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Il D. Lgs. 81/08: GUIDA ILLUSTRATA per la comprensione dei principali obblighi in materia di Sicurezza sul Lavoro

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PARTE PRIMA

INTRODUZIONE AL D. Lgs. 81/’08 Par. 1 – Introduzione

Par. 2 – Campo di Applicazione

Par. 3 – Organigramma della sicurezza e principali figure Par. 4 – Definizioni Fondamentali

Il D. Lgs. 81/08:

GUIDA ILLUSTRATA per la comprensione dei principali

obblighi in materia di Sicurezza sul

Lavoro

2013

[Documento illustrativo per le aziende e le imprese che vogliono essere informate e conoscere gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/’08 (Ex 626), in materia di Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro.

Proprietà Sicurlav Studio – Dott. Stefano Giacomelli, vietata diffusione, COPIA, riproduzione e distribuzione]

(2)

1 - INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” è la nuova normativa, in tema si sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e nei cantieri.

Caratteristiche

E’ il nuovo Testo Unico riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

Composto da 306 articoli e 51 Allegati Tecnici;

Abroga tutte le precedenti leggi riguardanti la salute, la sicurezza, e la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresa anche quindi la “626”

Principali novità

Nuovi contenuti all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi: Stress, Rischi rilevanti, Tutela delle Lavoratrici Madri, Organigramma aziendale e ruoli bel definiti, programma futuro degli interventi, programma futuro di formazione;

Maggiore tutela del lavoratore: formazione, informazione ed addestramento specifica;

Elezione obbligatoria Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

Sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni, tra le quali mancata elaborazione del Documenti di Valutazione dei Rischi, Mancata elaborazione del Piano di Emergenza, mancata Formazione e Informazione dei lavoratori, mancata costituzione e nomina RSPP

Arresto e/o sanzioni fino a € 10.000

Obiettivi:

Miglioramento nel tempo della Sicurezza e Prevenzione;

Formazione, Informazione e Addestramento specifica per ogni lavoratore;

Coinvolgimento per la stesura dei Documenti della Sicurezza lavoratori, soci, Medico Competente e Dirigenti.

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 3 comma 1

“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”

Art. 3 da comma 4 a 10

“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché' ai soggetti ad essi equiparati”

Il decreto Legislativo è rivolto a qualsiasi attività, di qualunque settore o tipologia, che abbia almeno n. 1 lavoratore (Art. 2 comma 1, lettera a. Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici [..]) o società composte anche da soli soci (es. Snc), ivi inclusi anche lavoratori autonomi e collaboratori familiari

(3)

3 - L’ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA E DEFINIZIONE DELLE FIGURE PRINCIPALI Abbreviazioni Fondamentali

DdL Datore di Lavoro

RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Mc Medico Competente

Organigramma Sicurezza Obbligatorio

Sig. Mario Rossi

Interno o Esterno

Interno o Esterno

Principali Soggetti della Sicurezza

Qualora la tipologia di rischio o l’attività dei lavoratori comporti l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria

DdL

RSPP

RSPP Interno: Sig. Mario Rossi

Il DdL deve effettuare corso di formazione c/o Agenzia Accreditata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per un n. di ore pari alla classificazione del rischio della propria azienda:

Rischio BASSO 16 ore (costo € 200)

Rischio MEDIO 32 ore (costo € 300)

Rischio ALTO 48 ore (costo € 350)

Il DdL diventa a tutti gli effetti “Responsabile della Sicurezza” della propria azienda, soggetto a compiti e obblighi specifici, penalmente e civilmente responsabile

RSPP Esterno: Ing./Dott. Marco Bianchi

Il DdL designa professionista esterno in qualità di persona tecnico esperto in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il Professionista diventa il “Responsabile della sicurezza dell’azienda” soggetto a compiti e obblighi specifici, penalmente e civilmente responsabile

(Costo € in relazione alla tipologia di attività)

RLS

RLS Interno: Sig. Simone Neri

Il RLS viene eletto tra tutti i lavoratori dell’azienda; è il

“portavoce” delle problematiche inerenti la sicurezza, la formazione ecc. dei lavoratori.

Collabora nella redazione del DVR

Il RLS deve effettuare corso di formazione c/o Agenzia Accreditata di 32 ore (costo € circa 400).

RLS Esterno: Sig.ra Flavia Verdi

Il RLS può essere territoriale o di comparto produttivo.

Viene messo a disposizione da Organismi paritetici, sindacati, Confcommercio, ConfArtigianato ecc.

L’azienda paga annualmente bollettino da 18,75 € circa per ciascun lavoratore.

Mc

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Definizione ed approfondimenti delle figure

DdL

Il DdL è il primo e il principale destinatario di tutti gli obblighi derivanti dalle norme sull’igiene e sulla sicurezza sul lavoro.

Il DdL deve:

• Valutare tutti i rischi presenti in azienda (art. 17 comma 1);

• Organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze;

• Nominare il RSPP (art. 17 comma 2);

• Nominare il Mc se i rischi aziendali lo richiedono (art. 18 comma 1);

• Informare, Formare e addestrare i lavoratori (Artt. 36 e 37) RSPP

Responsabile della sicurezza nel luogo di lavoro.

Tale funzione può essere svolta direttamente dal DdL (se addetti < 30) o da consulente esterno

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambiente di lavoro.

Figura che collabora con il DdL, RSPP e Mc per la stesura del DVR e le attività che riguardano la sicurezza e la prevenzione

AI Persona incaricata emergenza Antincendio con corso secondo D.M.16 Marzo 1998

APS Persona incaricata interventi Primo Soccorso secondo D.M. 388/03 Mc Medico specializzato in Medicina del lavoro che si occupa delle visite

periodiche e degli esami dei lavoratori per giudicarne l’idoneità alla mansione

DdL, RSPP, RLS, AI e APS costituiscono il:

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Obiettivi:

Individuazione Fattori di Rischio;

Elabora Misure Preventive e Protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

Propone Programmi di Formazione, Informazione e Addestramento

L’ ATTIVITA’ E’ CONTINUA NEL TEMPO!!!!

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4 – DEFINIZIONI FONDAMENTALI

Art. 2 “Definizioni”

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari [..]

SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute

PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

RISCHIO Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

INFORMAZIONE

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e le procedure ADDESTRAMENTO

PREVENZIONE Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione

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PARTE SECONDA

DOCUMENTI E FORMAZIONE OBBLIGATORI Par. 1 – Documenti Obbligatori Generali

Par. 2 – Documenti Obbligatori Specifici

Par. 3 – Formazione, Informazione ed Addestramento Par. 4 – Formazione Accordo Stato Regioni

D. Lgs. 81/08:

Documenti e Formazione

Obbligatori 2013

[Documento illustrativo per le aziende e le imprese che vogliono essere informate e conoscere gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/’08 (Ex 626), in materia di Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro.

Proprietà Sicurlav Studio – Dott. Stefano Giacomelli, vietata copia, diffusione e distribuzione]

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1 – DOCUMENTI OBBLIGATORI GENERALI

1

Tipo di Documento Documento di Valutazione dei Rischi 81/08 – DVR – Ex 626 Art. di Riferimento Art. 28 D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento cardine della Sicurezza che mira ad analizzare i Rischi connessi all'attività lavorativa e ad identificare misure di Prevenzione e Protezione atte a ridurre i rischi individuati; analizza inoltre le strutture e il lay out aziendale in rispetto delle normative vigenti

Il Documento ha generalmente validità di 2 -3 anni; qualora si verifichino cambiamenti organizzativi, produttivi, gestionali è necessaria integrazione/revisione immediata

Dal 01 Giugno 2013, tutte le aziende, anche al di sotto di n. 10 dipendenti (numero per il quale era possibile redigere l’autocertificazione della Valutazione dei Rischi), devono possedere questo documento

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Bar, Negozi, Officine, Calzaturifici, Ristoranti, Uffici di qualsiasi genere Costo Indicativo Da € 300 fino a € 1000

(costo in relazione alla tipologia di attività)

2

Tipo di Documento Piano di Emergenza ed Evacuazione e relative Planimetrie Valutazione Rischio Incendio

Art. di Riferimento Art. 28 D. Lgs. 81/'08 e DM 16 Marzo 1998

Descrizione Documenti atti ad analizzare il carico incendio dei vari locali dell'azienda e alla formalizzazione dei percorsi e delle vie di esodo, n. e caratteristiche dei presidi antincendio necessari e degli addetti incaricati all'emergenza, antincendio e primo soccorso

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Bar, Negozi, Officine, Calzaturifici, Ristoranti, Uffici di qualsiasi genere Costo Indicativo Da € 300 fino a € 800

(costo in relazione alla tipologia di attività)

3

Tipo di Documento Documento Valutazione Rischio Stress Lavoro – Correlato Art. di Riferimento Art. 28 D. Lgs. 81/'08

Descrizione Da redigere dal 01 Gennaio 2011 per tutte le aziende, indistintamente dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Bar, Negozi, Officine, Calzaturifici, Ristoranti, Uffici di qualsiasi genere Costo Indicativo Da € 100 fino a € 300

(costo in relazione alla tipologia di attività)

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2 – DOCUMENTI OBBLIGATORI SPECIFICI

1

Tipo di Documento Documento di Valutazione Rischio Chimico Art. di Riferimento Titolo IX D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento di valutazione di Rischio Specifico Ove attività comporti utilizzo di prodotti chimici o esposizione a rischio chimico

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Fotografi, Parrucchieri, Industrie chimiche ecc.

Costo Indicativo Da € 200 fino a € 600

(costo in relazione alla tipologia di attività)

2

Tipo di Documento Documento di Valutazione Rischio Biologico Art. di Riferimento Titolo VIII D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento di valutazione di Rischio Specifico Ove attività comporti esposizione a rischio biologico

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Laboratori, reparti ospedalieri Costo Indicativo Da € 200 fino a € 600

(costo in relazione alla tipologia di attività)

3

Tipo di Documento Documento di Valutazione Rischio Rumore Art. di Riferimento Titolo V D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento di valutazione di Rischio Specifico Ove attività comporti utilizzo di macchine ed attrezzature

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Falegnamerie, Officine meccaniche ecc.

Costo Indicativo Da € 200 fino a € 600

(costo in relazione alla tipologia di attività)

4

Tipo di Documento Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni Meccaniche Art. di Riferimento Titolo V D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento di valutazione di Rischio Specifico Ove attività comporti utilizzo di macchine ed attrezzature e/o veicoli di trasporto

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Falegnamerie, Officine meccaniche, Corrieri ecc.

Costo Indicativo Da € 200 fino a € 600

(costo in relazione alla tipologia di attività)

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5

Tipo di Documento Documento di Valutazione Rischio Movimentazione Carichi Art. di Riferimento Titolo VI D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento di valutazione di Rischio Specifico Ove attività comporti il sollevamento, spinta, trasporto manuale dei carichi

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Magazzini

Costo Indicativo Da € 200 fino a € 600

(costo in relazione alla tipologia di attività)

6

Tipo di Documento Documento di Valutazione Rischio Movimentazione Carichi Art. di Riferimento Titolo VI D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento di valutazione di Rischio Specifico Ove attività comportino lavorazioni e movimenti ripetitivi o in serie

Campo di applicazione Obbligatorio per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti). Escluso Lavoratori Autonomi

Es. Officine con catene di montaggio Costo Indicativo Da € 200 fino a € 600

(costo in relazione alla tipologia di attività)

7

Tipo di Documento Piano Operativo di Sicurezza - POS Art. di Riferimento Titolo VI D. Lgs. 81/'08

Descrizione Documento di valutazione di Rischio per l’attività specifica di cantiere

Campo di applicazione Obbligatorio per attività di lavoro all’interno dei cantieri. Non sono esclusi Lavoratori Autonomi

Es. Idraulici, Muratori ecc.

Costo Indicativo Da € 200 fino a € 500

(costo in relazione alla tipologia di attività)

(10)

3 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

La Formazione risulta assolutamente obbligatoria per qualsiasi tipologia di attività, settore e società (anche con soli soci Snc, Srl senza dipendenti).

Compresi Lavoratori Autonomi

1

Tipo di Formazione CORSO ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE Art. di Riferimento Artt. 36 e 37, DM 10 Marzo 1998

Descrizione Corso di formazione antincendio

Rischio Basso (5 ORE) Medio (8 ORE) Alto (12 ORE)

Per normativa sono genericamente necessari almeno n. 2 addetti ogni 10 unità.

Rilascio di:

- Attestato di Formazione ai sensi delle Normative Vigenti - Materiale Didattico

Il corso ha validità permanente Costo Indicativo € 100 Rischio Medio 8 ore

2

Tipo di Formazione CORSO PRIMO SOCCORSO Art. di Riferimento Artt. 36 e 37, DM 388/03 Descrizione Corso di formazione antincendio

Cat. A (8 ORE) Cat. B (12 ORE) Cat. C (16 ORE)

Per normativa sono genericamente necessari almeno n. 2 addetti ogni 10 unità.

Rilascio di:

- Attestato di Formazione ai sensi delle Normative Vigenti - Materiale Didattico

Il corso ha validità 3 anni dalla data di rilascio; dopodiché è necessario fare rinnovo di 4 ore entro la data di scadenza

Costo Indicativo € 150 Rischio Cat. B

3

Tipo di Formazione INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. di Riferimento Artt. 36 e 37

Descrizione Riunioni informative con i lavoratori, consegna di opuscoli informativi, momenti di informazione sul luogo di lavoro

Attività da effettuarsi per la normativa con cadenza annuale, verbalizzata su specifico documento

Costo Indicativo € 150 Rischio Cat. B

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4 – FORMAZIONE ACCORDO STATO REGIONI

L’accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, ed entrato in vigore il 26 Gennaio 2012 e disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/’08, Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

L’accordo Stato Regioni si riferisce a tutte le Aziende, Attività, Enti, che abbiano anche solo n. 1 dipendente; qualsiasi attività lavorativa, dal negozio alla grande distribuzione, dall’Artigiano alla grande Azienda è soggetta ad ottemperare a quanto disciplinato dall’accordo stato regioni.

L’accordo Stato Regioni è un percorso formativo che ciascun lavoratore di ciascuna Azienda deve fare secondo la seguente modalità:

- Assunti dopo 26 Gennaio 2012: percorso formativo da completare entro 60 giorni dall’assunzione;

- Assunti prima 26 Gennaio 2012: percorso formativo da completare entro Dicembre/Gennaio 2013.

N.B. Sono valevoli tutti i contratti di assunzioni, compresi i lavoratori stagionali

Il percorso formativo sopra citato è obbligatorio ed è articolato su:

- Formazione Generale: formazione di durata di n. 4 ore, di comune contenuto a tutti i lavoratori facenti parte di qualsiasi attività lavorativa. Argomenti: concetti di rischio, danno prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

- Formazione Specifica: i contenuti della formazione e la durata minima in ore della formazione specifica varia in funzione della classificazione di rischio dell’azienda, come da seguente tabella:

Rischio Basso N. 4 Ore Formazione Specifica

Assicurazioni, Alberghi e Ristoranti, Commercio, Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni Sportiva, Servizi Domestici

Rischio Medio N. 8 Ore Formazione Specifica

Agricoltura, Pesca, P.A. Istruzione, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza Sociale

Rischio Alto N. 12 Ore Formazione Specifica

Costruzioni, Industria Alimentare, Estrattiva, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Chimica

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In totale: Form. Generale + Formazione Specifica + Aggiornamento

La Formazione avviene in aula, tramite utilizzo di percorsi multimediali, valutazioni di apprendimento e proiezioni di materiale; a tutti i partecipanti verrà rilasciato materiale necessario per la partecipazione attiva ai corsi di formazione.

La formazione, secondo quanto riportato nell’accordo:

- Garantirà Equilibrio tra le lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative e relative discussioni e lavori in gruppo;

- Favorirà metodologie di apprendimento interattive, basate ad esempio sul problem solving, applicate a simulazioni o a situazioni specifiche, ponendo particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legate alla prevenzione;

- Prevedrà dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche.

L’accordo Stato Regione sancisce che i docenti devono possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente ai lavoratori solamente se, come da normativa, verrà effettuata la frequenza del 90% delle ore di formazione previste.

Gli attestati riporteranno, secondo l’Accordo:

- Indicazione del soggetto organizzatore;

- Normativa di Riferimento

- Dati Anagrafici e profilo professionale del corsista;

- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento, e relativo monte ore frequentato;

- Periodi di svolgimento del corso

- Firma e Timbro del soggetto organizzatore del corso

1

Tipo di Formazione ACCORDO STATO REGIONI Art. di Riferimento Artt. 36 e 37

Costo Indicativo € Costo in Base alla tipologia di attività

Riferimenti

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