• Non ci sono risultati.

I Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "I Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Accordo tra la Delegazione Trattante di Porte Pubblica, Io RSU e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Comparto del 29/09/2016

Regolamento sull’Istituto della Banca delle Ore Premessa

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile con le modalità in uso.

La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli Dirigenti di struttura che dovranno preventivamente autorizzarle per fronteggiare particolari situazioni legate alle reali esigenze di servizio.

L’Istituto della “Banca delle Ore” ha l’obiettivo della gestione flessibile delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare finalizzato a contemperare le esigenze di lavoro con gli impegni extralavorativi dei dipendenti, compatibilmente con le necessità del servizio e dell’utenza.

Al fine di mettere lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi è istituita la “Banca delle Ore” con conto individuale per ciascun lavoratore.

La “Banca delle Ore” ha altresì la finalità di una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi dì lavoro.

Oggetto

Il quadro normativo di riferimento della banca delle ore è costituito dagli artt.26 e 34 del CCNL 7 aprile 1999 e dagli artt. 39 e 40 del CCNL Integrativo 20 Settembre 2001.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.

Iter procedurale:

I lavoratori che non intendano aderire alla banca delle ore devono presentare apposita comunicazione entro il 31 gennaio di ciascun anno solare al responsabile della U.O. di appartenenza. I lavoratori che non effettuino detta comunicazione sono considerati aderenti. I responsabili delle UU.OO., entro il 10 marzo di ciascun anno solare, provvedono a trasmettere all’U.O.C.. AA.GG.- Gestione del Personale gli elenchi nominativi dei dipendenti che non hanno aderito alla banca ore.

(2)

Art. 1 - Conto individuale

Nel conto ore confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate, nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.

Le maggiorazioni di cui all’art.34 comma 8 dei CCNL del 7aprile 1999 verranno pagate il secondo mese successivo alla prestazione lavorativa.

La quantità di ore presenti sul conto individuale e l’eventuale scostamento negativo delle stesse saranno esposti nei cartellini della rilevazione presenze, nei tempi tecnici richiesti dall’adeguamento del software.

Sono fatti salvi gli slittamenti nell’adempiere a quanta previsto ne presente articolo, ove dal cartellino delle presenze risultino saldi non definitivi (anomalie).

Art. 2 Stipula e recesso

L’adesione al Progetto della “Banca delle Ore” vincola il dipendente e l’Amministrazione al rispetto del presente regolamento ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il recepimento delle nuove adesioni alla Banca delle Ore avverrà con cadenza annuale ed avrà effetto dai primo gennaio di ogni anno.

Il dipendente che aderisce al progetto dovrà estinguere il proprio monte ore a credito preliminarmente all’apertura del conto individuale.

L’adesione è confermata di anno in anno salvo recesso del lavoratore.

L’eventuale recesso verrà formalizzato facendo pervenire specifica richiesta con preavviso di almeno 30 gg. e l’inizio del recesso coinciderà con il primo giorno del mese successivo al compimento del preavviso.

In caso di recesso, il pagamento del quantitativo orario maturato a credito avverrà entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, purché sia comunicato entro il 15 novembre.

Nel caso di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi, gli eventuali debiti o crediti orari, dovranno essere recuperati prima dell’interruzione del servizio o liquidati entro il secondo mese successivo alla richiesta del dipendente

Art. 3 Immissioni/Prelevamenti sul conto

Il lavoratore potrà richiedere di far confluire sul conto le ore di prestazione di lavoro straordinario preventivamente autorizzate, sino od un limite massimo di 180 ore annue. Per esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio - detto limite è elevato fino ad un massimo di n.250 ore annuali.

Il personale con contratto part-time potrà aderire alla Banca delle Ore immettendo sul conto le ore supplementari effettuate nei limiti previsti dal Regolamento del Part-time.

(3)

Le ore accantonate resteranno o disposizione per poter essere recuperate entro l’anno successivo a quello di maturazione.

Il dipendente potrà altresì richiederne il pagamento entro il 30 aprile o il 31 ottobre: la relativa liquidazione avverrà con lo retribuzione del mese di giugno e del mese di dicembre dell’anno di riferimento.

Il pagamento dovrà essere compatibile con la disponibilità del fondo perla retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Solo in caso di incapienza del fondo gli eventuali residui richiesti o pagamento potranno confluire nelle eccedenze orarie della banca delle Ore dell’anno successivo.

La fruizione di ore accantonate per un periodo continuativo sarà consentita uno volta all’anno e non potrà essere superiore al 30% del tetto massimo annuo previsto.

Al di fuori dell’ipotesi di utilizzo di cui sopra, è possibile, inoltre, fruire delle ore accantonate per non più di tre giorni al mese.

L’utilizzo dei riposi compensativi non deve comunque interferire con la fruizione delle ferie, che devono essere godute entro la scadenza contrattualmente prevista.

Art. 4 - Riposi compensativi.

L’Azienda rende passibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. lI differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.

L’utilizzo dei riposi compensativi deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze di servizio. Le richieste dovranno essere presentate con congruo anticipo dal Responsabile della struttura di appartenenza ed in caso di sovrapposizione di più domande, valuterà in base alle motivazioni addotte le priorità nell’utilizzo da parte dei lavoratori interessati,

Il preavviso è stabilito in una giornata lavorativa per i recuperi orari, in 3 giorni lavorativi per i recuperi fino a due giorni ed infine in una settimana per i recuperi superiori ai due giorni.

La fruizione dei riposi compensativi a giornata nei periodi pasquali, estivi (giugno-settembre) e natalizi (dicembre- gennaio) è subordinata allo programmazione del piano ferie della struttura che deve essere presentata almeno tre mesi prima dei periodi stessi.

Art. 5 Dipendenti che non aderiscono allo banca delle ore

I dipendenti che non aderiscono alla banca delle ore possono fruire dei riposi compensativi del lavoro straordinario, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali di servizio, entro il termine massimo dei tre mesi successivi

I dipendenti titolari dell’incarto di posizione organizzativa non possono aderire alla banca delle ore

(4)

Art. 6 Norme transitorie e finali

L’attivazione della banca delle ore decorre dal 1 gennaio 2017.

Entro il giorno 30 novembre 2016 i dipendenti potranno manifestare la volontà di aderire all’Istituto della Banca delle ore a decorrere dal 1 gennaio 2017.

L’attivazione della banca delle ore e l’iscrizione dei crediti orari sul conto individuale potranno subire, per esigenze tecniche di prima implementazione, uno slittamento massimo di un mese.

Non confluiscono nella Banca delle Ore le ore rese oltre l’orario contrattuale da parte dei titolari di Posizione Organizzativa.

E’ abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente regolamento.

Rionero in Vulture, li________________

Il Direttore della UOC Gestione del Personale - AA.GG. Il Direttore amministrativo Dott. Gianvito Amendola Dott. Giovanni B. Chiarelli

Il Direttore generale Dott. Giuseppe N.Cugno

(5)

Riferimenti

Documenti correlati

CLAUDIA PICCOLI – CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO “DIABETE, OBESITÀ E CANCRO: ANALISI DEL RUOLO DEL MICROAMBIENTE NELLO SVILUPPO

Chirurgia Senologica coinvolto nelle prestazioni aggiuntive rese nel periodo : Giugno – 15 Ottobre 2019;. Acquisito il parere del

 per i prodotti richiesti con nota 6863/2019, considerata l’esiguità della spesa, si è provveduto ad acquisire, previa richiesta di preventivo della dott.ssa Maria Rirta

9 «Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento», prevede che “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

20190011358 del 02/12/2019, allegata alla presente e debitamente autorizzata dal Vice Direttore Scientifico, ha fatto pervenire richiesta di acquisto di Reagenti

recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,

- gli infermieri che lavorano attualmente al CROB a tempo determinato, indiziati come personale da “far entrare nell’Istituto”, non sono al CROB per chiamata diretta, ma a seguito

Il Dirigente responsabile, in caso di motivate necessità rappresentate dal dipendente, potrà autorizzare una flessibilità oraria di massimo 60’ minuti in entrata e in uscita anche