DELIBERAZIONE DEL 11 SETTEMBRE 2000
Interventi e fasi
Con il termine "interventi" di cui all'art. 7, co. 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, (secondo cui il responsabile del procedimento non può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori per gli interventi di importo superiore a 500.000 Euro, secondo quanto risulta dal combinato disposto di tale norma con l'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), si intende una procedura complessa che comprende le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori: la soglia dei 500.000 Euro si riferisce agli interventi nel loro complesso e, qualora trattasi di appalto concorso, tale limite riguarda anche il progetto preliminare integrato posto a base di gara.