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NOVITA’ DICHIARATIVI FISCALI

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Academic year: 2021

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(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

NOVITA’ DICHIARATIVI FISCALI 2016

SOCIETA’ DI CAPITALI

GIOVE GIUSEPPE – Commissione Di Diritto Tributario Nazionale

(2)

NOVITA’ PRINCIPALI DEL MODELLO

UNICO SC

(3)

NOVITA’ NEL FRONTESPIZIO

1) Eliminazione della casella: “Indicatori”, posto che con il Comunicato stampa 29.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato:

a) l’eliminazione dell’obbligo di presentare il mod. INE (Indicatori di normalità economica) b) eliminazione del modello studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2015 o che si trovano in liquidazione ordinaria.

2) Conformemente, nel quadro RF è stata eliminata la casella “esclusione compilazione INE”

e’ stata rivista la modalità di compilazione della casella “ dichiarazione integrativa ”, presente nel

riquadro “ tipo di dichiarazione ”, prevedendo l’utilizzo di uno dei seguenti codici:

(4)

ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETÀ NON RESIDENTI

Nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”:

Ai fini dell’indicazione della tipologia di quadri compilati, sono ora presenti le nuove caselle “RA”, “RB”,

“RH”, “RL” e “RT”, in considerazione dell’introduzione dei corrispondenti nuovi quadri, utilizzabili da

parte dei soggetti non residenti per la dichiarazione dei seguenti redditi:

(5)

NOVITA’ QUADRO RF: RIGHI RF 10 E RF 19

sono deducibili nel periodo di imputazione a bilancio, ancorché successivo a quello in cui si manifestano le condizioni di deducibilità

Al fine di individuare le somme indeducibili da indicare a rigo RF19 “Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili”, è necessario tener conto che, dal 2015, a seguito delle modifiche apportate all’art. 101, comma 5, TUIR ad opera dell’art. 13, D.Lgs. n. 147/2015, le perdite riferite a crediti:

- di modesto importo (non superiori a € 2.500), scaduti da oltre 6 mesi

- nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali (che comprendono anche i piani attestati di risanamento e le

procedure estere equivalenti)

Con riferimento al reddito degli immobili “patrimonio” da indicare a rigo RF10, il reddito agrario e dominicale dei terreni (già rivalutato del 70% e 80%) va ulteriormente rivalutato del 30%;

(6)

NOVITA’ QUADRO RF: COSTI BLACK LIST

Nel quadro RF è richiesta la separata indicazione di detti costi, sia per la parte “automaticamente” deducibile (pari al valore normale) sia per la parte eccedente. In particolare:

a rigo RF29 “Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati”, tra le variazioni in aumento va

indicato l’intero costo sostenuto;

a rigo RF52 “Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati”, tra le variazioni un diminuzione va

indicato il costo deducibile, evidenziando nella nuova colonna 1 “Spese eccedenti il valore normale” l’eventuale eccedenza di costo deducibile

a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, al trattamento dei costi “black list”, dalla precedente presunzione di indeducibilità di tali costi si è passati alla:

deducibilità “automatica” di detti costi per l’ammontare pari al valore normale;

deducibilità dell’eventuale costo superiore al valore normale subordinata alla prova che: a) le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico b) hanno avuto concreta esecuzione.

(7)

NOVITA’ QUADRO RF: COSTI BLACK LIST

va rilevato l’ulteriore intervento della legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 142 lett. a), L. 208/2015), che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 Tuir.

Di conseguenza dal 2016 (e dal modello Unico 2017) la deducibilità dei costi c.d. “black list”

diventa assoggettata alle stesse condizioni previste per ogni tipo di costo “domestico”:

inerenza, competenza ed effettività dell’operazione.

costi black list fino al 2014 nel 2015 dal 2016

Condizioni per deducibilità

occorreva provare che: nel limite del valore normale rispetto delle condizioni previste per

ogni tipo di costo domestico:

il soggetto estero svolge un'attività commerciale prevalente per la parte che eccede il v.n. se:

1) l’operazione e’ effettiva

2) sussiste un interesse economico

1) Inerenza, 2) competenza 3) effettività operazione

l'operazione ha avuto concreta esecuzione e risponde ad un effettivo interesse economico

(8)

NOVITA’ QUADRO RF RIGHI 31 E 41

A rigo RF31, riservato alle “Altre variazioni in diminuzione”, si evidenzia l’istituzione

dei nuovi codici da “43” a “50”. In particolare si segnala:

(9)

a seguito delle disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 147/2015 riguardanti gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Stati “black list”:

a rigo RF46 “Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)” è presente la nuova colonna 1 “Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata” ;

a rigo RF47 “Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)” è presente la nuova colonna 1 “Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata” ;

che devono essere compilate nel caso in cui la società intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR per l’esclusione dall’imponibilità integrale e non abbia ancora presentato l’istanza di interpello ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR oppure, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole;

UTILI E PLUSVALENZE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI BLACK LIST

Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e nei limiti di tali utili. È bene ricordare che, a partire dal periodo d'imposta 2016, a seguito della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 142-147), i regimi fiscali si considerano "privilegiati"

laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

(10)

IMPOSTE CONTROLLATE ESTERE

a rigo RF68 è stata introdotta la nuova colonna 8 “Imposte delle controllate estere” riservato all’indicazione delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati “black list”, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. L’importo va indicato per consentire la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, relativamente agli utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio dell’opzione per la trasparenza

sono stati eliminati i prospetti destinati all’indicazione:

 del reddito imputato per trasparenza ex art. 115, TUIR;

 della rettifica dei valori fiscali ex art. 128, TUIR, per le società controllate partecipanti al consolidato;

(11)

NOVITA’ QUADRO FC

Il quadro FC è dedicato alla determinazione del reddito - da parte delle società ed enti residenti - di quelle imprese partecipate (CfC, controlled foreign companies ) controllate e residenti in Stati o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati ("paradisi fiscali").

La disposizione normativa di riferimento (articolo 167 del Tuir) ha subito alcune modifiche a seguito del Dlgs 147/2015 ("decreto internazionalizzazione"), per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto (7 ottobre 2015).

Novità del "decreto internazionalizzazione" è la previsione dell'utilizzo dello strumento

dell'interpello (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della Statuto del

contribuente) per la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 167 TUIR in via del

tutto facoltativa (prima era prevista la obbligatorietà).

(12)

NOVITA’ QUADRO FC

A tal fine, deve essere compilata la casella denominata "art. 167, comma 8-quater", indicando:

• il codice "1", in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc,

• il codice "2", in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc.

Contestualmente, va compilata anche la casella "Esimente", indicando uno dei codici (si veda la

tabella) che corrispondono alle ipotesi di cui al comma 5, lettera a (codice "1") o di cui al comma 5,

lettera b (codice "2"), dell'articolo 167 del Tuir.

(13)

NOVITA’ QUADRO FC

Attraverso il D.M. 30 Marzo 2015 sono state eliminate dall’articolo 1 del D.M. del 21 novembre 2001 le nazioni che, oltre ad avere raggiunto un’intesa con il nostro paese relativamente allo scambio di informazioni, dispongono di un regime generale di tassazione >= al 50% di quello applicato in Italia, e nel dettaglio:

Filippine (imposte sulle società 30%), Malesia (imposte sulle

società 25%) e Singapore (imposte sulle società 17%). attraverso il D.M. 18.11.2015 è stato eliminato Hong Kong

Ciò nonostante, la relazione illustrativa al D.Lgs. 147/2015 ha precisato che è stato individuato un livello di tassazione nazionale equivalente al 31% (27,5% IRES + 3,5% IRAP). Di conseguenza, la “dead line” verrebbe raffigurata da un grado di imposizione fiscale

coincidente con il 15,5%.

si ritenevano adottabili, a tale scopo, le precisazioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate attraverso il paragrafo n. 5 della circolare 51/E/2010 in merito alla C.F.C.

White List, nella quale si specificava che il riferimento era esclusivamente alle imposte sul reddito. Alla stregua di ciò sarebbero risultate escluse dall’applicazione della disciplina relativa alle C.F.C. residenti in paesi black list le controllate domiciliate in nazioni con un livello impositivo non inferiore all’aliquota del 13,75%.

Con il c. 680 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), è stato modificato il c. 4 dell’art. 167 del TUIR, acclarando che l’identificazione delle nazioni black list avviene in relazione alla carenza di un adeguato scambio di informazioni e a

un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello nazionale <= 50% .

(14)

NOVITA’ QUADRO FC

Le esimenti per evitare la tassazione in trasparenza degli utili derivanti da CFC localizzati in stati Black list sono:

lo svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (lettera a) dell'articolo 167)

la non localizzazione dei redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al

decreto del MEF emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (lettera a dell'articolo 167)

(15)

NOVITA’ QUADRO FC

si applicano tutte le regole della determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (quindi, anche non comprese nel Tuir).

Fa eccezione la disposizione della rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, del Tuir).

Allo scopo di garantire una maggiore

"equivalenza" della base del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia (comunque soggetto a tassazione separata).

A seguito della modifica al comma 6 dell'articolo 167 del Tuir a opera dell'articolo 8 del "decreto

internazionalizzazione", nella determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati

(16)

NOVITA’ QUADRO FC

Ultima novità riguarda i soggetti prima interessati dalla normativa. Con l'abrogazione dell'articolo 168 del

Tuir, specifiche disposizioni non trovano più efficacia; ci riferiamo alle ipotesi in cui il soggetto residente in

Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona,

partecipazioni di collegamento in un'impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati

o territori con regime fiscale privilegiato. Viene meno quindi l'efficacia del decreto 7 agosto 2006, n. 268; per

questo, è stata eliminata la sezione IV del precedente modello Unico 2015 riservata, appunto, alla

determinazione del reddito delle imprese estere collegate residenti o localizzate in Stati o territori con

regime fiscale.

(17)

NOVITA’ QUADRO FC

LE PARTECIPATE LOCALIZZATI IN PAESI DIVERSI DA QUELLI BLACK LIST, IN PAESI UE E SEE CON I QUALI VI SIA UNO SCAMBIO DI INFORMAZIONI ADEGUATO CONTINUERANNO AD ESSERE ASSOGGETTATI AL REGIME

SULLE CFC (ART. 167 CO. 8 BIS DEL TUIR) :

SE LA TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA < AL 50% DI QUELLA

ITALIANA IN CASO DI CONSEGUIMENTO

PER OLTRE IL 50% DI PASSIVE INCOME O DEI COMPENSI PER SERVIZI

INFRAGRUPPO

(18)

SUPERAMMORTAMENTI

RIGO DESCRIZIONE RF 55

COD. 50 Maggior valore delle quote ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10 al 31.12.2015, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (maxi ammortamento ex art. 1, comma 91, Finanziaria 2016

AL RIGO RF55 SI EVIDENZIA L’ISTITUZIONE DI ALTRI NUOVI CODICI (41 E DA “46” A “50”). IN

PARTICOLARE

:

(19)

SUPER AMMORTAMENTI : ESEMPI NUMERICI

COSTO AMMORTAMENTO VAR.

UNICO RF.55 CIVILE AI FINI

AMMORTAM. ANNO QUOTA

CIVILE QUOTA

FISCALE

60.000 84.000 2015 6.000 8.400 2.400

2016-2019 12.000 16.800 4.800

2020 6.000 8.400 2.400

ESEMPIO 1)

1) BENE: IMPIANTO - DATA DI ACQUISTO: 11/2015 - COSTO DI CQUISTO: 60.000 + IVA - COEFF. AMMORTAMENTO: 20%

ESEMPIO 2)

1) BENE: STAMPANTE - DATA DI ACQUISTO: 12/2015 - COSTO DI CQUISTO: 500 – INTERAMENTE DEDOTTO NELL’ESERCIZIO

COSTO AMMORTAMENTO VAR.

UNICO RF.55 CIVILE AI FINI

AMMORTAM. ANNO QUOTA

CIVILE QUOTA

FISCALE

500 700 2015 500 700 200

(20)

SUPERAMMORTAMENTI: IRRILEVANZA DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO

la maggiorazione del 40% non risente delle valutazioni di bilancio in ordine al maggior o minor ammortamento rispetto a quello «tabellare» previsto dalle aliquote fiscali pertanto anche chi applica contabilmente aliquote di ammortamento inferiori/superiori a quelle massime consentite usufruisce sempre dell’agevolazione nella misura del 40% della quota tabellare di ammortamento tabellare.

ESEMPIO:

ALFA SPA ACQUISICE UN MACCHINARIO DEL COSTO DI € 20.000 COEFFICIENTE FISCALE DI AMMORTAMENTO DEL MACCHINARIO 20%

COEFFICIENTE APPLICATO IN CONTABILITA’ 10%

ANNO AMM. CONTABILE AMM.

TABELLARE DEDUZIONE

SPETTANTE (40%) TOTALE DEDOTTO

1 1.000 2.000 2.000*40% = 800 1.800

(21)

AUTOVEICOLI

TIPOLOGIA BENI AGENTI/RAPPRESENTANTI ALTRE IMPRESE LIMITE

ORDINARIO LIMITE

MAGGIORATO (+40%)

LIMITE

ORDINARIO LIMITE

MAGGIORATO (+40%) AUTOVETTURE/AUTO

CARAVAN

25.822,84 36.151,98 18.075,99 25.306,39

MOTOCICLI 4.131,66 5.784,32 4.131,66 5.784,32

CICLOMOTORI 2.065,83 2.892,16 2.065,83 2.892,16

CON RIGUARDO AGLI INVESTIMENTI IN VEICOLI NUOVI EFFETTUATI NEL PREDETTO PERIODO, OLTRE ALL’INCREMENTO DEL 40% DEL COSTO DI ACQUISIZIONE, E’ PREVISTO L’AUMENTO NELLA MEDESIMA MISURA (40%) DEI LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DI

CUI ALL’ART. 164 TUIR. IN PARTICOLARE:

1) RESTA INVARIATA LA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA’ PARZIALE DEI COSTI (20% IN GENERALE, 80% AGENTI E RAPPRESENTANTI).

2) N.B.: PER LE AUTO ASSEGNATE AI DIPENDENTI NON SI APPLICANO LE MAGGIORAZIONI DI CUI SOPRA DI CONSEGUENZA LA MAGGIORAZIONE DEL 40% DELL’AMMORTAMENTO OPERA NEL LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEL 70%

(22)

SUPER AMMORTAMENTI : AUTOVEICOLO AZIENDALE

COSTO AMMORTAMENTO QUOTA

INDEDUCI BILE RF 21

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

RF 50 COD. 55

CIVILE AI FINI

AMMORTAM. ANNO QUOTA

CIVILE QUOTA

MAGGIOR ATA

20.000 25.306

2015 2.500 2.625 2.000 125*20%= 25

2016

2018 5.000 6.326 4.000 1.326*20%= 265

ESEMPIO 3)

AUTO NON ASSEGNATA

DATA DI ACQUISTO: 11/2015 - COSTO DI CQUISTO: 20.000 - COEFF. AMMORTAMENTO: 25%

(23)

SUPER AMMORTAMENTI : LEASING

DEDUCIBILITA’ CANONI LEASING VAR. IN DIM.

UNICO RF.50

ANNO QUOTA CAPITALE QUOTA CAPITALE

MAGGIORATA

2015 (2 MESI) 2.000 2.800 800

2016-2017 12.000 16.800 4.800

2018 (2 MESI) 2.000 2.800 800

ESEMPIO 3) LEASING

1) COSTO CONCEDENTE BENE: 30.000- COEFF. AMMORTAMENTO BENE: 20% = 60 MESI

2) DATA STIPULA : 1/11/2015 – DURATA 30 MESI > = (60/2) - CANONE MENSILE: 1.200 (€ 1.000 QUOTA CAPITALE) 3) PREZZO DI RISCATTO: 2.000

RISCATTO AMMORTAMENTO VAR.

UNICO RF.50

CIVILE AI FINI

AMMORTAM. ANNO QUOTA CIVILE QUOTA

FISCALE

2.000 2.800

2018 200 240 40

2019-2022 400 560 160

2023 200 240 40

(24)

PATENT BOX

La stessa legge di stabilità 2015 ha precisato che non concorre a formare il reddito l'ammontare delle plusvalenze

Tra le variazioni in diminuzione troviamo al rigo RF50, nella colonna 1 (da riportare anche nella colonna 2) la deduzione patent box (a seguito di opzione, della durata di cinque esercizi sociali, irrevocabile); la disciplina è stata introdotta con la Stabilità 2015 (legge 190/2014). Grazie a questo intervento, non concorre a formare il reddito d'impresa la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45). È prevista una diversa percentuale di non concorrenza:

 30%, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014

 40%, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

 50%, per i periodi d'imposta successivi.

Con la Stabilità 2016 (legge 208/2015) e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2016, non concorre a formare il reddito la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright anziché quella relativa a opere dell'ingegno (articolo 1, comma 148). Per chiarimenti sulle modalità di calcolo si veda la recente circolare n. 11/E/2016

(25)

NOVITA’ QUADRO RQ

Eliminazione delle sezioni per imposta sostitutiva delle differenze da adesione al consolidato/trasparenza e Robin Tax

Introduzione nel rigo RQ 62, della nuova colonna 2 «imposte delle controllate estere ai fini della indicazione da parte dei soggetti che usufruiscono del credito d’imposta ex art. 3 D.lgs n. 147/2015 delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati «black list» sugli utili maturati nel periodo di possesso delle partecipazioni.

Introduzione della nuova sezione XXII «assegnazione, cessione di beni ai soci e trasformazione» nella quale i soggetti non solari che entro il 30.09.2016 si avvalgono dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 115 a 120 della Finanziaria 2016 devono riportare:

a) l’importo della differenza tra valore normale/catastale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto;

b) l’imposta sostitutiva dovuta;

c) Eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate (in caso di cessione/trasferimento

)

Introduzione nuove sezioni: XXIII –A «Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni; XIII B «riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni»; XIII C «affrancamento»

(26)

NOVITA’ QUADRO RQ

A seguito della riproposizione, ad opera dell’art. 1, commi da 889 a 897, Finanziaria 2016, della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti al 31.12.2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione

La nuova Sezione XXII interessa le società con esercizio non coincidente con l’anno solare.

I soggetti con esercizio 1.1 – 31.12 indicheranno i relativi dati nel mod. UNICO 2017.

(27)

NOVITA’ DICHIARAZIONE IRAP

(28)

QUADRI IQ/IP/IC/IE – ALTRE

VARIAZIONI IN AUMENTO/DIMINUZIONE

Il rigo destinato alle “ Altre variazioni in aumento ” (IQ33 / IP37 / IC51 / IE26) presenta ora una struttura analoga a quello contenuto nel mod. UNICO, ossia è suddiviso in più campi nei quali va riportato, in corrispondenza dell’importo, lo specifico codice identificativo di ciascuna particolare fattispecie.

COD. ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

1 Spese per personale dipendente ed assimilato, comprese quelle per personale dipendente distaccato presso l’impresa, classificato in voci diverse da B.9 di Conto economico 2 Plusvalenze da realizzo di beni strumentali non imputate alla voce A.5 di Conto economico

3 Maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili per adeguamento agli studi di settore, indicati a colonna 1 dell’apposito rigo del quadro IQ / IP / IC / IE

4 Contributi erogati a norma di legge non contabilizzati in una voce di Conto economico rilevante per la determinazione della base imponibile

5 Quota ammortamento area sottostante il fabbricato / di pertinenza del fabbricato

6 Costi / spese per beni / prestazioni di servizi utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo

(29)

QUADRI IQ/IP/IC/IE – ALTRE

VARIAZIONI IN AUMENTO/DIMINUZIONE

Analogamente è stato modificato il rigo riservato all’indicazione delle “Altre variazioni in diminuzione”

(IQ37 / IP43 / IC57 / IE30) nei cui campi vanno riportati, in corrispondenza dell’importo, lo specifico codice identificativo di ciascuna particolare fattispecie.

COD. ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

1 Minusvalenze da realizzo di beni strumentali non imputate alla voce B.14 di Conto economico

3 Importi spettanti per il distacco di personale presso terzi (compresa la parte eccedente di rimborso degli oneri retributivi / contributivi) e quota parte del corrispettivo ricevuto in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi / contributivi

4 Insussistenze e sopravvenienze attive relative a componenti di Conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini IRAP (ad esempio, fondi per rischi e oneri non dedotti risultati esuberanti)

6 Quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina in quanto eccedenti i limiti fiscali. Sono deducibili dall’esercizio successivo a quello di conclusione dell’ammortamento contabile, nel limite dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti ex DM 31.12.88

7 Maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate a bilancio

9 Costi accantonati dall’affittuario / usufruttuario d’azienda nell’esercizio di competenza al fondo per il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati

nella voce B.13 di Conto economico

10 Componenti negativi non imputati al corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa 99 Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate

(30)

NOVITA’ IRAP: DEDUZIONI VALORE

PRODUZIONE NETTA E CREDITO D’IMPOSTA 10%

Nella Sezione destinata alla determinazione del “Valore della produzione netta” sono stati inseriti 2 nuovi righi in cui riportare:

la “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente” (IQ64 / IP70 / IC69 / IE57), prevista dall’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n.

446/97, introdotta dalla Finanziaria 2015 e applicabile dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

la “Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori” (IQ66 / IP72 / IC74 / IE59) ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis, D.Lgs.

n. 446/97 introdotta dalla Finanziaria 2016 e applicabile dall’esercizio in corso al 31.12.2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Tale nuova deduzione è riconosciuta per le somme corrisposte al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in

ottemperanza ad obblighi di legge, in conformità a disposizioni di legge /contrattuali, a prescindere dal trattamento contabile applicato, a condizione che le stesse siano utilizzate in conformità agli scopi istituzionali dei consorzi.

(31)

DEDUZIONI COSTO DEL LAVORO IRAP

(32)

DEDUZIONE RESIDUALE COSTO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A decorrere dal periodo d’imposta 2015 per i soggetti solari), per effetto di quanto disposto dalla Finanziaria 2015, è stata introdotta

una nuova deduzione che rende integralmente deducibile il

costo del lavoro a tempo indeterminato.

Trattasi di una deduzione residuale, posto che la stessa

“copre” la parte del costo del personale dipendente a tempo indeterminato eccedente le altre

deduzioni spettanti.

È quindi necessario individuare prioritariamente le altre deduzioni e soltanto l’eccedenza

(33)

CALCOLO DELLA DEDUZIONE SPETTANTE

Il beneficio spetta a prescindere dal fatto che il soggetto interessato usufruisca di tutte le deduzioni di cui all’art. 11 rilevanti ai fini in esame.

Così, ad esempio, le imprese esercenti un’attività in concessione e a tariffa possono fruire dell’agevolazione ancorché escluse, per espressa previsione normativa, dalla deduzione del cuneo fiscale.

Nel calcolo delle deduzioni … si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse le seguenti:

 il ragguaglio ad anno dei componenti positivi in caso di esercizio di durata inferiore o superiore a 12 mesi ai fini della deduzione ex comma 4-bis.1;

 la previsione in base alla quale l’importo delle deduzioni di cui ai citati commi 1, 4-bis.1 e 4- quater non può superare il limite rappresentato dal costo del lavoro.

(34)

COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

Nel mod. IRAP 2016 le deduzioni per il personale dipendente vanno riportate nell’apposita Sezione I –

“Deduzioni – art. 11. D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS (compilata da tutti i soggetti che usufruiscono delle deduzioni).

Tale sezione presenta la seguente struttura:

(35)

DIPENDENTI AGEVOLATI – CIRC. N. 22/E

COSTO DEL LAVORO RILEVANTE

•Il costo del lavoro riferito al personale dipendente a tempo indeterminato , rilevante ai fini in esame, è costituito dall’importo contabilizzato alla voce B9 ossia da:

•Retribuzioni, contributi previdenziali

•Costi riferiti a mensilità aggiuntive, ferie e premessi;

•Accantonamento al fondo TFR maturato a partire dal 2015 compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014

CONTRATTI A TERMINE

• La deduzione non spetta relativamente ai dipendenti con contratto di lavoro a termine o di preclusioni legali o regolamentari.

• La norma è infatti finalizzata ad incentivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a prescindere dalla data di assunzione degli stessi.

DISTACCO DEL PERSONALE

• La deduzione è riconosciuta all’impresa distaccante relativamente ai costi sostenuti per i dipendenti distaccati a tempo indeterminato. Rilevano pertanto ai fini Irap gli importi spettanti a titolo di rimborso delle spese riferite a detti dipendenti.

La interpretazione differisce rispetto al cuneo fiscale ove la deduzione è riconosciuta all’impresa distaccataria. Sul punto è auspicabile un chiarimento visto che tale interpretazione non coincide con le istruzioni

SOMMINISTR AZIONE PERSONALE

• L’agevolazione è collegata alla natura del rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed i dipendenti. Con la conseguenza che, a prescindere dal fatto che il contratto tra il somministratore e l’utilizzatore sia a tempo determinato/indeterminato, il beneficio spetta a condizione che il rapporto esistente tra il datore di lavoro (somministratore) e il dipendente sia a tempo indeterminato.

• La deduzione per il periodo d’impiego del personale somministrato, spetta all’utilizzatore.

(36)

ESEMPLIFICAZIONI

La ALFA SAS NEL 2015:

• Realizza un valore della produzione pari a € 600.000;

• Per tutto l’anno impiega 3 dipendenti a tempo indeterminato per i quali sostiene i seguenti costi:

Dipendenti impiegati nel

2015 Costi sostenuti

Retrib. Lorda Contrib. Previdenziali INAIL TOTALE

A donna 35.000 11.000 100 46.100

B <35 anni 33.000 10.000 100 43.100

D uomo 50 anni 42.000 12.000 200 54.200

Dipendente Deduzione forfettaria Contrib. Previenziali Totale deduzione

DEDUZIONI CUNEO FISCALE

(37)

ESEMPLIFICAZIONI (CONTINUA)

DIPENDENTE COSTO TOTALE

A INAIL

B

DEDUZ.

FORFETTARIA C

CONTRIB. PREVID.

D DEDUZIONE

RESIDUALE (A-B-C-D)

A 46.100 100 13.500 11.000 21.500

B 43.100 100 13.500 10.000 19.500

C 54.200 200 7.500 12.000 34.500

TOTALE 143.400 400 34.500 33.000 75.500

DEDUZIONE RESIDUA COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

3 400

75.500 143.400

143.400 34.500

33.000

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