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Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) 2013

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI OSIO SOTTO (Provincia di Bergamo)

Guida per i contribuenti

all’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) 2013

nb: SUL SITO WEB E’ ATTIVO IL LINK “IMU” PER CONSENTIRE IL CALCOLO AUTOMATICO DELLA “MINI-IMU” (DL 133/2013, scadenza 24/1/2014 – di seguito

indicazioni ulteriori)

Regolamento comunale IMU: delibera C.C. n. 30 del 27.09.2012

Aliquote e detrazioni IMU 2013: delibera C.C. n. 19 del 12.07.2013

tali delibere sono disponibili presso il Servizio Tributi oppure possono essere scaricate dal sito internet comunale: www.comune.osiosotto.bg.it

Rimandando ai suddetti atti per ogni particolare, riepiloghiamo di seguito i principali elementi che caratterizzano la disciplina:

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con le seguenti precisazioni:

il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

l’area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti;

nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;

per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

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BASE IMPONIBILE:

 fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 %, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella C) allegata alla presente guida;

 fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili” di cui all’art. 5, c. 3, del D.Lgs. 504/1992;

 aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

 utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

 terreni agricoli: il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 %, deve essere moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella allegata alla presente guida. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

- del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

alla base imponibile, ottenuta secondo le indicazioni di cui al punto precedente, devono essere applicate le aliquote e le detrazioni riportate nelle tabella A) e B) allegate alla presente guida.

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QUOTA IMU COMUNALE - QUOTA STATALE:

Nel 2013 è integralmente riservata allo Stato esclusivamente l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota base dello 0,76 % agli immobili appartenenti alla categoria catastale D.

Tale quota d’imposta deve essere versata allo Stato contestualmente a quella eventualmente spettante al comune, ma con appositi codici (vedi di seguito e vedi esempio).

Per i fabbricati D spetta infatti al Comune la parte di imposta relativa alla maggiore aliquota eventualmente deliberata, rispetto all’aliquota base.

Nel 2013 il Comune di Osio Sotto per i fabbricati D ha deliberato un’aliquota pari allo 0,87% ad eccezione dei fabbricati D5, per i quali l’aliquota deliberata è pari all’1,06%.

Pertanto deve essere versata al Comune (con apposito codice) la quota d’imposta corrispondente al differenziale tra le suddette aliquote deliberate - 0,87% / 1,06% - e quella base dello 0,76 %; differenziale pari, rispettivamente, allo 0,11% ed allo 0,3% (vedi esempio).

Spetta invece integralmente al Comune l’IMU per tutte le restanti tipologie e fattispecie imponibili.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, mentre se tali immobili sono ubicati in Comuni diversi, allora entrambi hanno diritto alle agevolazioni per abitazione principale sul proprio immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.

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Hanno diritto alla detrazione prevista per l’abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESENZIONI: sono esenti dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

 fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

 fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;

 immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del DPR n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto);

AGEVOLAZIONI:

è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; (Caratteristiche come da art. 7 Regolamento Comunale)

è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;

è ridotta del 0,07% l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze dei soggetti passivi con figli di età superiore a 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per i quali sia riconosciuta la condizione di: - disabilità grave con certificazione ex L. 104/1992, ovvero - invalidità al 100% con accompagnamento.

è ridotta del 30% l’aliquota per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, con esclusione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D.

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IL VERSAMENTO IN ACCONTO:

il DL 102/2013 convertito con la legge 124/2013 ha stabilito che:

il versamento dell’acconto 2013, in scadenza al 17 giugno, è abolito per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n.

201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.

IL VERSAMENTO A SALDO:

Di seguito, il DL 133/2013 ha stabilito che:

Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’Imposta municipale propria (istituita con DL 6 n. 201/2011, convertito in L. 2014/2011 e s.m.), LIMITATAMENTE ALLA MISURA DELLE ALIQUOTE “BASE”, pari al:

0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze, oltre alle assimilazioni previste dai Regolamenti Comunali;

0,76% per i terreni agricoli;

0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

per le seguenti tipologie di immobili:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI;

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE POSSEDUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI.

La DIFFERENZA (così detta “MINI-IMU”) tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI IMMOBILE DELIBERATE O CONFERMATE DAL COMUNE PER L’ANNO 2013 e quello risultante dall’applicazione DELL’ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE DI BASE previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile È VERSATA DAL CONTRIBUENTE, IN MISURA PARI AL 40 PER CENTO, ENTRO IL 24 GENNAIO 2014 (termine prorogato dalla Legge distabilità 2014.

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SUL SITO WEB E’ ATTIVO IL LINK “IMU” PER CONSENTIRE IL CALCOLO AUTOMATICO DELLA “MINI-IMU”.

MODALITÀ DI VERSAMENTO:

l’imposta deve essere versata tramite modello F24 (i codici tributo sono indicati nella tabella allegata alla presente guida) oppure tramite bollettino postale.

Scadenze IMU 2013:  17 giugno 2013 (acconto ad aliquote vigenti nell’esercizio 2012, esclusi fabbricati esentati ex DL 102/2013)

 16 dicembre 2013 (saldo, ad aliquote deliberate dal Comune per il 2013, con conguaglio su versamenti in acconto, per tipologie di fabbricati non interessate dalle disposizioni dei DL 102 – 133/2013)

 24 gennaio 2014 (“MINI-IMU” abitazioni principale e terreni agricoli solo se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali)

VERSAMENTI (Art. 15 Regolamento Comunale)

Comma 5. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Comma 6. Esclusivamente in caso di successione, ha efficacia liberatoria il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri per il periodo che va dal decesso alla presentazione della successione. I nominativi dei soggetti interessati devono essere comunicati al servizio Tributi comunale.

Comma 7. Il versamento non è dovuto qualora l’importo complessivo dell’imposta, per soggetto passivo, arrotondato all’unità di ero, sia di ammontare inferiore ad € 5,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Per i soggetti non residenti in Italia, che non hanno la possibilità di effettuare il versamento con il modello F24, il versamento va effettuato con bonifici bancari qui di seguito riportati:

CODICE IBAN DEL COMUNE DI OSIO SOTTO: IT89P0569653290000000419X18

CODICE IBAN DELLO STATO C/O LA BANCA D’ITALIA: IT02G0100003245348006108000.

(7)

DICHIARAZIONI:

i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (quindi per le variazioni inerenti l’anno 2013 la scadenza è al 30 giugno 2014), utilizzando l’apposito modello disponibile, unitamente alle relative istruzioni, presso il Servizio Tributi ovvero scaricabile dal sito internet comunale.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

RIMBORSI:

il contribuente deve presentare richiesta delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a € 12,00;

il Servizio Tributi provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

s e g u o n o T a b e l l e , e s e m p i d i c a l c o l o

(8)

TABELLA A) - ALIQUOTE IMU

Tipologia imponibile

Aliquota base 2013

Aliquota Comune 2013

*

Abitazioni principali e relative pertinenze

0,4% 0,45%

Assimilazione ad abitazione principale (art. 11 Reg. Comunale) L’unità immobiliare posseudta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero.

0,4% 0,45%

Agevolazioni d’imposta (art. 12 lett. a) Reg. Comunale)

Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti con figli di età superiore a 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale e per i quali sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave (ex art.

104/92) o invalidità al 100%

0,4% 0,38%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis,

del D.L. 557/1993 0,2% 0,2%

Altri fabbricati (esclusi A/10) 0,76 % 0,87 %

Fabbricati di categoria A/10 0,76 % 0,98 %

Fabbricati di categoria D (esclusi D/5 e rurali) 0,76 % 0,87 %

Fabbricati di categoria D/5 0,76 % 1,06 %

Aree fabbricabili 0,76 % 0,87 %

Terreni agricoli (coltivati e/o incolti) 0,76 % 0,87 %

*

Con il versamento a saldo 2013 si applicano le nuove aliquote deliberate per l’intero anno 2013, effettuando il conguaglio tra l’importo dovuto per l’intero anno e quanto versato in acconto.

TABELLA B) - DETRAZIONI IMU

Abitazioni principali e

relative pertinenze

 € 200,00

 ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00

TABELLA C) MOLTIPLICATORI IMU

Tipologia immobile Moltiplicatore

Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 160

Categoria catastale: A/10 80

Categoria catastale: B 140

Categoria catastale: C/1 55

Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 140

Categoria catastale: D (esclusi D/5) 65

Categoria catastale: D/5 80

Terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 110

Altri terreni agricoli 135

(9)

Esempi di calcolo versamenti a saldo:

Negozio:

categoria catastale = C/1 rendita catastale = € 1.200,00 quota-mesi possesso = 100 % - 12 Calcolo base imponibile  € 1.200 x 1,05 x 55 = € 69.300,00

Aliquota Comune per altri fabbricati (compresi C/1) = 0,87 %

Calcolo saldo IMU  € 69.300,00 x 0,87 % = € 602,91 - € 277,20 (acconto) = 325,71 (saldo) Cod. F24 = 3918

Capannone industriale:

categoria catastale = D/7 rendita catastale = € 1.200,00 quota-mesi possesso = 100 % - 12 Calcolo base imponibile  € 1.200 x 1,05 x 65 = € 81.900,00

Aliquota Comune per altri fabbricati (compresi D) = 0,87 %

Calcolo saldo IMU Stato  € 81.900,00 x 0,76 %=€ 622,44 x –50% (acconto) = € 311,22 Cod. F24 = 3925

Calcolo saldo IMU Comune  € 81.900,00 x 0,11% = € 90,09 - € 20,48 (acconto) = € 69,61 Cod. F24 = 3930

N.B.: l’aliquota dello 0,11% utilizzata per calcolare la quota comunale è data dalla differenza tra l’aliquota comunale dello 0,87% e quella base statale dello 0,76%.

terreni agricoli posseduti da SOGGETTI DIVERSI dai coltivatori diretti e imprese agricole dati utilizzati per il calcolo:

reddito domenicale = € 78,00 quota possesso = 100 %

Calcolo base imponibile  € 78,00 x 25% x 135 = € 13.162,50 Aliquota Comunale per i terreni agricoli = 0,87 %

Calcolo rata a saldo IMU 2013 con aliquota comunale 

€ 13.162,50 x 0,87 % = € 114,52:2= € 57,26 importo da arrotondare a € 57,00 Cod. F24 = 3914

Esempi di calcolo (MINI – IMU DL 133/2013):

Abitazione principale e pertinenze (MINI-IMU DL 133/2013):

categoria catastale = da categ. A/2 ad A/7 + pertinenze C/2 – C/6 – C/7 (ammessa in numero di 1 per ogni fattispecie)

dati utilizzati per il calcolo:

rendita catastale totale = € 700,00 (abitazione princ. + pertinenza) quota possesso = 100 %

mesi di possesso = 12

Calcolo base imponibile  € 700,00 x 1,05 x 160 = € 117.600,00 Aliquota Comunale per abitazione principale = 0,45 %

Detrazione per abitazione principale = € 200,00 Calcolo IMU 2013 con aliquota comunale 

€ 117.600,00 x 0,45 % = € 529,20 - € 200,00 (detrazione) = 329,20 Calcolo IMU 2013 con aliquota statale 

€ 117.600,00 x 0,4 % = € 470.40 - € 200,00 (detrazione) = 270,40

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MINI IMU =(€ 329.20 – 270,40) x 40% = € 23,52 importo da arrotondare a € 24,00 e da versare entro il 24/01/2014 con F24

Cod. F24 = 3912

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da IAP (per semplicità non si applicato le riduzioni previste di cui all’art. 13 comma 8-bis del D.L. 201/2011) (MINI-IMU DL 133/2013):

dati utilizzati per il calcolo:

reddito domenicale = € 98,00 quota possesso = 100 %

Calcolo base imponibile  € 98,00 x 25% x 110 = € 13.475,00 Aliquota Comunale per i terreni agricoli = 0,87 %

Calcolo IMU 2013 con aliquota comunale  € 13.475,00 x 0,87 % = € 117,24 Calcolo IMU 2013 con aliquota statale  € 13.475,00 x 0,76 % = € 102,41

MINI IMU =(€ 117,24 – € 102,41) x 40% = € 5,93 importo da arrotondare a € 6,00 e da versare entro il 24/01/2014 con F24

Cod. F24 = 3914

**************

TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24

Tipologia immobile Codice tributo

Quota Comune Quota Stato

Abitaz. principale e pertinenze 3912 -

Rurali strumentali non di categoria D 3913 -

Terreni 3914 -

Aree fabbricabili 3916 -

Altri fabbricati 3918 -

Rurali strumentali di categoria D - 3925

Fabbricati di categoria D (non rurali) 3930 3925

CODICE CATASTALE DEL COMUNE

G160

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