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VITTORIO FINESCHI
ORDINARIO DI MEDICINA LEGALE DIRETTORE SCUOLA SPECIALIZZAZIONE
MEDICINA LEGALE
UOC RISK MANAGEMENT QUALITA ’ ACCREDITAMENTO
In suprema praeminentia dignitatis
Rischio sanitario e sicurezza del paziente (art. 2)
Prevenzione e gestione del rischio sanitario (art. 3)
Risk management e contenzioso (art. 4)
Legge e correttivi Linee-guida e buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5)
Dei consulenti tecnici e dei periti (art. 15)
Conclusioni
Verso una nuova legge…….
l ’ assicurazione e la gestione del rischio clinico
• Si rafforzerà il sistema che prevede l ’ obbligatorietà dell’assicurazione delle strutture ospedaliere pubbliche, delle strutture sanitarie private e degli operatori sanitari.
• Si introdurrà nell’ambito dei giudizi di risarcimento del danno derivante da malpractice, la previsione di un accertamento tecnico preventivo e di una conciliazione preventiva obbligatori. In sintesi, il paziente che intenda fare causa ad un medico dovrà obbligatoriamente attivare un procedimento in contraddittorio per l’espletamento di una perizia e soltanto all’esito di tale procedimento (e se la perizia sancirà la colpa del medico) potrà proporre azione risarcitoria. E’evidente che qualora l’accertamento tecnico preventivo non sancirà la colpa medica, il paziente non proporrà alcuna azione legale. Ne conseguirà un effetto deflattivo importante per i contenziosi giurisdizionali.
Verso una nuova legge…….
l ’ assicurazione e la gestione del rischio clinico:
• Si renderanno uniformi i flussi informativi sulla gestione degli Eventi Sentinella e sui Sinistri, attualmente incardinati il primo presso il Ministero della Salute, Direzione della Programmazione Sanitaria, il secondo presso Agenas, per cui il Gruppo ha espresso l’utilità di unificare i flussi in seno alle aziende sanitarie e ha deciso di effettuare la medesima operazione di riunificazione dei due flussi in seno all’Osservatorio sulla gestione del Rischio Clinico presso il Ministero della Salute - Direzione della Programmazione Sanitaria, nonché di far confluire presso l’Osservatorio ministeriale anche le informazioni inerenti la Farmacovigilanza, gestite dall’A.I.F.A., e la Dispositivo vigilanza, gestite dalla Direzione dei Dispositivi Medici del Ministero.
Premessa Requisiti di sistema
Organi per la gestione del rischio clinico
Modello italiano per la gestione del rischio in ambito sanitario per regioni ed aziende
sanitarie ed ospedaliere
Premessa
Contesto nazionale
Metodologia di certificazione del modello Requisiti specifici
Livelli
Accordo Stato-Regioni, tra i quali quelli su criteri e requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR)”, che si sostanzia nell’Intesa del 19 Febbraio 2015 che individua un nucleo di criteri (n=8), requisiti (n= 28) ed evidenze (n=123).
Tra questi il criterio n.6 ”Appropriatezza clinica e sicurezza”prevede in particolare i seguenti requisiti:
Requisito 6.1 Approccio alla pratica clinica secondo evidenze, con 2 evidenze Requisito 6.2 Promozione della sicurezza e gestione dei rischi con 1 evidenza
Requisito 6.3 Programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli eventi avversi con le seguenti 8 evidenze
Requisito 6.4 Strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze, con 4 evidenze
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Cassazione Penale, Sez. V, 9 marzo 2016 (ud. 15 dicembre 2015), n. 9831 Presidente Savani,
Relatore Guardiano, P.M. Rossi
BUONA PRATICA MEDICA?
LINEE-GUIDA
A DOUBLE-EDGE SWORD
Una sintesi virtuosa
• Risultano allora ben evidenti tre obiettivi del sistema
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• Sono: indirizzi operativi non di significato orientativo ma tassativo nella valutazione della condotta sanitaria
• Valgono: per chi opera professionalmente (elementi di indirizzo)/per chi valuta (parametri di giudizio)
• Orientano: nella attività diagnostica, clinica, pre - opzionale/nella consulenza valutativa
• Non hanno significato protocollare
• Non danno garanzie di incensurabilità alle scelte
• Non sono strumenti né di medicina difensiva né di automaticità cognitiva dell
’’’’errore
• Non ledono l
’’’’autonomia ma valorizzano l
’’’’etica delle responsabilità
LINEE-GUIDA E LORO TASSATIVITA ’ ’ ’ ’
“ …Infatti al consulente tecnico d ’ ufficio si può
chiedere l ’ accertamento di fatti (c.t.u. percipiente) o la
valutazione scientifica di essi (c.t.u. deducente), ma il
modo in cui quei fatti debbano essere accertati o
valutati è regolato dalle regole della scienza, non del
diritto, ed è ovvio e scontato che il consulente dovrà
fare applicazione, per rispondere al quesito, delle leges
artis proprie della disciplina di cui è esperto…
ESPERTO MAGISTRATO Acquisizione evidenze
Interpretazione evidenze Valutazione giuridica
ASIMMETRIA RICETTIVA
IL NOSTRO COMPITO NELLA COSTRUZIONE DELL ’ EVIDENZA
• L ’ acquisizione di un metodo operativo evidence-based in campo peritale deve inserirsi in un contesto connotato da un ’ asimmetrica formulazione/ricezione (medico – giurista) delle conoscenze scientifiche che è tipica del confronto delle aule di giustizia, al quale bisogna prepararsi con l ’ acquisizione di una specifica metodologia espositiva.
QUALIFICAZIONE
7 Paradiso, XIII canto
“ E questo ti sia sempre piombo a ’ piedi per farti mover lento com ’ uomo lasso e al sì e al no che tu non vedi ” .
Cielo del Sole: anime dei sapienti - danza e canto dei beati – spiegazione di san Tommaso circa la sapienza d'Adamo, di Salomone e di Cristo e ammonimento agli uomini affinché siano guardinghi nel giudicare