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DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA TRAMITE PORTALE TELEMATICO

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Academic year: 2022

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Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S.Maria in Colle, 2 info@consorziopiave.it Unità periferiche

31044 Montebelluna (TV) consorziopiave@pec.it Tel. 0423 2917 Treviso Oderzo

C.F. e P.IVA 04355020266 www.consorziopiave.it Fax 0423 601446 Piazza Unità d’Italia, 4/5 Via Belluno, 2

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TRAMITE PORTALE TELEMATICO

(ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016)

Progetto di Attività “ADEGUAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO DAL FIUME PIAVE” Reg. (UE) 1305/2013 – Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – MISURA 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali – SOTTOMISURA 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue – 3 LOTTI

CUP H75E17000050007

LOTTO 1 Comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso – CIG 8111301954

LOTTO 2 Comuni di Arcade e Nervesa della Battaglia 2° stralcio – CIG 81113154E3 LOTTO 3 Comune di Crocetta e Montebelluna – CIG 8111325D21

Scadenza: ore 13 del 21 gennaio 2020 PREMESSA

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 257 del 22.11.2019, il Consorzio di bonifica Piave (di seguito anche “Stazione Appaltante”) ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui al progetto “ADEGUAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO DAL FIUME PIAVE” Reg. (UE) 1305/2013 – Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue “ suddiviso in 3 LOTTI.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti (di seguito “Codice”).

Il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. In qualsiasi caso il Consorzio, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs.

50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

REGISTRAZIONE PORTALE TELEMATICO

Ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), il Consorzio effettuerà la gara, in modo autonomo, tramite piattaforma elettronica di negoziazione.

Gli operatori economici che non siano già registrati nel portale del Consorzio potranno partecipare esclusivamente previa registrazione telematica al seguente indirizzo web:

https://appalti.consorziopiave.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp1.

Una volta effettuata la registrazione l'operatore economico registrato troverà nella sezione

“Informazioni”, sottosezioni “Istruzioni e Manuali” e “Assistenza Tecnica”, tutte le informazioni ed istruzioni necessarie per la presentazione dell’offerta.

1 Le istruzioni per procedere alla registrazione sono reperibili alla sezione “Informazioni”, sottosezioni “Istruzioni e Manuali”.

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Secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.

Per accedere al Sistema è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: strumenti elettronici (hardware e software) adeguati, casella di posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale (v. paragrafo 2 manuale “1 Accesso_Area_Riservata”). Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009. Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da:

• certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.

• certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Consorzio di Bonifica Piave, Via S. Maria in Colle, 2 – 31044 MONTEBELLUNA (TV), tel. 0423/2917 - mail:

info@consorziopiave.it – PEC: consorziopiave@pec.it Settore Competente: Progettazione e Direzione Lavori

Responsabile del Procedimento: ing. Daniele Mirolo – Dirigente dell’Area Tecnica Progetti e Azioni ambientali.

2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA La documentazione di gara comprende

• Bando di gara

• Disciplinare di gara

ALLEGATO A Domanda di partecipazione ALLEGATO B DGUE

ALLEGATO B1 Dichiarazione integrativa al DGUE ALLEGATO C Avvalimento

ALLEGATO D Certificato di presa visione dei luoghi ALLEGATO E Capitolato Speciale d’Appalto ALLEGATO F Schema di contratto

ALLEGATO G Dichiarazione Offerta economica

ALLEGATO H Dichiarazione Offerta quantitativa economica sulla riduzione del termine di esecuzione dei lavori

• PROGETTO ESECUTIVO di ciascun lotto comprensivo di Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.

Gli elaborati messi a disposizione sono scaricabili al link: L109_PSRN2014.2020_DocumentiGara2 3. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono formulare richieste di chiarimenti con le modalità precisate al par. 3 della “Guida per la presentazione delle offerte telematiche” entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno naturale antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste pervenute dopo la scadenza del termine suindicato non saranno prese in considerazione. Le richieste devono essere formulate in lingua italiana.

I quesiti saranno riscontrati almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 74 co. 4 del Codice, direttamente al richiedente per iscritto con la medesima procedura da egli utilizzata e, se di interesse generale, le risposte saranno pubblicate nel Portale alla pagina dei documenti di gara.

2In caso di malfunzionamento del collegamento diretto, digitare il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi del browser: https://piave- my.sharepoint.com/:f:/g/personal/progetti_consorziopiave_it/Et6MsNSBLN1Eu3rjD0N7NEwBRDJFQblh3snnv27dXvciMQ?e=lZkzI5

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4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni tra il Consorzio e l’operatore economico, fino alla stipula del contratto, avvengono in modalità telematica mediante il Portale appalti con l’ausilio di notifiche mail/PEC, secondo le procedure dettagliate al paragrafo 8 della “Guida per la presentazione delle offerte”. Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara verranno effettuate all’indirizzo PEC di posta certificata indicato dagli operatori all’atto della registrazione nel portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA

La procedura ha per oggetto lavori di “Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave”, articolati nei sotto riportati lotti:

Il progetto è costituito di 3 Lotti (definiti negli atti progettuali “Operazioni”) dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera opera, ognuno dei quali interessa uno specifico ambito del comprensorio del Consorzio. L’ambito territoriale interessato da ciascun Lotto è precisato negli specifici progetti.

La procedura di gara è unica ad aggiudicazione separata di ciascuno dei tre Lotti.

La Stazione Appaltante procederà all‘aggiudicazione dei Lotti secondo l’ordine decrescente di importo con questa successione:

1. Lotto 1 2. Lotto 3 3. Lotto 2

Gli operatori possono presentare offerta anche per più Lotti ma potranno essere aggiudicatari di un unico Lotto; nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo verrà aggiudicato il Lotto di maggiore importo secondo l’ordine sopra definito e l’altro o gli altri saranno aggiudicati agli operatori che seguono in graduatoria. In deroga a tale regola, lo stesso operatore potrà aggiudicarsi più lotti qualora la sua risulti essere l’unica offerta valida del/dei lotti di minore importo.

VALIDAZIONE DEL PROGETTO (ART. 26, COMMA 8 DEL CODICE) I progetti dei tre Lotti sono stati validati con i seguenti atti:

Codice progetto Lotto

Luogo di esecuzione Oggetto del

lavoro Importo

comprensivo di oneri sicurezza

CPV CIG

L150 1

COMUNI DI TREVIGNANO, MORGANO, ISTRANA, PAESE E QUINTO DI TREVISO

Riconversione

irrigua € 8.774.123,43 45231300-8 8111301954

L19 2

COMUNI DI POVEGLIANO, ARCADE E NERVESA DELLA BATTAGLIA

Riconversione

irrigua € 1.841.718,37 45231300-8 81113154E3 L148

3

COMUNI DI PEDEROBBA, CORNUDA, CROCETTA E MONTEBELLUNA (LOC.

BIADENE)

Riconversione irrigua

€ 3.558.038,91 45231300-8 8111325D21

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4 Codice progetto Lotto

Titolo operazione Data

atto di Validazione

Protocollo

L150 1

Riconversione irrigua nei Comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso

16/06/2017 10166 03/10/2019 15066 L19

2

Riconversione irrigua nei Comuni di Arcade e Nervesa della Battaglia - 2° stralcio

16/06/2017 10161 03/10/2019 15067 L148

3

Riconversione irrigua nei Comuni di Crocetta e Montebelluna (Loc. Biadene)

16/06/2017 10165 03/10/2019 15068 IMPORTO DEI LAVORI

L’importo complessivo dei lavori è di Euro 14.173.880,71, oltre I.V.A., ripartito nei 3 lotti come segue:

Voce LOTTO 1 IMPORTI

a Lavori soggetti a ribasso 8.715.954,12 b Oneri per attuazione piani di sicurezza 58.169,31 c Di cui costi della manodopera 1.002.350,71

IMPORTO TOTALE 8.774.123,43

LOTTO 2 IMPORTI

a Lavori soggetti a ribasso 1.809.918,37 b Oneri per attuazione piani di sicurezza 31.800,00 c Di cui costi della manodopera 270.768,71

IMPORTO TOTALE 1.841.718,37

LOTTO 3 IMPORTI

a Lavori soggetti a ribasso 3.522.351,45 b Oneri per attuazione piani di sicurezza 35.687,46 c Di cui costi della manodopera 487.587,11

IMPORTO TOTALE 3.558.038,91

I costi della manodopera sono ricompresi nel valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 23, comma 16, penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del citato articolo, comma 16, ultimo periodo, solo “I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”. Il costo della manodopera così come sopra evidenziato e specificato, per effetto del combinato disposto dagli artt. 95, co. 10 e 97, co. 5, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui a predetto art. 23, co. 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata e sarà oggetto di verifica rispetto a quanto previsto dall’art. 97, co. 5, lett. d): i concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica il proprio costo della manodopera in relazione al Lotto per cui partecipano.

Ad integrazione di quanto disposto nei capitolati speciali di appalto dei singoli lotti e nei relativi schemi di contratto, sono a carico dell’appaltatore le spese per il rinnovo delle autorizzazioni di scavo ed attraversamento se risultasse necessario ad eccezione di eventuali depositi cauzionali e/o spese per polizze fidejussorie. Rientrano tra gli oneri dell’Appaltatore la presentazione dei documenti necessari, i rapporti con gli enti preposti, l’ottenimento delle eventuali ordinanze da parte degli Enti competenti.

NATURA DEI LAVORI

I Lotti si compongono delle seguenti lavorazioni:

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5

LOTTO Descrizione Categoria Classifica Qualifica

obbligatoria Importo € Lotto 1 Riconversione irrigua nei Comuni di Istrana,

Paese e Quinto di Treviso

OG6 VI sì 8.774.123,43

Lotto 2 Riconversione irrigua nei Comuni di Arcade

e Nervesa della Battaglia - 2° stralcio OG6 IV sì 1.841.718,37 Lotto 3 Riconversione irrigua nei Comuni di

Crocetta e Montebelluna (Loc. Biadene) OG6 IV – bis sì 3.558.038,91 6. DURATA

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di ciascun Lotto stabilito nei Capitolati Speciali:

Operazione Titolo Termine

esecuzione*

1 Riconversione irrigua nei Comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso 700 2 Riconversione irrigua nei Comuni di Arcade e Nervesa della Battaglia - 2°

stralcio 300

3 Riconversione irrigua nei Comuni di Crocetta e Montebelluna (Loc. Biadene) 570

*Decorrente dalla data del verbale di consegna

I termini riportati si intendono in giorni naturali e consecutivi, compreso il periodo feriale.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la continuità del servizio irriguo nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre; potranno essere necessarie sospensioni anche parziali dei lavori senza che ciò possa dare adito a pretese e\o richieste a qualsiasi titolo da parte dell’Appaltatore. Dovrà comunque sempre essere garantito il funzionamento misto irriguo/scolo dei canali anche al di fuori del periodo irriguo.

Per quanto sopra, i termini utili per la consegna lavori secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 saranno sospensivamente condizionati allo scadere della stagione irrigua qualora dovessero ricadere nel periodo di irrigazione di cui al precedente capoverso. Nessuna responsabilità, di natura contrattuale, potrà essere imputata e attribuita al Consorzio di Bonifica Piave in caso di interferenze tra il periodo irriguo e i termini di cui all’art. 5 D.M. 7 marzo 2018, n. 49, restando escluso che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento per tale ragione.

Il Consorzio si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via durgenza, ai sensi dellarticolo 32 del Codice.

7. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria.

Il progetto è finanziato con i fondi di cui al Regolamento (UE) 1305/2013 “Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Operazione 4.3.1 Investimento in infrastrutture irrigue” giusto Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Autorità di Gestione PSRN 2014-2020, prot n. 19838 del 03/05/2019.

I pagamenti avverranno come previsto nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto di ciascun Lotto.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e art. 48 del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI PER L’ ESECUZIONE – MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, a pena di inammissibilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

 del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;

 di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;

 dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;

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 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

 membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

 membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;

 membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;

 altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)

 altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);

 altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D. Lgs. 231/2001)

N.B. La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art.

80, comma 3.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia e, per gli altri concorrenti, presso i registri professionali dello Stato estero di residenza per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto ovvero iscrizione al registro delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

Possesso di Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dei Lotti per i quali si partecipa.

La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

i. requisiti di cui ai punti 9.1 e 9.2 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE in caso di Raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 costituito o costituendo;

ii. i requisiti di qualificazione richiesti dal punto 9.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale (costituito o costituendo), nonché in caso di aggregazione di imprese di rete e di GEIE ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria o dall’impresa consorziata capogruppo nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, purché il raggruppamento o consorzio raggiunga, nella sua interezza, i requisiti richiesti. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la congruità con i requisiti di qualificazione posseduti dagli operatori economici interessati. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Si specifica che i requisiti speciali di cui dispone ciascun operatore economico devono consentire lo svolgimento della prestazione che assume nell’ambito del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Imprese cd. “cooptate” ex comma 5 art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.

Ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente, o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo/consorzio, hanno i requisiti di cui sopra, possono raggruppare altre imprese (cd. cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all’appalto (non configurandosi formalmente come offerenti).

11. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

i. I requisiti di cui ai punti 9.1 e 9.2: devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

ii. requisito di cui al punto 9.3 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad es. Iscrizione alla Camera di Commercio).

(9)

9

Qualora l’operatore intenda ricorrere all’avvalimento dovranno essere allegati i documenti precisati nel paragrafo 18.1.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dell’impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’Autorità che presiede la gara richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell’art 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

13. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico deve indicare nel DGUE, parte II, sezione D, i lavori e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara e precisamente:

NUMERO

LOTTO IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA

1 175.482,47 €

2 36.834,37 €

3 71.160,78 €

A seconda della modalità con cui verrà costituita la garanzia, l’operatore economico dovrà presentare, ai fini della comprova dell’avvenuta predisposizione della garanzia provvisoria (di cui all’art. 93 del D. Lgs.

50/2016), la documentazione indicata nei successivi punti a) e b) e, in caso di fruizione della riduzione dell’importo garantito, quanto previsto nel paragrafo specifico.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente:

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10

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dellamministrazione aggiudicatrice;

b) con bonifico presso il Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Montebelluna IBAN IT 74 H01030 61821 000000562975, da comprovarsi con quietanza indicante come causale: “deposito cauzionale - Gara d’appalto del 21 gennaio 2020– lotto/i … (indicare il numero del lotto o dei lotti a cui si partecipa)

Nel caso di garanzia costituita nelle forme di cui alle precedenti lettere a) o b), dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno3 di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario finanziario a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del Codice per l’importo previsto da quest’ultima norma qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

A comprova della costituzione della garanzia provvisoria devono essere allegati:

• scansione della ricevuta di deposito dei titoli del debito pubblico, o della quietanza liberatoria del tesoriere o dell’attestazione del bonifico eseguito;

• dichiarazione di impegno sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 1 del Dlgs 82/2005; in tal caso la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio o pubblico ufficiale.

c) Con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia prestata nella forma di fideiussione deve:

I. essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

II. contenere espressa menzione dell’operatore garantito e dell’oggetto con indicazione del Lotto / dei Lotti per cui viene costituita;

III. essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste della costituenda aggregazione di imprese di rete;

IV. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018;

V. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta prorogabile di ulteriori 90 su richiesta del Consorzio nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse intervenuta l’aggiudicazione;

VI. prevedere espressamente:

i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

iii. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

iv. contenere l’impegno4 a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

A comprova della costituzione della garanzia provvisoria dovrà essere allegata, alternativamente:

3 L’obbligo di corredare la garanzia provvisoria dall’impegno a costituire la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione non si applica alle microimprese, piccole o medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese.

4 Si veda nota precedente

(11)

11

• la polizza in formato di documento digitale sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 1 del Dlgs 82/2005; in tal caso la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio o pubblico ufficiale.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.

93, comma 7 del Codice. Per poter fruire delle riduzioni l’operatore deve segnalare in sede di gara il possesso dei requisiti previsti documentandolo nei modi seguenti, a seconda del requisito fatto valere:

 deve essere documentato e provato il possesso delle certificazioni relative producendo all’interno della documentazione amministrativa le scansioni dei certificati rilasciati dal soggetto certificatore;

 deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante dell’operatore economico con cui viene attestato che la garanzia è ridotta del 50% in quanto rilasciata a favore di microimpresa/piccola o media impresa o raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o al rilascio di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

Sono sanabili, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti sono stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È sanabile la presentazione di una garanzia per importo inferiore o priva di uno degli elementi sopra indicati (intestazione solo alcune delle imprese raggruppande, omissione di clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito della visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo non consentirà il rilascio del “Certificato di presa visione dei luoghi” ed è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L’Operatore deve prendere visione dei luoghi di intervento con particolare riferimento ai siti indicati nei successivi paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3, ritenuti dalla Stazione Appaltante strategici per la corretta esecuzione dell’opera.

Per la presa visione dei luoghi con personale consortile dovrà essere fissato appuntamento con il Settore Progettazione e DD.LL., chiamando al numero 0423 - 2917 (Punto Consorzio), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali escluso il sabato, indicando i Lotti per i quali si intende effettuare il sopralluogo.

Saranno ammessi alla presa visione dei luoghi esclusivamente:

 il legale rappresentante dell’Operatore risultante dalla visura camerale; oppure

 procuratore dell’Operatore il cui potere risulti da apposito atto notarile o da visura camerale.

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 Personale dipendente dell’Operatore munito, a tal fine, di specifica delega scritta firmata dal legale rappresentante/procuratore dell’Operatore, accompagnata da copia fotostatica di documento di riconoscimento valido di quest’ultimo;

 direttore tecnico dell’Operatore risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA;

In caso di Associazione Temporanea d’Impresa, anche se costituendi, la presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata da uno dei soggetti sopra elencati dell’Impresa capogruppo – mandataria.

La presa visione dei luoghi con personale consortile e rilascio del relativo certificato sarà possibile sino al giorno 20/12/2019 entro le ore 11:00

L’Operatore dovrà sottoscrivere, senza riserve, il “Certificato di presa visione dei luoghi” (ALLEGATO D) ELENCO DEI SITI OBBLIGATORI PER LA PRESA VISIONE PER IL LOTTO 1 – RICONVERSIONE

IRRIGUA NEI COMUNI DI ISTRANA, PAESE E QUINTO DI TREVISO

L’Operatore che presenta offerta per il Lotto 1 – Riconversione irrigua nei Comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi in cui verrà realizzata l’opera con particolare riferimento a:

1. Sito di ubicazione dell’opera di presa 2. Punti di interferenza con rete SNAM 3. Attraversamento SP 102 Postumia Romana 4. Attraversamenti ferroviari

5. Attraversamenti canali principali e rete 6. Incroci rete irrigua per funzionamento

7. Altri punti di interesse indicati dalla Stazione Appaltante

ELENCO DEI SITI OBBLIGATORI PER LA PRESA VISIONE PER IL LOTTO 2 – RICONVERSIONE IRRIGUA NEI COMUNI DI ARCADE E NERVESA DELLA BATTAGLIA - 2° STRALCIO

La Ditta che presenta offerta per il Lotto 2 – Riconversione irrigua nei Comuni di Arcade e Nervesa della Battaglia - 2° stralcio dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi in cui verrà realizzata l’opera con particolare riferimento a:

1. La Stazione di pompaggio per l’inserimento dei nuovi elementi previsti in progetto 2. Punti di interferenza con Condotte oleodotto militare

3. Punti di interferenza con Condotte ENI dismesse 4. Punti di interferenza con Condotte metanodotto Snam 5. Punti di interferenza con Condotte metanodotto Ascopiave 6. Punti di innesto con la rete esistente

7. Punto di attraversamento del canale Piavesella

ELENCO DEI SITI OBBLIGATORI PER LA PRESA VISIONE PER IL LOTTO 3 – RICONVERSIONE IRRIGUA NEI COMUNI DI CROCETTA E MONTEBELLUNA (LOC. BIADENE)

La Ditta che presenta offerta per il Lotto 3 – Riconversione irrigua nei Comuni di Crocetta e Montebelluna (Loc. Biadene) dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi in cui verrà realizzata l’opera con particolare riferimento a:

1. Sito di ubicazione dell’opera di presa e della stazione di pompaggio 2. Punti di interferenza con rete POL

3. Attraversamento SR 348 Strada Feltrina 4. Attraversamenti ferroviari

16. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell’articolo 1, comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, i concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto a favore dell’ANAC per gli importi e secondo le modalità previste nella deliberazione n. 1174/2018:

NUMERO

LOTTO CIG IMPORTO

CONTRIBUTO ANAC

1 8111301954 € 200,00

2 81113154E3 € 140,00

3 8111325D21 € 140,00

Il pagamento dell’importo va effettuato previa iscrizione on line al “Lavoro Riscossione contributi” nel portale dell’Autorità Anticorruzione, con le modalità ivi indicate, entro il termine di scadenza della gara.

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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass; qualora il pagamento non risulti registrato a sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento entro il termine di scadenza ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 266/2005, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale risulta non versato il contributo.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, oltre a quanto già indicato infra nel presente disciplinare, valgono le seguenti ulteriori regole:

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla gara;

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

 la presentazione della documentazione e dell’offerta sottoscritte da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza (soggetto privo dei poteri di impegnare l’Operatore, privo della rappresentanza legale e/o sprovvisto di procura notarile) determina l’esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La documentazione componente l’offerta, costituita dalla documentazione amministrativa, dall’offerta tecnica e dell’offerta economica, redatte in lingua italiana, devono pervenire esclusivamente in via telematica tramite il portale telematico degli appalti del Consorzio descritto in premessa, collegandosi alla propria area riservata, entro e non oltre le ore 13 del 21 gennaio 2020, a pena di irricevibilità e non ammissione. Trascorso tale termine non sarà più possibile inviare l’offerta.

La documentazione richiesta e precisata nei punti successivi deve essere caricata a sistema e firmata digitalmente5,6 in formato pdf.

5 Si veda al riguardo il box “avvertenze per la sottoscrizione”

6 Si veda par. 2 Manuale “Accesso _Area Riservata”

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Al fine di agevolare l’attività della commissione i documenti dell’offerta tecnica ed economica dovranno essere caricati a sistema anche nei formati originali editabili con il medesimo nome dei rispettivi file in pdf e parimenti sottoscritti digitalmente.

In caso di difformità tra i contenuti dei file pdf e gli originali editabili verranno ritenuti validi i pdf.

L’apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido, scaduto) sui documenti presentati comporta l’inammissibilità dell’offerta e quindi l’esclusione.

Il caricamento e successivo invio della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica si intendono fatti a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio per il caso di malfunzionamenti delle reti tecnologiche e di comunicazione.

Il mancato o incompleto caricamento a sistema dell’offerta tecnica ed economica, il caricamento di più offerte tecniche e/o economiche diverse tra loro, in caso di incompletezza e/o irregolarità essenziale, come definita all’ultimo capoverso del comma 9 dell’art. 83 del Codice, dell’offerta economica o dell’offerta tecnica, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare o firmate digitalmente da soggetto diverso da quello indicato come firmatario delle dichiarazioni sostitutive o comunque privo di poteri di rappresentanza comportano tutte l’inammissibilità dell’offerta e l’esclusione dalla procedura per il Lotto a cui si partecipa.

Nel momento dell’invio dell’offerta, il sistema inoltra automaticamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata”; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso potrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Il documento dovrà contenere l’indicazione che si tratta di offerta in sostituzione della precedente.

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.

AVVERTENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutta la documentazione e le dichiarazioni che costituiscono la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, precisata nei paragrafi successivi, dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione:

 nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;

 nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal titolare, legale rappresentante dell’impresa capogruppo/mandataria o del consorzio;

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal titolare o legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’art. comma 2 lett.

b) e c) del D.lgs. 50/2016 dal legale rappresentante del Consorzio medesimo;

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare, la documentazione va sottoscritta:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/ 2009 dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tutti i casi sopra indicati la documentazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore, i cui poteri siano provato mediante allegazione della scansione della relativa procura nelle modalità precisate alla lett. f) del paragrafo relativo alla Busta A- documentazione amministrativa.

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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

***

La piattaforma telematica utilizzata dal portale appalti prevede il caricamento dei documenti costituenti l’offerta del concorrente nelle seguenti buste telematiche:

BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora l’Operatore intenda presentare offerta per più lotti la documentazione amministrativa è unica.

a) Domanda di partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, redatta, in bollo sul modello ALLEGATO A, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 7 dell’Operatore, come meglio precisato nel box “Avvertenze per la sottoscrizione dei documenti di gara”.

Il modello deve essere scaricato dal portale, stampato, debitamente compilato, firmato digitalmente e caricato a portale. Attraverso la compilazione della domanda l’Operatore economico dovrà indicare per quale/quali Lotto/Lotti presenta offerta.

a.1) Attestazione di avvenuto assolvimento dellimpo sta di bollo di euro 16,00 dovuta sull’istanza di partecipazione alla gara; I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell’assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente mediante inserimento nella busta Amministrativa dell’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi alla domanda (€ 16,00 ogni 4 facciate).

A titolo esemplificativo, i concorrenti possono apporre la marca da bollo sulla domanda di partecipazione, annullarla prima della scansione del documento e dell’invio con firma digitale dello stesso, oppure allegare copia scansionata di un foglio firmato digitalmente dal legale rappresentante su cui è stata apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l’indicazione del CIG dei Lotti per cui partecipa, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, mediante versamento all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello “F23” nel quale dovrà essere riportato il codice tributo “456T”, Codice Ufficio “T5S TIPO U” e il numero CIG del/dei lotto/lotti a cui si partecipa (il CIG dovrà essere indicato nel modello F23 valorizzando il campo "descrizione" e gli estremi del concorrente), allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.

Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma dovranno essere regolarizzate. Resta inteso che le mancate regolarizzazioni verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme all’ALLEGATO B, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante8. Il DGUE messo a disposizione sul portale dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente e non deve essere modificato in alcun modo. Si invita a prestare attenzione qualora si utilizzino versioni o modelli del DGUE diverse da quello allegato o reperite da altre fonti, dovendo far pervenire un documento contenente esattamente il contenuto ivi previsto. La mancanza o incompletezza del DGUE in formato elettronico rispetto alle indicazioni sopra fornite comporterà l’attivazione della procedura ex art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

7 Si veda box “Avvertenze per la sottoscrizione dei documenti di gara” infra art. 18

8 Si veda box “Avvertenze per la sottoscrizione dei documenti di gara” infra art. 18

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Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alle “Istruzioni per la compilazione del DGUE” o alla Circolare del MIT 18/07/2016, n. 3, che ha adattato il DGUE alla normativa italiana (D.

Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione.

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”.

Devono essere compilate le seguenti parti:

Parte II: Informazioni sull’operatore economico

• Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)

• Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore Economico”;

• Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice- Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;

• Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;

qualora si intenda subappaltare lavorazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 190/2012;

Parte III: Tutte le sezioni;

Parte IV: (per tutti gli operatori)

• Sezione α Indicazione Globale per tutti i criteri di selezione

• Sezione A “Idoneità” (Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo);

• Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”; Parte V: Tutte le sezioni.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

c) Dichiarazione integrativa al DGUE, conforme all’ALLEGATO B1 compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante9.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE E DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, idoneamente documentati, attraverso la compilazione del DGUE e della dichiarazione integrativa rende anche in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, ed elencati al paragrafo 9.1., le dichiarazioni di cui all’art. 80 medesimo.

Il legale rappresentante / il procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni false rese in ordine al possesso dei requisiti in esame, completa il modello DGUE e, in particolare, le dichiarazioni contenute nella Parte III e nella dichiarazione integrativa all.B1), tenendo conto della sussistenza/insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art.

80, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per sé e per i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

OPERATORI ECONOMICI COSTITUITI IN FORME PARTICOLARI

Il DGUE (ALLEGATO B) e la dichiarazione integrativa (ALLEGATO B1) dovranno essere presentati da tutte le imprese indicate nella “Parte II lettera A – Informazioni sull’operatore economico” nella sezione “Forma della partecipazione”. In particolare:

 nel caso di concorrente singolo, dall’operatore stesso;

 nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

 in caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie.

d) “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione, per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’ANAC. Gli operatori devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; in

9 Si veda box “Avvertenze per la sottoscrizione” sopra

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aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.

Si ricorda che il “PASSOE” deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che costituiscono l’operatore economico.

In caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, verrà richiesta la regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio.

e) Attestazione di versamento del contributo ANAC. L’operatore dovrà caricare a sistema copia scannerizzata del documento attestante l’avvenuto pagamento recente evidenza del CIG del/dei Lotto/Lotti per cui partecipa e la data del pagamento.

f) Garanzia provvisoria, pari al 2% dellimporto posta a base di gara, presentata nelle modalità e con i contenuti precisati al paragrafo 14 e dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Nel portale andranno caricati i documenti specificamente indicati nel paragrafo 14 a seconda della modalità con cui la garanzia è stata costituita, e quelli che attestano il possesso dei requisiti della riduzione, se l’operatore intende fruirne.

g) Certificato di presa visione dei luoghi ALLEGATO D, relativamente al /ai Lotti per cui si partecipa, debitamente firmato dal tecnico consortile. Si veda il paragrafo 15;

h) Capitolato speciale d’appalto relativo al lotto e/o ai lotti per cui si partecipa sottoscritto digitalmente per accettazione delle clausole in esso contenute, ALLEGATO E. In caso di Raggruppamento Temporaneo, tutte le imprese costituenti il Raggruppamento devono sottoscrivere il documento, salvo si tratti di raggruppamenti già costituiti mediante il conferimento di specifica procura all’Impresa capogruppo, è sufficiente la sottoscrizione della Mandataria.

i) Schema di contratto sottoscritto digitalmente per accettazione delle clausole in esso contenute, ALLEGATO F. In caso di Raggruppamento Temporaneo, tutte le imprese costituenti il Raggruppamento devono sottoscrivere il documento, salvo si tratti di raggruppamenti già costituiti mediante il conferimento di specifica procura all’Impresa capogruppo, è sufficiente la sottoscrizione della Mandataria.

j) (eventuale) scansione della copia della procura dichiarata conforme all’originale della procura notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura o scansione della visura stessa avente data recente.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE (da presentare nei casi specifici) k) per le ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE:

COSTITUITE

- mandato conferito allimpresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritto digitalmente;

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dellimpresa capogruppo, risultante da atto pubblico, sottoscritta digitalmente.

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

NON ANCORA COSTITUITE:

- specifica dichiarazione, sottoscritta digitalmente da parte di tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

l) per i CONSORZI

COSTITUITI

- copia dell’atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni con attestazione della conformità sottoscritta digitalmente;

- copia della delibera dellorgano statutariamente competente, indicante limpresa consorziata con funzioni di capogruppo, recante l’indicazione della quota di partecipazione

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