• Non ci sono risultati.

Deliberazione 7.10.2009 n.80

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione 7.10.2009 n.80"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Deliberazione n. 80 del 07/10/2009

d.lgs 163/06 Articoli 41, 42 - Codici 41.2, 42.1

Le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto. La richiesta, quale requisito economico finanziario, di un fatturato globale nel triennio precedente, pari a tre volte l’importo a base d’asta, appare essere sproporzionata ed eccessivamente restrittiva della concorrenza. Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, peraltro, le stazioni appaltanti non possono richiedere la prova di contratti ancora in corso di esecuzione, essendo anche tale richiesta distorsiva della concorrenza e, inoltre, irragionevole, in quanto non idonea a fornire alcuna dimostrazione circa la reale capacità già acquisita dall’impresa.

Riferimenti

Documenti correlati

I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio,

E’ consentita la partecipazione alla gara di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile e di raggruppamenti temporanei di

Trascorsi 60 giorni dalla data di conferimento dell’incarico, i candidati potranno richiedere la restituzione dei documenti allegati alla domanda facendone

Visti il disciplinare di gara e relativi allegati, che identificano l'esatto oggetto del contratto d'appalto, disciplinano i requisiti di partecipazione, le modalità di