DELIBERAZIONE DEL 13 OTTOBRE 2000
Coordinatore sicurezza e Direttore dei Lavori
Dalla lettura del disposto dell'art.127, co.1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., si può desumere che le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono necessariamente essere svolte dal direttore dei lavori, salvo il solo caso del mancato possesso da parte dello stesso dei prescritti requisiti.