PROGETTO DI SERVIZIO
art. 23 c. 14 D.Lvo 50/2016 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Servizio di supporto al personale operativo di cantoneria della Provincia nelle attività di segnalazione a terra e di moviere durante lo sfalcio dell’erba delle banchine stradali
Grosseto, li giugno 2021
IL PROGETTISTA Dott. Ing. Alessandro Vichi
Indice generale
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI...3
Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI...3
Art. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE...3
Art. 4 – PARTICOLARI PRESCRIZIONI OPERATIVE...4
Art. 5 – PERSONALE...4
Art. 6 – DURATA DELL’APPALTO...5
Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE...5
Art. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA...5
Art. 9 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA E COSTI DELLA SICUREZZA...5
Art. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI...6
Art. 11 – FATTURAZIONE ELETTRONICA...7
Art. 12 – VARIAZIONI AL CONTRATTO...7
Art. 13 – REVISIONE DEL PREZZO DEL CONTRATTO...7
Art. 14 – VERIFICHE...7
Art. 15 – GARANZIA...8
Art. 16 – DANNI, ACCERTAMENTO E RESPONSABILITA’...8
Art. 17 – GARANZIA ASSICURATIVA...8
Art. 18 – CONSEGNA, AVVIO, ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO...8
Art. 19 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE...8
Art. 20 – DIVIETO DELL’APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO...9
Art. 21 – SCIOPERI O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE...9
Art. 22 – INADEMPIMENTI E PENALITA’...9
Art. 23 – RECESSO E RISOLUZIONE...9
Art. 24 – FALLIMENTO E VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE...10
Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI...10
Art. 26 – SUBAPPALTO...11
Art. 27 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO, ASSICURAZIONI ED ANTINFORTUNISTICA...11
Art. 28 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO...11
Art. 29 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA...12
Art. 30 – RISERVATEZZA...12
Art. 31 – ONERI FISCALI E SPESE...12
Art. 32 – ELEZIONE DEL DOMICILIO...13
Art. 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE...13
Art. 34 – NORMA DI RINVIO...13
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI
Le prestazioni oggetto del presente appalto consistono nello svolgimento delle attività di supporto al personale operativo dipendente della Provincia di Grosseto, direttamente impiegato presso il Servizio Viabilità UP Manutenzioni stradali nelle operazioni di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali.
Le attività da svolgere sono descritte all’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e sono finalizzate a garantire agli operatori impiegati nelle operazioni di sfalcio erba con trattore e/o decespugliatore a spalla, di operare in piena sicurezza sulle strade in presenza di traffico.
Le norme di legge citate nel presente capitolato costituiscono riferimento per le Parti contrattuali e saranno da esse costantemente applicate nella loro versione completa ed aggiornata con le modifiche ed integrazioni eventualmente sopravvenute alla stipula del contratto di appalto; nel caso in cui tali modifiche e/o integrazioni comportassero variazioni significative dell'oggetto e delle prestazioni previste e/o prescritte dal contratto e dal presente capitolato, le Parti provvederanno alle necessarie modifiche con le modalità prescritte da tali documenti e dalla legge.
Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Le attività oggetto dell’appalto potranno svolgersi su tutte le strade Provinciali gestite dalla Provincia di Grosseto.
Art. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE
Il servizio da svolgere consiste nello svolgimento delle seguenti attività di supporto al personale operativo impiegato nella conduzione delle macchine (o nell’utilizzo di decespugliatore):
1. attività di segnalazione a terra con bandiera arancio fluorescente (nei casi di strada sufficientemente larga e/o volumi di traffico ridotti da non richiedere l’utilizzo dei movieria terra),
2. attività di moviere a terra muniti di paletta verde e rossa (nei casi di strada non sufficientemente larga e/o volumi di traffico tali da richiedere l’utilizzo dei movieri a terra).
Per una migliore comprensione delle attività da svolgere si rimanda alla relazione illustrativa a corredo del progetto.
Le attività sopra indicate devono essere obbligatoriamente condotte nel rispetto del D.Lvo 81/2008, del DM Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002 e del DM Lavoro e Politiche Sociali 22 gennaio 2019, norme che qui si intendono integralmente richiamate.
Il personale utilizzato, nel rispetto della normativa sopra citata, dovrà attenersi rigorosamente alle indicazioni del dipendente della Provincia appositamente designato quale “Caposquadra” e proposto della sicurezza relativamente alla lavorazione da svolgere.
Il personale impiegato dovrà inoltre attenersi strettamente alle indicazioni e disposizioni indicate nel DUVRI.
Art. 4 – PARTICOLARI PRESCRIZIONI OPERATIVE
Gli operatori raggiungeranno i luoghi di intervento con apposito mezzo di trasporto fornito dalla Ditta. I luoghi e gli orari di lavoro saranno di volta in volta pattuiti con ciascun caposquadra della Provincia.
In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l’installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.
Sbandieramento
Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento è effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera: l’oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all’utente in transito di percepire l’attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.
Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono
essere avvicendati nei compiti da altri operatori.
Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l’utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.
In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, etc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Movieri
Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri; in tale ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura II 403, art. 42, Regolamento del Codice della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo «C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di
«strettoia» (fig. II 384, 385, 386, art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in posizione anticipata rispetto al primo mezzo d’opera nel caso di cantieri mobili avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare.
Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.
Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l’utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.
Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
Art. 5 – PERSONALE
In conformità alle disposizioni del DM Lavoro e Politiche Sociali 22 gennaio 2019 il personale utilizzato nello svolgimento del servizio in oggetto dovrà possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso di comprovata esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi;
avere completato il percorso formativo di cui all’allegato II del DM 22 gennaio 2019.
Il personale utilizzato dovrà indossare indumenti ad alta visibilità di Classe 3 forniti dal proprio datore di lavoro e sarà dotato di apparecchi radio per comunicare con gli altri componenti della squadra.
Il personale utilizzato dovrà essere fisicamente e psicologicamente idoneo alla mansione da svolgere.
Art. 6 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di n. 90 giorni naturali e consecutivi.
Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE L’appaltatore è obbligato a:
a. garantire il servizio come analiticamente descritto agli articoli precedenti e come previsto nei documenti da esso presentati nel procedimento di aggiudicazione;
b. utilizzare i lavoratori indicati nel procedimento di aggiudicazione e provvedere, con tempestività, alla sostituzione di quelli eventualmente assenti per qualsiasi motivo, con altri in possesso dei medesimi requisiti e caratteristiche;
c. garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;
d. assumere ogni onere retributivo, assicurativo e contributivo nei confronti dei lavoratori impegnati nella gestione dei servizi, nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro applicati;
e. farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro eventuali sostituti, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro ed ai cantieri stradali;
f. custodire e curare eventuali attrezzature fornite dalla Stazione Appaltante;
g. fornire ai propri dipendenti impiegati nel servizio i necessari indumenti e DPI previsti dalla normativa vigente.
Art. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Al soggetto Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, sarà richiesto di comprovare, il possesso dei requisiti in materia di sicurezza. Egli dovrà fornire:
il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e degli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/2008.
L’Appaltatore dovrà munire i propri dipendenti impiegati nel servizio in oggetto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro oltre che dei necessari indumenti e DPI previsti dalla normativa vigente.
Art. 9 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA E COSTI DELLA SICUREZZA
La valutazione dei i rischi connessi alle interferenze è riportata nel DUVRI, parte integrante del progetto di servizio.
Art. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'importo del presente appalto desunto dall'offerta aggiudicataria è pari ad €. _________,____
(euro _________________________/____) IVA esclusa, corrispondente ad un corrispettivo annuo di euro €. ____________,___ (euro _____________________________/___), IVA esclusa.
Il prezzo dovuto dalla Provincia comprende tutti gli oneri e le spese comunque connessi all’esecuzione del servizio.
Il servizio sarà contabilizzato “a misura” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del Codice.
Il pagamento sarà effettuato in un unica soluzione al termine del servizio, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura dopo aver accertato la regolarità del servizio prestato e previa acquisizione d’ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva ai sensi dell’art. 16, comma 10, della Legge n. 2 del 28/01/2009 e dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lvo 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente appalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore di cui allo specifico contratto con la Provincia, esperita la procedura di legge richiesta, la Provincia trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga, la Provincia provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale. Nel caso vengano contestate all’Appaltatore inadempienze nell’esecuzione dei servizi che abbiano comportato l’applicazione di penali per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all’importo corrispondente alla penale contestata. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.
Le fatture, pena la loro inaccettabilità, dovranno essere corredate da un report sull’attività svolta e sugli orari preventivamente concordati. La fattura relativa all’ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 da parte del Direttore dell'Esecuzione.
Art. 11 – FATTURAZIONE ELETTRONICA
E’ fatto obbligo alla società di osservare il D.M. n.55 del 03 aprile 2013, entrato in vigore il 06 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/200 , art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
Si riportano, pertanto i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti della Provincia di Grosseto
Denominazione Ente: Provincia di Grosseto Codice Univoco ufficio: UFGFW0
CF: 80000030538
Art. 12 – VARIAZIONI AL CONTRATTO
Ai sensi di quanto previsto all’art.106 comma 1 lettera a) la Provincia si riserva la facoltà, in corso d'opera, di approvare modifiche al capitolato di appalto che comportino un aumento dell'importo del contratto per l'esecuzione del medesimo servizio fino al valore corrispettivo di 500 ore nel periodo contrattuale. Il relativo importo aggiuntivo sarà calcolato a consuntivo moltiplicando l'effettivo numero di ore aggiuntive eseguite per l'importo unitario orario derivante dal rapporto tra l'importo offerto dal aggiudicatario in fase di gara e il numero di ore previsto dal contratto.
In caso di riduzione dei servizi da svolgere, il corrispettivo subirà proporzionale diminuzione, fino ad un quinto dell'importo contrattuale, a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa di tale riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati servizi in aumento, l’integrazione del corrispettivo sarà determinato previa fissazione dei servizi che dovranno essere eseguiti e il compenso riconosciuto sarà definito sula base del costo orario indicato in sede di offerta.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante.
Qualora prive della autorizzazione da parte del committente, le modifiche del contenuto, dei termini e delle modalità di esecuzione delle prestazioni costituiranno illecito contrattuale e non costituiranno in alcun modo titolo per pagamenti, indennità o rimborsi a beneficio dell' Appaltatore.
Art. 13 – REVISIONE DEL PREZZO DEL CONTRATTO Non è prevista alcuna revisione del prezzo.
Art. 14 – VERIFICHE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli, ispezioni e verifiche in qualsiasi momento, in corso di esecuzione del contratto e senza dover alcun preavviso all’Appaltatore, mediante il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione anche avvalendosi dell’opera di propri dipendenti oppure di funzionari e consulenti esterni.
Il Direttore dell’esecuzione per conto dalla Provincia di Grosseto è ………...
Le attività di verifica sono dirette a valutare ed attestare la regolarità e conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite dall' Appaltatore il rispetto delle norme richiamate nel contratto di appalto e nel presente capitolato nonché di quelle vigenti ed applicabili.
L' Appaltatore può richiedere ulteriori verifiche e confronti con il committente su problemi o questioni inerenti l'esecuzione dell'appalto.
Nell’ambito del principio generale di cooperazione, l’Appaltatore è obbligato a segnalare al responsabile del procedimento ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obbiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all’oggetto del presente capitolato.
Art. 15 – GARANZIA
E’ previsto il versamento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lvo 50/2016.
Art. 16 – DANNI, ACCERTAMENTO E RESPONSABILITA’
L’Appaltatore è direttamente responsabile degli eventuali danni a terzi o alla Provincia, derivanti dal comportamento dei lavoratori impiegati nel servizio.
Art. 17 – GARANZIA ASSICURATIVA
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati alla Provincia di Grosseto o a terzi per fatto proprio e dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto la Provincia da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
L'appaltatore ha stipulato adeguata polizza assicurativa con ………..
, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, danni a persone e/o cose, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, con un massimale non inferiore a € 1.000,00,00 (un milione di euro) per la responsabilità derivante dai rischi connessi al servizio oggetto del presente capitolato.
Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell’Appaltatore.
La regolare costituzione delle presente garanzia assicurativa dovrà essere prodotta dall’Appaltatore prima della stipulazione del contratto e dovrà coprire l’intera durata del contratto
Art. 18 – CONSEGNA, AVVIO, ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto (a condizione che non sia già avvenuto l'avvio dell’esecuzione in via d’urgenza), si procederà alla consegna del servizio. In tale occasione verrà predisposto, in contraddittorio con l’esecutore, un verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. La data del suddetto verbale individua l’inizio dell’appalto.
Art. 19 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ultimazione dell’esecuzione, accertata nelle forme di cui al precedente art. 19, verrà emesso il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lvo 50/2016.
Le operazioni che si rendessero necessarie per il rilascio dell’attestazione saranno svolte a spese dell’Appaltatore che metterà a disposizione del soggetto incaricato dell’accertamento i mezzi necessari ad eseguirlo.
Art. 20 – DIVIETO DELL’APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO
Non è consentito all’Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Provincia. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.
Art. 21 – SCIOPERI O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE In caso di sciopero dei lavoratori utilizzati nel servizio o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisando le ragioni, la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all’utenza e alla collettività.
In detti casi sarà garantita la copertura d’emergenza del servizio con una unità.
L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per cause di forza maggiore s’intendono eventi straordinari ed imprevedibili, non dipendenti né controllabili dall'Aggiudicatario, che gli impediscano la regolare esecuzione del contratto e rendano inefficace qualsiasi suo intervento al fine di eliminarlo.
Art. 22 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni ad esso posti dal presente capitolato e dal contratto oppure di mancata, irregolare o incompleta esecuzione delle prestazioni alle quali è obbligato l' Appaltatore, verranno applicate le seguenti penali:
a. interruzione o inattività del servizio causata da assenza degli addetti: € 100,00 per ciascun giorno solare o sua frazione
b. violazione della deontologia con comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento) : € 250,00 per ogni evento;
Qualora fossero rilevate inadempienze l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Appaltatore, entro 7 giorni lavorativi dalla diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà al applicare le penali suddette.
Art. 23 – RECESSO E RISOLUZIONE
La Provincia potrà recedere dal contratto con le modalità e nei termini previsti dall' art. 109 del Codice, previo recapito di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. o PEC che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di recesso; tale facoltà potrà essere esercitata in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Aggiudicatario, nel caso in cui questo non sia disposto alla loro revisione in conformità a dette iniziative.
La Provincia provvederà, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa per risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice e nei seguenti ulteriori casi:
1. Interruzione immotivata dell'esecuzione dell'appalto, abbandono dei luoghi di esecuzione dell'appalto, escluse cause di forza maggiore;
2. Accertamento, nel corso dell'esecuzione del contratto, di motivi di esclusione dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, anche sopravvenuti rispetto al momento dell'aggiudicazione dell'appalto stesso;
3. Violazioni degli obblighi e delle prescrizioni contrattuali che per le loro caratteristiche e modalità abbiano arrecato pregiudizi tali da impedire o rendere pregiudizievole la prosecuzione anche temporanea del contratto;
4. Gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto; la valutazione di detta gravità corrisponderà alle caratteristiche individuate dalla legge;
5. Impiego, nell'esecuzione del servizio, di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, che non sia regolarizzata dall'Appaltatore entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione;
6. Violazione ripetuta ed accertata di norme poste a tutela della sicurezza e delle prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro;
7. Frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
8. Concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore;
9. Cessione del contratto;
10. Irrogazione all'Aggiudicatario di almeno tre penali, anche per motivazioni diverse, nel corso dell' esecuzione del contratto oppure di penali il cui importo complessivo sia superiore al 10% di quello contrattuale, Iva esclusa.
Nei casi succitati la Provincia si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
La risoluzione del contratto sarà proceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. o con PEC indirizzata all’Appaltatore, con l’indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per le relative giustificazioni.
Art. 24 – FALLIMENTO E VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
In caso di fallimento dell’impresa la Provincia può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell’articolo 48 del Codice.
Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate dalla stessa con un anticipo di dieci giorni a mezzo PEC. Dovrà essere presentata copia autentica degli originali attestante la variazione. Si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso della Provincia, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di inadempienze della Ditta.
Il consenso sarà espresso a mezzo PEC entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.
Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dei combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del Codice e della L. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Provincia e da questa accettato ai sensi del comma 13 dell’articolo 106 del Codice, prima o contestualmente all’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
Art. 26 – SUBAPPALTO Non è ammesso il subappalto.
Art. 27 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO, ASSICURAZIONI ED ANTINFORTUNISTICA
L’Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione, igiene, sicurezza, previdenza, disciplina infortunistica e di assicurazioni degli infortuni sul lavoro, in particolare del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in materia di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). La ditta è tenuta al pagamento dei contributi a carico dei prestatori di lavoro, come assegni familiari, indennità di contingenza, licenziamento, oneri sociali, ecc. ...; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza contrattuale ed è soggetto alle sanzioni di legge. La ditta, inoltre:
- La ditta assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio stesso e, qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all'Amministrazione provinciale.
- La ditta deve, inoltre, rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. e/o derivanti da accordi sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei livelli occupazionali. - La ditta è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative' alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e di eventuali soci di cooperative, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
- Qualora la ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle relative fatture. Ai fini di cui sopra l'Amministrazione acquisirà, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell' Appaltatore ei confronti dei propri dipendenti. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 28 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso.
Art. 29 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
L’appalto è riservato alle Cooperative sociali, costituite ai sensi dell’art. 1, lett. b) della Legge n.
381/1991, regolarmente iscritte alla sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali della Regione di appartenenza; nonché i loro consorzi, costituiti ai sensi dell’art. 8 della predetta Legge, regolarmente iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali della regione in cui hanno sede. In caso di avvalimento dovrà essere presentato a pena di esclusione quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm. e ii. In caso di Consorzi, le cooperative indicate dagli stessi per l'esecuzione del servizio devono essere di tipo B.
La Ditta per essere qualificata ed ammessa alla gara, deve possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economica - finanziaria di seguito precisati: - Requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016); - Requisiti di idoneità professionale: 1. Iscrizione nel registro della CCIAA; 2. iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo “B” della regione Toscana o quella di appartenenza.
Art. 30 – RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell’Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Servizio Viabilità della Provincia.
L’appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Le notizie relative all’attività dell’Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell’Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all’esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando le l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Amministrazione.
Art. 31 – ONERI FISCALI E SPESE
Tutte le spese del contratto per l’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. Il contratto sarà redatto in forma privatistica, soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi art. 2 Parte II D.P.R.
131 del 26.04.1986
Art. 32 – ELEZIONE DEL DOMICILIO
Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio fiscale presso il Comune di Grosseto, Piazza Duomo n.1.
Art. 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione e all'esecuzione delle clausole contrattuali e del presente capitolato sarà preliminarmente esperito un tentativo di accordo amichevole tra di esse, il cui verbale regolerà la questione.
Qualora il tentativo di accordo fosse inconcludente, le Parti potranno attivare la tutela giurisdizionale dei propri diritti, ai fini della quale è riconosciuto competente il Foro di Grosseto.
La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 209 del Codice.
Art. 34 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.