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Comune di Treviglio

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Academic year: 2022

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Comune di Treviglio

ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI VIA G. MONZIO COMPAGNONI – OFFICINE MECCANICHE VILLA S.P.A., IN VARIANTE AL VIGENTE PGT, MEDIANTE PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ

PRODUTTIVE (SUAP)

(art. 8, DPR 07.09.2010 n. 160 – art. 97, LR 11.03.2005, n. 12 - 5, comma 4, 2° p. LR 31/2014)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS

(Valutazione Ambientale Strategica)

(Art. 6, comma 3, D.Lgs. 114/98 – DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 – DGR n. IX/761 del 10.11.2010)

RAPPORTO PRELIMINARE

Art. 13, comma 3, D.Lgs. 152/2006

Committente

Officine Meccaniche Villa S.p.A.

(2)

Sommario

1. Premessa ... 4

2. Descrizione del progetto ... 5

3. Il procedimento di verifica di esclusione del progetto da Valutazione Ambientale ... 7

4. Le componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili ... 12

C1 - Acque superficiali e sotterranee ... 13

C2 - Flora e fauna ... 15

C3 - Rete ecologica ... 17

C4 - Rumore ... 19

C5 - Aria ... 20

C6 - Suolo ... 21

C7 - Mobilità ... 22

C8 - Sistema urbano ... 23

C9 - Paesaggio ... 24

C10 - Patrimonio culturale ... 25

C11 - Economia locale ... 26

C12 - Popolazione ... 27

C13 - Sistema dei servizi ... 28

5. Obiettivi e finalità della proposta di intervento, finalizzata al recupero, valorizzazione ambientale ed al potenziamento del comparto economico locale ... 29

6. Schede di valutazione delle azioni con potenziali effetti negativi ... 31

7. Valutazione complessiva del progetto ... 33

8. Linee guida generali per l’attuazione del Progetto con criteri di sostenibilità ... 34

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1. Premessa

Il presente “Rapporto preliminare”, predisposto in conformità a quanto disposto dal punto 5.7) della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e dall’Allegato 1), paragrafo 5, della DGR n. IX/761 del 10.11.2010 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971), analizza le potenziali ricadute ambientali correlate al progetto di SUAP Officine Meccaniche Villa S.p.A. di Via G. Monzio Compagnoni, complessivamente finalizzato ad implementare la capacità produttiva aziendale, da attuarsi in variante al PGT con procedura SUAP di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e art. 97 della LR 12/2005.

In particolare, la proposta di variante al PGT oggetto del presente “Rapporto Preliminare” è finalizzata a conseguire la modifica delle disposizioni del vigente strumento urbanistico comunale relative ad una limitata porzione di area di circa 11.000 mq, con modifica del Piano delle Regole.

L’area in oggetto è infatti classificata quale Ambito agricolo, normato dall’art. 3 delle NTA del Piano delle Regole. Con la variante si intende conseguire, per il mapp. 8949, la classificazione nel sistema degli Ambiti/insediamenti produttivi di cui all’art. 33 delle NTA del PdR, al fine di uniformarne la destinazione d’uso con le altre aree a destinazione produttiva limitrofe.

La variante oggetto NON ha rilevanza regionale, secondo l’art. 92 comma 5 della L.R. 12/2005 e smi, in quanto non prevede:

• interventi finanziari a carico della Regione;

• opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;

• grandi strutture di vendita;

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• opere dello Stato o di interesse statale Più precisamente, l’ambito interessato dal SUAP:

• ha valenza territoriale e comporta variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio vigente;

• presenta un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

• Fa parte di quelle opere di cui al punto d) dell’allegato 1 della dgr 761 del 10 novembre 2010 così citata: “Sono escluse dalla valutazione ambientale le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”.

Accertato l’obbligo di sottoporre la variante urbanistica in oggetto a procedimento di valutazione ambientale, l’Autorità procedente ha appurato l’esistenza delle condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS, in quanto si tratta di una variante minore per la quale sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

• non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e s.m.i., concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

• non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

• determina l’uso di piccole aree a livello locale e comporta modifiche minori.

Premesso quanto sopra, si illustrano, qui di seguito, le caratteristiche che contraddistinguono il comparto d’intervento, oggetto dell’odierna proposta di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Officine Meccaniche Villa S.p.A. in variante al PGT con procedura SUAP, con particolare riferimento agli aspetti della variante al PGT cui il presente rapporto preliminare si riferisce.

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2. Descrizione del progetto

In primo luogo si ritiene utile descrivere le previsioni della presente proposta unitamente alle ragioni che hanno portato alla formulazione del presente progetto e le finalità che si intendono perseguire.

Il progetto allegato alla presente proposta di variante al PGT con procedura SUAP, è finalizzato a conseguire il completamento del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo

“Officine Meccaniche Villa S.p.A.” mediante modifica della destinazione urbanistica di una porzione dell’area identificata con il mappale n. 8949, posto su lato opposto della Via Alighieri, in quanto unica area disponibile nelle adiacenze della attuale sede.

Fondata da Vittorio Villa negli anni ‘50 Officine Meccaniche Villa S.p.A. è un’azienda leader nel settore della produzione di componentistica metallica medio-leggera per i settori Agricoltura, Edilizia e Veicoli Industriali.

Da sempre a fianco dei principali produttori OE a livello mondiale, OVV realizza internamente i propri prodotti, partendo dalla materia prima per giungere al prodotto finale e al suo montaggio.

Officine Meccaniche Villa S.p.A. fabbrica oltre 16 milioni di pezzi per circa 2.500 articoli da spedire a più di 60 clienti in tutto il mondo.

La filosofia aziendale si basa su questi forti principi:

• Competenze industriali

• Conoscenza dei prodotti

• Investimento in ricerca e sviluppo

• Formazione continua del personale

In questo modo è possibile un continuo miglioramento qualitativo, un costante aggiornamento tecnologico in grado di garantire processi sempre sotto controllo.

Tali principi permettono ad OVV di fornire ai Clienti un servizio di co-design e di creazione di prototipi con lo scopo di assicurare prodotti innovativi e assistenza continua durante tutto il ciclo di vita delle macchine.

Nel 1999 OVV si è spostata dalla storica sede di Canonica d’Adda a Castel Rozzone, zona in grado di fornire spazi adeguati alla continua crescita dell’azienda, che nell’ultimo decennio ha visto i propri volumi moltiplicarsi, grazie soprattutto alla sinergia tra competitività dei costi e qualità del prodotto finale, reso possibile dalla tendenza verso l’internalizzazione dell’intero iter produttivo.

Nel 1999 sono stato costruiti i primi tre capannoni e la palazzina uffici.

Nel 2008 è stato costruito un nuovo capannone di 7.000 mq

Dal 2009 ad oggi l’azienda ha più che raddoppiato il proprio fatturato passando da circa € 15.100.000 a € 34.500.000, un incremento che ha implicato la contemporanea crescita del numero di dipendenti che da 143 sono diventati 165.

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Gli ultimi obiettivi che l’azienda si è posta, sempre in ottica di insourcing, sono avere un magazzino automatizzato e un centro logistico che si farà carico direttamente delle spedizioni verso i clienti.

Il magazzino automatizzato è attualmente in costruzione in un’area adiacente al complesso esistente, e sarà pronto presumibilmente nella primavera del 2021. Con questa nuova costruzione sarà possibile garantire la gestione di maggiori volumi, rivedere i flussi dei componenti e ottimizzare le movimentazioni interne aumentando la produttività dei reparti a valle.

Arrivati a questo punto per crescere con il centro logistico è stato necessario acquisire un nuovo terreno, sito nelle vicinanze dell’ormai saturo complesso esistente, posto nel Comune di Treviglio. Oltre al capannone l’intenzione è quella di progettare, nell’immediato un parcheggio per il personale, in futuro un impianto di verniciatura “green” di ultima generazione.

Tutto ciò permetterà all’azienda di concludere il processo l’internalizzazione del ciclo produttivo.

In via generale si segnala che l’area in oggetto ha un’estensione territoriale complessiva pari a circa 11.361 mq, per i quali si chiede la trasformazione urbanistica.

Il progetto in argomento introduce dunque una variante al PGT che è indispensabile per lo sviluppo della propria attività produttiva e che offre la possibilità all’Amministrazione Comunale di garantirsi il mantenimento sul proprio territorio e sul confinante Comune di Castel Rozzone di una realtà industriale solida, fiorente e in continua crescita che è in grado di assicurare il mantenimento e la crescita di opportunità occupazionali, con i correlati positivi riflessi di carattere sociale, e di benefici economici per il territorio, la collettività e le Amministrazioni pubbliche (in termini anche di IMU, IRES, IRAP, addizionali comunali e regionali, ecc.).

La variante determina un consumo di suolo (ai sensi della LR 31/2014) in quanto l’area in argomento ha attualmente destinazione agricola.

La presente variante risulta comunque assentibile, in quanto coerente con i principi della LR 31/2014 che assicura la possibilità di consumare suolo ove necessario per garantire la possibilità di ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’art.

97 della LR 12/2005 (SUAP).

L’attuazione del progetto sopra esposto necessita quindi di variante al PGT con contestuale verifica di assoggettamento a VAS.

Ciò premesso quanto all’articolazione ed agli obiettivi che caratterizzano la proposta progettuale, in variante al PGT con procedura SUAP, si dà atto che il presente elaborato di analisi è finalizzato a consentire all’Amministrazione Comunale di Treviglio – competente, a norma di quanto disposto dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. 152/2006, nel testo oggi novellato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 4/2008 – di esperire preventiva verifica in ordine alla insussistenza di potenziali, significative ricadute ambientali correlate alla proposta di variante urbanistica di che trattasi, e di disporne - in caso di accertata assenza di “significativi effetti

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sull’ambiente” – l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La verifica di che trattasi, peraltro, sarà condotta in applicazione dei criteri regionali di valutazione dei Piani e Programmi, approvati – in applicazione della Direttiva 2001/42/CE – con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 (BURL Serie Ordinaria n. 14 del 02.04.2007), nonché in base all’iter procedurale delineato dall’Allegato 1, paragrafo 5), della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 recante “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”.

Stato attuale

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Progetto futuro

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3. Il procedimento di verifica di esclusione del progetto da Valutazione Ambientale

A livello generale1, la fattispecie di verifica di esclusione di un Piano o un Programma da

1 A partire dal 2001, con la promulgazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, la valutazione di impatto ambientale viene estesa anche a piani e programmi implementati o modificati dalle autorità a livello nazionale, regionale, locale, etc. (art. 1, Direttiva 2001/42/CE). Viene, in tal modo, introdotto il concetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), concepito come processo partecipato, da esperirsi contestualmente alla promozione, all’approvazione, ovvero alla modifica di un Piano o di un Programma, finalizzato, in un’ottica di “sviluppo sostenibile”, a valutare le scelte programmatiche e gestionali del territorio ed a minimizzare gli impatti correlati ad interventi di trasformazione territoriale.

I Piani e i Programmi necessitanti di preventiva sottoposizione a procedura di VAS sono elencati all’art. 3, comma 2, della Direttiva CE (che, in tal senso, specifica, espressamente, che: “Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE”); di contro, il successivo comma 3, precisa che: “Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull’ambiente”.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, mentre, a livello regionale, la contestualizzazione della direttiva è disciplinata dall’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12 – “Legge per il governo del territorio” - che, al fine di “promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”, individua le fattispecie di Piani e Programmi - concernenti la pianificazione territoriale e la disciplina dell’uso dei suoli – da sottoporre a valutazione ambientale strategica (Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di coordinamento provinciale e Piani Territoriali dei Parchi, Documento di Piano del PGT, e relative varianti).

Al fine, peraltro, di dettagliare il procedimento sotteso alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, nonché di individuare le modalità per operare la verifica di esclusione, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007, ha assunto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della LR 12/2005, una serie di “Indirizzi generali”, da applicarsi ad integrazione di quanto al riguardo disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, mentre, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale (cfr. DGRL.

N. VIII/6420 del 27.12.2007) ha specificato la “procedura” per operare la valutazione ambientale di Piani e Programmi, poi ripresa e integrata con successivi provvedimenti. Con la DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 la Regione Lombardia ha ridefinito la procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

Complessivamente, il quadro di riferimento normativo sopra rappresentato, concepisce la VAS come un processo continuo, volto ad integrare e rendere coerente il processo di pianificazione e di programmazione territoriale, orientandolo verso preminenti obiettivi di sostenibilità: in tale contesto, il processo di valutazione deve accompagnare tutte le fasi di un Piano o Programma (predisposizione, approvazione e gestione), sin dalla sua ideazione.

Ciò premesso in termini generali, si rileva, che la Regione Lombardia, mediante approvazione della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, ha provveduto a specificare, nel dettaglio, l’ambito di applicazione della VAS, elencando le fattispecie di Piani e Programmi da sottoporre alla relativa procedura, nonché le fasi, le modalità di informazione e partecipazione della valutazione ambientale di P/P, nonché il raccordo con la normativa vigente in tema di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza, etc.).

Ulteriormente, si dà atto che la medesima deliberazione regionale ha provveduto a regolamentare (in via integrativa a quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 152/2006) l’iter procedurale sotteso alla verifica di esclusione (screening), e ciò – in conformità con quanto disposto dal legislatore comunitario e nazionale – relativamente ai Piani ed ai Programmi “che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” (cfr. punto 4.6, DCRL n. 351/2007); in tale contesto, la procedura di verifica di esclusione è definita come “procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull’ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS” (cfr. punto 2.2, Deliberazione regionale citata). In tal senso, l’iter procedurale per pervenire all’esclusione di un Piano o un Programma da VAS è regolato dall’Allegato 1, paragrafo, 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010.

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procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è oggi regolata dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 4/2008 (che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/2006), che, al riguardo, dispone quanto segue: “4. Per i piani e i programmi (…) che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente” (nel caso che ci occupa, il Comune di Chiuduno, atteso che l’Ente in questione è soggetto competente all’approvazione del Progetto, previa acquisizione, dalla Provincia di Bergamo, di parere di compatibilità al vigente PTCP)

“valuti che possano avere effettivi significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art. 12”2.

La fase di screening prevede, dunque, la necessità di predisporre un “Rapporto preliminare” della proposta di Piano o Programma, idoneo ad individuare e valutare i relativi effetti (reali o potenziali) sull’ambiente e sulla salute umana (cfr. punto 5.8 DCRL n. VIII/351 del 13.3.2007 e punto 5.4 dell’Allegato 1 alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010).

In particolare, tale documento dovrà illustrare:

il livello di relazione del Piano o del Programma con altri progetti od attività presenti nella zona, e ciò sia in termini di dimensioni, tipologia, ubicazione ed operatività, sia in rapporto al livello di ripartizione delle risorse;

le potenziali interferente ed influenze del Piano o al Programma, idonee ad influenzare gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, compresi quelli gerarchicamente sovraordinati;

le relazioni del Piano o del Programma con gli obiettivi ambientali generali, soprattutto in relazione al perseguimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile;

le potenziali ricadute o problematicità ambientali correlate a ciascun Piano o Programma;

il livello di influenza sulle componenti ambientali correlato all’attuazione del Piano e Programma, da valutarsi in applicazione dei criteri di valutazione definiti dal legislatore comunitario e statale.

Oltre a ciò, le analisi e le valutazioni - da rendere disponibili in seno alla procedura di screening - dovranno specificare:

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sulle matrici ambientali, derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nel Piano o Programma;

il potenziale carattere cumulativo dei suddetti effetti;

l’eventuale livello trasfrontaliero degli effetti;

i rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

l’entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate);

il valore e la vulnerabilità dell’area potenzialmente interessata, da valutarsi anche in rapporto ad eventuali caratteristiche naturali e paesaggistiche, ovvero del patrimonio culturale;

l’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

i potenziali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (cfr. Allegato II alla DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007).

Il rapporto preliminare del Piano o Programma rappresenta, quindi, la base conoscitiva per la successiva conferenza di verifica, nella quale “le autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma” (cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs. 152/2006), si confrontano con “l’autorità competente all’approvazione del piano o del programma” (cfr.

art. 7, comma 5, D.Lgs. 152/2006) – nel caso che ci occupa, il Comune è il soggetto competente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento, essendo la Provincia chiamata a rendere esclusivamente un parere di compatibilità delle relative previsioni con i contenuti prescrittivi del Piano Territoriale di Coordinamento – al fine di accertare la necessità – o meno – di sottoporre il Piano o il Programma a valutazione ambientale strategica. Si segnala che, a norma di quanto disposto dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, “Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico”.

2 In particolare, l’art. 12 del D.Lgs. 4/2008 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei termini che seguono:

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente

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Ciò premesso con riferimento ai criteri, dettati dal legislatore statale, per la verifica di esclusione di Piani o Programmi da VAS, si segnala che, a livello regionale, sono state assunte ulteriori determinazioni di dettaglio in merito all’iter procedurale ed alle analisi da esperire al fine di accertare – relativamente ad interventi, come nel caso in esame, comportanti “l'uso di piccole aree a livello locale” – l’insussistenza di “effetti significativi sull'ambiente”.

In tal senso, la normativa che regola il procedimento di esclusione di VAS è costituita dall’Allegato 1), paragrafo 5), della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (attuativa, a sua volta, dei criteri, approvati dal Consiglio Regionale Lombardo, con deliberazione n. VIII/351 del 13.03.2007), recante: “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.”.

Ciò precisato, si rileva, nel dettaglio, che ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 5.4) dell’Allegato 1) alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, “L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva”.

I procedimenti VAS delle pratiche di Sportello unico sono disciplinati dalla DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 – DGR 9/761 del 10/11/2010 all’Allegato 1r.

Il presente rapporto preliminare è finalizzato ad accertare l’insussistenza, relativamente alle matrici ambientali investigate, di ricadute negative, nonché ad individuare le eventuali misure compensative e di mitigazione da porsi a corredo della proposta di intervento, al fine di assicurarne la piena sostenibilità.

Ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dal paragrafo 5.4) dell’Allegato 1) alla DGR n. IX/761/2010 (recante: “Elaborazione del rapporto preliminare”), il presente Studio andrà ad analizzare: Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

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- la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali relativi al P/P;

- la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

- carattere cumulativo degli effetti;

- natura transfrontaliera degli effetti;

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

- dell’utilizzo intensivo del suolo;

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In merito a tale griglia di valutazione, le cui conclusioni concorrono a definire il presente

“Rapporto preliminare”, si segnala sin d’ora che:

1. il progetto riguarda un compendio immobiliare avente estensione territoriale complessiva di 11.361 mq. Di detta superficie la porzione da edificare assomma a 10.219 mq, mentre una porzione a nord di 528 mq avrà destinazione standard verde – area di mitigazione, mediante piantumazione di alberi autoctoni e una porzione a sud di mq 614 avrà destinazione standard parcheggio pubblico o di uso pubblico. Si prevede di assegnare gli stessi parametri edilizi assegnati dal PGT agli Ambiti/insediamenti produttivi di cui all’art. 33 delle NTA del PdR, che sono:

Rc = 60% della Sf

H = 10 m

Si segnala altresì che l’ambito in argomento non è caratterizzato da specificità e valenze di carattere paesistico ed ambientale, non è ricompreso in perimetri di parchi regionali, in ambiti assoggettati a SIC o in zone ZPS. Sull’area non è inoltre presente alcun tipo di vincolo, diretto o indiretto, di carattere paesistico e/o ambientale.

Conseguentemente, ed alla luce delle considerazioni che precedono, si dà atto che il progetto da assentirsi mediante variante urbanistica con procedura di SUAP, non genera effetti a scala territoriale, né costituisce “quadro di riferimento per progetti od altre attività”, essendo il medesimo finalizzato al completamento di un insediamento produttivo già attivo e all’interno di un tessuto urbano consolidato (posto in fregio alla Via Dante – in comune di Castel Rozzone).

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2. Le considerazioni che precedono portano ad attestare che la proposta programmatica di che trattasi non è caratterizzata da implicanze tali da generare “problemi ambientali”, dovendosi, conseguentemente, attestare la sua piena “sostenibilità” in rapporto a tutte le matrici investigate.

3. Oltre a ciò, si attesta che il progetto di che trattasi non genera negativi “effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”, né, tanto meno, “rischi per la salute umana o per l’ambiente”; analogamente, il compendio di che trattasi, non risulta interessato da episodi di “vulnerabilità”, con riferimento alle intrinseche caratteristiche del compendio (che, come dianzi già acclarato, è caratterizzato da totale assenza di preesistenze naturalistiche, ambientali e culturali, in rapporto agli effetti derivanti dalla sua attuazione (atteso che parimenti non si riscontrano superamenti della “qualità ambientale o dei valori limite”), se ne dimostra la totale sostenibilità.

Ciò precisato in via generale, le analisi in ordine alle potenziali ricadute ambientali, predisposte in conformità alle indicazioni contenute nel “Allegato II – Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE” di cui alla citata DCRL n.

VIII/351/2007, verteranno sui seguenti fattori:

- inquinamento (in atmosfera, nei corpi idrici e sul suolo);

- consumo di suolo;

- consumi energetici;

- biodiversità;

- consumi idrici;

- difesa del suolo;

- qualità urbana;

- mobilità sostenibile;

- conservazione del patrimonio storico- culturale;

- miglioramento delle condizioni di vita e di crescita sociale.

Gli impatti sulle componenti e sugli elementi del territorio saranno valutati mediante applicazione dei seguenti parametri:

- impatto nullo o non significativo: se l’azione correlata al Progetto o al Programma non genera alcun impatto, oppure origina ricadute che non presentano una significatività rilevabile;

- impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione: se l’azione correlata al Progetto o al Programma genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere ridotti o annullati attraverso l’adozione di specifiche azioni di mitigazione;

- impatto negativo: se l’azione correlata al Progetto o al Programma genera criticità o svantaggi non mitigabili;

- impatto positivo: se l’azione correlata al Progetto o al Programma produce un beneficio puntuale o diffuso sulla componente investigata.

Al termine della scheda è indicato un giudizio sintetico che esprime:

- la compatibilità delle trasformazioni e delle misure di mitigazioni individuate;

- i requisiti delle misure di mitigazione o compensazione ambientali;

- l’efficacia e il ruolo delle azioni o degli interventi rispetto alla sostenibilità complessiva del

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progetto di intervento.

La verifica di esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica viene disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”;

- Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 “Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale;

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;

- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351);

- Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre 2007 – n. 8/6420 – DGR 9/761 del 10/11/2010)

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

(15)

4. Le componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili

L’individuazione delle componenti e degli elementi da investigare tiene conto della varietà delle discipline coinvolte, della complessità del territorio interessato dal progetto e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni dal medesimo contemplate.

In particolare, le componenti ambientali, che verranno valutate in rapporto al progetto - da assentirsi in variante urbanistica mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 97 della LR 12/2005, sono qui di seguito indicate.

Si specifica che la valutazione non viene condotta riferendo l’analisi alle previsioni edificatorie già contenute nel vigente Piano delle Regole, bensì in relazione alla sola componente di variante urbanistica che, nuovamente, si ricorda consiste in cambio della destinazione urbanistica del mappale n. 8949 avente estensione territoriale complessiva di 11.361 mq, inserendolo in Ambiti/insediamenti produttivi di cui all’art. 33 delle NTA del PdR, che sono:

Rc = 60% della Sf

H = 10 m

Tale precisazione trova fondamento nei contenuti del paragrafo 2.3, 3° comma, della DGR n.

IX/761/2010 (2. AMBITO DI APPLICAZIONE - 2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale – VAS), laddove specifica che: “In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato”.

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C1 - Acque superficiali e sotterranee

PTCP - Tav. E1.1.n – suolo e acque

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e quindi da tutelare.

La qualità delle acque, specie superficiali, influisce sulla salute delle persone, sul territorio, sulla popolazione animale e sul paesaggio.

La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi d’acqua, scarichi, scavi, ecc.) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc.) sulle

L’intervento in progetto non interviene né direttamente (interventi sui corsi d’acqua, scarichi, scavi, ecc.), né indirettamente (scarichi in corsi d’acqua superficiali, spandimenti, trattamenti, ecc.), sulle acque superficiali o sotterranee.

Il progetto assicura la superficie drenante minima del 15%, così come prescritto dalla vigente normativa, e il rispetto dei principi di invarianza idraulica prescritti dal RR 7/2017.

Tutte le acque meteoriche che precipitano sull’area oggetto d’intervento continuano ad

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derivanti da azioni quali lo spandimento di liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi ad attività produttive, artificializzazione degli alvei.

L’entità degli impatti sulle acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità dell’acquifero e dalla presenza di bersagli a valle flusso. Quella sulle acque superficiali dipende ad esempio dalla tipologia di scarico e dalle caratteristiche del corpo recettore.

sull’area oggetto d’intervento continuano ad essere smaltite nello strato sotterraneo della stessa area e nulla viene portato all’esterno del lotto. Il progetto prevede infatti la realizzazione di batterie di pozzi perdenti che assicurano il mantenimento del requisito di invarianza idraulica e idrologica, come previsto dall’art. 58 bis della L.R. 12/2005 (introdotto dalla L.R.

4/2016).

Le acque reflue civili vengono collettate alla fognatura comunale. Il ciclo produttivo dell’attività ivi insediata non prevede l’utilizzo di acque di processo e dunque le uniche acque reflue prodotte saranno quelle civili dei bagni.

Il consumo di acqua rimane limitato all’uso di carattere civile con modeste entità di prelievo.

Sempre in materia di tutela delle acque, il progetto di che trattasi ottempera alle previsioni contenute all’art. 6 (“Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica”) del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 (recante: “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acque, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. c, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’impatto per la presente componente si può considerare nullo.

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C2 - Flora e fauna

PTCP - Tav. E5.4.N – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La presenza di specie animali e vegetali e la loro varietà costituiscono un valore assoluto ed un indice della salute ambientale del territorio.

Flora e fauna incidono inoltre sulle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi e come risorsa devono essere valorizzate e tutelate.

Le aree d’intervento si collocano in posizione di frangia al nucleo urbanizzato di Castel rozzone, a nord della Via Dante Alighieri, in ambito già caratterizzato da forti segni di antropizzazione mediante interventi edilizio- urbanizzativi sviluppatisi nel corso degli anni.

L’intervento in progetto non comporta la riduzione e/o frammentazione di aree boscate ed arbustive e incide in modo non significativo sul territorio agricolo. L’area oggetto di cambio di destinazione urbanistica è destinata all’uso

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agricolo ma ha una dimensione talmente ridotta da non poter certo costituire pregiudizio per la sopravvivenza dell’azienda del coltivatore diretto che coltivava l’area. La variante configura quindi una modesta riduzione del patrimonio vegetale e naturalistico.

Non si verificano invece fenomeni di artificializzazione delle sponde di corsi d’acqua e non si edifica in prossimità di ambiti ad elevata naturalità, come desumibile anche dall’estratto della tav. E.5.4 – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica - del PTCP della Provincia di Bergamo, sopra riportato.

Analoga conferma di deduce dall’analisi della tav. E.5.5 – Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale - del PTCP della Provincia di Bergamo, di seguito riportata.

L’impatto è parzialmente negativo

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C3 - Rete ecologica

PTCP - Tav. E5.5 – Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La rete ecologica è un elemento specifico della matrice ambientale “Flora e fauna”. In tal senso, il mantenimento di ambiti ad elevata naturalità e di corridoi di collegamento, rappresentano fattori decisivi per la biodiversità. La valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione, dotazione ecosistemica e continuità degli ambiti e dei corridoi, nonché sui fattori di pressione antropica correlati al progetto di intervento.

Sono, pertanto, valutate negativamente le azioni comportanti interruzione, ovvero riduzione dei corridoi, compromettendone od alterandone le matrici di naturalità

Nella tavola delle reti ecologiche del PTCP, l’ambito d’intervento risulta inserito nel sistema delle aree prive di valenza ecologica.

Il progetto non sottrae dunque aree al sistema della rete ecologia.

Conferma di tale assunto si deduce chiaramente dall’analisi dello stralcio della tav. E.5.5 – Rete ecologica provinciale a valenza paesistico- ambientale - del PTCP della Provincia di Bergamo, sopra riportato.

Il progetto prevede comunque la creazione di fascia alberata di mitigazione a nord - creazione di corridoio ecologico verso la zona agricola.

L’impatto si può considerare nullo.

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C4 - Rumore

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La componente rumore è presa in considerazione in quanto derivante da specificità locali (infrastrutture di mobilità).

La valutazione misura e giudica la vivibilità e la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto con le fonti ove si riscontra un elevato grado di esposizione da parte della popolazione.

Hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali, terziari, residenziali e quelli che comportano un significativo aumento del traffico veicolare, non compatibile con la maglia viabilistica esistente e/o in progetto.

La variante in argomento determina un incremento di capacità edificatoria decisamente modesto rispetto al contesto in cui si colloca e quindi totalmente ininfluente ai fini della variazione del traffico veicolare indotto. L’attività ivi insediata non richiede significativi movimenti di merci e, conseguentemente, il numero dei mezzi di trasporto impegnato è decisamente modesto.

La zona d’intervento si colloca in ambito già caratterizzato da un traffico di penetrazione verso le aree produttive circostanti e verso l’abitato di Castel Rozzone, l’attuazione del presente progetto non comporta necessità di apportare variazioni al sistema viabilistico.

L’impatto si può considerare nullo.

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C5 - Aria

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone e per la qualità del territorio.

L’inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull’ecosistema.

La valutazione tiene conto delle azioni locali nella consapevolezza che vi sono azioni esterne sulle quali il progetto non può incidere.

Sono ritenute negative la azioni che incrementano le fonti di inquinamento (insediamenti e traffico veicolare) e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di esposizione della popolazione.

Come evidenziato al punto precedente, il nuovo intervento non comporta incremento del traffico veicolare e il ciclo produttivo dell’attività da insediare non prevede emissioni in atmosfera. Conseguentemente non si rilevano impatti sull’aria per il contesto di riferimento.

L’impatto si può considerare nullo.

(23)

C6 - Suolo

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

Il suolo è una risorsa non rinnovabile e pertanto da utilizzare in modo sostenibile.

Il consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un fattore di pressione antropica sull’ecosistema.

La valutazione giudica le azioni che producono consumo di suolo in funzione delle caratteristiche intrinseche dei terreni interessati (valore agronomico, valenza paesistico-ambientale), della loro localizzazione rispetto all’urbanizzato esistente (compattazione), della qualità degli interventi (ottimizzazione della capacità edificatoria), da analizzarsi in rapporto alle previsioni edificatorie, già eventualmente riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sono valutati negativamente gli interventi sparsi, quelli comportanti la previsione di funzioni irrazionali, ovvero incompatibili con il contesto di riferimento, nonché le iniziative del tutto prive di qualsivoglia livello di interazione con i bisogni espressi dal territorio e dalla comunità locale, quelli che sottraggono all’agricoltura terreni particolarmente produttivi e di valore e le previsioni che non rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista della crescita insediativa.

Il nuovo intervento comporta necessariamente consumo di suolo agricolo.

Purtroppo non esistono infatti aree libere già edificabili o aree dismesse adiacenti l’insediamento produttivo esistente di cui operare l’ampliamento.

Si evidenzia comunque che il progetto non si caratterizza come intervento sparso, non comporta la previsione di funzioni irrazionali, ovvero incompatibili con il contesto di riferimento, non sottrae all’agricoltura terreni particolarmente produttivi e di valore.

Le previsioni progettuali rispondono invece alle esigenze di crescita economica e produttiva del proponente-attuatore da cui non può prescindere. Non è altresì immaginabile che la produzione venga attuata in stabilimenti non direttamente interconnessi e neppure che si possa ipotizzare una totale delocalizzazione dell’intero stabilimento.

L’impatto è considerato negativo.

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C7 - Mobilità

PTCP - Tav. E3.3.n – infrastrutture per la mobilità

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La scelta del mezzo di trasporto utilizzato (taglio modale) produce effetti sulla qualità della vita, sulla salute delle persone e sulla qualità del territorio.

Sono oggetto di valutazione le azioni che incidono sulla modalità di trasporto e sui flussi di traffico.

Le azioni giudicate negativamente sono quelle che comportano significativi aumenti dei flussi di traffico veicolare privato, non compatibili con la maglia stradale (esistente o in progetto), ovvero non dotati di previsioni di utilizzazione o di potenziamento della rete dei trasporti pubblici, o l’impiego di mezzi alternativi al veicolo privato.

Il nuovo intervento si colloca in ambito già connotato da un sistema viabilistico- infrastrutturale consolidato e funzionale.

La modesta entità dell’intervento non è in grado di agire né positivamente né negativamente sul sistema di trasporto locale.

L’impatto si può considerare nullo.

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C8 - Sistema urbano

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La qualità architettonica e urbanistica rappresenta un fattore determinante per il miglioramento del paesaggio, dell’ambiente urbano e della vita sociale. La valutazione prende in considerazione le caratteristiche degli interventi in riferimento alla qualità intrinseca, valuta le relazioni che essi instaurano con il resto del territorio, ed analizza, altresì, il contributo di detti interventi alla soluzione di criticità pregresse.

Sono giudicati negativamente gli interventi incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che non ne valorizzano le potenzialità e le peculiarità, che riducono la riconoscibilità e l’identità culturale.

L’intervento di progetto è coerente con le caratteristiche dei luoghi in cui si colloca.

Trattasi infatti di intervento di ampliamento di un comparto produttivo con caratteristiche morfologiche sostanzialmente omogenee a quelle già esistenti a sud della Via Dante Alighieri.

L’impatto si può considerare nullo.

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C9 - Paesaggio

PTCP - Tav. E2.2.n – Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio. Gli elementi del paesaggio rappresentano testimonianze culturali e storiche della comunità.

La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sui singoli elementi che compongono il paesaggio e sulle relazioni tra di essi intercorrenti (riconoscibilità, integrità e interferenze).

Si considerano negativi gli impatti che interrompono le relazioni, snaturano gli elementi e ne riducono la loro percepibilità.

L’intervento in progetto si colloca in ambito privo di valenza paesistica ed ambientale.

Non si verifica alterazione delle relazioni caratterizzanti gli elementi significativi della componente “paesaggio” in termini di riconoscibilità e integrità.

Non si rileva, altresì, interruzione delle relazioni e/o snaturamento degli elementi e/o riduzione della percepibilità delle caratteristiche paesaggistiche.

L’impatto si può considerare nullo.

(27)

C10 - Patrimonio culturale

PTCP - Tav. E5.6.n – Centri e nuclei storici – elementi storico architettonici

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è fondamentale per il riconoscimento di una identità comune e per il mantenimento delle tradizioni locali.

Sono presi in considerazione i beni di interesse storico, architettonico, artistico, testimoniale che hanno valenza monumentale e quelli che rivestono un ruolo nella comunità locale.

La valutazione ritiene negative, non solo le azioni che riducono la percepibilità del bene, ma anche quelle non finalizzate alla valorizzazione o preservazione del medesimo.

L’intervento agisce su area priva di alcun tipo di interesse storico – archeologico - testimoniale che abbia valenza o che rivesta un ruolo significativo nella comunità locale. Le azioni previste non riducono la percepibilità dei beni su cui si interviene.

L’impatto si può considerare nullo.

(28)

C11 - Economia locale

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

Un’economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità della vita dei cittadini/lavoratori, attiva risorse da investire sul territorio (anche a miglioramento della qualità ambientale) e nell’innovazione tecnologica e concorre allo sviluppo armonico della comunità.

La valutazione considera le azioni che producono risorse o avviano iniziative imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o degli occupati a livello locale, con particolare riferimento a quelle di tipo “innovativo” rispetto al tessuto economico consolidato.

Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti ridotti sul sistema occupazionale, ovvero che comportano la riduzione o delocalizzazione delle attività insediate.

Nel caso di specie, la proposta di variante, essendo espressamente finalizzata a potenziare l’attività produttiva in essere delle Officine Meccaniche Villa S.p.A., non potrà che comportare ricadute positive sotto il profilo economico – sociale, con particolare riferimento all’incremento del complessivo numero di occupati che troveranno impiego nell’ampliamento in previsione.

L’impatto è positivo.

(29)

C12 - Popolazione

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La comunità insediata intesa come aggregazione di persone è la componente di maggior peso per la valutazione degli effetti del Progetto.

Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di vita, sulla prospettiva generazionale (opportunità per le generazioni future).

Sono considerate negative le azioni che aumentano il grado di esposizione al rischio;

che riducono le possibilità per le generazioni future di fruire delle medesime opportunità oggi disponibili; che producono limitazioni irreversibili.

Nel caso che ci occupa, non si riscontrano, relativamente a tale fattore di valutazione, profili di rischio, o situazioni idonee a produrre limitazioni irreversibili delle opportunità oggi disponibili per la popolazione.

Non si rilevano altresì implicazioni sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di vita e sulla prospettiva generazionale in termini di nuove opportunità per le future generazioni.

L’attività prevista dalle Officine Meccaniche Villa S.p.A. è infatti un’attività “pulita” che non genera emissioni in atmosfera, non utilizza acque di processo, non tratta e non produce rifiuti, non rientra tra le attività insalubri. Ha quindi tutti i requisiti per poter offrire un modello produttivo estremamente sostenibile.

L’impatto si può considerare positivo.

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C13 - Sistema dei servizi

Indirizzi operativi Indicazioni progettuali

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane rappresenta un indicatore essenziale di qualità di un territorio e di una comunità sociale ed economica.

La componente di che trattasi è valutata rispetto all’incidenza delle azioni rispetto ai seguenti profili: diffusione sul territorio del sistema dei servizi, varietà del relativo livello di offerta, del grado di fruibilità e dell’idoneità a rispondenza alle esigenze espresse dalla popolazione.

Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non accompagnato da un proporzionale potenziamento del servizio richiesto (es.

insediamento di attività con elevato carico urbanistico che mette in crisi il sistema dei parcheggi).

L’intervento in programma è assistito da una dotazione urbanizzativa ed infrastrutturale di progetto.

Con l’attuazione del presente progetto saranno realizzati mq 528 di area standard verde – mitigazione ambientale e mq 614 di area standard parcheggi pubblici. Inoltre pur non rappresentando area standard, all’interno della proprietà saranno realizzati mq 2.880 di parcheggio per i dipendenti.

L’impatto si può considerare nullo.

(31)

5. Obiettivi e finalità della proposta di intervento, finalizzata al recupero, valorizzazione ambientale ed al potenziamento del comparto economico locale

Come già evidenziato in premessa, la proposta progettuale in oggetto è finalizzata a conseguire l’ampliamento dell’insediamento produttivo delle Officine Meccaniche Villa S.p.A. di Via Dante Alighieri, complessivamente finalizzato ad implementare la capacità produttiva aziendale, mediante modifica della destinazione urbanistica dell’area identificata con il mappale 8949, per la classificazione nel sistema degli Ambiti/insediamenti produttivi di cui all’art. 33 delle NTA del PdR, al fine di uniformarne la destinazione d’uso con le altre aree a destinazione produttiva limitrofe, cui competono i parametri edilizi di seguito riportati:

Rc = 60% della Sf

H = 10 m

Complessivamente il progetto in esame, oltre ad essere coerente con il contesto territoriale di riferimento in cui si inserisce, risulta altresì ispirato a criteri di massima sostenibilità, essendo concepito in modo tale da assicurare il corretto inserimento urbanistico e territoriale delle nuove edificazioni in ampliamento dell’attività produttiva esistente delle Officine Meccaniche Villa S.p.A..

Le considerazioni che precedono attestano, dunque, l’insussistenza di particolari e significative negatività connesse ai profili di variante urbanistica correlata al progetto in itinere.

Tali considerazioni confermano, dunque, che trattasi di progetto in variante urbanistica (da assumersi con procedura di SUAP ex 8 del DPR 160/2010 e art. 97 della L.R. 12/2005), le cui modificazioni concernono, indubitabilmente, “piccole aree a livello locale e modifiche minori”, in rapporto alle quali il paragrafo 5.7) della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 ammette il preventivo esperimento della valutazione di esclusione (screening) dalla procedura di VAS, da condursi in conformità a quanto disposto dal successivo paragrafo 5.9) della citata deliberazione regionale, nonché in base all’iter delineato dall’Allegato 1, punto 5) della DGR n.

IX/761 del 10.11.2010.

La presente variante al PGT risulta altresì assentibile anche in vigenza della Legge Regionale 28.11.2014, n. 31, “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, in quanto, la trasformazione, pur comportando consumo di suolo, rientra nelle casistiche di ammissibilità ivi previste trattandosi di ampliamento di attività economiche già esistenti nonché di variante di cui all’art. 97 della LR 12/2005 (SUAP).

(32)

6. Schede di valutazione delle azioni con potenziali effetti negativi

Relativamente al Progetto di intervento di che trattasi viene, qui di seguito, riportata la scheda sintetica di valutazione nella quale sono evidenziati:

- tutti gli impatti stimati, con l’evidenziazione di quelli eventualmente negativi;

- le specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale, qualora necessarie e già definite, da realizzare contemporaneamente all’attuazione degli interventi.

Nella successiva scheda sintetica di valutazione sono quindi evidenziate le potenziali ricadute ambientali correlate a ciascuna matrice investigata: ciò, al fine di consentire agli Enti deputati ad assumere le determinazioni di propria spettanza in ordine all’esclusione dell’intervento da procedura di VAS, nonché di valutare, sotto il profilo della complessiva sostenibilità, l’insussistenza di effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della proposta progettuale di che trattasi.

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI

C1 – Acque sotterranee e superficiali C2 – Flora e fauna C3 – Rete ecologica C4 - Rumore C5 - Aria C6 - Suolo C7 - Mobilità C8 – Sistema urbano C9 - Paesaggio C10 – Patrimonio culturale C11 – Economia locale C12 - Popolazione C13 – Sistema dei servizi Azioni che necessitano di monitoraggio

Ambiti di

trasformazione per attività produttive

X - X X X - X X X X + + X NO

Mitigazioni e

compensazioni delle azioni

nessuna

X = Impatto nullo o non significativo

- = Impatto negativo

+ = Impatto positivo

M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione. Tali misure si intendono da realizzare obbligatoriamente e contestualmente all’edificazione.

Complessivamente, le azioni contemplate nella proposta progettuale relativamente all’ambito d’intervento generano due impatti negativi compensati da altrettanti impatti positivi e, per il resto, una serie di impatti nulli. Relativamente alle singole matrici dianzi considerate l’impatto complessivo si può dunque considerare nullo dando altresì atto che non si generano interferenze significativamente negative sulle componenti ambientali indagate.

(33)

7. Valutazione complessiva del progetto

A conclusione del presente “Rapporto preliminare”, è necessario esprimere un giudizio complessivo in merito alla sostenibilità dello stesso.

Tale giudizio tiene conto sia degli effetti (positivi, negativi o nulli) delle singole azioni sottoposte a valutazione, sia le ricadute di quelle azioni che inducono, per definizione, effetti complessivamente positivi. Quanto premesso consente di affermare che, in senso generale, la proposta di intervento risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri territoriali presenti nel quadrante territoriale di riferimento, sia rispetto alle componenti ambientali investigate, sia, infine (ma soprattutto), alla matrice sociale ed economica.

La proposta di che trattasi infatti, ha quale proprio obiettivo fondante quello di proporre un modello di sviluppo del territorio complessivamente sostenibile, all’uopo prevedendo l’assunzione di scelte strategicamente condivisibili, in quanto non interferenti in modo negativo con elementi di pregio ambientale e con la componente agro - forestale del territorio.

Alla luce delle analisi che precedono si dà, dunque, atto che le previsioni di sviluppo contenute nella proposta progettuale di che trattasi hanno impatti nulli, ovvero positivi, in rapporto alle matrici di sostenibilità analizzate.

(34)

8. Linee guida generali per l’attuazione del Progetto con criteri di sostenibilità

Si individua, di seguito, l’elenco delle misure di mitigazione e compensazione, confermate nella proposta progettuale, finalizzate a rendere sostenibile la realizzazione dell’intervento.

In particolare, il Progetto contiene, al proprio interno, la previsione di una serie di azioni finalizzate a garantire la piena sostenibilità ambientale dell’intervento.

Ciò premesso gli indirizzi per la progettazione, sono i seguenti:

a) garantire il rispetto delle prescrizioni di invarianza idraulica e idrologica assicurando il mantenimento dello smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo dell’area di intervento, senza apportare dunque significative alterazioni al bilancio delle acque che filtrano nel substrato del terreno rispetto alla condizione ante operam;

b) assunzione di idonee tecnologie volte al contenimento dei consumi energetici (impianti a pannelli solari) mediante produzione di energia da fonti sostenibili e rinnovabili;

c) assunzione di idonee tecnologie volte al contenimento dei consumi idrici mediante la realizzazione di vasche di recupero delle acque meteoriche da impiegarsi per l’irrigazione dell’area a verde interna al lotto o per altri usi compatibili con il riciclo delle acque;

d) assunzione di idonee tecnologie volte ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni legislative (LR 31/2015 e smi) in materia di inquinamento luminoso.

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