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OBBLIGHI CONTABILI IMPOSTE SUL REDDITO IVA e altre imposte indirette SOSTITUTI D IMPOSTA CONTRIBUTI E LAVORO OBBLIGHI DICHIARATIVI

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Academic year: 2022

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(1)

Lunedì, 1

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Soggetti con partita IVA

IVA Dichiarazione

annuale

Termine iniziale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente. Il ter- mine finale di presentazione scade il 30 aprile.

Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decor- rere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano gli artt. 3 e 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificati dall’art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e dall’art. 4 co. 4 lett. c) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.

Si veda l’art. 17 co. 1 del DLgs. 9.7.97 n. 241, come modificato dall’art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L.

21.6.2017 n. 96.

Venerdì, 5

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Società e ass.ni sportive dilettantistiche, pro-loco,

bande musicali, cori, ass.ni filodram.che, ecc.

Imposta sugli intrattenimenti ed

IVA

Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbona- menti rilasciati nel mese precedente.

Lunedì, 15

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati,

soggetti IRES Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

IRPEF - IVA Ravvedimento

operoso

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute ed IVA, la cui scadenza del termine era il 16.11.2019, con la sanzione ridot- ta del 1,67%, oltre agli interessi legali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 24.9.2015 n.

158, che prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%) e l’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall’art. 1 co. 637 della L.

23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l’ulteriore riduzione della sanzione ad un nono se il ravvedi- mento operoso interviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n.

23). Con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c.

è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01%, con decorrenza 1.01.2021.

Soggetti con partita IVA

IVA

Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese prece- dente, con riferimento a tale mese.

Annotazione nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazioni nazionali), emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si veda l’art. 23 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 12 del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136.

Soggetti con partita IVA

IVA Annotazione riepilogativa corrispettivi

Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Enti non commerciali che determinano forfet- tariamente il reddito ex

art. 145 del TUIR

IRES, IRAP e IVA

Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle opera- zioni fatturate nel mese precedente: - nei registri previsti ai fini IVA; - ovvero nel mo- dello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

OBBLIGHI CONTABILI IMPOSTE SUL REDDITO IVA e altre imposte indirette

SOSTITUTI D’IMPOSTA CONTRIBUTI E LAVORO OBBLIGHI DICHIARATIVI

FEBBRAIO

(2)

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e

pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398

IRES, IRAP e IVA Obblighi contabili

Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. con- tribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corri- spettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Devono essere distintamente annotati nel prospetto:

- i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive di- lettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; - le plusvalenze patri- moniali; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427.

Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

Soggetti con partita IVA

IVA Documento riepilogativo fatture emesse Obblighi contabili

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il do- cumento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve con- tenere:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;

- l'imponibile complessivo;

- l'IVA distinta per aliquota.

Soggetti con partita IVA

IVA Fatturazione

differita Obblighi contabili

Termine ultimo per emettere le fatture, anche in forma semplificata, relative:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'ope- razione, effettuate nel mese precedente;

- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effet- tuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;

- alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;

- alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;

- alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (liquidazione IVA).

Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti

intracomunitari IVA

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti

intracomunitari IVA

I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non han- no ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettua- zione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettua- te nel terzo mese precedente.

Se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, de- vono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.

Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati,

soggetti IRES Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

IMU IRPEF - IVA Ravvedimento

operoso

Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per l’anno precedente, la cui scadenza del termine era il 16.12.2020 con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali.

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute ed IVA, la cui scadenza del termine era il 16.12.2020, con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali.

L’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs.

24.9.2015 n. 158, prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%), confermando, per i ver- samenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l’ulteriore riduzione della san- zione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, che era stata introdotta dall’art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, diventando quindi dell’1% per un giorno di ritardo fino al 14% per 14 giorni di ritardo e del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni.

In caso di ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, la sanzione viene ulteriormente ridotta ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all’1,4% per 14 giorni di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”) e dell’1,5% per ritardi da 15 a 30 giorni; peraltro, come era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il “ravvedimento sprint” versando l’imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01%, con decorrenza 1.01.2021.

(3)

Martedì, 16

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro dipendente e assimilati

Addizionale comunale IRPEF

- Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

- Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

- Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro dipendente e assimilati

Addizionale regionale IRPEF

Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle opera- zioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle opera- zioni di cessazione del rapporto di lavoro

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro dipendente

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui red- diti di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rap- porto di lavoro (es. TFR).

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno solare precedente.

I datori di lavoro possono utilizzare in compensazione della suddetta impo- sta sostitutiva del 17% il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR, di cui all’art. 3 co. 211-213 della L. 23.12.96 n. 66217.

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro di-

pendente

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui red- diti assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Datori di lavoro settore privato

Imposta sostitu- tiva IRPEF e rela- tive addizionali

10%

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel me- se precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell’impresa.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 1 co. 182 - 191 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall’art. 1 co. 160 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e dall’art. 1 co. 161 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il DM 25.3.2016, le circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28 e 29.3.2018 n. 5 e la ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2016 n. 109.

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro autonomo o redditi diversi

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui red- diti di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Sostituti d'imposta che corrispondono

provvigioni

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rap- presentanza di commercio e procacciamento di affari.

Intermediari immobilia- ri, compresi i gestori di portali telematici, che

intervengono nel pa- gamento dei corrispet-

tivi

Cedolare secca o IRPEF

Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispetti- vi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da perso- ne fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24 e la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 88.

Condominio che corrisponde corri-

spettivi per appalti di opere o servizi

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispet- tivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

- effettuate nell'esercizio di impresa;

- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, come modificato dall’art. 1 co. 36 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), e la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 (§ 2).

(4)

Persone fisiche che svolgo- no in via occasionale attivi- tà di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee

IRPEF e relative addizionali

Termine per il versamento, per l’anno in corso, dell’imposta sostitutiva di 100,00 euro relativa:

− al possesso del titolo di raccolta, per uno o più prodotti, rilasciato dalla Regio- ne o altri enti subordinati;

− ai reddi derivan dalla vendita dei prodo raccol , fino all’importo annuo di 7.000,00 euro di corrispettivi percepiti.

Sono esclusi dal versamento i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 1 co. 692 - 699 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e la ris. Agenzia delle Entrate 13.2.2019 n. 10.

Sostituti d'imposta che corrispondono premi e

vincite

IRPEF Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui pre- mi e sulle vincite

Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento

e cessazione di rapporti di agenzia

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e cessazione dei rapporti di agenzia

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi

IRPEF Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli in- teressi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volu- me d'affari rientranti nel regime dei "minimi"

IVA

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre opera- zioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese pre- cedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla G.U. 11.1.2008 n. 9), l’art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l’art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l’art. 10 co. 12- undecies del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 n. 11 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17.

Persone fisiche rien- tranti nel regime

forfettario IVA

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre opera- zioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese pre- cedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l’art. 1 co. 111 - 113 della L.

28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10.

Soggetti che svolgono atti- vità di intrattenimento in

modo continuativo

Imposta sugli intrattenimenti

Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intratteni- mento svolte nel mese solare precedente.

Gestori di apparecchi da divertimento e intratteni-

mento

Imposta intratte- nimenti/IVA

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre.

Soggetti con partita IVA

- Regime mensile IVA

Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Con l’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell’”IVA per cassa”, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell’esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assogget- tato a procedure concorsuali. L’opzione per l’”IVA per cassa” comporta altresì che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell’”IVA per cassa” sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall’1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).

Datori di lavoro e com- mittenti di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa

Premi INAIL

Termine per comunicare all’INAIL, tramite la prevista applicazione telemati- ca, la riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno in corso.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 28 del DPR 30.6.65 n. 1124, l’art. 1 co. 1121 - 1126 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), i DM 27.2.2019 di approvazione delle nuove tariffe, la circ. INAIL 10.1.2012 n. 1, la nota INAIL 22.2.2019 n. 2836, il comunicato INAIL 28.2.2019, la nota operativa INAIL 3.4.2019 n. 5453 e le istruzioni operative INAIL 31.12.2020.

(5)

Martedì, 16

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Datori di lavoro e com- mittenti di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa

Premi INAIL

Termine per:

− procedere all’autoliquidazione dei premi INAIL, relativi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per il 2020 e in accon- to per il 2021;

− effe uare il rela vo versamento in unica soluzione, ovvero della prima delle previste 4 rate (in caso di opzione per il versamento rateale).

La relativa denuncia deve essere presentata all’INAIL esclusivamente in via telematica, entro il 28.2.2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano gli artt. 28 e 44 del DPR 30.6.65 n. 1124, l’art. 55 co. 5 della L. 17.5.99 n. 144, la determinazione INAIL 5.11.2014 n. 330, le note INAIL 4.12.2014 n. 7803, 17.12.2014 n. 8076, 12.1.2017 n. 575 e 22.1.2018 n. 1387 e le istruzioni operative INAIL 31.12.2020.

Datori di lavoro Contributi INPS Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Soggetti iscritti alla gestione artigiani e

commercianti INPS Contributi INPS Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red- dito (c.d. “fissi”) relativa al trimestre ottobre-dicembre 2020.

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordina-

ti e continuativi

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Ai sensi dell’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2019 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 33,72%

(compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbli- gatorie né pensionati e del 24%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 6.2.2019 n. 19); per effetto dell’art. 7 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), che ha integrato l’art. 15 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Ge- stione separata, non pensionati e privi di partita IVA, dall’1.7.2017 è dovuta un’ulteriore contribuzione dello 0,51% per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL (si vedano le circ. INPS 19.7.2017 n.

115 e 28.7.2017 n. 122). Si segnala che l’art. 52 del DLgs. 15.6.2015n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato gli artt. 61 - 69-bis del DLgs. 10.9.2003 n. 276, relativi al “lavoro a progetto”, che continuavano ad applicarsi esclusiva- mente per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del 25.6.2015. Dall’1.1.2016 restano ap- plicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall’art. 2 del suddetto DLgs. 81/2015 (si veda la circ.

Min. Lavoro e Politiche sociali 1.2.2016 n. 3).

Associanti che hanno erogato utili ad associa-

ti in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si segnala che l’art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n.

183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l’art. 2549 c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, di apportare, in tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.

Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi

occasionali

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si applicano le stes- se aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese prece- dente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si ap- plicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Aziende dello spettacolo

e dello sport

Contributi ENPALS

Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L’art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall’1.1.2012, ha soppresso l’ENPALS e previsto l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS; conseguentemente, presso l’INPS è stata costituita l’apposita “Gestione ex ENPALS” (si veda circ. INPS 13.1.2012 n. 3).

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni

e mezzadri

Contributi INPS

Versamento quarta e ultima rata dei contributi dovuti per l’anno 2020, precedentemen- te sospesi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si veda la circ. INPS 31.5.2020 n. 82.

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Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati,

soggetti IRES Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

IVA

IRPEF - IVA Ravvedimento

operoso

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute ed IVA, la cui scadenza del termine era il 18.01.2021, con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali.

L’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 24.9.2015 n.

158, prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%), confermando, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l’ulteriore riduzione della sanzione a un quindicesimo per cia- scun giorno di ritardo, che era stata introdotta dall’art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L.

15.7.2011 n. 111, diventando quindi dell’1% per un giorno di ritardo fino al 14% per 14 giorni di ritardo e del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni. In caso di ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, la sanzione viene ulteriormente ridotta ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all’1,4% per 14 giorni di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”) e dell’1,5% per ritardi da 15 a 30 giorni; peraltro, come era stato chiarito dalla circ. Agen- zia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il “ravvedimento sprint” versando l’imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n.

310, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01%, con decorrenza 1.01.2021.

Lunedì, 22

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Produttori di imballaggi o di materiali di imbal-

laggi - Importatori

Contributo CONAI

- Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e/o trimestre prece- dente e/o anno precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.

- Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente;

- se tale importo non supera 2.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.

- È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi com- plessivi annui del contributo fino a 100,00 euro per singolo materiale ovvero 200,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importa- zioni.

- Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.

Committenti Agenti e Rappresentanti

Contributi ENASARCO

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al tri- mestre ottobre-dicembre 2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Secondo quanto stabilito dalla Fondazione ENASARCO, le aziende che utilizzano l’addebito bancario au- tomatico per il pagamento dei contributi devono validare la distinta on line almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza per essere sicuri che il versamento arrivi puntuale alla Fondazione.

Giovedì, 25

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Datori di lavoro agricolo

Contributi ENPAIA

Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia .

Soggetti che hanno effettuato operazioni

intracomunitarie

IVA Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio.

Soggetti che hanno effet- tuato operazioni intraco- munitarie e che nel mese di gennaio hanno superato

la soglia per la presenta- zione trimestrale dei mo-

delli INTRASTAT

IVA

Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente

contrassegnati, relativi al mese di gennaio. La periodicità mensile deve

essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trime-

stri consecutivi.

(7)

Domenica, 28 Lunedì, 1 marzo

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Locatore/locatario Imposta di registro

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio me- se e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605 è stato approvato il nuovo “mo- dello RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali con- nessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello “F24 versa- menti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del con- tratto di locazione o affitto di beni immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n.

14 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli “F24 ELIDE”.

Imprenditori che Applicano il regime

Fiscale forfettario

Contributi INPS

Termine per presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2021 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2020.

In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2020, l’agevolazione si applicherà anche nel 2021:

− ove permangano i requisiti;

− salvo espressa rinuncia del beneficiario

Si vedano l’art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la circ.

INPS 10.2.2015 n. 29, il messaggio INPS 26.1.2016 n. 286, la circ. INPS 19.2.2016 n. 35, la circ. INPS 31.1.2017 n. 22, la circ. INPS 12.2.2018 n. 27, il messaggio INPS 3.1.2019 n. 15, la circ. INPS 17.2.2020 n. 28 e la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10.

Datori di lavoro Contributi INPS

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite in- termediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.

Committenti e associanti in partecipazione

Contributo INPS ex L. 335/95

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite interme- diario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai:

- collaboratori coordinati e continuativi;

- lavoratori autonomi occasionali;

- venditori a domicilio;

- associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;

- altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

Datori di lavoro, committenti

e associanti in partecipazione

Contributi previdenziali e

premi INAIL

Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.

Datori

di lavoro agricolo Contributi INPS

Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occu- pata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso “EMENS”.

Datori di lavoro Premi INAIL

Termine per presentare la denuncia in via telematica, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 28 del DPR 30.6.65 n. 1124, il DM 9.2.2015 (pubblicato sulla G.U. 3.3.2015 n. 51), la circ.

INAIL 10.1.2012 n. 1 e le istruzioni operative INAIL 31.12.2020.

Datori di lavoro in atti-

vità da almeno 2 anni Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL della domanda di riduzione dei premi, con effetto per l’anno in corso, in presenza dei seguenti requisiti:

− datore di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

− nell’anno precedente siano stati effettuati interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ulteriori rispetto alle pre- scrizioni di legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si veda il DM 3.3.2015, che ha sostituito l’art. 24 delle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (MAT), di cui al DM 12.12.2000.

Enti non commerciali e produttori agricoli

esonerati

IVA Mod. INTRA12

Termine per:

- versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di be- ni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel mese precedente;

- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 49 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1 co. 326 della L.

24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il provv. Agenzia delle Entrate 25.8.2015 n. 110450, che ha ap- provato il nuovo modello INTRA 12 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.7.2017 n. 91 che ha istituito un apposito codice tributo per il versamento.

(8)

Soggetti passivi IMU

Versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, del conguaglio IMU relativo al 2020, per effetto della pubblicazione, nel sito del Dipartimento delle Finanze, entro il 31.1.2021, delle delibere comunali per l’IMU 2020.

Si veda l’art. 1 co. 4-quinquies - 4-septies del DL 7.10.2020 n. 125, conv. L. 27.11.2020 n. 159.

Datori di lavoro Sostituti d’imposta

IRPEF e relative addizionali Imp. sostitutive

Termine per l’effettuazione del conguaglio di fine anno precedente, in rela- zione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (es. collaboratori coordina- ti e continuativi).

Soggetti titolari

di partita IVA IVA

Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, rela- tive alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un sog- getto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegna- ti o spediti nel mese precedente.

Soggetti che hanno so- stenute spese per rette di frequenza di asili nido

Studenti universitari

IRPEF e relative addizionali

Termine per esercitare, in relazione alle spese sostenute nel 2020, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021, effettuando un’apposita comuni- cazione all’Agenzia delle Entrate:

− compilando l’apposito modello;

− da inviare, unitamente alla copia di un documento di identità, tramite po- sta elettronica o fax.

Soggetti esportatori

Contributo CONAI

Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la domanda di rimborso o conguaglio per singolo materiale, in base alla procedura ordinaria ex post, relativa all’anno precedente, nonché la comunicazione dei nuovi plafond per l’anno in corso, sulla base della procedura semplificata ex ante.

Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, o soggetti dagli stessi

delegati

IRPEF e relative addizionali

Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Mi- nistero dell’Economia e delle Finanze, dei dati relativi:

− alle spese veterinarie sostenute nel mese precedente;

− riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 1.9.2016, il provv. Agenzia delle Entrate 15.9.2016 n. 142369, il DM 16.9.2016, il DM 14.12.2016, il provv. Agenzia delle Entrate 6.5.2019 n. 115304, il provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329676, il DM 19.10.2020 e le risposte alle FAQ pubblicate sul sito del Sistema Tessera Sanitaria.

Medici e altri professio- nisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi

delegati

IRPEF e relative addizionali

Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Mi- nistero dell’Economia e delle Finanze, dei dati relativi:

− alle spese sanitarie sostenute nel mese precedente;

− ai rimborsi effe ua nel mese precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 31.7.2015, il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2015 n.

103408, il provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2016 n. 123325, il DM 2.8.2016, il DM 1.9.2016, il provv. Agen- zia delle Entrate 15.9.2016 n. 142369, il DM 16.9.2016, il DM 14.12.2016, il DM 27.4.2018, il DM 22.3.2019, il provv. Agenzia delle Entrate 6.5.2019 n. 115304, il DM 9.5.2019, il DM 14.11.2019, il DM 22.11.2019, il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432437, il provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329676, il DM 19.10.2020 e le risposte alle FAQ pubblicate sul sito del Sistema Tessera Sanitaria.

Soggetti passivi IVA

e consumatori finali IVA

Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione avviene avvalendosi delle apposite funzionalità disponibili:

− sul portale “Fa ure e corrispe vi”, da parte dei soggetti passivi IVA;

− nella propria area riservata di “Fisconline”, da parte dei consumatori finali

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si veda il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, come modificato dai provv. 17.12.2019 n.

1427541, 28.2.2020 n. 99922, 4.5.2020 n. 185115 e 23.9.2020 n. 311557.

Soggetti passivi IVA, non esonerati dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche o

dalla presentazione della dichiarazione IVA

annuale

IVA liquidazioni periodiche IVA

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, diretta- mente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del grup- po), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre- dicembre 2020.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trime- stre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazio- ne mensile effettuata nel trimestre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso

termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno

(9)

Note

1. Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73).

Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previ- sti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articola- zioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successi- vo”.

2. L’art. 3-quater L. 26.4.2012, n. 44, che ha convertito il D.L. 16/2012, prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione (art. 37, co 11bis D.L. 223/2006, conv. dalla L. 24/2006).

Riferimenti

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