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ISTITUTO BON BOZZOLLA ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

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Academic year: 2022

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GARA DI APPALTO PER SERVIZI DI LAVANDERIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

E DISCIPLINARE DI GARA

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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Premessa

L’ Istituto Bon Bozzolla con sede a Soligo (Tv), gestisce reparti per n. 118 ospiti non autosufficienti (in Soligo, Via dei Bert 44) e un nucleo di massimo 12 anziani autosufficienti (in Soligo Via Erminia Fontana Cardani n. 2).

Art. 1.2 - Definizioni

Per “Impresa” o “Ditta”si intende l’aggiudicatario dell’appalto, al quale viene affidata l’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, in unico lotto.

Per “Stazione appaltante”, “Committente”, “Amministrazione” o “Ente” si intende l’ IPAB “Istituto Bon Bozzolla”, che affida l’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato.

art. 1.3 - Forma dell’appalto e normativa di riferimento. Responsabile unico del procedimento.

L’affidamento dei servizi di cui al presente capitolato, viene effettuato seguendo la disciplina prevista dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i, mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del citato testo normativo.

L’aggiudicazione è effettuata con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i..

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Vincenzo Scattolin, Segretario Direttore dell’Ente.

Art. 1.4 - Servizi oggetto dell’appalto

Il presente capitolato disciplina i seguenti servizi di lavanderia:

- il servizio di noleggio e gestione della biancheria piana;

- il servizio di lavaggio stiratura, riparazione e rammendo delle divise;

- il servizio di gestione di materassi, guanciali, coperte, spugne di proprietà dell’Ente - il servizio di gestione del vestiario (compresa biancheria intima e spugna) degli ospiti.

L’appalto si configura come appalto pubblico di servizi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 2 lett.

b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.

I servizi dovranno essere resi dall'Impresa” a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto prescritto dal Capitolato speciale di Appalto, dal Disciplinare di gara e con riferimento alle offerte tecniche presentate in sede di gara.

Art. 1.5 - Durata del contratto. Periodo di prova. Verifiche annuali. Rinnovo. Proroga.

La durata del contratto viene stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.

I primi sei mesi sono resi a titolo di prova e verranno insindacabilmente valutati dall’Ente; per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà essere disdettato almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata AR.

Decorsi i sei mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo.

L’Ente intende, inoltre, verificare l’efficacia del rapporto contrattuale al termine di ogni anno. L’esito del processo di verifica, che riguarderà prioritariamente la corrispondenza qualitativa dei servizi erogati rispetto ai contenuti contrattuali derivanti dall’offerta, sarà comunicato all’appaltatore mediante lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni dalla fine dell’anno. In caso di mancata comunicazione, la verifica si intende positivamente superata.

In caso di esito negativo, il contratto dovrà considerarsi risolto a tutti gli effetti senza che l’appaltatore possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per i servizi effettivamente resi e i costi sostenuti.

Rimane peraltro l’obbligo dell’appaltatore medesimo, nel caso di esito negativo della verifica e dove richiesto, di proseguire nell’appalto, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di centoottanta giorni ovvero per il periodo necessario al completamento della relativa gara.

E’ facoltà dell’Ente rinnovare il contratto per altri trentasei (36) mesi qualora ne sussistano le ragioni di convenienza, alle stesse o migliori condizioni contrattuali.

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Qualora allo scadere del termine contrattuale la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, l’Impresa è obbligata a proseguire per un periodo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza e, comunque fino a nuova aggiudicazione.

Art. 1.6 - Importo presunto dell’appalto

Il valore complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara, è stimato in € 150.000,00 su base annua e quindi un valore complessivo sommate tutte le opzioni (rinnovi e proroghe) di €. 975.000,00, di cui costi per la sicurezza pari a €. 1000,00/anno.

Art. 1.7 – Gestione dei rapporti contrattuali

Si individuano nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente le seguenti responsabilità inerenti agli aspetti qualitativi del servizio:

1. Responsabilità della verifica della conformità del livello qualitativo dei servizi alle caratteristiche di capitolato e di offerta

 Servizio di noleggio e gestione biancheria piana: Coordinatori socio sanitari/ responsabili di reparto/nucleo/servizio

 Servizio di gestione delle divise: Coordinatori socio sanitari/ responsabili di reparto/nucleo/servizio

Servizio di gestione di materassi, guanciali, coperte, spugne di proprietà dell’ente: Coordinatori socio sanitari/ responsabili di reparto/nucleo/servizio

Servizio di gestione del vestiario (compresa biancheria intima e spugna) degli ospiti: Coordinatori socio sanitari/ responsabili di reparto/nucleo/servizio

2. Contestazioni

 Economo

3. Applicazione penali/risoluzione contratto

 Segretario Direttore

Art. 1.8 - Referente dell’appaltatore

L’appaltatore deve indicare il nominativo della persona e del suo sostituto cui l’Ente possa far riferimento quale referente per qualsiasi esigenza relativa alla gestione dell’appalto. Essa sarà incaricata dell’organizzazione generale della verifica e del coordinamento fra i vari servizi, dovrà essere munita di ampia delega e con i più ampi poteri a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione del contratto di appalto. Tale referente dovrà essere in possesso di idonea qualifica professionale e di esperienza almeno triennale nella posizione di coordinatore di servizi similari o paragonabili a quelli oggetto del presente Capitolato.

L’appaltatore dovrà pertanto comunicare il nominativo del referente, il suo curriculum, nonché l’indirizzo, e il recapito telefonico mobile, prima della data di inizio dell’appalto

Art. 1.9 - Obblighi dell’appaltatore Personale

La ditta aggiudicataria deve osservare nei confronti del proprio personale le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro. Nei confronti dei lavoratori è tenuta ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro, oltre ad eventuali accordi regionali sottoscritti e recepiti per la medesima categoria aziendale e ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali, assicurativi, fiscali.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente in tema di certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, nonché del rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro da parte della ditta (v. per ultimo l’art. 16 bis, comma 10, Legge 2/2009) l’Ente procederà ad acquisire d’ufficio il D.U.R.C. dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio.

Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

L’impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza, della salute e dell’incolumità del proprio personale, esonerando l’Ente da ogni responsabilità conseguente.

L’appaltatore assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento alla normativa vigente ed in particolare: l’attività di formazione ed informazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria, ecc.

Conseguentemente:

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 certificherà, entro un mese dall’inizio del rapporto contrattuale, l’avvenuta informazione dei lavoratori in relazione a quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. ;

 provvederà a fornire ai propri lavoratori tutto il materiale di protezione individuale previsto dagli artt. 74 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.

Quanto sopra indicato avverrà senza oneri aggiuntivi per l’Ente committente.

Riservatezza e privacy

L’appaltatore e il suo personale devono mantenere l’assoluta riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l’organizzazione e l’attività aziendale e garantire l’assoluto rispetto dei diritti alla privacy definiti dalla normativa vigente nei confronti dell’utenza. In particolare l’appaltatore è titolare, per la parte di competenza, del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i.

L’appaltatore potrà citare, nelle proprie referenze, il lavoro svolto per l’I.P.A.B. Istituto Bon Bozzolla, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze, l’appaltatore dovrà ottenere il previo benestare dell’Ente sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi, resi nell’ambito del presente appalto, che intendesse produrre.

Assicurazioni

La ditta è responsabile di ogni eventuale danno comunque derivante all’Ente ed a terzi dai servizi resi.

A tal proposito la ditta dovrà depositare, prima dell’inizio del servizio, una polizza assicurativa valida nei confronti dell’Ente e per l’intero periodo contrattuale, che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi (R.C.T.) con un massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro e per persona.

Ugualmente dovrà depositare polizza assicurativa, valida per l’intero periodo contrattuale, che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.), con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.

Art. 1.10 - Documento Unico di Regolarità Contributiva

Ai sensi della normativa vigente in tema di certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, nonché del rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro da parte della ditta (v. per ultimo l’art. 16 bis, comma 10, Legge 2/2009) l’Ente procederà ad acquisire d’ufficio il D.U.R.C. dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio.

Art. 1.11 - Danni a persone o cose

L’impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all'Ente e/o terzi, nell'espletamento dei servizi oggetto d’appalto. Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'Ente resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell'impresa, trattenendo l'importo dalla cauzione definitiva e, qualora non capiente, dalle fatture in pagamento.

La ditta stessa dovrà depositare, all'atto della presentazione della cauzione definitiva, una polizza assicurativa, che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione).

Art. 1.12 - Garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva)

A garanzia degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, valida dall’inizio e per l’intera durata del contratto, nella misura pari al 10%

dell’importo contrattuale globale, al netto di IVA, così come definito in sede di offerta, eventualmente ridotta del 50%, ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 1) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i; in caso di raggruppamento, per beneficiare di detta riduzione, la certificazione di qualità, dovrà essere posseduta da ogni componente il raggruppamento.

La garanzia fideiussoria prodotta, sia essa bancaria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 1.09.1993 e s.m. e .i dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

 le generalità anagrafiche, la qualifica ed i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione;

 validità per l’intero periodo contrattuale;

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.;

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 l’obbligo di versare all’Ente, a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna o ritardi, l’ammontare della somma garantita.

Nel caso di presentazione di polizza fideiussoria, la firma ivi apposta dall’agente di assicurazione dovrà essere autenticata, ai sensi di legge.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla conferma finale delle regolare esecuzione del servizio.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Ente potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria per eventuali crediti a suo favore, comunque derivanti dal presente contratto, con l’obbligo, per la ditta appaltatrice, di ricostituzione integrale della garanzia entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni altra pendenza.

Art. 1.13 - Prezzo dell’appalto

Il prezzo dell’appalto è determinato in base a quanto offerto in sede di gara.

L’aggiornamento del prezzo è escluso per i primi dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e dell'eventuale rinnovo.

Per gli anni successivi al primo anno, e cioè a decorrere dal secondo anno contrattuale, la revisione del prezzo potrà essere operata, se richiesta, sulla base di un’istruttoria condotta dall’Ente ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

L’eventuale adeguamento del prezzo decorrerà dal momento in cui l’Ente concluderà il procedimento con l’adozione di un provvedimento specifico, che dovrà essere adottato entro il termine di giorni 60 dal momento della richiesta. L’adeguamento del prezzo avverrà sulla base della variazione del contratto collettivo di Lavoro per quanto riguarda il costo del Personale secondo i parametri di giustifica di offerta presentata e in relazione all’indice ISTAT per quanto riguarda il costo di materiali, prodotti e gli altri parametri di costo presentati.

Art. 1.14 - Fatturazione e pagamenti.

La fatturazione dovrà essere resa con cadenza mensile posticipata. Nella descrizione della fattura dovranno essere riportatati, ai fini contabili, i prezzi offerti delle singole voci di spesa e l’elenco analitico delle prestazioni svolte.

Il pagamento della fattura avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica dell’esatto adempimento da parte dell’Impresa di quanto previsto dagli artt. 1.15 e 2.6 del presente capitolato. In caso di violazione di quanto previsto dai precedenti articoli l’Ente sospenderà temporaneamente i pagamenti di quanto dovuto per il tempo necessario alle verifiche conseguenti.

Art. 1.15 - Modifiche contrattuali

L’Ente si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, in base a motivazioni oggettive legate alle primarie esigenze dell’utenza ed aziendali, e/o ridurre, o aumentare, entro il limite del 30%, in qualsiasi momento, i servizi appaltati, dandone preavviso almeno trenta giorni prima. Le riduzioni/estensioni di cui sopra non daranno diritto alla ditta aggiudicataria di pretendere alcuna variazione dei prezzi di aggiudicazione (in più o in meno).

L’ente si riserva altresì la facoltà di sospendere o revocare i servizi appaltati in conseguenza di eventuali modifiche organizzative interne.

Art. 1.16 - Inadempienze

Considerato che i servizi previsti rivestono carattere di pubblica utilità l’appaltatore, per nessuna ragione, può sospenderli, eseguirli in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito dal contratto.

Qualora ciò si verificasse l’Ente notifica all’appaltatore la contestazione del disservizio e valutate le eventuali giustificazioni, da rendere entro il termine perentorio di 10 giorni, applica eventualmente, a proprio insindacabile giudizio, una riduzione del compenso contrattuale, ragguagliata all’entità delle inadempienze riscontrate, oltre al diritto di applicare e di ritenere sulle fatture, una penale da € 100,00 (Euro cento/00) ad € 1.500,00 (Euro milecinquecento/00), secondo la gravità e reiterazione del caso.

L’Ente., inoltre, per infrazioni di grave entità, provvede a diffidare l’appaltatore ad ottemperare agli obblighi contrattuali, salva la facoltà di ordinarne l’esecuzione d’ufficio nei modi ritenuti più opportuni, con recupero

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di ogni spesa conseguente e risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti a carico dell’appaltatore, con rivalsa sulla garanzia di esecuzione del contratto e/o sulle fatture.

Nel caso di gravi accertate violazioni della disciplina in materia di lavoro, nonché di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’Ente provvederà alla segnalazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in relazione a quanto stabilito dall’art. 5 della Legge n. 123/2007 e s.m. e i.

Art. 1.17 - Risoluzione

L’Ente. può procedere, in base a propria autonoma ed insindacabile valutazione, alla risoluzione del contratto e provvedere all’esecuzione d’ufficio dei servizi nei modi ritenuti più opportuni e con recupero di ogni spesa conseguente e risarcimento di danni diretti ed indiretti a carico dell’appaltatore, trattenendo la garanzia di esecuzione del contratto a titolo di penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate, in seguito a tre diffide formali da parte dell’Ente;

- sospensione o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore (escluso quanto previsto all’art. 1.16) dei servizi affidati o di una loro parte;

- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza, in materia igienico-sanitaria, in materia di lavoro e contributiva.

Nel caso di esecuzione dell’appalto da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, di un consorzio, o in presenza di subappalto, l’Ente potrà richiedere all’appaltatore la sostituzione della ditta esecutrice del servizio (mandante, consorziata o subappaltatore) per la quale si siano manifestate gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato.

Rimane, comunque, l’obbligo per l’appaltatore di proseguire nell’erogazione dei servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per il periodo necessario all’individuazione del nuovo appaltatore.

L’Ente., inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o fallimento della ditta appaltatrice, salve tutte le azioni dell’Ente per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale, mentre, nel caso di vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i., si applicheranno le disposizioni previste nell’articolo citato.

Art. 1.18 - Sciopero

Nell’ipotesi in cui, in caso di sciopero o per altre cause di forza maggiore opportunamente dimostrabili e verificabili, il servizio non potesse essere effettuato, l’appaltatore riconosce il diritto all’Ente di trattenere una cifra proporzionale al minor servizio reso.

L’appaltatore è tenuto, comunque, a darne preventiva comunicazione all’Ente, con congruo anticipo. Dovrà inoltre essere garantito, in ogni caso, dall’appaltatore l’effettuazione di un servizio di emergenza.

Art. 1.19 - Cessione e subappalto

E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo il contratto d’appalto o parte di esso, pena la risoluzione del contratto e rifusione all’Ente di ogni danno e spesa conseguenti. L’Ente avrà inoltre diritto, senza alcuna particolare formalità oltre alla semplice notifica amministrativa, di incamerare, a titolo di penale, l’intera garanzia di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. l’impresa concorrente dovrà indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi: tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate nell’art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; in caso di subappalto l’Ente non corrisponderà direttamente alle subappaltatrici gli importi per le prestazioni effettuate e varrà quanto previsto dall’art. 118, comma 3) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i.

Art. 1.20 - Norme applicabili

Oltre all’obbligo per l’Appaltatore di osservanza di tutte le leggi e regolamenti (europei, nazionali e regionali) comunque applicabili al presente contratto di appalto, è fatto obbligo di osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato speciale di appalto.

Art. 1.21 - Domicilio

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L’appaltatore elegge, a tutti gli effetti, domicilio all’indirizzo indicato nell’offerta o altro successivamente comunicato prima dell’inizio del servizio, con recapito telefonico operativo in orario d’ufficio, anche pomeridiano e servizio telefax costantemente attivo.

Art. 1.22 - Foro competente

Tutte le controversie insorte tra le parti in dipendenza del contratto di appalto di cui al presente atto e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Treviso.

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CAPITOLO II

DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO D’APPALTO

Art. 2.1 - Oggetto dell’appalto Il presente appalto ha per oggetto:

A) il servizio di noleggio e gestione della biancheria piana;

B) il servizio di gestione delle divise;

C) il servizio di gestione di materassi, guanciali, coperte, spugne (di proprietà Ente);

D) il servizio di gestione del vestiario (compresa biancheria intima e spugna) degli ospiti.

Art. 2.2 - Caratteristiche dei servizi

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dei beni noleggiati si precisa che le stesse dovranno corrispondere a quelle minime richieste dall’Ente in sede di gara e alle schede tecniche presentate dalla ditta, che formeranno parte integrante del contratto di servizio.

2.2 - A) SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA . Tipologia, quantità

Articolo Pezzi anno Dotazione

iniziale

Traversa letto/passamano 66.000 260

Lenzuolo singolo 19.800 360

Federa 12.700 195

Copriletto 5.730 180

Tovaglia 1.200 65

Canovaccio 3.000 50

Eventuali variazioni di ordine della foggia o ai colori (in particolare dei copriletto e delle tovaglie) derivanti da sopravvenute esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente, non potranno trovare opposizione da parte della Ditta aggiudicataria.

Gli articoli sopra indicati non dovranno riportare loghi o scritte evidenti. Eventuali elementi identificativi della ditta dovranno essere collocati in zone non evidenti e preferibilmente utilizzando tono su tono.

Entro il giorno di inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fornire la dotazione iniziale di cui alla tabella precedente. La dotazione iniziale dovrà essere garantita dalla ditta aggiudicataria alla data di inizio del servizio e mantenute (per quantità e qualità) per tutta la durata del contratto.

L’Ufficio Economato, di concerto con i responsabili dei Reparti dell’Ente provvederà, se del caso a modificare la dotazione settimanale e ad inoltrare il relativo ordine.

L’impresa appaltatrice dovrà fornire per ciascun reparto dei quantitativi di scorta e provvedere al loro ripristino, al fine di garantire a ciascun servizio, in qualsiasi occasione, il perfetto espletamento delle attività.

L’impresa appaltatrice dovrà effettuare settimanalmente l’inventario della dotazione presente presso la struttura, nel giorno e orario concordato con il responsabile di reparto. I risultati dell’inventario verranno tempestivamente comunicati all’Ufficio economato.

Caratteristiche articoli

Articolo Caratteristiche minime

TRAVERSA LETTO/PASSAMANO

Traversa da letto realizzata in tela, rifinita con orli semplici da cm. 1.

TESSUTO 100% cotone America 1°; FILATURA: RING; ARMATURA:

Tela 1/1; TITOLO E RIDUZIONI: Ordito Ne 16/1 – Fili 24/cm (+ 2) – Cardato; Trama: Ne 16/1 – Battute: 24/cm (+ 2) – Cardato; Massa areica:

190 g/m2 (+ 10%); Resistenza dinamometrica: Ordito 590N (-7%) Trama 590 N (- 7%) alla rottura; STABILITÀ DIMENSIONALE: Ordito (+ 8 %) Trama (+ 4 %); Grado polimerizzazione: >= 1.800 in ordito e trama;

Appretto: Assente o inferiore a 1%; FINISSAGGIO: Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura, Candeggio bianco ottico; COLORE: Bianco candido; MISURE: 120x280 (cm x cm) // orli 5 + 5 cm [misure a nuovo con tolleranza di +/- 4 cm.. Dopo ripetuti lavaggi è possibile una contrazione massima delle dimensioni del 8% (in ordito)]

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LENZUOLA

In tela, rifinito con orli semplici su lato corto, cimose sul lato lungo e angoli squadrati.

TESSUTO 100% cotone America 1°, FILATURA RING; ARMATURA:

tela 1/1; TITOLO E RIDUZIONI: Ordito 20/1 – Fili 24/cm (+ 2) – Cardato Trama: 20/2 – Battute: 24/cm (+ 2) – Cardato, MASSA AREICA: 160 g/m2 (+ 10%); RESISTENZA DINAMOMETRICA: Ordito 500N (-7%) Trama 500 N (- 7%) alla rottura Stabilità dimensionale: Ordito (+ 8 %) Trama (+ 4 %) Grado polimerizzazione: >= 1.800 in ordito e trama Appretto: Assente o inferiore a 1%; Finissaggio: Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura, Candeggio bianco ottico. Misure: 160 x 290 (cm x cm) // orli 5 + 5 cm [misure a nuovo con tolleranza di +/- 2 cm.. Dopo ripetuti lavaggi è possibile una contrazione massima delle dimensioni del 8% (in ordito)].

FEDERE PER GUANCIALI

Federe a sacchetto con patta: in tela rifinita con cucitura semplice sul lato chiuso e patta ripiegata sul lato aperto. Cucitura taglia/cuci su cimose su lato lungo e angoli squadrati. TESSUTO 100% cotone America 1°;

FILATURA RING; ARMATURA: Tela 1/1; TITOLO E RIDUZIONI:

Ordito Ne 16/1 – Fili 24/cm (+ 2) – Cardato; Trama: Ne 16/1 – Battute:

24/cm (+ 2) – Cardato; MASSA AREICA: 195 g/m2 (+ 10%);

RESISTENZA DINAMOMETRICA: Ordito 590N (-7%) Trama 590N (- 7%) alla rottura; STABILITÀ DIMENSIONALE: Ordito (+ 8 %)/Trama (+ 4 %); GRADO POLIMERIZZAZIONE: >= 1.800 in ordito e trama;

APPRETTO: Assente o inferiore a 1%; FINISSAGGIO: Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura, Candeggio bianco ottico; COLORE: Bianco candido; MISURE: 60 x 90 (cm x cm) // patta 20 cm [misure a nuovo con tolleranza di +/- 2 cm.. Dopo ripetuti lavaggi è possibile una contrazione massima delle dimensioni del 8% (in ordito)]

COPRILETTO Copriletto singolo in tessuto jacquard con disegni, rifinito con orli semplici sul lato corto , cimose su lato singolo e angoli squadrati.

CARATTERISTICHE TESSUTO: Composizione 100% cotone America 1°; Armatura: Jacquard rombo in continuo; Ordito: Titolo 24/2 Fili 28 ritorto Trama: Titolo 7/1 Battute: 12 Cardato; GRAMMATURA: 250-260 g/mq; FINISSAGGIO: Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura; MISURE 200 cm x 270 cm // orli 2 + 2cm

TOVAGLIE MIS. 150 X 150 Tovagliato jacquard doppio ritorto rifinito con orli semplici su due lati e cimose su due lati – angoli squadrati. TESSUTO: Cotone 100% America I°, FILATURA: Ring Pettinato; ARMATURA: Jacquard operato TITOLO E RIDUZIONI: Ordito: Ne 30/2 – Fili 31/cm (+/- 2) Ritorto; Trama: Ne:

30/2 – Battute: 25cm (+2) Ritorto; Massa areica 235 g/m2 (+10%);

STABILITÀ DIMENSIONALE: Ordito +6% Trama +6% APPRETTO:

Assente o inferiore a 1%; FINISSAGGIO: Bruciapelo, Mercerizzo, Calandratura, Candeggio bianco ottico su bianco; COLORI: Disponibile in colori e fantasie diverse. Misure: 160x165// 2 orli

CANOVACCIO Cotone 100%; dimensioni 50 x 70; tessuto pesante

2.2 - B) SERVIZIO DI GESTIONE DIVISE Tipologia, quantità

Il servizio vede interessato il seguente personale:

n. personale n. divise in dotazione

n. pezzi divisa

a) Personale di assistenza 56 3 2 Giacca e pantalone

b) Personale infermieristico 11 3 2 Giacca e pantalone

c) Personale di cucina 7 3 2 Giacca e pantalone

d) Operatori generici 3 3 2 Giacca e pantalone

e) Manutentori 2 3 2 Giacca e pantalone

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f) Animatrici 2 3 2 Giacca e pantalone

g) Coordinatore 1 1 3 2 Giacca e pantalone

h) Coordinatore 2 1 2 1 Camice

i) Fisioterapista 1 2 2 2 Giacca e pantalone

j) Fisioterapista 2 1 2 1 Camice

k) Logopedista 1 2 1 Camice

l) Medici 2 2 1 Camice

Il servizio riguarda le operazioni di ritiro degli effetti sporchi, il lavaggio, la stiratura, la riparazione, il rammendo e la riconsegna del pulito.

Tutti i capi dovranno essere dotati di apposito sistema di rintracciabilità informatizzato.

2.2 - C) SERVIZIO DI GESTIONE DI MATERASSI, GUANCIALI, COPERTE, SPUGNE (DI PROPRIETÀ ENTE)

Tipologia, quantità

Il servizio riguarda il servizio di lavaggio (per anno) di : - n. 100 materassi

- n. 400 guanciali - n. 260 coperte - n. 2000 telo bagno

- n. 10.000 asciugamano viso - n. 10.000 asciugamano piccolo

Il servizio riguarda le operazioni di ritiro degli effetti sporchi, il lavaggio, la stiratura, la riparazione, il rammendo e la riconsegna del pulito.

2.2 - D) SERVIZIO DI LAVAGGIO E GESTIONE DELLA BIANCHERIA ED EFFETTI DI VESTIARIO (COMPRESE SPUGNE) DEGLI OSPITI

Tipologia, quantità

Il servizio vede interessati mediamente numero 130 ospiti/giorno con diverso grado di necessità assistenziali, e indicativamente si presume un quantitativo di biancheria personale ed affetti di vestiario (comprese spugne) pari a circa Kg. 25.000 anno.

Il servizio comprende, oltre al ritiro, lavaggio e riconsegna, i lavori di stiratura, rammendo e piccola sartoria.

Tutti i capi dovranno essere dotati di apposito sistema di rintracciabilità informatizzato.

La ditta dovrà garantire in caso di danneggiamento o smarrimento del vestiario personale dell’ospite il rimborso o la sostituzione con idoneo altro capo, previo confronto con il Responsabile di struttura.

Art. 2.3 -Ritiro, trasporto, riconsegna, attrezzature

La ditta appaltatrice, tramite proprio personale dovrà provvedere al ritiro degli effetti sporchi ed alla consegna degli effetti puliti presso i locali previsti in sede.

Il servizio dovrà essere effettuato tre volte la settimana nei giorni di Lunedì, mercoledì e venerdì, con il rispetto dell’orario concordato con l’Ufficio Economato; eventuali deroghe all’orario concordato saranno consentite solo previo benestare dell’Ufficio Economato.

L’Ente si riserva comunque la facoltà di modificare l’orario concordato, in relazione a consegne d’urgenza.

La consegna sarà accompagnata da apposito documento con descrizione del numero dei pezzi puliti.

Entro un massimo di tre giorni naturali e consecutivi dalla data di ritiro della divisa destinata al lavaggio, dovrà essere garantita la riconsegna del pulito presso il guardaroba.

Gli effetti sporchi verranno depositati dal personale dell’Ente in appositi contenitori collocati nelle zone a ciò adibite, ove saranno raccolte dal personale della ditta appaltatrice.

Al fine della effettuazione del servizio la ditta dovrà utilizzare propri contenitori e mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, contenitori idonei allo stoccaggio, nonché contenitori per la raccolta degli effetti sporchi, in numero sufficiente e con caratteristiche tali da consentire un perfetto isolamento tra lo sporco e l’ambiente circostante.

Il trasporto (sporco e pulito) dovrà essere effettuato, utilizzando automezzi di proprietà della ditta, idonei ed igienicamente conformi al tipo di servizio ed alle disposizioni di legge vigenti.

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Il mezzo utilizzato ed i carrelli usati per il trasporto dello sporco, prima di essere riutilizzati per il trasporto del pulito, dovranno essere soggetti a disinfezione con uso di procedure idonee. Non è ammesso il contemporaneo trasporto di sporco e pulito.

Gli effetti puliti saranno consegnate direttamente dal personale della ditta appaltatrice e collocate in nel luogo concordato con l’Amministrazione.

Per quanto attiene la biancheria degli ospiti e le divise, la Ditta dovrà provvedere a riconsegnare gli stessi in buste sigillate, personalizzate, ai reparti di appartenenza degli ospiti.

I contenitori per la raccolta e distribuzione degli effetti saranno tutti di proprietà della ditta, che dovrà provvedere alla loro manutenzione e alla loro pulizia periodica.

Sono a carico della ditta appaltatrice la messa a disposizione, spese ed oneri di tutte le attrezzature interne alle proprietà dell’Ente necessarie per la movimentazione e lo stoccaggio degli effetti.

Art. 2.4 - Lavaggio stiratura, rammendo A) Disposizioni generali

Il lavaggio deve essere eseguito a regola d’arte, affinché alla fine del processo gli articoli risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e confezionati in pacchetti. Il processo di lavaggio deve garantire:

 l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco, macchia o ombreggiatura. La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi deve essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie ed in caso contrario essere sostituita;

 un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie od irritazioni;

 una chiara reazione neutra o leggermente acida al tornasole;

 l’eliminazione degli odori ed assicurare un profumo di pulito;

 un bianco perfetto (ai capi non colorati) e un colore vivo (a quelli colorati);

Deve inoltre essere garantita una asciugatura perfetta (l’umidità igroscopica non deve superare il 4%).

La stiratura dovrà essere effettuata con i metodi più appropriati in relazione al tipo di effetto sottoposto al trattamento.

La riparazione della biancheria piana deve essere eseguita a perfetta regola d’arte in modo che il rammendo risulti appena visibile.

I rammendi dovranno essere effettuati con apposito tessuto, atto ad evitare ulteriori irritazioni a contatto con la pelle ove il tessuto è stato riparato. Il rammendo a filo viene vietato salvo accordi con l’amministrazione.

La riparazione dei capi è quindi consentita solo se non contrasta con la funzionalità ed il decoro degli stessi; i capi rotti, vecchi e comunque non ritenuti decorosi da parte dell’Ente devono essere sostituiti.

La piegatura dei capi personali dovrà essere fatta manualmente, e confezionata in appositi sacchetti in polietilene suddivisi per ospite.

B) Disposizioni per i capi delicati

Tutti i capi delicati in genere (vestiario degli ospiti in lana e altre fibre delicate, coperte in lana e in sintetico - l'elencazione è solo esemplificativa e non tassativa) devono essere lavati con cicli idonei e sistemi di lavaggio tali da non rovinare in nessun modo il capo – ad umido ed a secco o con temperature diverse a seconda del tipo di tessuto e del colore - , con piena responsabilità della ditta in relazione alla divisione dei capi ed alla tecnica di lavaggio prescelta. La ditta aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile dei soli danni subiti dai capi delicati a causa della loro vetustà. In tutti gli altri casi sarà tenuta al risarcimento dei danni subiti.

L’asciugatura dovrà essere effettuata in appositi essiccatoi a temperature che non risultino invasive per i capi.

La stiratura dovrà essere effettuata con metodologie di tipo domestico in modo da essere meglio rispondenti alla necessità di distinzione di trattamento in funzione della qualità dei tessuti.

Il rammendo e le attività di piccola sartoria dovranno essere eseguite qualora venga riscontrata la necessità da parte del guardaroba o rilevato nella fase di stiratura da parte della lavanderia.

Art. 2.5 - Disinfezione e sanificazione.

Tutto il materiale utilizzato dalle strutture dell’Istituto, nell’ambito dell’appalto in oggetto, che dovesse risultare infetto o presunto tale, in base alle segnalazioni previste dalla procedura dedicata alla gestione del

“rischio biologico” in vigore, prima di subire qualsiasi ulteriore trattamento deve essere sottoposto, a cura

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della ditta appaltatrice ad una adeguata disinfezione e sanificazione, che dovrà garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si trovano all’interno ed all’esterno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente le catene infettive.

La disinfezione e sanificazione potrà avvenire o in apposita autoclave o anche attraverso un trattamento di lavaggio speciale che garantisca l’eliminazione dei germi patogeni (temperatura/sostanze/chimiche). In tal caso la disinfezione dovrà essere effettuata separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.

La ditta appaltatrice è tenuta a fornire alle strutture di ricovero, con oneri a suo carico, appositi sacchi idrosolubili per il contenimento della biancheria infetta, nonché appositi sacchi colorati in polietilene di 0,1 mm di spessore per il contenimento dei sacchi idrosolubili.

La ditta appaltatrice dovrà effettuare, a mezzo di laboratori pubblici od autorizzati, su richiesta dell’Istituto controlli batteriologici, tali controlli potranno essere effettuati, senza alcun preavviso, anche a cura dell’Istituto.

Art. 2.6 - Garanzie e igiene dei locali

L’appaltatore è tenuto all’osservanza scrupolosa di tutte le normative di igiene in materia di lavaggio, asciugatura, stiratura, trasporto e stoccaggio della biancheria, in particolare:

a) deve garantire l’assoluta igienicità dei propri locali e dei processi ivi attuati;

b) deve garantire che l’impianto di depurazione esistente in lavanderia è in grado di produrre, in forma continuativa, un effluente con caratteristiche conformi alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e deve essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue concessa ai sensi della normativa vigente in materia.

Sarà facoltà dell’Ente di far eseguire, da persone di fiducia, sopralluoghi per controllare le procedure di lavaggio e prelevare campioni dei materiali usati, con le modalità previste in questi casi, per sottoporli ad opportuni esami.

In ogni caso la Ditta dovrà presentare copia delle analisi batteriologiche e microbiologiche effettuate sulla biancheria piana, vestiario ospiti e divise, effettuate da laboratorio pubblico o privato autorizzato, con cadenza quadrimestrale.

Art. 2.7 - Contabilità di consegna e verifica qualitativa

Il documento di trasporto dovrà indicare sia il numero dei pezzi che dei kg. che vengono consegnati.

L’appaltatore tramite proprio incaricato, previo accordo e in contraddittorio con il responsabile di reparto effettuerà l’inventario settimanale della biancheria piana.

Per quanto riguarda gli effetti personali degli ospiti (servizio di cui all’art.2.2 D) la Ditta dovrà presentare trimestralmente un report dettagliato e analitico del vestiario di ogni ospite.

La verifica qualitativa avverrà al momento della consegna e/o del successivo utilizzo nel nucleo di assistenza.

La biancheria a noleggio non risultante in perfetto stato d’uso dalla verifica del Responsabile del Servizio guardaroba o successivamente del Coordinatore del Nucleo, al momento dell’ utilizzo, sarà contestata alla ditta. La ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa con la prima successiva consegna.

Gli effetti di proprietà dell’Ente e degli ospiti, resa inservibile o impresentabile per negligenza, imperizia, errato trattamento di lavaggio, da parte della ditta aggiudicataria, verrà addebitata alla ditta medesima, al costo che l’Ente dovrà sostenere per il suo reintegro. Allo stesso modo verrà addebitata alla ditta medesima, al costo che l’Ente dovrà sostenere per il suo reintegra, la biancheria di proprietà dell’Ente e degli ospiti, che risulterà smarrita, previo accertamento della effettiva responsabilità.

L’Ufficio preposto dall’Ente rilascerà attestazione che certifica la regolare esecuzione del servizio ossia la corrispondenza quantitativa e qualitativa della biancheria consegnata, anche a seguito di avvenuti reintegri di biancheria contestata alla ditta. In mancanza di detta attestazione il pagamento della fattura verrà sospeso.

Art. 2.8 - Altri controlli dell’Ente

L’Ente si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di verificare la corrispondenza tra gli effetti consegnati e la campionatura prodotta in sede di gara nonché la corrispondenza tra gli effetti consegnati e le rispettive schede tecniche.

Le spese per eventuali analisi qualitative saranno poste a carico della ditta aggiudicataria qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle previste, salvo il risarcimento del danno.

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L’Ente si riserva altresì la facoltà di richiedere indagini chimiche microbiologiche presso Istituti o laboratori riconosciuti per verificare l’assenza di microorganismi patogeni e di residui di lavorazione sugli effetti consegnati, con spesa a carico della ditta nel caso di esito positivo del controllo.

L’Ente inoltre potrà controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l’esecuzione e le procedure di lavaggio, nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dalla ditta, al fine di accertare la corrispondenza alla clausole contrattuali e al progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara. La ditta appaltatrice si impegna a facilitare l’esercizio di tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste e dando la più ampia disponibilità possibile.

Art. 2.9 - Rischi

La ditta dovrà garantire, in caso di danneggiamento o smarrimento del vestiario personale dell’ospite il rimborso o la sostituzione con idoneo altro capo, previo confronto con il Responsabile della struttura.

Analogamente per le divise e gli altri effetti.

Art. 2.10 - Controlli della ditta

La ditta potrà effettuare controlli al fine di tutelare il proprio patrimonio di biancheria a noleggio. L’Ente si impegna a far si che il proprio personale utilizzi in modo appropriato il materiale noleggiato, nonché ad effettuare appositi controlli concordati con la ditta stessa. Eventuali documentati ammanchi di biancheria dovranno essere contestati dalla ditta, per iscritto, alla Direzione dell’Istituto entro il termine tassativo di giorni 7 (sette) dalla constatazione dell’ammanco da parte della ditta stessa; trascorso tale termine la ditta aggiudicataria non potrà più far valere nulla. Nel caso di accertamento di anomalie/ammanchi la ditta aggiudicataria verrà rimborsata, per gli effetti mancanti, a seguito di apposita istruttoria tra Dirigente Area Amministrazione e Finanza e referente della ditta sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla ditta per l’acquisto della biancheria oggetto di ammanco e/o dei prezzi di mercato.

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CAPITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

art. 3.1 Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.

I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163 e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione di seguito indicati:

a) aver eseguito, in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, presso ospedali o strutture residenziali per ospiti autosufficienti e/o non autosufficienti, per un importo non inferiore ad € 300.000,00 (IVA esclusa), di cui almeno 50.000,00 all’anno per i tre anni sopra considerati (2009, 2010 e 2011) per servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e €. 100.000,00 (IVA esclusa) per servizio di lavaggio degli effetti di vestiario degli ospiti (2009, 2010 e 2011)

b) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14065:2004 “Tessili trattati in lavanderia. Sistemi di controllo della biocontaminazione.”.

Alla procedura di gara sono ammesse anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs n. 162/2006.

In caso di “Raggruppamento di imprese” i requisiti di cui sopra si intendono cumulabili, ma devono essere posseduti:

in riferimento al requisito di cui alla lettera a) da parte della capogruppo/mandataria nella misura minima del 70% e da parte delle imprese mandanti nella misura minima del 30%

il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria. Gli altri componenti (mandanti) il RTI dovranno o presentare la certificazione di qualità richiesta o dichiarare in sede di domanda di partecipazione di impegnarsi ad effettuare il servizio secondo i processi di cui alla certificazione UNI EN ISO 14065:2004, a pena di esclusione.

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) devono possedere e comprovare i requisiti secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006.

Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs n.

163/2006.

Avvalimento

L’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:

1) non è ammesso in relazione al requisito del possesso del/i sistema/i di qualità;

2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito;

3) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

Sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

Sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., secondo le modalità di cui al precedente Capo 2;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto e delle relative proroghe o rinnovi le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

Sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dei lavori; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

art. 3.2 Sopralluogo

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La ditta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà effettuare, prima della presentazione dell’offerta, a proprie spese e con accompagnamento di incaricato designato dall’Amministrazione, il sopralluogo degli edifici e locali presso cui verranno effettuati i servizi, previo appuntamento telefonico agli uffici amministrativi dell’Ente. In sede di sopralluogo verrà rilasciato apposito verbale.

A tal fine si informa che un dipendente della Stazione appaltante sarà a disposizione dei concorrenti, per rendere possibili i sopralluoghi, esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

martedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30;

mercoledì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30;

giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30;

a partire dal giorno 3 settembre 2012.

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente:

- il titolare o il legale rappresentante o il procuratore o l’institore del concorrente, sia esso singolo che mandatario di A.T.I.;

- un dipendente del concorrente, sia esso singolo che mandatario di A.T.I., munito a tal fine di specifica delega.

Non saranno ammessi sopralluoghi il giorno di consegna delle offerte.

art. 3.3 Termine perentorio per la partecipazione di presentazione dell’offerta

Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta, a pena di esclusione, tramite il servizio postale con raccomandata AR o a mezzo posta celere ed agenzia regolarmente autorizzata, oppure per consegna diretta, entro il termine perentorio del giorno 19 ottobre 2012 ore 12.00 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Bon Bozzolla in San Gallo, 25 31010 Farra di Soligo (TV). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il temine fissato dal bando.

In tutti i casi farà fede, quale presentazione dell’offerta, la data del Protocollo rilasciata dall’Ente (quindi anche i plichi inviati a mezzo posta o corriere devono pervenire entro il termine succitato a pena di esclusione).

Oltre il termine fissato per la presentazione del plico non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

art. 3.4 Modalita’ di presentazione dell’offerta

Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, con le modalità e nel termine perentorio di cui al precedente art. 3.3 l’offerta con le seguenti modalità.

Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico unico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i seguenti tre plichi:

PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PLICO B – OFFERTA ECONOMICA

Il plico unico deve riportare all’esterno:

- l’indicazione della ragione sociale della ditta mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti del RTI);

- la dicitura “ Gara di appalto per servizi di lavanderia - ”

L’incompletezza o irregolarità sostanziale delle dichiarazioni e/o della documentazione richieste comporta l’esclusione dalla gara.

art. 3.5 Contenuto del PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il PLICO A, inserito all’interno del plico unico dovrà, a pena di esclusione, riportare all’esterno:

- l’indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti del Rti);

- la seguente dicitura “PLICO A - Gara di appalto per servizi di lavanderia - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Al suo interno dovranno, sempre a pena di esclusione, essere inseriti i seguenti documenti:

A) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (utilizzare il modello di dichiarazione Allegato “A” del presente capitolato speciale, da adattare alle circostanze proprie del concorrente) sottoscritta con firma leggibile attestante, ai sensi del TU 445/2000, con la quale concorrente dichiara:

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a 1) di accettare tutte le condizioni della procedura di gara e di obbligarsi all’osservanza della disciplina prevista dal bando di gara;

a 2) di aver preso visione diretta dei luoghi di effettuazione del servizio e delle condizioni di lavoro (sopralluogo obbligatorio);

a 3) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione delle proprie offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata che rimarrà ferma e vincolante per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte;

a 4) di:

a) aver eseguito, in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, presso ospedali o strutture residenziali per ospiti autosufficienti e/o non autosufficienti, per un importo non inferiore ad € 300.000,00 (IVA esclusa), di cui almeno 50.000,00 all’anno per i tre anni sopra considerati (2009, 2010 e 2011) per servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e €. 100.000,00 (IVA esclusa) per servizio di lavaggio degli effetti di vestiario degli ospiti (2009, 2010 e 2011);

b) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14065:2004 “Tessili trattati in lavanderia. Sistemi di controllo della biocontaminazione.”.

(in caso di RTI per le imprese mandanti si rammenta quanto previsto dall’art. 3.1 del capitolato)

a 4 bis) (solo nel caso di avvalimento) che il/i soggetto/i ausiliario/i è/sono:

per i requisiti ________________________________________________________

Denominazione _______________________________________, con sede legale in

_______________________________. Via /Piazza _____________________, n. _____, CAP.

_____________;

codice fiscale n. __________________; partita I.V.A. n. _____________________; Numero di iscrizione al Registro delle Imprese ____________________ della C.C.I.A.A. di

_______________________________;

Legale rappresentante ___________________________________________________;

per i requisiti ________________________________________________________

Denominazione _______________________________________, con sede legale in

_______________________________. Via /Piazza _____________________, n. _____, CAP.

_____________;

codice fiscale n. __________________; partita I.V.A. n. _____________________; Numero di iscrizione al Registro delle Imprese ____________________ della C.C.I.A.A. di

_______________________________;

Legale rappresentante ___________________________________________________, e che lo/gli stesso/i non partecipa/no alla presente gara;

(in caso di avvalimento andranno compilate le dichiarazioni di cui ai modelli A bis e A ter e allegata il contratto - in originale o copia autenticata. Si rammenta quanto previsto dall’art.

3.1).

a 5) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 74 del D.P.R. n. 554 del 1999, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento

 non intende avvalersi del subappalto;

 intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, la seguente parte del contratto ………....

per una quota del ……….% (dicasi ………) alla ditta ……… (indicare estremi di identificazione

a 6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara e per la stipula e gestione del contratto, e di autorizzarne il trattamento ai sensi della L.

196/2003;

a 7) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 163/2006 e smi per il tramite del seguente numero di fax _____________________

(17)

In alternativa indica l’indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai sensi dell’art. 79 D. Lgs 16372006 e smi: __________________________________________________;

B) Dichiarazione sostitutiva (utilizzare modello di dichiarazione Allegato “B” del presente capitolato speciale da adattare alle circostanze proprie del concorrente), ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente gli estremi di identificazione della ditta, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento valido di riconoscimento, o per le imprese straniere - secondo legislazione del Paese di appartenenza, che attesti/indichi:

b 1) l’iscrizione alla CCIAA indicando per quale attività l’impresa è iscritta, numero registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta, (località/Cap-indirizzo) codice fiscale, partita IVA, il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

b 2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1, lettere da a) a m- quater) del D. Lgs. 163/2006 e smi;

b 3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,

OVVERO

di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato e/o decreti penali divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex articolo 38 comma 2 del D. Lgs.

163/2006 e smi;

b 4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

OVVERO

- che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e smi (tale dichiarazione può essere resa dal dichiarante qualora ne abbia direttamente conoscenza – art. 47 c. 2 D.P.R. 445/2000)

OVVERO

- di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi, adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione (la dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna medesima);

b 5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

OVVERO

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b 6) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge n. 383 del 18/10/2001 (emersione dall’economia sommersa);

b 7) di non essere falliti e che non sono in corso procedure fallimentari o altre procedure concorsuali;

b 8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ala lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68)

OVVERO

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il il diritto ala lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;

OVVERO

(18)

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto - successivamente al 18.01.2000 - ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge 68/1999;

b 9) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

OVVERO

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

OVVERO

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

(Nel caso in cui il concorrente partecipi ad una medesima procedura in situazione di controllo con altro operatore economico, dovrà aggiungere al plico A una busta sigillata recante all’esterno la dicitura : “Contiene documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta”);

b 10) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 163/2006 e smi per il tramite del seguente numero di fax _____________________

In alternativa indica l’indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai sensi dell’art. 79 D. Lgs 16372006 e smi: __________________________________________________;

C) Dichiarazione sostitutiva (utilizzare il modello di dichiarazione Allegato “C” del presente capitolato speciale da adattare alle circostanze proprie del concorrente) sottoscritta con firma leggibile attestante, ai sensi del TU 445/2000 da rendersi a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:

in caso di ditta individuale: titolare e direttore tenico; in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società e consorzi: tutti gli amministratori dotati di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico; ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

c 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e smi;

c 2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex articolo 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e smi;

c 3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

OVVERO

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 D) La dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti cessati, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), D.lgs.

163/2006, in conformità all’allegato “Modello D” da adattare alle circostanze proprie del concorrente parte integrante del presente capitolato speciale, per tutti i soggetti, previsti dal citato articolo, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso non vi siano soggetti cessati nell’ultimo anno, il “Modello D” deve essere presentato barrato e comunque tale condizione va comunque dichiarata (vedi la dichiarazione sub b 4).

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale , indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e smi il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne, quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è

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intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini del comma 1, lettera e) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e smi, si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, fermo restando a quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’art. 27 comma 1-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.

81 e smi;

- ai fini del comma 1, lettera g) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e smi, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art.

48 commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

- ai fini del comma 1, lettera g) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e smi, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 comma 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.

266;

- i soggetti di cui all’art. 47 c. 1 del D. Lgs 163/2006 e smi dimostrano, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del del D. Lgs 163/2006 e smi il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

E) L’elenco delle strutture presso le quali sono stati resi nel triennio 2009, 2010 e 2011 servizi e forniture di cui al presente capitolato, con indicazione, per singola struttura, del n. di ospiti non autosufficienti e dell’importo (al netto dell’IVA) per servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, per servizio di noleggio e lavaggio divise del personale dipendente e servizio di lavaggio della biancheria ed effetti di vestiario di proprietà degli ospiti.. Poiché ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/12/2001, dal 01/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli att. 46 e 47 del DPR 445/2000.

F) Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, con le modalità indicate al corrispondente articolo del presente capitolato (art. 3.6) e impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.

G) Dimostrazione del versamento del contributo di €. 80,00 a favore dell’“Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese è richiesta inoltre, a pena di esclusione, la produzione, sempre all’interno del plico A, della seguente documentazione:

- mandato conferito al capogruppo dagli altri soggetti riuniti, risultante da scrittura privata autenticata, recante l’indicazione delle parti di contratto che verranno eseguite dalle singole imprese e la quota di partecipazione di ciascun soggetto al raggruppamento

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del capogruppo, risultante da atto pubblico.

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione delle parti di contratto che verranno eseguite dalle singole imprese e la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al costituendo raggruppamento (cfr: sentenza Consiglio di Stato n. 1001 del 01.03.2007).

In caso di “raggruppamento di imprese” le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti A), B), C), D), e E) devono essere prodotte oltre che dalla mandataria anche dalle imprese mandanti.

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti di contratto che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006.

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