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Regione Lombardia. Monza e Brianza. Seduta del

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(1)

R e g i o n e L o m b a r d i a

A S L M o n z a e B r i a n z a

Deliberazione n.

361

Seduta del

31 OTT20U

Convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e Controllo dei prodotti derivati, per Io svolgimento di attività di tirocinio a fini didattico - integrativi.

Il Direttore Generale Matteo Stocco coadiuvato da:

PUBBLICALA ALL'ALBO O N - M N E IL

07 NOV. 2014

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli

Il Direttore Sociale: Roberto Calia

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n.

X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco;

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia:

• art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato " C o n v e n z i o n i per l'uso d i s t r u t t u r e e x t r a u n i v e r s i t a r i e a i f i n i d e l l o s v o l g i m e n t o d i attività d i d a t t i c h e i n t e g r a t i v e " ;

• art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato

" R a p p o r t i t r a S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e d Università;

• Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, avente ad oggetto " T i r o c i n i f o r m a t i v i e d i a g g i o r n a m e n t o ' ' ' ' ;

• D . M . 25 marzo 1998, n. 142 avente ad oggetto " R e g o l a m e n t o r e c a n t e n o r m e d i a t t u a z i o n e d e i p r i n c i p i e d e i c r i t e r i d i c u i a l l ' a r t i c o l o 18 d e l l a L . 2 4 g i u g n o 1 9 9 7 , n . 1 9 6 " ;

• Direttiva n. 2/2005 del Ministero per la Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, avente ad oggetto

" T i r o c i n i d i f o r m a z i o n e e d o r i e n t a m e n t o " ;

• L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 avente ad oggetto "Testo u n i c o d e l l e l e g g i r e g i o n a l i i n m a t e r i a d i sanità";

• D.P.R. 16.04.2013, n. 62 avente ad oggetto " R e g o l a m e n t o r e c a n t e c o d i c e d i c o m p o r t a m e n t o d e i d i p e n d e n t i p u b b l i c i , a n o r m a d e l l ' a r t i c o l o 5 4 d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 3 0 m a r z o 2 0 0 1 , n . 1 6 5 " ;

• D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 avente ad oggetto " N u o v i i n d i r i z z i r e g i o n a l i i n m a t e r i a d i t i r o c i n i " ;

(2)

Re Lo

A S L M o n z a e B r ì a n z a

004489

Visto i l Codice Etico Comportamentale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, rev. del 25.10.2013;

Esaminata la nota mail, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali, pervenuta dall'Università degli Studi di Milano, in data 8.10.2014, con cui viene chiesta la disponibilità ad ospitare presso le strutture A S L M B gli specializzandi in Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti derivati, per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico;

Ritenuto opportuno formalizzare gli impegni di entrambe le parti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;

Richiamata la Procedura Convenzioni, rev 1, ottobre 2013;

Visto i l testo dello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato, in particolare, che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza;

Rilevato che è prestata dall'Università degli Studi di Milano garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli specializzandi;

Stabilito di designare il Dr. Tarcisio Cambiaghi - Responsabile del Settore Formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Personale, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo alla stipula della convenzione;

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1 ) di approvare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e Controllo dei prodotti derivati - per lo svolgimento attività di tirocinio a fini didattico - integrativi, come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

(3)

della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza;

3) di precisare, altresì, che è prestata dall'Università degli Studi di Milano apposita garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti;

4) di designare il Dr. Tarcisio Cambiaghi - Responsabile Settore Formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi;

5) di incaricare il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, quale Responsabile del Procedimento, degli adempimenti legati al perfezionamento della convenzione di cui trattasi ed i l Responsabile del Servizio Personale di ogni ulteriore adempimento conseguente l'adozione del presente provvedimento;

6) di depositare copia dell'allegata convenzione, debitamente sottoscritta, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali;

7) di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33.

IL DIRETTORE (Matte

G E N E R A L E ) Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola F^pjcssco Alparoney 11 Direttore Sanitario: Patrizia Zari

Il Direttore Sociale: Roberto Cali

(4)

R e g i o n e L o m b a r d i

A S L M o n z a e B r i a n z a

004491

361

Allegato alla delibera del Direttore Generale n.

dei 31OTT2014

Oggetto:

Convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e Controllo dei prodotti derivati, per Io svolgimento di attività di tirocinio a fini didattico - integrativi.

Il Responsabile del Procedimento Direttore Servizio Affari Generali e Legali

pseraj

Visto di congruità tecnica di competenza Direttore Dipartimento Amministrativo

Parere in ordine alla regolarità contabile Servizio Contabilità e Finanza

(5)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE D E L L A SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE A L L E V A M E N T O , IGIENE, PATOLOGIA D E L L E SPECIE ACQUATICHE C O N T R O L L O DEI PRODOTTI DERIVATI

Tra Azienda Sanitaria Locale con sede legale in rappresentata dal Direttore Generale,

, (d'ora innanzi denominato "Ente convenzionato");

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n.

80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore prò tempore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite la Facoltà di Medicina Veterinaria, con sede a Milano, in via Celoria 10 (d'ora innanzi denominata "Università");

Visto

- i l Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006 ( R i a s s e t t o d e l l e Scuole d i s p e c i a l i z z a z i o n e d i a r e a v e t e r i n a r i a )

Premesso

- Che Fart. 3 del D . M . del 27 gennaio 2006 prevede che la scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

- Che le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per l'espletamento di attività didattico- formative professionalizzanti dei medici veterinari;

- Che l'Ente convenzionato con nota del 02/09/2013 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici veterinari iscritti alla Scuola di specializzazione in A l l e v a m e n t o , I g i e n e P a t o l o g i a d e l l e specie a c q u a t i c h e e C o n t r o l l o d e i p r o d o t t i d e r i v a t i e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi

logistici e personale;

- Che l'Università e l'Ente convenzionato (di seguito "le Parti") intendono formalizzare i l proprio rapporto di collaborazione mediante la stipula di apposita convenzione che, sia in via generale che nello specifico, stabilisca i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale per lo svolgimento di attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in A l l e v a m e n t o , I g i e n e P a t o l o g i a d e l l e specie a c q u a t i c h e e C o n t r o l l o d e i p r o d o t t i d e r i v a l i ;

Viste

le deliberazioni favorevoli adottate dal:

- Consiglio della Scuola di specializzazione in A l l e v a m e n t o , I g i e n e P a t o l o g i a d e l l e specie a c q u a t i c h e e C o n t r o l l o d e i p r o d o t t i d e r i v a t i in data

- Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare in data

Senato Accademico in data :

(6)

00449

Art. 1 - Finalità della convenzione

L'Ente convenzionato consente all'Università l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in A l l e v a m e n t o , I g i e n e P a t o l o g i a d e l l e specie a c q u a t i c h e e C o n t r o l l o d e i p r o d o t t i d e r i v a t i , fatte salve le esigenze istituzionali d e l l ' A S L M B .

Art. 2 - I m p e g n i assunti d a l l ' E n t e convenzionato

L'Ente convenzionato per i l raggiungimento delle finalità di cui all'art 1, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed i l personale laureato, tecnico, ed ausiliario, facente capo alla L'Ente convenzionato assume l'impegno, durante i l periodo di validità della convenzione di garantire i l mantenimento delle strutture poste a disposizione.

Art. 3 - impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture poste a disposizione e indicate all'art. 2 della presente convenzione, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici veterinari ammessi alla Scuola di specializzazione in A l l e v a m e n t o , I g i e n e P a t o l o g i a d e l l e specie a c q u a t i c h e e C o n t r o l l o d e i p r o d o t t i d e r i v a t i , ai fini del completamento della formazione didattica e professionalizzante degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 4 - Attività f o r m a t i v a

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentare ivi vigenti.

Art. 5 - O n e r i delle p a r t i contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 6 - C o p e r t u r a assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi che potrebbero frequentare le strutture sottoposte a controllo da parte dell'Ente per lo svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste.

L'Ente convenzionato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - individuazione dei soggetti cui competono g l i obblighi previsti d a l Decreto Legislativo 9 a p r i l e 2 0 0 8 , n . 8 1

(7)

A l fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei s o g g è f f i ^ K Ì _ _ ^ / - ^

esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di q ì k l ^ M I N ^ x dell'Ente convenzionato che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Ente convenzionato e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

A l riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n.363/98, che quando i l personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, i l datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

11 personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché i l personale dell'Ente convenzionato, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 8 - D u r a t a della convenzione, procedure di rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

A l termine della convenzione l'Università e l'Ente convenzionato redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione anche prima della naturale scadenza, fatta salva la conclusione dell'anno accademico, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 9 - T r a t t a m e n t o dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Ente convenzionato si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 - M o d i f i c h e

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 11- Imposte

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 12 - Controversie

(8)

004495

PER L'UNIVERSITÀ' D E G L I STUDI DI M I L A N O il Rettore

data

L ' A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E il Direttore Generale

data

FD/sf

Bozza convenzione UNIMI ASL2 SV.docx

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