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COMUNE DI LUMEZZANE Provincia di Brescia

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Academic year: 2022

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COMUNE DI LUMEZZANE Provincia di Brescia

GUIDA PRATICA IMU 2012 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE

COSA CAMBIA DAL 01/01/2012

Dall’01/01/2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l’IRPEF con le relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locati, sono sostituite dall’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.

Dal 01/01/2012, quindi, non esiste più l’ICI e le norme che la riguardano contenute nel D. Lgs. n.

504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, se non espressamente richiamate.

LE PRINCIPALI NOVITA’

La nuova Imposta Municipale Propria (brevemente IMU) ricalca, in buona sostanza, l’Imposta Comunale sugli Immobili sia per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda le fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione (fabbricati, aree edificabili), sia per il metodo di determinazione della loro base imponibile. Emergono, tuttavia, sostanziali novità che possono essere di seguito riassunte senza la pretesa di ritenerle esaustive:

1. Reintroduzione dell’obbligo di versamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale che viene limitata ad una sola unità catastale (eliminando il concetto degli alloggi contigui) ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) e il suo nucleo famigliare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale (che divengono elementi tassativi per l’attribuzione della natura di abitazione principale dell’alloggio).

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di € 200,00. La detrazione può essere maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d’età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo di tale maggiorazione (al netto della detrazione base di € 200,00), non può superare l’importo massimo di € 400,00;

2. Limitazione del numero e della tipologia delle pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

3. Ridefinizione e diversificazione dei moltiplicatori (coefficienti di capitalizzazione) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno rivalutate del 5%) per la determinazione della base imponibile;

4. Assoggettamento all’imposta dei fabbricati ancorché rispettosi dei requisiti di ruralità come definiti dall’articolo 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.L. n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n° 133/1994;

5. Obbligo di versamento dell’imposta con modello F24;

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6. Quota d’imposta a favore dello Stato gravante sugli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dagli immobili strumentali all’agricoltura;

7. Non applicabilità delle agevolazioni, già previste per l’Ici, relative agli immobili concessi in uso gratuito a famigliari.

CHI DEVE PAGARE L’IMU

Proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili) o titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di locazione finanziaria (leasing), concessionari di aree demaniali. Sono esclusi dal pagamento dell’IMU gli affittuari e i titolari della nuda proprietà.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Abitazione principale del CONUIGE SEPARATO (art.4, comma 12-quinquies DL.16/2012).

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Questo vuol dire che il soggetto passivo Imu è esclusivamente l’assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell’imposta.

DETRAZIONI D’IMPOSTA E MAGGIORAZIONI

La detrazione base. All’imposta annua lorda deve essere sottratta una detrazione annua massima di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.

La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale.

La maggiorazione per il numero di figli. Per gli anni d’imposta 2012 e 2013 la detrazione ordinaria di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio, fino al compimento del 26° anno d’età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 (corrispondente ad 8 figli di età non superiore a 26 anni).

La detrazione per fabbricati di cooperative edilizie e Aler. La detrazione di € 200,00 euro per l’abitazione principale si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda per l’edilizia residenziale. A queste unità immobiliari spetta la sola detrazione e non anche l’aliquota ridotta per l’abitazione principale.

Per questi fabbricati non si applica la quota riservata allo Stato.

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RIDUZIONI

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO La base imponibile è ridotta del 50%

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42.

FABBRICATI INAGIBILI La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Per ottenere la riduzione dell’IMU per inagibilità è necessario presentare un’apposita istanza al servizio tributi del Comune, scaricabile dal sito internet www.comune.lumezzane.bs.it

QUOTA D’IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

Tra le novità introdotte dall’IMU vi è l’istituzione di una quota d’imposta a favore dello Stato determinata sulla base dell’aliquota del 3,8 per mille.

L’aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e pertinenze (un solo C/2, C/6 e C/7) e di quelli qualificati come fabbricati rurali strumentali all’attività agricola secondo le norme vigenti in materia di IMU.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento e con il medesimo modello F24) alla quota d’imposta dovuta al Comune.

COME E QUANDO SI PAGA L’IMU Il pagamento dell’IMU può essere effettuato:

PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le pertinenze ammesse come sopra indicate:

entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno è sabato): ACCONTO pari al 50% dell’aliquota base, se il pagamento avviene in DUE RATE oppure ACCONTO pari al 33,33% se il pagamento avviene in TRE RATE;

entro il 17 settembre 2012 (in quanto il 16 settembre è domenica), 2^ rata di ACCONTO pari al 33,33% dell’aliquota base, se il pagamento avviene in TRE RATE;

entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il 16 dicembre è domenica), SALDO pari alla differenza tra l’imposta annua e l’acconto versato in settembre.

PER GLI ALTRI IMMOBILI soggetti ad IMU:

entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno è sabato), ACCONTO pari al 50% dell’imposta calcolata sulle aliquote base;

entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il 16 dicembre è domenica), SALDO pari alla differenza d’imposta annua e l’acconto già versato a giugno.

L’IMU dovuta al Comune di Lumezzane e la quota a favore dello Stato devono essere versate con la seguente modalità:

Acconti con Modello F24. Consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc…).

Saldo con Modello F24.

I modelli di versamento F24 sono reperibili presso le banche, Poste Italiane Spa e l’Agente per la riscossione o sono scaricabili in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it (percorso Strumenti/Modelli/Modelli di versamenti/F24). Per consentire tuttavia lo smaltimento delle scorte dei modelli in forma cartacea, è possibile comunque utilizzare quelli preesistenti, non aggiornati

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altri tributi locali". E’ anche possibile utilizzare il possibile utilizzare il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato”, scaricabile gratuitamente dal sito www.agenziaentrate.it .

I versamenti con modello F24 possono essere effettuati in banca o in posta, utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice ente (Comune di Lumezzane): E738

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato

Abitazione principale 3912 ===

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 ===

Terreni 3914 3915

Aree fabbricabili 3916 3917

Altri fabbricati 3918 3919

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono riportate nel modello stesso.

Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale, il contribuente dovrà compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel modo di seguito riportato:

Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo):

- Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33,33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento della prima rata);

- Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33,33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento della seconda rata)

- Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”

Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo):

- Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione:

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (0101 significa

“pagamento dell’acconto in unica soluzione”)

- Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”

Arrotondamenti: Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

Pagamenti dell’IMU da parte di soggetti non residenti. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune di Lumezzane, i contribuenti devono effettuare un bonifico a favore del Comune stesso, utilizzando il codice BIC UNCRITM1H43 e il codice IBAN IT-21-C- 02008-54683-000100381928, sul quale accreditare l’importo dovuto;

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- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

• l’annualità di riferimento;

• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.

COME SI CALCOLA L’IMU

Si riassumono nella tabella sottostante tutte le basi di calcolo, con indicazione degli indici di rivalutazione e dei moltiplicatori, per effettuare il calcolo dell’IMU, relativamente a tutte le categorie catastali.

Categorie Catastali Base di calcolo

Da A/1 a A/9 comprese {[(Rendita Catastale + 5%) x 160] x Aliquota} - (Detrazioni solo se abitazione principale)

A/10 [(Rendita Catastale + 5%) x 80] x Aliquota B [(Rendita Catastale + 5%) x 140] x Aliquota C/2 – C/6 – C/7 [(Rendita Catastale + 5%) x 160] x Aliquota C/3 – C/4 – C/5 [(Rendita Catastale + 5%) x 140] x Aliquota C/1 [(Rendita Catastale + 5%) x 55] x Aliquota D/5 [(Rendita Catastale + 5%) x 80] x Aliquota

Tutti gli altri fabbricati D [(Rendita Catastale + 5%) x 60] x Aliquota (il moltiplicatore 60 è elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013)

Aree Fabbricabili Valore Venale in comune commercio all’01/01/2012 x Aliquota

ALIQUOTE DA APPLICARE ACCONTO (Rate da versare nei mesi di Giugno e Settembre)

⇒⇒

⇒⇒ PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA’ PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE C/2 – C/6 – C/7):

4,0 ‰‰‰‰ (4 per mille – aliquota stabilita dal Decreto Monti)

PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E LE AREE FABBRICABILI:

7,6 ‰‰‰‰ (7,6 per mille – aliquota stabilita dal Decreto Monti)

SALDO (Rata da versare nel mese di Dicembre)

Il versamento a saldo nel mese di Dicembre, dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote che il Comune ha deliberato.

⇒⇒

⇒⇒ PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA’ PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE C/2 – C/6 – C/7):

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PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E LE AREE FABBRICABILI:

8,80 ‰‰‰‰ (aliquota stabilita con delibera di G.C. n. 108 del 05/06/2012)

N.B. – CON IL SALDO SI DEVE EFFETTUARE IL CONGUAGLIO DI QUANTO GIA’

VERSATO IN ACCONTO.

IL CONTRIBUENTE TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DOVRA’ EFFETTUARE IL CALCOLO IN MODO AUTONOMO O AVVALENDOSI DI CAF O DEL PROPRIO CONSULENTI DI FIDUCIA.

DICHIARAZIONE IMU 2012 ED ICI

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il modello della dichiarazione e le istruzioni relative.

Modello dichiarazione I.M.U. – Vedi sotto

http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf

Istruzioni dichiarazione – Vedi sotto

http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_istr.pdf

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La presente nota informativa ha carattere esclusivamente divulgativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio.

Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle aliquote d’imposta deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative dell’imposta, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione comunale ad alla normativa nazionale che regola l’Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale.

Per informazioni è possibile consultare il sito Internet: www.comune.lumezzane.bs.it, oppure UFFICIO TRIBUTI – SERVIZIO ICI - 030/8929.309 – 0308929.269.

Si ricorda che il personale dell’ufficio tributi NON effettua conteggi dell’Imposta dovuta dai contribuenti e NON compila il modello F24.

Normativa nazionale di riferimento:

♣ D. L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), art. 13 – Istituzione dell’imposta Municipale Unica di tipo sperimentale;

♣ D. Lgs. n. 504/1992 – Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati;

♣ D. Lgs. n. 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Unica e abolizione dell’ICI;

♣ D. Lgs. n. 446/1997, articoli 52 e 59 – Potere regolamentare in materia di tributi locali;

♣ D. Lgs. n. 16/2012 convertito dalla Legge n° 44/2012.

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