Corso IAP
IMPRENDITORE AGRICOLO (ART.2135 C.C.)
E
IAP (IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE)
ASPETTI CIVILISTI, FISCALI E
DIFFERENZE TRA LE DUE DEFINIZIONI
CODICE CIVILE
DEFINIZIONE IMPRENDITORE AGRICOLO (1^parte)
Art. 2135
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
CODICE CIVILE
DEFINIZIONE IMPRENDITORE AGRICOLO (2^parte)
Art. 2135
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
D.Lgs 99/2004 Art.1 - DEFINIZIONE IAP (Imprenditore agricolo professionale)
E’ IAP colui dedica ad attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da queste attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (non rilevano ai fini del calcolo i redditi da capitale o di pensione).
Le percentuali di prevalenza tempo e reddito sono diminuite al 25% per gli imprenditori operanti nelle zone svantaggiate così definite dall’articolo 17 del regolamento 1257/1999 CE.
D.Lgs 99/2004 Art.1 - DEFINIZIONE IAP (Imprenditore agricolo professionale)
Le società agricole possono assumere la qualifica di IAP solo se lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e se sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) nelle società di persone almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP. Nelle S.a.S (società in accomandita semplice) la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nelle cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di
aziende agricole, almeno un quinto dei soci deve essere IAP;
c) nelle società di capitali, almeno un amministratore deve essere IAP.
DIFFERENZE PRINCIPALI
Allo IAP sono riconosciuti ulteriori vantaggi rispetto al «semplice»
imprenditore ai sensi del c.c. . I principali per rilevanza sono i seguenti:
✓ Può presentare piani di miglioramento al comune per realizzare nuove volumetrie aziendali da destinare alle attività agricole (magazzini, rimesse attrezzi, ecc);
✓ Può partecipare ai bandi per l’erogazione dei contributi comunitari a sostegno dell’agricoltura;
✓ Può beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi rustici (a condizione che sia anche iscritto all’INPS per il versamento della contribuzione agricola).
Aspetti fiscali – IVA
I regimi IVA applicabili all’impresa agricola per le attività agricole principali (coltivazione, allevamento, selvicoltura)sono
:
✓
Regime di esonero
✓
Regime speciale agricolo
✓
Regime normale
Per beneficiare dei primi due regimi in elenco i prodotti agricoli (o ittici) ceduti devono essere quelli compresi nella tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72 e devono essere ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
Aspetti fiscali – IVA
REGIME di ESONERO
(Art. 34 comma 6 DPR 633/1972)
I produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad € 7.000,00, composto per almeno 2/3 da prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del DPR 633/72, sono esonerati dagli adempimenti contabili.
Aspetti fiscali – IVA
REGIME di ESONERO
(Art. 34 comma 6 DPR 633/1972)
I produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad € 7.000,00, composto per almeno 2/3 da prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del DPR 633/72, sono esonerati dagli adempimenti contabili.
Devono semplicemente conservare e numerare le fatture di acquisto e le autofatture di vendita emesse dai clienti (non possono emettere direttamente le fatture).
Al superamento del limite di € 7.000,00 di volume d’affari il regime cessa a partire dall’anno successivo.
È possibile rinunciare all’esonero comunicando l’opzione all’AdE. L’opzione è vincolante per almeno 3 anni.
Aspetti fiscali – IVA
REGIME APECIALE AGRICOLO (Art. 34 DPR 633/1972)
Prevede la detrazione dell’IVA, non sulla base degli acquisti effettuati,
bensì sulla base di percentuali di compensazione, determinate da apposito Decreto Ministeriale. Chi adotta questo regime applica alle cessioni di
prodotti agricoli l’aliquota prevista per il bene ceduto, ma calcola la liquidazione dell’imposta da versare all’erario portando in diminuzione dall’IVA esposta in fattura, l’IVA calcolata sullo stesso imponibile
applicando le percentuali di compensazione indicate nel Decreto.
Esempio: CESSIONE DI VINO IN REGIME SPECIALE AGRICOLO
Aliquota IVA ordinaria vino = 22% Percentuale di compensazione = 12,30%
vendite del periodo € 1.000,00 + IVA 22% = € 220,00 di IVA a debito Iva detraibile del periodo = 1.000,00 (Vendite del periodo) X 12,30%
(percentuale di compensazione) = euro 123,00 IVA dovuta = 220,00 – 123,00 = 97,00
Aspetti fiscali – IVA
REGIME APECIALE AGRICOLO (Art. 34 DPR 633/1972)
Questo regime si può applicare solamente alla cessione di prodotti agricoli elencati nella Tabella A, parte I, del DPR n. 633/72.
L’IVA effettivamente pagata sugli acquisti non è detraibile.
Infine per la vendita diretta (al consumatore finale) non c’è obbligo di certificare i corrispettivi con registratore telematico, ma resta
l’obbligo di compilare il registro dei corrispettivi cartaceo a fine
giornata riportando le vendite giornaliere suddivise per le rispettive aliquote IVA.
Aspetti fiscali – IVA
REGIME NORMALE
I produttori agricoli possono comunque optare per l’applicazione dell’IVA nel modo normale. L’opzione è vincolante per almeno 3 anni solari e permane fino a revoca.
Nel regime normale dall’IVA dovuta per le operazioni di vendita effettuate (IVA a debito) viene detratto l’ammontare dell’imposta assolta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi afferenti l’esercizio di impresa (IVA a credito).
In questo caso per la vendita diretta (a consumatore finale) c’è obbligo di certificazione del corrispettivo (registratore telematico).
Aspetti fiscali – IVA
PRINCIPALI ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I REGIMI IVA (escluso quello di ESONERO)
✓ Tenuta scritture contabili (registrazione acquisti e vendite)
✓ emissione fatture elettroniche per le cessioni
✓ Liquidazione periodica e versamento dell’imposta dovuta:
Trimestrale: se nell’anno solare precedente è stato realizzato un volumed’affari non superiore ad € 700.000,00 nel caso di cessioni di beni (o di € 400.000,00 per prestazioni di servizi). I soggetti che esercitano questa opzione hanno l’onere di maggiorare le somme da versare di un importo pari all’1%
Mensile: se il volume d’affari dell’anno precedente è superiore ad € 700.000,00 per le cessioni di beni (o di € 400.00,00 per prestazioni di servizi)
✓ Presentazione della dichiarazione IVA annuale
Aspetti fiscali – IVA
IMPORTANTE!!!
✓ La scelta del regime fiscale IVA deve essere oggetto di attenta e qualificata valutazione, se necessario avvalendosi di un consulente esperto, ponderando la scelta sulla base di una previsione attendibile delle attività (volumi delle vendite, costi di produzione ed investimenti previsti) che prenda a riferimento i dati di almeno 5 anni (10 se previsti investimenti in beni strumentali immobili), in modo da considerare anche ipotesi di cambi di regime con applicazione delle rettifiche. Le rettifiche sono quote di IVA (da recuperare o da riversare all’erario) che originano proprio in conseguenza di una opzione per cambio di regime.
IMPOSTE SUI REDDITI
PER LE ATTIVITA’ PRINCIPALI AGRICOLE, OVVERO 1. Coltivazione del terreno agricolo
2. Silvicoltura: attività diretta alla cura e alla riproduzione del bosco
3. Allevamento degli animali se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del
fabbisogno degli animali allevati
SI PARLA DI REDDITO FONDIARIO. IL REDDITO DA DICHIARARE NON VIENE DETERMINATO PER
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI, MA
SEMPLICEMENTE RIVALUTANDO I REDDITI CATASTALI RELATIVI AI TERRENI CONDOTTI DALL’IMPRESA.
REDDITI FONDIARI
I redditi fondiari si dividono in:
➢ REDDITO DOMINICALE: è la quota di reddito che viene attribuita al possessore di un terreno agricolo. Soggetti passivi sono quindi i proprietari dello stesso
➢ REDDITO AGRARIO: è la quota di reddito che viene attribuita al terreno sulla base del suo potenziale produttivo. I soggetti passivi obbligati a dichiararlo sono quindi coloro che coltivano (conducono) il terreno (direttamente o tramite dipendenti). Sono conduttori anche l’affittuario o il comodante
Il RD e il RA sono determinati sulla base di tariffe d’estimo stabilite dalla legge
catastale in base a qualità e classe della coltura svolta sul terreno. Ai fini del calcolo delle imposte sui redditi ai valori indicati in visura catastale si applicano dei coefficienti di rivalutazione e si indica il risultato in dichiarazione dei redditi. Il reddito dichiarato fiscalmente da una impresa agricola non è di conseguenza indicativo dei reali
guadagni/perdite originate dall’esercizio dell’attività e dalle risultanze della
contabilità. Fanno eccezione alcune società che sono obbligate a redigere i bilanci e che subiscono le regole ordinarie di determinazione del reddito. Queste ultime, se sono società esclusivamente agricole, possono comunque optare per la tassazione a reddito fondiario.
Reddito eccedentario di allevamento
L’allevamento rientra nella tassazione a reddito
fondiario quando i terreni coltivati dalla medesima impresa producono il fabbisogno teorico di
mangimi per alimentare almeno un quarto dei capi animali allevati.
Qualora i limiti fissati siano superati, il reddito
eccedente viene determinato su base forfetaria,
con un criterio tabellare che assegna un valore di
reddito per ciascun capo eccedente.
DISCIPLINA FISCALE AGRITURISMO
L’ agriturismo è un’attività secondaria svolta
dall’imprenditore agricolo (singolo o associato) con la stessa P.IVA dell’attività agricola, ma
soggetta a dei regimi fiscali di determinazione dell’IVA e del reddito differenti. Per questo
motivo la contabilità dell’Agriturismo deve
essere tenuta separatamente da quella
agricola.
AGRITURISMO – DETERMINAZIONE REDDITO
L’impresa agrituristica determina il reddito imponibile applicando ai ricavi conseguiti al netto dell’IVA, un coefficiente di redditività del 25%
(forfetizzazione).
Non sono considerati ricavi eventuali contributi ricevuti per l’investimento.
Non possono determinare forfetariamente il reddito
le società di capitali, le società cooperative, gli enti
aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali, le società e gli enti di ogni
tipo non residenti nel territorio dello Stato.
IVA ATTIVITA’ AGRITURISTICA
Anche ai fini IVA, per regime naturale, all’attività agrituristica si applica la determinazione forfettaria dell’imposta da versare. E’ dovuto all’erario il 50%
dell’imposta incassata sui corrispettivi. Non
si può quindi recuperare l’IVA sostenuta
sugli acquisti.
AGRITURISMO
RINUNCIA REGIME FORFETTARIO
Le imprese agrituristiche che possono beneficiare
del regime forfettario hanno la facoltà di
rinunciarvi, ma la rinuncia ha obbligatoriamente
effetto sia sulla determinazione del reddito che
sulla liquidazione dell’IVA. Pertanto rinunciando al
regime forfettario i redditi saranno calcolati per
differenza tra ricavi e costi, mentre l’IVA sarà
liquidata per differenza tra quella incassata dalle
vendite e quella pagata sulle forniture.
ATTIVITA’ CONNESSE
La riformulazione dell’ art.2135 del c.c. ha ridisegnato l’ambito di operatività dell’imprenditore agricole, consentendogli, dal 2001 di esercitare le attività connesse. Queste si distinguono in due categorie:
➢
attività diretta alla manipolazione/trasformazione del prodotto coltivato
➢
attività di fornitura servizi mediante l’utilizzo
prevalente di beni strumentali e risorse umane
normalmente impiegate nell’attività primaria di
produzioni agricole.
ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI TRASFORMAZIONE
Rientrano nella tassazione catastale le attività agricole connesse esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla sostanziale manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli, il cui
prodotto finale rientri nell’apposito elenco
approvato (ed aggiornato periodicamente) con
Decreto Ministeriale, a condizione che i prodotti
ottenuti siano prevalentemente composti dalla
produzione propria e diretta in azienda
ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI TRASFORMAZIONE
Rientrano nella tassazione catastale le attività agricole connesse esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla sostanziale manipolazione o trasformazione di
prodotti agricoli, il cui prodotto finale rientri nell’apposito elenco approvato (ed aggiornato periodicamente) con Decreto Ministeriale, a condizione che i prodotti ottenuti siano prevalentemente composti dalla produzione
propria e diretta in azienda.
Se il prodotto finale (manipolato o trasformato) non rientra nell’elenco di cui sopra, il reddito viene
determinato applicando ai ricavi ottenuti dalla vendita dello stesso, il coefficiente di redditività del 15%.
ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI TRASFORMAZIONE
L’utilizzo di prodotti acquistati da terzi è consentito :
per un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva
per il miglioramento qualitativo la propria produzione
per ampliare la gamma dei prodotti offerti
Le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli prese di per sé
singolarmente non possono mai rientrare nel reddito catastale bensì reddito d’impresa in quanto viene a mancare la
connessione
ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Si ha attività agricola connessa di servizi quando si verificano i seguenti presupposti.
➢ Presupposto soggettivo: l’attività è svolta dallo stesso imprenditore qualificato come agricolo in quanto svolge una attività agricola principale.
➢ Presupposto oggettivo: i servizi sono effettuati tramite l’utilizzo
prevalente dell’attrezzatura agricola normalmente utilizzata nell’attività agricola principale.
L’attività non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale (circ. 44/E del 2002).
Le attrezzature utilizzate per fornire servizi a terzi devono essere prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell’attività
principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell’attività di servizi per conto terzi (circ. 44/E del 2004).
ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Il regime fiscale naturale adottabile per l’attività connessa di prestazione di servizi è il regime forfetario.
L’IVA è liquidata e versata all’erario in misura pari al 50%
dell’imposta fatturata ai clienti
Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 25%.
Se si applica il sistema forfettario non viene consentita nessuna deduzione di oneri né costi come ad esempio
interessi passivi mutui, costi dei dipendenti, recupero costi di beni ammortizzabili.
É sempre possibile optare per il regime normale