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Opera Pia CASA PATERNA» Statuto. Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. STATUTO della Casa Paterna di San Donà di Piave CAPO I. Art.

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Opera Pia CASA PATERNA

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

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Statuto

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OPERA PIA CASA PATERNA

Ente Morale R.D. 14 – 8 – 1883 N. MXL 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (Venezia) Via Calnova, 35

Telefono (0421) 41159 – fax (0421) 225783 Codice Fiscale : 80009930274

Partita I.V.A. : 01473850277 _____________

San Donà di Piave, lì 10.06.1993 STATUTO

della

“Casa Paterna” di San Donà di Piave CAPO I°

Origini, scopi e rendite dell’Ente

Art.1

La “Casa Paterna” fu a suo tempo istituita a favore dei figli degli inondati poveri in Venezia, giusta la Tavola di Fondazione 23 giugno 1883, atti Pasini Notaio in Venezia al n.6356 di Repertorio e n.97 di Registro, ed è stata riconosciuta per Ente Morale con R.D. 14.08.1883, n.MXL (parte supp.) subordinatamente alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n.6972, modificata dal R.D. Legisl. 30 dicembre 1923, n.2841, e relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n.99.

Art.2

(2)

La “Casa Paterna” ha sede in San Donà di Piave, Via Calnova, 41.

Art.3

La “Casa Paterna” assume quale sua finalità statutaria l’aiuto assistenziale ed educativo ai minori in difficoltà psicologico – relazionali, familiari e sociali mediante la istituzione di un “Centro di pronta accoglienza” e di una “Comunità – alloggio”.

Il “Centro di pronta accoglienza” è destinato a soggetti che, per cause diverse, si trovino in situazione di emergenza assistenziale ed educativa. Esso ha la funzione di sopperire con tempestività a situazioni di bisogno immediato di ospitalità, mantenimento e protezione.

La “Comunità – alloggio” è una struttura educativo – assistenziale rivolta generalmente a soggetti in difficoltà relazionali con la famiglia.

La “Comunità – alloggio” può altresì assolvere a compiti di tutela, sostituendosi temporaneamente al nucleo familiare, nei confronti di minori la cui famiglia risulti impossibilitata od incapace ad assolvere ai propri doveri assistenziali, educativi e di mantenimento.

In tal caso sono applicabili alla “Comunità – alloggio” le norme previste per l’affidamento familiare.

Il “Centro di pronta accoglienza” e la “Comunità – alloggio” sono destinati con preferenza ai minori dell’area Veneto – Orientale. Qualora la disponibilità di posti lo consenta, l’accettazione può essere allargata ai minori appartenenti ad altre aree, anche di province contermini, nel rispetto delle norme che saranno oggetto di apposito regolamento.

Art.4

La “Casa Paterna” persegue il fine di cui all’articolo precedente mediante la realizzazione del

“Centro di pronta accoglienza” e della “Comunità – alloggio”, aventi carattere di residenzialità, al cui funzionamento provvederà con personale proprio e con personale dipendente da enti ed organizzazioni operanti nel settore dell’assistenza ai minori ed aventi affinità di scopi, con i quali stipulerà apposite convenzioni.

Art,5

La “Casa Paterna”, per il raggiungimento del fine, si avvarrà:

a) delle rendite del patrimonio il cui valore, accertato mediante perizia di stima è di

£. 3.454.000.000.=, nonché dei contributi degli enti pubblici per consentire la gratuità dell’accoglimento ai minori appartenenti a famiglie povere;

b) delle rette alle quali è assoggettata l’accettazione dei minori appartenenti a famiglie abbienti o residenti nelle aree esterne a quella Veneto – Orientale, nel rispetto delle norme regolamentari di cui al precedente art.3;

c) di ogni altro provento non destinato ad incremento del patrimonio.

Art.6

Le attività e le iniziative di cui agli artt. 3 e 4 potranno essere svolte sia in locali e terreni di proprietà della “Casa Paterna”, sia in locali e terreni ottenuti a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, da terzi.

(3)

CAPO II°

Organi della “Casa Paterna”

Art.7 Sono organi della “Casa Paterna”:

a) Il Consiglio di Amministrazione, b) Il Presidente,

c) Il Revisore dei Conti.

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, quattro nominati dal Consiglio Comunale di San Donà di Piave, che deve assicurare la rappresentanza della minoranza, e uno dal Consiglio Provinciale di Venezia.

Art.9

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Allorché, alla scadenza del mandato, i membri del Consiglio di Amministrazione non risultassero tempestivamente confermati o rinnovati resteranno in carica fino alla nomina dei successori per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui, durante il periodo del mandato, uno o più membri cessassero – per qualsiasi motivo – dalle loro funzioni, l’organo che li ha nominati provvederà alla sostituzione.

In tale ipotesi il membro o i membri sostituiti dureranno in carica fino alla normale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III°

Art.10 Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

a) Nomina nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente;

b) Approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le modifiche dello Statuto;

c) Approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;

d) Approva i regolamenti interni;

e) Adotta ogni atto relativo al personale dell’Ente;

f) Ratifica tempestivamente i provvedimenti adottati dal Presidente in caso d’urgenza;

g) Provvede all’amministrazione dell’Opera Pia ed al suo regolare funzionamento

nell’osservanza del presente Statuto e di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

h) Elegge il Revisore dei Conti con le modalità previste nel successivo art.19.

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, una in primavera l’altra in autunno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

Art.12

(4)

Il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria o straordinaria, è convocato dal Presidente con inviti da spedirsi almeno sette giorni prima della data della riunione.

L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con invito telegrafico, spedito almeno ventiquattro ore prima della data della riunione, con l’osservanza delle altre modalità di cui al precedente comma.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno tre membri.

Trascorsa un’ora dall’apertura della seduta senza che sia stato raggiunto il numero legale (quorum strutturale), il Presidente dichiara deserta la seduta stessa e fa redigere apposito verbale.

Art.14

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti (quorum funzionale).

Di regola la votazione si fa a voti palesi, ma quando si tratta di esprimere un giudizio o un apprezzamento su persone sia fisiche che giuridiche la votazione va fatta a scrutinio segreto. Di tale votazione dovrà farsi esplicita menzione nel verbale.

Art.15

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e la decadenza viene pronunciata dal Consiglio.

Prima di pronunciarne la decadenza, al Consigliere dovrà essere notificata la relativa proposta assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per controdedurre.

Art.16

Il Segretario dell’Opera Pia è capo del personale e dei servizi amministrativi e ne è responsabile;

esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le direttive del Presidente; vigila che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Art.17

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario della “Casa Paterna” e viene sottoscritto dallo stesso e da tutti i membri presenti.

CAPO IV°

Attribuzioni del Presidente

Art.18

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade unitamente al Consiglio di Amministrazione.

Resta, peraltro, in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del successore, al quale dovrà fare le consegne.

(5)

a) Ha a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della “Casa Paterna” di fronte ai terzi o in giudizio;

b) Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede all’ordinaria amministrazione;

c) Vigila sull’esatta osservanza dello Statuto;

d) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

e) Delega, in caso di impedimento, a suo sostituto un consigliere di sua fiducia;

f) Assume, in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti che ritiene utili, salvo tempestiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, e tutti quegli altri che sono prescritti e previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art.19

Per la revisione economico – finanziaria dell’esercizio annuale, di cui al Tit. II del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n.99, il Consiglio di Amministrazione elegge un Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti.

L’indennità di presenza, di cui all’art.2, comma 9 della L.R. 1° settembre 1993, n.45, sarà deliberata ogni anno – per l’anno successivo – dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art.20 Sono materia di disposizioni regolamentari:

- le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente;

- le norme sul funzionamento del “Centro di pronta accoglienza” e della “Comunità – alloggio”.

Formeranno oggetto di disposizioni regolamentari altre materie che il Consiglio di Amministrazione riterrà di espressamente disciplinare.

Art.21

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e di regolamenti disciplinanti la materia.

IL PRESIDENTE f.to Battistel

IL SEGRETARIO f.to Della Gaspera - Testo così risultante dalle deliberazioni commissariali 10 giugno 1993, n.28 e 12 maggio 1994, n.18, e dalla deliberazione consiliare 6 marzo 1996, n.20.

IL SEGRETARIO f.to Della Gaspera Scarica lo statuto in formato PDF

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