Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 57 del 18 ottobre 1995
Oggetto: Regolarizzazione contributiva agevolata da parte dei datori di lavoro che denunciano, per la prima volta, rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari (articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, è stata pubblicata la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
L'articolo 3, comma 13, di detta legge prevede, per i datori di lavoro che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla suddetta data con cittadini extracomunitari, la possibilità di regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali.
CONDIZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE
Le disposizioni agevolative, previste dalla normativa in argomento si applicano, quindi, ai datori di lavoro (con esclusione dei lavoratori autonomi) che denunciano all'INAIL per la prima volta, entro il 15 dicembre 1995, rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari, iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (17 agosto 1995), già cessati o ancora in atto alla stessa data.
Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione i rapporti di lavoro sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Entro il predetto termine (15 dicembre 1995), i datori di lavoro devono, inoltre, regolarizzare la loro posizione debitoria, effettuando, in unica soluzione, il pagamento dei premi dovuti con la maggiorazione degli interessi del cinque per cento annuo, calcolati fino alla data dell'effettivo versamento.
Il periodo regolarizzabile in forma agevolata può coincidere con l'ultima data valida per la presentazione della relativa istanza di condono che ad ogni buon conto si ribadisce essere, a pena di decadenza dal beneficio, quella del 15 dicembre 1995.
Sono esclusi dalla regolarizzazione i rapporti di lavoro che siano già stati fatti oggetto di accertamento e relativo addebito da parte degli ispettori.
La regolarizzazione determina, inoltre, l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del Testo Unico.
Si fa infine presente che allo scopo di agevolare le predette operazioni di regolarizzazione, sulla base di quanto già previsto per i precedenti condoni, è in fase di predisposizione una modulistica in comune con l'I.N.P.S. che consentirà la presentazione della relativa istanza, indifferentemente agli sportelli di entrambi gli Enti.