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Riforma equo compenso professionisti: arriva il via libera della Camera, cosa prevede il DDL

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N. 3179-301-1979-2192-2741-3058-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3179,

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, MORRONE, MANDELLI

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni pro- fessionali

Presentata il 25 giugno 2021

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 301,

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, RAMPELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, CIRIELLI, RIZ- ZETTO, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIA- BURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCA- SELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, PRISCO, ROTELLI, SIL-

VESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche all’articolo 2233 del codice civile e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e altre disposizioni in materia di compenso

NOTA: Nota: La II Commissione permanente (Giustizia), il 7 luglio 2021, ha deliberato di riferire favore- volmente sul testo della proposta di legge n. 3179. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 301, 1979, 2192, 2741 e 3058 si vedano i relativi stampati.

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l’azione di responsabilità professionale

Presentata il 23 marzo 2018

n. 1979,

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANDELLI, GELMINI, BRUNETTA, D’ATTIS, CATTANEO, PRESTIGIA- COMO, D’ETTORE, PELLA, PORCHIETTO, MULÈ, CASSINELLI, FA- TUZZO, CANNATELLI, MILANATO, PALMIERI, ANNA LISA BARONI, COSTA, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, ROSSO, ZANGRILLO, ROTONDI, MAZZETTI, MARIA TRIPODI, PITTALIS, NAPOLI, GIACOMETTO, CA- SINO, PETTARIN, DALL’OSSO, RUFFINO, CAPPELLACCI, SACCANI JOTTI, ZANETTIN, SOZZANI, TARTAGLIONE, SCOMA, FIORINI, MA-

RIN, ROSSELLO, FERRAIOLI

Disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati e degli altri esercenti libere professioni e attività di lavoro autonomo

Presentata il 12 luglio 2019

n. 2192,

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORRONE, MOLINARI, BISA, CAVANDOLI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMENCINI, CO- VOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIA- COMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUI- DESI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOLINI, LUC- CHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, TONELLI, VAL-

BUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZORDAN

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di

maggiori dimensioni

Presentata il 18 ottobre 2019

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BITONCI, MOLINARI, DURIGON, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BOLDI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CA- PITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOSCOLO, FRASSINI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUI- DESI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PIASTRA, PRETTO, RAC- CHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni e dei servizi professionali

Presentata il 26 ottobre 2020

E

n. 3058,

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI SARNO, ASCARI, BONAFEDE, CATALDI, D’ORSO, FERRARESI, GIULIANO, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ

Modifiche all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli

avvocati, nonché disposizioni sulla sua applicazione

Presentata il 26 aprile 2021

(Relatrice: BISA)

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179 Meloni, recante disposi- zioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legisla- tive costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legisla- tiva esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato inoltre come la proposta di legge incida anche sulla materia « professioni », attribuita alla competenza legislativa concor- rente tra lo Stato e le regioni;

evidenziato come, relativamente alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collega- mento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale;

richiamato che la disciplina dell’equo compenso è stata intro- dotta, nella scorsa legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese;

richiamato inoltre come l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione inviata il 22 novembre 2017 ai presi- denti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel decreto-legge n. 148 del 2017, abbia rilevato la contrarietà ai princìpi concorrenziali di quanto previsto dall’articolo 19-quaterdecies del medesimo decreto-legge n. 148 in tema di « equo compenso » per le professioni, il quale introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da con- siderarsi vessatorie e quindi nulle;

rilevato come, secondo l’Autorità, la predetta disposizione, nella misura in cui collega l’equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti

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nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti

« forti » e comprende anche la pubblica amministrazione, sottolineando come, secondo i consolidati princìpi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione;

ricordato come l’Autorità abbia quindi affermato che « l’articolo 19-quaterdecies, in quanto idoneo a reintrodurre nell’Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorren- ziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate »;

rilevato come le modifiche al codice civile operate dall’articolo 3 delle proposte di legge siano destinate ad avere una portata generale e a trovare applicazione per tutte le prestazioni d’opera intellettuale, dunque oltre l’ambito previsto dall’articolo 2 della proposta di legge, che fa invece riferimento ai rapporti professionali con contraenti forti basati su convenzioni;

rilevato come il medesimo articolo 3 della proposta di legge, inserendo nove nuovi commi nell’articolo 2233 del codice civile, al secondo periodo del nuovo dodicesimo comma del predetto articolo 2233, preveda che la nullità delle clausole vessatorie è rilevabile d’ufficio, ma può essere oggetto di rinuncia da parte del professionista, il quale dovrà pronunciarsi in merito in modo espresso e irrevocabile, mentre il nuovo quinto comma dell’articolo 2233 stabilisce che gli accordi i quali prevedano un compenso non equo possono essere impugnati solo dal professionista;

segnalato come il comma 2 dell’articolo 4 preveda che il giudice, accertata la non equità del compenso, lo ridetermina applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e dichiara la nullità della clausola vessatoria, laddove i nuovi commi quinto e sesto dell’articolo 2233 del codice civile, introdotti dall’articolo 3, recano a loro volta la disciplina dell’attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso;

rilevato come l’articolo 7, nel prevedere la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine, richiami sia la disciplina vigente dell’azione di classe contenuta nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata dalla legge n. 31 del 2019, sia quella contenuta nell’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a partire dall’entrata in vigore della richiamata nuova disciplina sull’azione di classe;

rilevato come l’articolo 8 istituisca presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, composto da un

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rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini profes- sionali, non specificando peraltro se si intenda inserire nell’Osserva- torio esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 3, il quale reca una serie di modifiche al codice civile destinate ad avere una portata generale ed a trovare applicazione per tutte le prestazioni d’opera intellettuale, valuti la Commissione di merito l’opportunità di operare un coordinamento con l’articolo 2, comma 1, della proposta di legge, che fa invece riferimento ai soli rapporti professionali con contraenti « forti » basati su convenzioni;

b) con riferimento all’articolo 3, valuti la Commissione di merito l’opportunità di coordinare la previsione del nuovo quinto comma dell’articolo 2233 del codice civile, secondo cui gli accordi che preve- dano un compenso non equo, possono essere impugnati solo dal professionista, con quella del secondo periodo del nuovo dodicesimo comma del medesimo articolo 2233, in base alla quale la nullità delle clausole vessatorie è rilevabile d’ufficio, ma può essere oggetto di rinuncia da parte del professionista;

c) con riferimento al comma 2 dell’articolo 4, il quale prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso, lo ridetermina applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e dichiara la nullità della clausola vessatoria, valuti la Commissione di merito l’opportunità di coordinare tale previsione con i nuovi commi quinto e sesto dell’articolo 2233 del codice civile, introdotti dall’articolo 3, i quali recano a loro volta la disciplina dell’attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso;

d) con riferimento alla formulazione dell’articolo 7, il quale, nel prevedere la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, richiama anche la disciplina recata dal- l’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina sull’azione di classe con- tenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata in materia dalla legge n. 31 del 2019, valuti la Commissione di merito l’opportunità di sopprimere il riferimento alla predetta disciplina, già abrogata, del codice del consumo;

e) con riferimento all’articolo 8, comma 2, valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire se la disposizione intenda inserire nell’Osservatorio istituito dal medesimo articolo 8 esclusivamente i

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rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179, adottata dalla Commis- sione Giustizia come testo base per il seguito dell’esame, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professio- nali, e le abbinate proposte di legge;

ricordato che il provvedimento è volto a tutelare il diritto dei professionisti a ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti professionali, regolati da convenzioni, con i contraenti cosiddetti « forti »;

evidenziato che, ai sensi dell’articolo 2, le disposizioni del prov- vedimento si applicano, oltre che alle prestazioni svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione, anche a tutte le prestazioni in favore delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

osservato tuttavia come l’articolo 3, mediante modifica dell’ar- ticolo 2233 del codice civile, stabilisca la nullità di qualsiasi clausola che non preveda un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, estendendo in tal modo di fatto a qualsiasi prestazione professionale le disposizioni in materia di equo compenso;

evidenziato che, nei medesimi articoli 2 e 3 oltre che negli articoli 4, comma 3, 8 comma 3 lettera a) e 9, si fa riferimento a « convenzioni », termine che si intende per lo più con riferimento ad incarichi aventi ad oggetto attività professionali plurime, mentre nella realtà contrattuale tale normativa si ritiene applicabile anche a singoli accordi di incarico professionale;

tenuto conto come, nel contesto italiano, le realtà produttive di medie e piccole dimensioni risultino essere prevalenti e assumano frequentemente il ruolo di contraenti forti rispetto ai professionisti che svolgono prestazioni in loro favore;

ritenuto pertanto che i limiti dimensionali relativi al numero di lavoratori e all’ammontare dei ricavi, di cui al citato articolo 2, siano eccessivamente elevati, escludendo dall’ambito di applicazione del provvedimento numerosi rapporti professionali e lasciando privi di tutela un’ampia platea di professionisti,

esprime

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PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità – nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza – di applicare le disposizioni in esame a tutte le imprese, escludendo la sola categoria dei consumatori o, quantomeno, di ridurre i limiti dimensionali relativi al numero dei lavoratori e all’ammontare dei ricavi indicati dall’arti- colo 2 ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione del prov- vedimento;

b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di coordinare i contenuti degli articoli 2 e 3, affinché l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame sia univocamente defi- nito;

c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di applicare le predette disposizioni oltre che alle convenzioni anche a tutti gli accordi relativi a singoli incarichi professionali, modificando il testo del prov- vedimento nel senso di sostituire, ovunque ricorra, l’espressione « le convenzioni » con l’espressione « le convenzioni o accordi ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminate, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 3179, recante disposizioni in materia di equo compenso delle pre- stazioni professionali, nonché le proposte di legge abbinate;

considerato che il provvedimento intende realizzare un inter- vento sistematico di riforma della materia, abrogando le norme attual- mente vigenti, introdotte nella fase finale della passata legislatura, a seguito del definitivo superamento del sistema delle tariffe delle pro- fessioni regolamentate ad opera dell’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;

rilevato che, come previsto dall’articolo 1, per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per gli avvocati e per gli altri professionisti di cui alla legge n. 81 del 2017, dai relativi provvedimenti ministeriali;

osservato che il provvedimento si applica, sulla base dell’articolo 2, ai rapporti professionali regolati da convenzioni, unilateralmente predisposte dalle imprese o da queste utilizzate, relative ad attività professionali svolte in favore delle imprese bancarie e assicurative

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nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell’incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

considerato che, come disposto dal medesimo articolo 2, il provvedimento si applica anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

rilevato che l’articolo 3, modificando l’articolo 2233 del codice civile, introduce disposizioni riguardanti i casi di nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, intendendosi come tali quelle che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale per la professione forense;

preso atto che il medesimo articolo 3 dispone anche in materia di nullità di specifiche pattuizioni e delle clausole vessatorie, prevede la possibilità per il professionista di agire per far valere la nullità delle pattuizioni e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata secondo i parametri previsti per la professione, nonché stabilisce che il giudice, quando accerti il carattere vessatorio di una clausola, ne dichiari la nullità;

considerato che l’articolo 4, con riguardo agli accordi conclusi tra i professionisti e le imprese, prevede che il giudice, quando accerti la non equità del compenso del professionista, ne determini il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali;

preso atto che l’articolo 8 stabilisce l’istituzione, presso il Mini- stero della giustizia, di un Osservatorio nazionale sull’equo compenso con funzioni consultive e di proposta, con riferimento in particolare agli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni tra imprese e professionisti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire in modo univoco l’ambito di applicazione del provvedimento, dal momento che l’articolo 3, recando una modifica al codice civile, sembrerebbe appli- carsi a tutte le prestazioni d’opera intellettuale, mentre l’articolo 2 restringe l’applicazione del provvedimento alle attività professionali regolate da convenzioni e svolte in favore delle imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell’incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

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con riferimento all’articolo 2, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere in ogni caso che il provvedimento si applichi non solo alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione ma anche a tutti i casi in cui la remunerazione delle prestazioni rese provenga da risorse pubbliche, comprese quelle rive- nienti da Fondi strutturali e d’investimento europei;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di migliorare il coordinamento tra le diverse disposizioni dell’articolo 3 e, in partico- lare, tra quelle che prevedono la nullità di alcune clausole e quelle che qualificano le medesime clausole come vessatorie, nonché tra quelle che stabiliscono che gli accordi che non prevedano un compenso equo possano essere impugnati solo dal professionista e quelle che preve- dono la rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole considerate vessatorie;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell’articolo 3 e dell’articolo 4 rela- tive alla procedura giudiziaria per la rideterminazione del compenso non equo;

valuti la Commissione di merito, con riferimento alla formula- zione dell’articolo 7, se sia opportuno affidare ai Consigli nazionali degli ordini il compito di esercitare funzioni di rappresentanza di interessi con la proposizione dell’azione di classe o l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, considerando le di- verse funzioni attribuite nell’ordinamento agli ordini professionali;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare la composizione dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso prevista dell’articolo 8, prevedendo che ne facciano parte, oltre al Ministro della giustizia o un suo delegato, anche rappresentanti di altri dicasteri, con particolare riferimento a quelli che esercitino la vigilanza su specifici ordini professionali.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3179 Meloni e abbinate, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata come testo base dalla II Commis- sione (Giustizia) in data 29 giugno 2021;

preso atto che la proposta di legge, composta di 10 articoli, interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente dell’equo compenso per le prestazioni professionali, ampliandolo; integra il codice civile, introducendovi la disciplina della nullità delle clausole che

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prevedono un compenso per il professionista inferiore a determinati parametri, nonché la disciplina delle clausole definite per legge vessa- torie; interviene sulla rideterminazione giudiziale del compenso non equo e sul regime delle impugnazioni; prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo; consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine e infine istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso;

considerato, in particolare, che il comma 1 dell’articolo 2 defi- nisce l’ambito di intervento della proposta di legge circoscrivendolo al compenso del professionista in relazione a tutte le attività professionali che: trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; il comma 3, inoltre, dispone l’applica- zione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista anche nei confronti della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

considerato altresì che il successivo articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, integrando a tal fine con diversi commi l’articolo 2233 del codice civile, che detta la disciplina del compenso nelle professioni intellettuali; in particolare, si prevede, con l’inserimento del nuovo comma quarto dell’articolo 2233 del codice civile, la nullità delle clausole che non stabiliscono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, con riguardo anche ai costi soste- nuti dal prestatore d’opera, specificando altresì che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore: agli importi stabiliti dai para- metri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto mini- steriale; ai parametri determinati con decreto ministeriale, per la professione forense; il medesimo articolo 3, inoltre, integra l’articolo 2233 del codice civile (commi da ottavo a dodicesimo) qualificando come vessatorie alcune clausole che, laddove inserite nelle convenzioni tra cliente e professionista, sono da considerarsi nulle con presunzione di carattere assoluto operante anche quando il contenuto della clausola sia stato oggetto di specifica trattativa;

rilevato che le citate proposte di modifica al codice civile sono destinate ad avere una portata generale e dunque a trovare applica- zione per tutte le prestazioni d’opera intellettuale, andando pertanto oltre l’ambito applicativo della proposta di legge che ai sensi del citato articolo 2 viene invece riferito ai rapporti professionali con contraenti cosiddetti « forti » basati su convenzioni;

considerato, per i profili di competenza, che in materia di compensi per le prestazioni professionali, l’ordinamento dell’Unione europea e in tale ambito i principi di tutela della concorrenza per il

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corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto in materia il legislatore nazionale, in base al quale in linea generale la previsione di tariffe minime e massime nello svolgimento delle libere professioni è ammessa soltanto per motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità; in questo senso dispone l’arti- colo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che al paragrafo 2 impone agli Stati membri di verificare « se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori », tra cui sono indicate le « tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare » (lettera g)), e al paragrafo 3 dispone che gli Stati membri debbano verificare che i citati requisiti « soddisfino le condi- zioni seguenti: a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della citta- dinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale; b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo;

inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risul- tato »; ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo 15 della direttiva,

« a decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 », tra cui l’introdu- zione di tariffe minime e massime, « soltanto quando essi sono con- formi alle condizioni » citate di cui al paragrafo 3;

ricordato che in materia di compensi per le prestazioni profes- sionali è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea, da ultimo nella sentenza del 4 luglio 2019, caso C-377/17, la quale ha ritenuto che la Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbli- gatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della citata direttiva 2006/123/CE; nello specifico, la Corte ha osservato che le tariffe in causa per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva, avrebbero dovuto soddisfare le tre citate condizioni contenute al paragrafo 3 dell’articolo 15 della direttiva medesima, ovvero essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le tariffe obbligatorie previste in Germania per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri violino il suddetto articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, in quanto non idonee a per- seguire in modo coerente e sistematico i « motivi imperativi di interesse generale » addotti dalla Germania, quali la garanzia dell’elevata qualità delle prestazioni professionali e la tutela dei consumatori;

considerato, in particolare, che in base alla summenzionata pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, « non si può

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escludere a priori che la fissazione di una tariffa minima consenta di evitare che i prestatori non siano indotti, in un contesto come quello di un mercato caratterizzato dalla presenza di un numero estrema- mente elevato di prestatori, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 67) »; e che pertanto, in alcuni contesti di mercato, « l’imposi- zione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare » il predetto rischio di una concorrenza che può tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, « impedendo che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse » (punti 81 e 82 della sentenza); ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria delle fattispecie oggetto della proposta di legge, va dunque rilevato che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, « una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico » (punto 89); l’argomento dirimente che ha condotto alla citata sentenza di condanna è infatti rinvenibile, con riguardo alla fissazione di tariffe minime per le prestazioni professionali, nella

« incoerenza nella normativa tedesca rispetto all’obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perse- guito dalle tariffe minime » (punto 92), atteso che nella Repubblica federale di Germania « le prestazioni di progettazione non sono riser- vate a determinate professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini profes- sionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono for- nire tali prestazioni » (punto 91); la Corte ha pertanto dovuto « con- statare che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste (...) sono idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori »;

ricordato altresì che in data 22 novembre 2017 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’ar- ticolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ha deliberato l’invio di una segnalazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel decreto-legge n. 148 del 2017 e nel relativo disegno di legge di conversione dello stesso, segnalando la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall’articolo 19-quaterdecies in tema di « equo compenso » per le professioni, che ha introdotto il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle.

Secondo l’Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l’equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la

(14)

concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti « forti » e ricomprende anche la pubblica amministrazione. L’Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati princìpi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe pro- fessionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare com- portamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più im- portante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.

L’Autorità ha quindi concluso che « l’articolo 19-quaterdecies in quanto idoneo a reintrodurre nell’ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate »;

considerato che le modifiche alla disciplina vigente sull’equo compenso delle prestazioni professionali volte ad estenderne la portata debbono tener conto del divieto alle restrizioni e limitazioni della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 del TFUE e della libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del TFUE, nonché di quanto previsto dalla citata direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato in- terno,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a verificare ed eventualmente indicare, con riferimento alle modifiche al codice civile disposte dall’articolo 3, la sussistenza delle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità, richie- ste dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ed esplicitate all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, precisando altresì i motivi imperativi di interesse generale posti a fondamento dell’intervento;

2) si provveda in ogni caso a coordinare la disciplina prevista per tutte le prestazioni d’opera intellettuale dal citato articolo 3 con quanto previsto in ordine all’ambito applicativo della proposta di legge ai sensi dell’articolo 2;

e la seguente osservazione:

in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, valuti la Commissione di merito l’esigenza di determinare l’estensione della disciplina sull’equo compenso in modo coerente ed organico rispetto alla natura e alla tipologia delle prestazioni profes- sionali oggetto della proposta di legge, in tal modo dimostrando la volontà di perseguire in modo sistematico l’obiettivo di assicurare un elevato livello di qualità dei servizi resi e la tutela dei consumatori,

(15)

qualificabile come motivo imperativo di interesse generale ai sensi della stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

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TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3179 __

TESTO

DELLA COMMISSIONE __

Art. 1.

(Definizione)

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione pro- fessionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

1. Identico:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

a) identica;

b) per i professionisti di cui all’arti- colo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, dai de- creti ministeriali adottati ai sensi dell’arti- colo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

b) per i professionisti iscritti agli or- dini e collegi, dai decreti ministeriali adot- tati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associa- zioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rap- porti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle im- prese che nel triennio precedente al con- ferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavora-

1. La presente legge si applica ai rap- porti professionali aventi ad oggetto la pre- stazione d’opera intellettuale di cui all’ar- ticolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgi- mento, anche in forma associata o socie- taria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, non-

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tori o hanno presentato ricavi annui supe- riori a 10 milioni di euro.

ché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno pre- sentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo prepara- torio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono unila- teralmente predisposte o comunque utiliz- zate dalle imprese di cui al comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo prepara- torio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comun- que utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica am- ministrazione e degli agenti della riscos- sione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica am- ministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a parte- cipazione pubblica, di cui al decreto legi- slativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

Art. 3.

(Modifica all’articolo 2233 del codice civile)

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. All’articolo 2233 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sono comunque nulle ai sensi del se- condo comma le clausole che non preve- dono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un com- penso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri deter- minati con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense.

1. Sono nulle le clausole che non pre- vedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un com- penso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto mi- nisteriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il de- creto del Ministro dello sviluppo econo- mico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

La convenzione, il contratto, l’esito della gara, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del quarto comma pos- sono essere impugnati soltanto dal profes-

Vedi comma 5

(18)

sionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale pre- stata.

Il tribunale procede alla ridetermina- zione secondo i parametri ministeriali o le tariffe in vigore, relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e chiedendo, se ne- cessario, al professionista di acquisire dal- l’ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’af- fare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giu- dice non può avvalersi della consulenza tecnica.

Vedi comma 6

Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere ac- conti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quan- tità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere ac- conti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quan- tità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pat- tuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dal- l’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Si considerano, inoltre, vessatorie le clau- sole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

a) identica;

b) nell’attribuzione al cliente della fa- coltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del con- tratto;

b) identica;

c) nell’attribuzione al cliente della fa- coltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

c) identica;

(19)

d) nell’anticipazione delle spese a ca- rico del professionista;

d) identica;

e) nella previsione di clausole che im- pongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;

e) nella previsione di clausole che im- pongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla presta- zione dell’attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di paga- mento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di paga- mento di contenuto equivalente;

f) identica;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente cor- risposte o recuperate dalla parte;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente cor- risposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro pre- cedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta com- pensi inferiori a quelli previsti nel prece- dente accordo, anche agli incarichi pen- denti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

h) identica;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

i) identica;

l) nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tec- nica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o frui- zione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

Vedi sesto capoverso 3. Non sono nulle le clausole che ripro- ducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano prin- cìpi contenuti in convenzioni internazionali

(20)

delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’U- nione europea.

Vedi nono capoverso 4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che ri- mane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del profes- sionista ed è rilevabile d’ufficio.

Vedi secondo capoverso 5. La convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qual- siasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale compe- tente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideter- minazione giudiziale del compenso per l’at- tività professionale prestata.

Vedi terzo capoverso 6. Il tribunale procede alla ridetermina- zione secondo i parametri previsti dai de- creti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, te- nendo conto dell’opera effettivamente pre- stata e chiedendo, se necessario, al profes- sionista di acquisire dall’ordine o dal col- legio a cui è iscritto il parere sulla con- gruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle carat- teristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’at- tività prestata, sull’importanza, sulla na- tura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla com- plessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Non sono vessatorie le clausole che ri- producono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano prin- cìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’U- nione europea.

Vedi comma 3

Le clausole di cui all’ottavo comma si presumono vessatorie in via assoluta, an- che se oggetto di trattativa.

Soppresso

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Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni, contenute nelle convenzioni aventi ad og- getto lo svolgimento, anche in forma asso- ciata o societaria, delle attività professio- nali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento del- l’incarico hanno occupato alle proprie di- pendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 mi- lioni di euro, che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

Soppresso

Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del profes- sionista ed è rilevabile d’ufficio, salva ri- nuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è pre- vista ».

Vedi comma 4

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso do- vuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professio- nista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarci- mento dell’eventuale maggiore danno.

Art. 4.

(Disciplina dell’equo compenso)

Art. 5.

(Disciplina dell’equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, con- clusi tra i professionisti e le imprese di cui all’articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

1. Identico.

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2. Il giudice, accertata la non equità del compenso del professionista, ne determina il compenso applicando i parametri previ- sti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, come da ultimo modificato dall’articolo 3 della presente legge, dichiara la nullità della stessa.

Soppresso

3. La prescrizione del diritto del pro- fessionista al pagamento dell’onorario di cui all’articolo 2946 del codice civile de- corre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa di cui all’articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all’articolo 2 si ap- plicano le disposizioni del codice civile.

2. La prescrizione del diritto del pro- fessionista al pagamento dell’onorario de- corre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa di cui all’articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, con- tratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ul- tima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all’articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle pre- stazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vi- genti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del pro- fessionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione pro- fessionale richiesta e determinato in appli- cazione dei parametri previsti dai perti- nenti decreti ministeriali, nonché a sanzio- nare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la con- venzione, il contratto o comunque qual- siasi accordo con il cliente siano predispo- sti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità

(23)

della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all’ar- ticolo 2, comma 1, adottare modelli stan- dard di convenzione, concordati con i Con- sigli nazionali degli ordini o collegi profes- sionali.

2. I compensi previsti nei modelli stan- dard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 5.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo) 1. In alternativa alle procedure di cui

agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rila- sciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del pa- rere stesso a cura del professionista.

1. Identico.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compa- tibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 6.

(Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale)

Art. 8.

(Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale) 1. Il termine di prescrizione per l’eser-

cizio dell’azione di responsabilità profes-

1. Il termine di prescrizione per l’eser- cizio dell’azione di responsabilità profes-

(24)

sionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professioni- sta iscritto all’ordine o al collegio profes- sionale.

sionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professioni- sta.

Art. 7.

(Azione di classe)

Art. 9.

(Azione di classe) 1. I diritti individuali omogenei dei pro-

fessionisti possono essere tutelati anche attraverso l’azione di classe, ai sensi del- l’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresenta- tive, individuate dai rispettivi ordini.

1. I diritti individuali omogenei dei pro- fessionisti possono essere tutelati anche attraverso l’azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazio- nale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associa- zioni maggiormente rappresentative.

Art. 8.

(Osservatorio nazionale sull’equo compenso)

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull’equo compenso) 1. Al fine di vigilare sull’osservanza delle

disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

1. Identico.

2. L’Osservatorio è composto da un rap- presentante per ciascuno dei Consigli na- zionali degli ordini professionali ed è pre- sieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

2. L’Osservatorio è composto da un rap- presentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rap- presentante per ciascuno dei Consigli na- zionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associa- zioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell’Osservatorio: 3. Identico.

a) esprimere pareri, ove richiesto, su- gli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo com-

(25)

penso e la disciplina delle convenzioni di cui all’articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o in- terpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L’Osservatorio è nominato con de- creto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

4. Identico.

5. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

5. Identico.

6. L’Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

Art. 11.

(Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui alla presente

legge si applicano, per le prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, anche alle convenzioni sot- toscritte prima di tale data e in corso alla stessa data.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della pre- sente legge, il professionista è tenuto a dare avviso all’altro contraente dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni re- golate dalle medesime convenzioni. L’ina- dempimento dell’obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.

2. Identico.

Art. 10.

(Abrogazioni)

Art. 12.

(Abrogazioni) 1. L’articolo 13-bis della legge 31 dicem-

bre 2012, n. 247, l’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica-

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’arti- colo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ot- tobre 2017, n. 148, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del

(26)

zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

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(28)

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