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La sentenza di Cassazione su Eternit e le norme sulla prescrizione

"Non è mia intenzione giudicare il lavoro dei magistrati, che spesso non posso fare altro che applicare puntualmente le leggi. Mi chiedo però che leggi siano quelle che ammettono la prescrizione per reati gravi, tali da configurarsi come una vera e propria strage, e i cui effetti si protraggono oltre i tempi stabiliti per la loro punibilità". Poi le domande: "Come può cadere in prescrizione la ricerca di verità e la speranza di giustizia? Come può essere prescritta la responsabilità? Meccanismi di questo genere mettono in discussione il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge".

Facciamo nostre queste parole di don Ciotti che esprimono tutto il desiderio di giustizia che assale dopo lo scoramento che viene determinato da alcune pronunzie delle Supreme Corti degli ultimi tempi. Vediamole.

Con la sentenza della Cassazione del 19/11/2014 è stato dichiarato prescritto il reato di disastro ambientale per il processone inerente i più di duemila decessi da esposizione ad amianto accertati in Casale Monferrato in quanto ex lavoratori, parenti di lavoratori o semplici abitanti vicino al sito produttivo. Nel settembre 2013, la terza sezione della Corte d'appello di Torino aveva spiegato il suo "no" alla eccezione di prescrizione sollevata sul processo Eternit perché il reato di disastro "non si è ancora consumato". Anzi, con "maggiore esattezza, la sua consumazione è ancora in atto" perché "il pericolo per le popolazioni non è ancora cessato" anche se era stato chiuso nel 1986. In tal modo era stata motivata la sentenza di condanna a 18 anni di carcere per l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny.

La Cassazione invece ha ritenuto che la prescrizione scattasse appunto dal 1986, in concomitanza con la chiusura degli stabilimenti della multinazionale. Le motivazioni non sono ancora note, ma il dispositivo è chiaro: il reato sarebbe terminato con la chiusura dello stabilimento e non con gli effetti perduranti che aveva creato. In questa visione il reato quindi c’era, ma i termini di prescrizione decorsi non permettono di considerare colpevole il sig. Schmidheiny.

Il Procuratore della Repubblica di Torino dr. Guariniello ha annunciato di avere chiuso questa mattina l’inchiesta-bis inerente l’azienda Eternit contestando 256 casi di morte proprio a Schmidheiny che, si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, con "coscienza e volontà cagionava la morte di lavoratori operanti, familiari, cittadini residenti, dal giugno 1989 in poi. Condotta ed evento coincidono". Le aggravanti sono i

"motivi abietti" (la volontà di profitto) e il "mezzo insidioso" (l'amianto). Tra le vittime, 66 sono ex dipendenti delle fabbriche di Casale e Cavagnolo, mentre tutti gli altri sono semplici residenti. Quasi tutti risultano morti per mesotelioma pleurico, e il PM contesta quindi l’intento doloso.

Proprio su questo punto con la sentenza di Sezioni Unite della Cassazione pubblicata il 18 settembre 2014 sono invece state rese note le motivazioni nella vicenda relativa al disastro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp. Con tale sentenza è stata confermata la responsabilità degli imputati per omicidio colposo (escludendo, quindi, l’ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale) annullando una parte della sentenza di appello e rinviando ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene.

Praticamente la questione centrale della pronuncia (non l’unica) riguardava l’esatta linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente.

Al termine dell’udienza del 24 aprile 2014 la Corte di Cassazione aveva pubblicato la seguente informazione provvisoria:

“In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata

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da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente).

Nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.”

Sulla base di questi principi è stata riconosciuto il solo comportamento colposo in merito alle atroci morti di Torino, determinate da un accertato desiderio della azienda di risparmiare sulla sicurezza essendo lo stabilimento sull’urlo di una probabile dismissione.

Quindi: potrà essere accertato questo fatto in sede di nuovo processo Thyssenkrupp o cadrà ancora una volta in prescrizione laddove arrivi nuovamente in Cassazione dopo il passaggio in Appello? E quanti processi per morti da amianto cadranno in prescrizione nei prossimi anni stante che l’esposizione è perlopiù cessata prima del 1992 (data di entrata in vigore della l. 257/92) e i faticosi processi penali collegati sono spesso in corso?

Infine: potrà resistere l’imputazione di dolo eventuale in capo al Sig. Schmidheiny nella nuova inchiesta del dr. Guariniello o verrà dichiarato l’omicidio colposo con il nuovo rischio prescrizione?

Urge quindi una nuova legge sulla prescrizione, semplicissima: laddove intervenga una condanna di I grado la prescrizione si interrompe, per ricominciare a decorrere se il secondo grado eventuale si conclude con una assoluzione o se la Cassazione, dopo una conferma della condanna in Appello, cassasse la decisione con rinvio. Troppo?

Avvocato Massimo Tirelli Franca Porto, Segretaria generale Cisl Veneto

Venezia, Mestre 20 novembre 2014

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