• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 86

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 3 dicembre 2021

______

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Individuazione)

1. La Regione riconosce il Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

Art. 2 (Iniziative)

1. La Regione, al fine di promuovere e salva- guardare la memoria delle vittime di terrorismo:

a) promuove e organizza iniziative dirette ad infor- mare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice;

b) sostiene con contributi la realizzazione di inizia- tive connesse alla memoria delle vittime di ter- rorismo.

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assem- blea legislativa regionale organizza le iniziative in- dicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Pro- gramma 3 (Gestione economica, finanziaria, pro- grammazione e provveditorato), ed equivalente in- cremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet- tuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Riferimenti

Documenti correlati

“Art. La presente legge, in conformità con l’arti- colo 117, secondo comma, lettera h), della Costi- tuzione, disciplina l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N.. Le linee guida per l'elaborazione dei pro- getti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla

(Modifica all’articolo 20 quater della l.r. Nel comma 1 ter dell’articolo 20 quater della l.r. 16/2021, le parole: “Ai fini della ve- rifica del requisito di cui alla lettera d)

d) coordinare il registro regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 e redigere una relazione an- nuale sul monitoraggio delle patologie indicate all’articolo 1. Il

Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorquando il tempo di lavoro impie- gato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a

L’indennità di avviamento determinata dal comma 3 viene ridotta del 20 per cento per ogni anno di vacanza della sede fino ad un massimo di 8 anni.”. Dall’applicazione di

Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si