Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 23 dell'8 aprile 1976
Oggetto: Legge 18.3.1968, n. 294: "Riduzione per un triennio dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti", le cui disposizioni sono state prorogate per il triennio 1971/1973 dal D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 30, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Legge 25 luglio 1975, n. 360: "Proroga per il triennio 1974/1976". Ambito di applicazione della riduzione.
Con circolare n. 101/1970 (pagg. 4 e 5), su conforme avviso dell'INPS, fu precisato che la riduzione del trenta per cento dei premi dovuti dagli artigiani senza dipendenti, prevista dalle disposizioni legislative in oggetto, non poteva venire accordata:
- sui premi che, pur afferendo a periodo di tempo previsto per la concessione dello sconto, venissero corrisposti dagli artigiani dopo la data del 31 dicembre 1970 (spostata, in base a provvedimenti di proroga citati all'oggetto, prima a 31 dicembre 1973, poi al 31 dicembre 1976);
- sui premi liquidati in conseguenza di mancata copertura assicurativa o di omissioni salariali, relativi, naturalmente, al periodo di applicazione del beneficio.
In proposito si comunica che la materia ha formato oggetto di riesame da parte del Consiglio di Stato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i quali, disattendendo la predetta impostazione, hanno espresso il parere che il diritto alla riduzione in parola sussista anche nelle due ipotesi innanzi descritte.
Poiché a tale nuovo orientamento interpretativo ha aderito anche l'INPS, cui incombe l'obbligo del rimborso al nostro Istituto dell'ammontare degli sconti praticati, si invitano le unità operative a regolarsi in conformità.
Eventuali richieste di revisione di provvedimenti negativi adottati in passato saranno segnalate a questa Direzione generale, corredate da necessari elementi di valutazione.