DELIBERAZIONE N. 31 DEL 9 MAGGIO 2006
Requisiti partecipazione gara
Nel caso di appalto di lavori riguardante essenzialmente lavorazioni impiantistiche occorrenti per l’istallazione di un tabellone elettronico all’interno di uno stadio esistente, non appare corretto l’inquadramento della relativa qualificazione nella categoria OG11, la quale presuppone che venga in considerazione un insieme “coordinato” di impianti (anche “di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili”) da realizzarsi “congiuntamente”. Sembra invece che tali lavorazioni siano riconducibili alla categoria di opera specialistica OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), la cui declaratoria cita la “fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”.
Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, si rammenta che il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici. L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”. Sulla base di tale precetto normativo, i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli artt. 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati già dalla legge.
Conseguentemente, la clausola del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti la dimostrazione del possesso di “maturata esperienza di altre installazioni di tabelloni video e dei relativi software di gestione, mediante apposita certificazione rilasciata dagli Enti e/o dalle Amministrazioni affidatarie…”, configura una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. 34/2000 e s.m. e con il principio di consentire la più ampia partecipazione, cui devono uniformarsi i pubblici incanti.