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I nuovi termini prescrizionali si applicano con decorrenza dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 32 del 10 maggio 1996

Oggetto: Legge 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Articolo 3, commi 9, punto b) e 10 "Prescrizione".

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 7 maggio 1996, ha deliberato di aderire al parere ministeriale del 7 febbraio 1996, nel senso che anche per l'accertamento e la riscossione dei premi- contributi dovuti all'Istituto si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 3, comma 9, punto b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

A scioglimento delle riserve contenute nelle note del 1° dicembre 1995 e del 21 febbraio 1996, si forniscono le seguenti istruzioni.

Efficacia della disposizione.

I nuovi termini prescrizionali si applicano con decorrenza dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995.

In base a quanto stabilito dal comma 10 dello stesso articolo 3, il più breve termine prescrizionale si applica anche ai premi relativi a periodi precedenti il 17 agosto 1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Ai fini del computo dei nuovi termini prescrizionali, non si deve più tener conto della sospensiva triennale prevista dall'articolo 2, comma 19 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, le cui istruzioni operative furono dettate con circolare n. 14/1984.

Per effetto di quanto sopra e dalla lettura combinata dei commi 9 e 10, sempre dell'articolo 3, possono verificarsi le seguenti situazioni.

1) Casi per i quali sono stati posti in essere atti interruttivi o procedure di recupero del credito nel rispetto delle normative antecedenti al 17 agosto 1995.

Nei suddetti casi il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal compimento dell'atto interruttivo e mantiene la durata decennale stabilita dalla normativa precedente l'entrata in vigore della legge n.

335/1995.

Anche l'instaurazione delle procedure di recupero del credito sia in sede giudiziale che amministrativa di cui sia stata data notizia ai debitori interessati, nonché le partite incluse nei ruoli esattoriali, vanno considerate come un valido atto interruttivo, semprechè risulti manifesta al debitore l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.

2) Accertamenti ispettivi effettuati in data antecedente al 17 agosto 1995.

Il termine di prescrizione rimane quello decennale con l'eventuale previsione della sospensione triennale.

E' infatti giurisprudenza costante (vedi da ultimo la sentenza n. 3476/1994 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, allegata alla circolare n. 24/1994) che il verbale proveniente da un addetto alla vigilanza dell'Istituto, è atto interruttivo della prescrizione in quanto di per se sufficiente a dimostrare la chiara volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, anche se privo della precisa misura del credito.

3) Accertamenti ispettivi effettuati a far data dal 17 agosto 1995.

Il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale. Ne consegue, per quanto ovvio, che la richiesta dei premi, se non ancora effettuata, debba essere limitata a cinque anni; qualora invece sia stata già inoltrata anche per il periodo eccedente il quinquennio, occorrerà procedere alla riliquidazione dei premi nel limite prescrizionale di cinque anni.

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Naturalmente, in caso di avvenuto pagamento, si dovrà procedere al rimborso della quota di premio riferita agli anni eccedenti i cinque.

4) Rimborso eccedenze.

I nuovi termini prescrizionali non potranno trovare applicazione nei casi di specie. Le eccedenze, vale a dire le somme pagate in più rispetto al richiesto, si configurano come un pagamento indebito per il rimborso del quale rimangono salvi i termini della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 del codice civile.

5) Rimborso regolazioni passive.

La regolazione passiva non si può configurare come un indebito oggettivo in quanto consiste in una differenza a favore del datore di lavoro tra premio anticipato e premio effettivamente dovuto. Per tale motivo, detto rimborso non può che soggiacere alla prescrizione quinquennale prevista per le contribuzioni nel sistema previdenziale.

6) Articoli 13 e 14 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988.

A seguito dell'entrata in vigore della norma in esame, si rende necessario rivedere anche le disposizioni impartite con la circolare n. 2/1989 relativamente alla decorrenza degli accertamenti riclassificativi delle posizioni assicurative.

Fermo restando il principio generale contenuto nelle Modalità di applicazione della Tariffa dei premi in base al quale la riclassificazione decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, la stessa non potrà comunque superare, per effetto delle nuove disposizioni, il limite della prescrizione quinquennale.

Risultano, pertanto, unificate le decorrenze stabilite ai punti 9.2.1 e 9.2.2 della circolare predetta in materia di riclassificazioni a qualsiasi titolo effettuate.

7) Agevolazioni contributive in atto.

Le presenti disposizioni trovano completa applicazione anche per le agevolazioni contributive in atto di cui al decreto-legge n. 166/1996 (vedi nota del 17 aprile 1996) e al decreto-legge n. 132/1996 (vedi nota del 29 aprile 1996).

8) Atti interruttivi della prescrizione.

Si rammenta che ai fini della puntuale interruzione dei termini prescrizionali, a seguito dell'invio di lettera raccomandata a.r., contenente la richiesta al debitore di quanto dovuto, possono verificarsi le due seguenti ipotesi:

a) lettere restituite all'Istituto per irreperibilità del debitore destinatario: in questo caso, previe ulteriori indagini sul domicilio attuale del debitore, bisognerà ripetere l'atto interruttivo al nuovo recapito;

b) lettere restituite per trascorsa giacenza: le medesime devono intendersi come recapitate alla data di scadenza del periodo di giacenza presso l'ufficio postale. L'atto interruttivo dei termini prescrizionali sarà valido pertanto a partire da tale data.

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Le presenti istruzioni costituiscono un primo intervento applicativo di una materia quanto mai complessa ed articolata. Non si escludono pertanto ulteriori integrazioni che scaturiranno dalle esperienze maturate e dai suggerimenti dottrinali e giurisprudenziali non ancora intervenuti.

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