• Non ci sono risultati.

Il provvedimento, che ha carattere sperimentale, decorre dal 1° gennaio 1971

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Il provvedimento, che ha carattere sperimentale, decorre dal 1° gennaio 1971"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 9 dell'8 febbraio 1971

Oggetto: Assicurazione silicosi delle aziende del settore dei laterizi.

Con decreto 14 novembre 1970, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 2 dicembre 1970, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha approvato la deliberazione in data 14 luglio 1970, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha fissato il tasso medio supplementare per il rischio silicosi, da applicare alle aziende del settore dei laterizi, nella misura unica del' 5%°.

Il provvedimento, che ha carattere sperimentale, decorre dal 1° gennaio 1971.

Da tale data, pertanto, tutte le ditte che eseguono lavorazioni classificate alla voce 7342 (laterizi comuni e speciali, a mano ed a macchina) e che non siano assicurate per silicosi dovranno essere invitate a presentare la denuncia dello specifico rischio.

Unica eccezione a quanto precede è rappresentata dalle ditte nei confronti delle quali sia stata recentemente riconosciuta con decisione definitiva l'insussistenza del rischio di cui trattasi in tutte le fasi della lavorazione: queste non saranno, quindi, invitate a presentare denuncia.

L'assicurazione avrà effetto dal 10 gennaio 1971:

il tasso, del 5%°, sarà soggetto alle eventuali oscillazioni previste dall'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1945.

In caso di opposizione mediante ricorso all'Ispettorato del lavoro le Sedi vorranno trasmettere una relazione particolareggiata sulle lavorazioni accertate, secondo il fac-simile allegato n. 1, a questa Direzione generale, che fornirà le necessarie istruzioni.

Per i datori di lavoro già regolarmente assicurati contro la silicosi si manterrà fino al 31 dicembre 1970 il tasso in vigore, applicando il nuovo tasso medio del 5%°, con eventuale oscillazione, a decorrere dal 1°

gennaio 1972.

I casi per i quali siano in corso vertenze potranno essere sottoposti, con tutti gli elementi di giudizio, a questa Direzione generale, sempre che non sia possibile una definizione locale sulla base del riconoscimento dell'obbligo assicurativo a decorrere dalla data dell'accertamento del rischio e dell'applicazione del nuovo tasso medio forfettario del 5%° anche per il periodo antecedente al 1° gennaio 1971.

Dato il carattere sperimentale della nuova regolamentazione è necessario che entro il mese di aprile 1972 ,sia inviato a questa Direzione generale un prospetto - come da facsimile allegato n. 2 - contenente gli elementi per valutare gli effetti di detta regolamentazione.

Riferimenti

Documenti correlati

c) la coltivazione consociata più importante dal pUD,to di vista economico (valore della produzione annuale) nel caso in cui ri era consooiazione tra piante

Tra i coloni impropri sono compresi anche i compartecipanti, vale a dire quei lavoratori ai quali vengono affidati, nel corso di una annata agraria, tutti o

Tra i coloni impropri sono compresi anche i compartecipanti, vale a dire quei lavoratori ai quali vengono affidati, nel corso di una annata agraria, tutti o

Tra i coloni impropri sono compresi anche i compartecipanti, vale a dire quei lavoratori ai quali vengono affidati, nel corso di una annata agraria, tutti o

c) la coltivazione consociata più importante dal punto di vista economico (valore della produzione annuale) nel caso in cui vi era consociazione tra piante

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1008, che conferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di esonerare

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;.. Ora, la sentenza della Corte di

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimento in data 21 dicembre 1971, ha approvato la deliberazione 5 ottobre 1971 del Consiglio di