DELIBERAZIONE N. 17 DEL 23 FEBBRAIO 2005
Qualificazione categoria prevalente e subappalto Imprese qualificate
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., le imprese aggiudicatarie (quindi in possesso della qualificazione nella categoria prevalente) possono eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l’intervento appaltato oppure possono subappaltarle ad imprese qualificate. Peraltro, l’articolo 74, comma 2, prima parte del primo periodo, ha introdotto un’eccezione alla regola prima indicata, stabilendo che le imprese aggiudicatarie non possono eseguire direttamente le lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle di cui all’art. 72, comma 4, se prive delle relative qualificazioni.
Tutt’altro che chiara appare, quindi, la disciplina dettata dal bando di gara in ordine ai requisiti di qualificazione che devono essere posseduti dalle imprese concorrenti nel caso in cui il bando medesimo indica, con riguardo all’importo complessivo dell’appalto, la categoria prevalente OG 1, classe 5 ed elenca, poi, indistintamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’intervento, con l’indicazione, per ognuna di esse, della categoria e dell’importo, senza alcuna specificazione circa la loro subappaltabilità e/o scorporabilità (tra queste, sono anche indicate lavorazioni inerenti “impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento”, rientranti nella categoria OS 28, e lavorazioni inerenti “impianti elettrici”, rientranti nella categoria OS 30). Infatti, ai sensi del citato art. 74, comma 2, dette lavorazioni (OS 28 e OS 30) non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative qualificazioni. Come previsto dalla stessa norma, le medesime lavorazioni sono comunque subappaltabili (ad imprese con adeguata qualificazione) e sono altresì scorporabili. A tal fine, esse vanno indicate nel bando di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Ove si dovesse ritenere preclusa la scorporabilità delle lavorazioni in questione, non essendo state espressamente indicate come scorporabili nel bando (e neppure subappaltabili), verrebbe a determinarsi un’ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con le disposizioni dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e con il principio di consentire la più ampia partecipazione, cui devono uniformarsi i pubblici incanti.
È opportuno, poi, ricordare che in virtù di quanto stabilito dal primo comma dell’art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., in alternativa alla qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori l’impresa può far valere la qualificazione nella prevalente più le qualificazioni nelle scorporabili per i singoli importi. Detta regola ha lo scopo, tra l’altro, di assicurare la par condicio tra i concorrenti, rispetto all’ipotesi di partecipazione in associazione temporanea di tipo verticale.