• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.31 9.5.2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.31 9.5.2006"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 9 MAGGIO 2006

Requisiti partecipazione gara

Nel caso di appalto di lavori riguardante essenzialmente lavorazioni impiantistiche occorrenti per l’istallazione di un tabellone elettronico all’interno di uno stadio esistente, non appare corretto l’inquadramento della relativa qualificazione nella categoria OG11, la quale presuppone che venga in considerazione un insieme “coordinato” di impianti (anche “di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili”) da realizzarsi “congiuntamente”. Sembra invece che tali lavorazioni siano riconducibili alla categoria di opera specialistica OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), la cui declaratoria cita la “fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”.

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, si rammenta che il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici. L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”. Sulla base di tale precetto normativo, i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli artt. 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati già dalla legge.

Conseguentemente, la clausola del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti la dimostrazione del possesso di “maturata esperienza di altre installazioni di tabelloni video e dei relativi software di gestione, mediante apposita certificazione rilasciata dagli Enti e/o dalle Amministrazioni affidatarie…”, configura una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. 34/2000 e s.m. e con il principio di consentire la più ampia partecipazione, cui devono uniformarsi i pubblici incanti.

Riferimenti

Documenti correlati

L’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta a bassa intensità assistenziale sono subordinati al possesso di requisiti generali (soggettivi, organizzativi e

163/2006 non può costituire un parametro di riferimento per la definizione dei requisiti di partecipazione ad una gara di appalto i quali devono essere proporzionati alle

Rispetto ai requisiti di partecipazione ed, in particolare, alla richiesta di attestazione SOA per diverse categorie e classifiche (OG2 III, OG1 I, OS3 II, OS24 I, OS28 IV, OS30

la procedura adottata dalla Commissione di gara che non provvede a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale dei concorrenti mediante il riscontro dei dati presenti

Si precisa che per la partecipazione alla gara, anche quale componente di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata

c) per gli Organismi beneficiari del contributo di euro 10.000 nell'esercizio 2021, e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di

9) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara

Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti devono allegare i certificati attestanti il possesso dei requisiti di ammissione e tutte le certificazioni relative ai