione in esame, che non ha precedenti né nel codice abrogato, né nella legge di depenalizzazione, si pone come complementare di quella dell'art. 213 (da cui, peraltro, mutua parte della disciplina e delle modalità di esecuzione).

Il fermo si differenzia dal sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 214 CDS perché non ha natura cautelare, non è finalizzato ad altro e successivo provvedimento (confisca) e, soprattutto, perché ha durata definita nel tempo, trascorsa la quale il veicolo è restituito all'avente diritto. Nonostante le critiche avanzate da più parti (soprattutto perché, si dice, sarebbe un inutile doppione del sequestro amministrativo), la sanzione accessoria in esame appare ben inquadrabile nel contesto generale e molto utile dal punto di vista pratico. Infatti, se si considera nella giusta luce, cioè come sanzione accessoria, non è possibile affermare che sia un inutile doppione del sequestro amministrativo, che ha natura cautelare e non sanzionatoria. Al di là di questa ambigua situazione di ordine prevalentemente terminologico è perfettamente comprensibile, e risponde a un'esigenza di indiscussa chiarezza, il fatto che il legislatore ha voluto definire "fermo amministrativo" la privazione provvisoria della disponibilità del bene, che non ha carattere cautelare ma sanzionatorio, per distinguerlo dall'analogo provvedimento di natura cautelare (definito correttamente "sequestro") che ha una durata prestabilita dall'articolo violato o subordinata all'adempimento di determinate omissioni.

In quest'ultimo caso, rappresentato dal sequestro della targa e dalla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU, il fermo amministrativo appare una logica conseguenza del fatto che, mancando gli indicati documenti o essendone sospesa l'efficacia, non è possibile che il veicolo continui a circolare.

L'ampliamento del ricorso al fermo amministrativo per tutte le violazioni depenalizzate rappresenta un sensibile inasprimento del modello sanzionatorio. Infatti, fin dalla prima violazione amministrativa scatta l'obbligo di disporre il fermo, che viene eseguito dall'organo di polizia che l'ha accertata, seguendo le norme sul sequestro. Alle violazioni depenalizzate consegue il fermo del veicolo per 90 giorni, salvo i casi in cui il codice già prevedeva un diverso periodo in relazione alla durata della sospensione della carta di circolazione / DU o del ritiro della targa (es. artt. 168 c. 8, 217 c. 6). L'organo accertatore che ha disposto il fermo, una volta accertata la reiterazione, dovrà commutarlo nella misura cautelare del sequestro per confisca. Per gli illeciti amministrativi depenalizzati non previsti dal Codice della strada (v. artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974) si tratta di una sanzione accessoria atipica, rispetto alla quale non opera la disciplina generale di cui al comma 2, art. 20 legge n. 689/1981, che esclude l'applicabilità di tale tipologia di sanzioni fino a che è pendente il giudizio di opposizione. Al contrario, qui la misura trova immediata applicazione con la conseguente cessazione della circolazione del veicolo fin dal momento dell'accertamento dell'illecito.

Queste ipotesi di fermo amministrativo sono previste dall'art. 216 CDS.

L'espressione "ritiro" è da intendersi in senso atecnico e comprende anche il "sequestro" quando la targa è contraffatta o non corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Trattandosi di ritiro, cioè di un atto di mero prelievo materiale di un documento non più valido (o che non lo è mai stato), il fermo amministrativo dura finché non è sanata la situazione di irregolarità in cui si trova il veicolo. Infatti, ad es., nell'ipotesi prevista dell'art. 100, il veicolo è restituito solo dopo che il proprietario abbia provveduto a ritargarlo (non è più possibile infatti ottenere duplicati delle targhe).

Nonostante la citazione fatta, va segnalato che non tutti condividono l'applicazione del fermo amministrativo alla violazione dell'art. 67 CDS dato che, in realtà, la sanzione del fermo non è espressamente prevista nel caso di confisca della targa.

Questo tipo di fermo amministrativo è previsto dall'art. 214, c. 7, CDS. Il Codice prevede molti casi di sospensione della carta di circolazione / DU per la cui dettagliata elencazione si rinvia all'art. 217.

Il fermo è motivato dalla necessità di non vedere vanificato il provvedimento di sospensione dalla disponibilità del veicolo e quindi dalla possibilità che, di fatto, questo circoli ugualmente.

La disposizione, integrativa del DPR n. 602/1973, è contenuta nella legge 28.2.1997 n. 30 ed è disciplinata dal regolamento di cui al DM 7.9.1998 n. 503. Il fermo fiscale, ossia il fermo di veicoli appartenenti a contribuenti debitori può essere disposto dal concessionario della riscossione. Questo, con un ultimo invito di pagamento avvisa che il mancato versamento comporterà l'iscrizione di fermo presso il PRA. Pur senza un formale verbale di affidamento in custodia, il veicolo non può più essere utilizzato dal momento dell'iscrizione di fermo e fino alla sua cancellazione. Nei casi di difficoltà personali il debitore può chiedere ad Equitalia la rateizzazione del proprio debito (circ. Equitalia n. 105/2015). Finché si è in regola col pagamento delle rate concesse, l'ente non può attivare nessuna procedura cautelare (fermo, ipoteca) o esecutiva (pignoramento). Nel caso di fermo fiscale, avvenuto il pagamento della prima rata, il debitore può chiedere all'Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, e quindi al PRA la sospensione del fermo (sospensione non cancellazione), che gli permetterà l'uso del veicolo purchè sempre in regola col piano di rateizzazione.

Il fermo fiscale dei veicoli è previsto all'art. 86 DPR 29.9.1973 n. 602 (come modificato dal DLG 26.2.1999 n. 46) che, al comma 3, dispone "Chiunque circola con veicoli sottoposti a fermo (fiscale) è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, c. 8, del DLG 30.4.1992, n. 285".

Non sono soggetti a fermo fiscale i ciclomotori, in quanto veicoli non registrati al PRA.

La consultazione telematica dei registri del PRA consente agli organi accertatori di conoscere l'esistenza del vincolo sul veicolo attraverso gli estremi del provvedimento.

L'orientamento secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, appare ormai consolidato a partire da Corte di cassazione, sez.

civili unite, ordinanza 22.7.2015 n. 15354: in senso conforme vedasi anche Corte di cassazione - ordinanza 03/11/2016 n. 22289 e, da ultimo, Corte di cassazione - ordinanza 20/12/2019 n. 34237.

Trattandosi di atto funzionale all'espropriazione forzata, attraverso il quale si realizza il credito dell'amministrazione, la tutela giurisdizionale nei suoi confronti si realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. unite, 17.1.2007 n. 875; Corte costituzionale, ordinanza n. 14710/2006 e Consiglio di Stato sentenza n. 4689/2005).

In caso di ricorso avverso il cosiddetto fermo fiscale del veicolo, è competente il giudice tributario se i crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo oggetto dell'impugnazione sono crediti di natura tributaria. È competente invece il giudice ordinario nel caso di crediti di natura non tributaria (es. sanzioni amministrative per violazione del CDS, contribuzioni previdenziali, ecc.) (Cass. civ., sez. unite, 5.6.2008 n. 14831; v. anche sez. unite 20.6.2012 n. 10147). In

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tema di impugnazione nei casi di ricorso avverso il fermo fiscale, e in particolare sull'individuazione del giudice competente, si è pronunciata Cass. civ, sez.

unite, 22.7.2015 n. 15354. Dopo ampia disamina sulla natura del provvedimento (atto di procedimento esecutivo, o misura cautelare atipica, o strumento di conservazione della garanzia del credito, o atto prodromico all'espropriazione, ecc.) ha confermato la competenza del giudice ordinario nel caso di crediti di natura non tributaria (es. sanzioni amministrative per violazione del CDS), ripartendo poi la competenza tra giudice di pace e tribunale in ragione del valore coinvolto e ponendo così fine a varie dichiarazioni di incompetenza emesse da giudici di pace.

Il contenuto del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, nella parte in cui prevede che "Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo .... omissis ", pone una questione interpretativa, da cui potrebbero conseguire rilevanti adempimenti operativi per gli organi di polizia, cioè quali siano i provvedimenti, anche in divenire, i cui dati devono essere annotati nel DU. Infatti, l'espressione

"annotati presso il PRA" è chiaramente riferita ai soli privilegi, ipoteche e provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, con ciò facendo ritenere che il successivo riferimento ai provvedimenti di fermo amministrativo prescinda dall'annotazione presso il PRA. Ne consegue che qualsiasi provvedimento di fermo amministrativo adottato durante la vita del veicolo deve essere annotato nel DU: che sia stato validato dal PRA o che non lo sia stato. L'esplicita previsione di annotazione dei provvedimenti di fermo amministrativo, che ad una prima lettura potrebbe apparire ridondante, posto che la sanzione amministrativa accessoria del fermo è comunque un provvedimento amministrativo che incide sulla disponibilità del veicolo, in realtà, a parere di chi scrive, rivela l'intenzione del legislatore affinché siano annotati nel DU tutti i fermi amministrativi, anche quelli rispetto ai quali non ci sia stata validazione da parte del PRA (v. comma 2, lettera c). Se tale interpretazione è corretta, gli organi di polizia devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al PRA ogni provvedimento di fermo amministrativo adottato, per l'annotazione nel DU, con notevole aggravio di lavoro, considerato l'enorme numero di violazioni contestate che prevedono tale sanzione accessoria, peraltro non finalizzata alla confisca. È anche vero del resto che al fermo può conseguire l'alienazione del veicolo e quindi essere oggetto di interesse per la conoscibilità di terzi.

Il fermo amministrativo si effettua secondo le regole dettate dall'art. 213 (e relative norme regolamentari) concernenti il sequestro amministrativo. Per il rinvio normativo operato dall'art. 396 regolamento CDS sono applicabili al fermo amministrativo tutte le norme procedurali del sequestro amministrativo fissate dal regolamento e già illustrate con riferimento all'art. 213 CDS (v. inPratica 0855).

Prima della riforma dell'ottobre 2003, salvo che per i ciclomotori, non era ammesso l'affidamento del veicolo fermato in custodia allo stesso trasgressore. Dopo la riforma del 2003, invece, similmente a quanto previsto per il sequestro amministrativo, l'affidamento al proprietario o al conducente è diventato la regola mentre l'affidamento ad un soggetto professionale autorizzato rappresenta l'eccezione.

Questa regola di affidare prioritariamente il veicolo all'interessato è stata recentemente ribadita (circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciale della polizia di Stato, 21.1.2019, prot. n.

300/A/559/19/101/20/21/4) col preciso intento di contenere le spese di custodia divenute eccessive per l'amministrazione.

Sebbene non espressamente previsto dalla norma, nell'immediatezza della contestazione dell'illecito, sempre che la ricerca non determini una dilatazione dei tempi di intervento incompatibile con l'attività svolta dall'organo di polizia stradale, è possibile (e opportuno) tentare di rintracciare il proprietario o uno degli obbligati in solido per richiederne l'immediato intervento sul posto ai fini dell'assunzione della custodia del veicolo. Come precisato dal Ministero dell'interno (circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciale della polizia di Stato, 21.1.2019, prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4), la pronta reperibilità dell'avente titolo non presente al momento del fermo del veicolo è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all'attività di servizio svolta e alle eventuali priorità operative emergenti e quindi, la ricerca di un soggetto che voglia assumere la custodia e che sia disposto ad intervenire in tempi brevi non costituisce obbligo ma una mera facoltà che, l'agente è sollecitato a utilizzare. Occorre inoltre precisare che, una volta attivata la ricerca di un avente diritto cui chiedere di intervenire per assumere la custodia, un suo eventuale rifiuto non può essere oggetto di sanzione perché il presupposto di fatto affinché si concretizzi l'illecito di cui all'art. 213, c. 5, CDS (rifiuto di assumere la custodia) è costituito, secondo l'interpretazione della circolare citata 21.1.2019, prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4, dalla presenza del soggetto sul luogo al momento dell'accertamento.

Se il proprietario è presente ma diverso dal conducente, il veicolo deve essere obbligatoriamente affidato in custodia a questi. Se si rifiuta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 CDS, il veicolo deve essere affidato a un custode-acquirente.

Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere affidato al genitore o al tutore (salvo il caso di ciclomotore o motociclo per cui è obbligatorio l'affidamento in depositeria convenzionata). Infatti, il minorenne, secondo i principi generali della legge n. 689/1981, non può rispondere degli illeciti amministrativi né delle loro conseguenze giuridiche (compresa la sanzione accessoria della confisca e la misura cautelare del sequestro del veicolo). In caso di sequestro di veicoli condotti da minori, perciò, in luogo del conducente, risponde sempre il genitore o il tutore (che, ove reperibili nell'immediatezza, dovrebbero essere chiamati a recuperare il veicolo insieme al minore). Del resto, se si ritenesse il minore capace di assumere la custodia del veicolo, in caso di rifiuto, dovrebbe essere applicabile nei suoi confronti la sanzione prevista dall'art. 214, c. 1, CDS. Di questa violazione, tuttavia, sarebbe chiamato a rispondere, in luogo del minore, il genitore o il tutore, con conseguenze giuridiche non coerenti con i principi generali dell'ordinamento.

Gli altri soggetti obbligati in solido con il conducente (diversi dal proprietario del veicolo) possono essere chiamati ad assumere la custodia del mezzo anche se il conducente è presente. Infatti, questi soggetti, diversamente dal proprietario che, se presente, risponde in via principale ed esclusiva, sono indicati dalla norma in modo assolutamente alternativo rispetto al conducente, quindi la loro scelta è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo accertatore che, nella sua valutazione, potrà tener conto dell'effettiva capacità e affidabilità di ciascuno nel custodire il bene.

Prima della riforma dell'ottobre 2003 non occorreva la redazione di verbale di sequestro ma era sempre necessario redigere verbale di nomina e di affidamento al custode. Dopo l'ottobre 2003, come previsto dall'art. 213 cui l'art. 214 CDS rinvia, è invece sempre necessaria la redazione di uno specifico verbale.

Il verbale di fermo e affidamento in custodia, deve essere sottoscritto per accettazione dal custode che ne riceve una copia e va notificato, insieme al verbale di contestazione, al proprietario del veicolo o agli obbligati in solido secondo l'art. 196 CDS. Nel caso di proprietario assente al momento del fermo si ritiene che egli possa chiederne l'affidamento successivo.

Come per il sequestro (v. inPratica 0855.2.1) anche per il fermo amministrativo si attua la procedura SI.Ve.S.

Il fermo amministrativo del veicolo è applicabile anche nel caso in cui l'accertamento dell'infrazione avvenga in un momento successivo a quello della commissione della violazione come negli accertamenti d'ufficio a seguito della richiesta di esibizione dei documenti a norma dell'art. 180 CDS. Ad esempio:

conducente che dichiara di non avere con sé il CAP che in realtà poi, a seguito di più approfonditi accertamenti, risulta non essere stato mai conseguito.

Si ritiene peraltro che, in adesione ai principi di economicità e razionalità dell'azione amministrativa, l'organo accertatore, che dispone il fermo del mezzo, possa autonomamente valutare la possibilità di interessare il Comando di Polizia Municipale del luogo di residenza del proprietario affinché provveda, in loco, all'esecuzione dell'atto, facendo ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia e curando che la sua restituzione al proprietario avvenga solo dopo il pagamento delle spese al titolare della depositeria (Ministero dell'interno 20.9.2000 prot. n. M/2413-25).

Occorre notare che la circostanza di non disporre di un luogo idoneo in proprietà non può essere addotta da questi soggetti come pretesto per non assumere la custodia. Infatti, anche quando non dispongono di uno spazio proprio devono utilizzare un luogo di deposito acquisito in locazione, oppure, disponibile a qualsiasi titolo. Perciò, se ne hanno i requisiti, i soggetti indicati non possono mai rifiutarsi di assumere la custodia del veicolo. L'eventuale rifiuto di determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 214, c. 1, CDS.

Diversamente da quanto accadeva prima della riforma del DL n. 269/2003, l'organo accertatore non ha facoltà di individuare il custode in base a parametri di sicurezza, affidabilità, opportunità e convenienza. Se le persone indicate sono presenti e hanno i requisiti richiesti per assumere la custodia (o autocertificano di averli), l'organo accertatore deve intimargli di prendere in custodia il veicolo e, in caso di rifiuto, applicare nei loro confronti le sanzioni previste dall'art. 214.

Sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla vigente normativa per la nomina a custode amministrativo (art. 7 DPR 22.7.1982 n. 571) si può procedere all'affidamento del veicolo al proprietario o ad altro soggetto avente diritto, solo quando questi sia idoneo per requisiti morali e psicofisici. Infatti la norma dell'art. 214 CDS deve essere coordinata con le disposizioni generali dell'art. 259 CPP e con quelle dell'art. 120 CPP. Tali norme stabiliscono che:

si trova in manifesto stato di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, manifesta palese infermità mentale,

risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata dall'organo di polizia stradale procedente sulla base delle risultanze degli archivi della

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