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Dr. Giovanna Gigliotti

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Academic year: 2022

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TAGETE 1-2010 Year XVI

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THE PRONUNCIATION FROM THE COURT OF CASSATION 11/11/2008 ABOUT THE NON PATRIMONIAL DAMAGE. REFLECTIONS AND ANALYSIS OF

THE SPIN OFF FOR THE INSURANCE MARKET

LA SENTENZA DELLE SS.UU DELL’11/11/2008 SUL DANNO NON PATRIMONIALE. RIFLESSIONI E RICADUTE OPERATIVE

SUL VERSANTE ASSICURATIVO

Dr. Giovanna Gigliotti*

* UGF Assicurazioni, Danni complessi ABSTRACT

The author analyzes the compensation process of the non patrimonial damage, considering the innovations introduced by the pronunciation of the Court of Cassation 11/11/2008.

Moreover the author considers the new schedule from the Court of Milan regarding the economic value of the biological damage to the person.

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L’autore analizza il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale alla persona alla luce della SSUU dell’11/11/2008 evidenziando la sorte delle voci di danno fin ad ora contemplate nell’offrire integrale ristoro alla persona danneggiata.

Tali voci di danno, finora considerate autonomi titoli di risarcimento, vengono incorporate nel più generico danno non patrimoniale come figure descrittive di danno.

L’autore analizza infine le nuove tabelle del tribunale di Milano valutando la ricaduta che dell’approvazione di queste tabelle potrebbe avere nel mondo assicurativo.

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214 Con la sentenza del 11/11/2008 le S.U. hanno di fatto ridisegnato il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale alla persona, dando soluzione ed indirizzo ai variegati orientamenti, fino ad allora espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il principio, chiaro ed inequivocabile, che emerge con forza da tale pronuncia può essere così sintetizzato: Il risarcimento del danno alla persona deve offrire integrale ristoro del pregiudizio patito, ma non andare oltre”.

Non è, pertanto, più possibile trincerarsi dietro una pluralità di voci di danno, spesso identificative di pregiudizi di identica natura, per ottenere un risarcimento maggiore del danno effettivamente subito.

Le più note e ricorrenti voci di danno ( biologico, esistenziale, morale soggettivo, danno da perdita o compromissione del rapporto parentale, danno alla sfera sessuale, danno estetico, danno da lucida agonia), che rappresentavano nella pratica, anche forense, autonomi titoli di risarcimento, divengono per le S.U. “figure descrittive di danno”, ovvero profili di personalizzazione della valutazione risarcitoria, che trova i propri capisaldi giuridici nelle due macro categorie del danno patrimoniale (art.

2043c.c.) e del danno non patrimoniale, frutto quest’ultimo di quella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., già presente nelle sentenze di Cassazione n°8827 e 8828 del 2003.

Per riconoscere il danno non patrimoniale nella sua nuova configurazione è necessario che il legislatore ne abbia espressamente prevista la tutela, ovvero si sia in presenza

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215 di lesioni in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quali:

I. lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.); il cd. danno biologico, di cui gli artt. 138 e 139 C.d.A. danno specifica definizione normativa;

II. lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), tra i quali rientrano la perdita o la compromissione del rapporto parentale, nel caso di morte o di gravi lesioni del congiunto;

III. violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, alla riservatezza e più in generale della dignità della persona (artt. 2 e 3 Cost.).

Ecco come le S.U. hanno riletto, nel dettaglio, le vecchie categorie di danno:

o Danno biologico: le Sezioni Unite riprendono e riaffermano la definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 del C.d.A., riconoscendogli “una portata tendenzialmente omnicomprensiva”, che tiene conto dei pregiudizi attinenti gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno alla sfera sessuale;

o Danno esistenziale: tolgono a danno esistenziale la “dignità” di autonoma categoria di danno. Non così dei pregiudizi di tipo esistenziale, che possono trovare ristoro all’interno del danno biologico, se conseguenti a lesione psicofisica ( perdita della qualità della vita, alterazione di dinamiche relazionali), ovvero all’in quanto danno non patrimoniale da lesione di altro diritto inviolabile della persona (ad es. viene provato che, a seguito di diffamazione viene interrotta la precedente vita sociale),.

o Danno morale soggettivo: questa figura, intesa come sofferenza contingente e turbamento dell’animo transeunte, viene “definitivamente accantonata” in quanto non

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216 rispondente alla realtà ed alle effettive esigenze di tutela: la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte,perché l’effetto penoso può protrarsi per lungo tempo ed anche per l’intera vita del soggetto. Pertanto la durata e l’intensità della sofferenza hanno rilievo non ai fini dell’esistenza del danno, ma solo per la sua quantificazione;

o Danno da perdita o da compromissione del rapporto parentale: è lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita o da gravi lesioni di un congiunto. Il danno è risarcibile ai sensi degli artt. 2-29 e 30 Cost., trattandosi di lesione ai diritti inviolabili della famiglia;

o Danno da impossibilità di rapporti sessuali conseguente alla lesione psicofisica del coniuge: anche in questo caso il risarcimento è dovuto per la lesione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica;

o Danno da lucida agonia: ovvero la sofferenza psichica, di durata contenuta ma di massima intensità, che prova la vittima di lesioni fisiche alle quali segua, dopo breve tempo, la morte, viene ritenuto meritevole di tutela nell’ambito del danno non patrimoniale e commisurato al lasso di tempo ” apprezzabile” nel quale soggetto sia sopravissuto.

A completamento di tale costruzione, vengono indicati due ulteriori requisiti, quali la serietà del danno e la gravità della lesione, la cui presenza è indispensabile ai fini dell’

ammissione al risarcimento, mentre priva di tutela i meri disagi, i fastidi, i disappunti o le insoddisfazioni, concetti su cui erano stati costruiti diritti “immaginari”, quali il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, che avevano a propria volta dato luogo ad una proliferazione dei liti cd. “bagatellari”.

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217 LA NUOVA PRATICA FORENSE

Vediamo, ora, come la pratica forense sta recependo i nuovi principi guida fissati dalle S.U.

Le nuove tabelle milanesi

Da un punto di vista meramente formale la tabella aderisce all’impostazione logica sistematica della SC , l’etichetta del danno morale viene bandita , ma sostanzialmente è sostituita dalla “ personalizzazione”, l’obiettivo è di non ridurre le attuali liquidazioni, ma la nuova costruzione le fa aumentare in modo preoccupante.

Vengono qui di seguito proposta una tabella comparativa delle valutazioni del danno alla persona determinate applicando le tabelle Milanesi, pre e post sentenza S.U.

Nella colonna A è indicato il grado di invalidità, nella colonna B il valore del punto biologico come da tabella 2008, nella colonna C questo valore è maggiorato del danno morale che veniva riconosciuto in transazione, nella colonna D è indicato il danno non patrimoniale da tabella 2009, nelle colonne F e G sono indicati gli importi personalizzati sulla base dei valori medi e massimi della nuova tabella. Le variazioni percentuali di incremento dei valori economici 2009 rispetto al 2008 sono riportate rispettivamente nelle colonne E, H e I.

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218 Simulazione con lesionato di anni 20

Tab. A

Grado di IP

Tab. B danno biologico 2008

Tab. C danno biologico + morale 2008

Tab. D danno non patrimoniale 2009

Tab. E Differenza % tra C e D

Tab. F Persona- lizzazione media 2009

Tab. G Persona- lizzazione massima 2009

Tab. H Differenza

%

tra C e F

Tab. I Differenza %

tra C e G 10 17.770 21.324 22.849 + 7.15% 28.447 34.045 + 30,28% + 59,65%

15 32.768 40.960 43.805 + 6,94% 53.442 63.079 + 30,47% + 54,00%

25 74.974 99.715 107.879 + 8,18% 126.218 144.557 + 26,57% + 44,97%

30 102.177 137.938 152.235 + 10,36% 174.309 196.383 + 26,36% + 42,37%

40 168.814 236.339 258.409 + 9.33% 290.710 323.011 + 23,00% + 36,67%

45 208.255 301.969 318.782 + 5,56% 358.629 398.477 + 18,76% + 31,95%

50 251.741 377.611 385.347 + 2.04% 433.515 481.683 + 14,80% + 27,56%

55 297.081 445.621 454.750 + 2,04% 511.593 568.437 + 14,80% + 27,56%

60 342.249 513373 523.890 + 2.04% 589.376 654.862 + 14,80% + 27,56%

65 386.555 579.832 591.711 + 2,04% 665.674 739.638 + 14,80% + 27,56%

70 429.559 644.338 657.538 + 2.04% 739.730 822.172 + 14,80% + 27,56%

Dalla disamina del prospetto si possono trarre alcune riflessioni:

o Nelle liquidazioni non personalizzate l’aumento riguarda prevalentemente le lesioni di media e medio-grave entità (IP fino al 45%), che registrano incrementi percentuali mediamente tra il 7 e il 10%;

o le lesioni veramente gravi, invece, in mancanza di personalizzazione risentono solo delle variazioni ISTAT, poiché già in precedenza per i macrodanni venivano riconosciuti, salvo eccezioni legate all’età o alle preesistenze, valori elevati a titolo di danno morale (tra il 40 e il 50%);

o per lesioni di media entità, una personalizzazione su valori medi rispetto a quelli indicati in tabella porta ad un incremento tra il 25% ed il 30% rispetto alle cifre liquidate nel 2008. Se la personalizzazione è sui valori massimi, l’incremento si attesta tra il 35% e il 55%;

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219 o la personalizzazione viene calcolata su valori già incrementati in automatico e

quindi fa alzare ulteriormente la curva dei risarcimenti. Ad es. una IP del 50% ha già un aumento fisso del 50% per sofferenza morale, su cui viene applicato un ulteriore correttivo che può arrivare fino al 25% per personalizzazione. Di fatto, rispetto al valore iniziale del punto, la percentuale aggiuntiva per sofferenza morale e per l’ulteriore personalizzazione non è del 75% (50 + 25), bensì dell’87,5%, già al netto della variazione ISTAT. Analogamente, per una IP del 70%, una maggiorazione immediata del 75% del valore biologico porterebbe all’importo di € 767.063 (già aggiornato al 2009), in luogo di € 822.172 previsti dalla tabella:

anche in questo caso la maggiorazione del danno biologico è dell’87,5%, già al netto della variazione ISTAT.

Vediamo ora cosa accade in caso di danno da uccisione

Superstite Vecchia tabella

Valori minimi Nuova tabella

Valori minimi Differenza% Vecchia tabella

Valori massimi Nuova tabella

Valori massimi Differenza%

padre 106.376 150.000 + 41% 212.752 300.000 + 41%

madre 106.376 150.000 + 41% 212.752 300.000 + 41%

coniuge 106.376 150.000 + 41% 212.752 300.000 + 41%

figlio 106.376 150.000 + 41% 212.752 300.000 + 41%

fratello 21.275 21.711 + 2,04% 127.651 130.266 + 2,04%

nonno 0 21.711 + 100% 0 130.266 + 100%

Si possono apprezzare:

o un incremento fisso del 41% delle somme spettanti ai congiunti più stretti (genitore, figlio, coniuge);

o nessuna variazione (salva la rivalutazione al 2009) per le somme riconosciute ai fratelli, oggetto di un incremento compreso tra il 150 ed il 300% nel 2004;

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220 o introduzione della figura del nonno quale avente diritto sistematico per la perdita

del nipote, parificato, sotto il profilo monetario, al fratello della vittima.

Alcuni casi specifici

II° - Vittima di anni 20 che lascia i genitori, due fratelli (di cui uno conv.) e tre nonni (di cui uno conv.)

Superstite Vecchia tabella

Valori medi Nuova Tabella

Valori medi Differenza% Vecchia tabella

Valori massimi Nuova tabella

Valori massimi Differenza%

Padre c. 160.000 225.000 190.000 280.000 Madre c. 160.000 225.000 190.000 280.000 fratello c. 70.000 70.000 90.000 100.000 fratello

n.c. 60.000 60.000 70.000 80.000

nonno c. 10.000 60.000 25.000 70.000

nonno n.c. 0 30.000 0 40.000

nonno n.c. 0 30.000 0 40.000

Totale € 460.000 € 700.000 + 52,17% € 565.000 €890.000 + 57,22%

III° - Vittima di anni 40, che lascia coniuge e figlio minore conviventi, genitori e fratello non conviventi

Superstite Vecchia tabella

Valori medi Nuova tabella

Valori medi Differenza% Vecchia tabella

Valori massimi Nuova tabella

Valori massimi Differenza%

Coniuge c. 160.000 225.000 212.000 300.000

Figlio c. 160.000 225.000 212.000 300.000

padre n.c. 130.000 200.000 160.000 250.000

madre n.c. 130.000 200.000 160.000 250.000

fratello n.c. 60.000 60.000 70.000 70.000

Totale € 640.000 € 910.000 + 42,18% € 814.000 € 1.170.000 + 43,73%

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221 IV° - Vittima di anni 60, che lascia coniuge convivente, figlio non convivente e fratello non convivente

Superstite Vecchia tabella

Valori medi Nuova tabella

Valori medi Differenza% Vecchia tabella Valori massimi

Nuova tabella Valori

massimi Differenza%

Coniuge c. 160.000 225.000 212.000 300.000

figlio n.c. 130.000 200.000 160.000 250.000

fratello n.c. 40.000 40.000 50.000 50.000

Totale € 330.000 € 465.000 + 40,9% € 422.000 € 600.000 + 42,18%

LE CONCLUSIONI

o E’ indubbio che l’applicazione delle nuove tabelle milanesi determina sensibili incrementi, a nostro avviso del tutto ingiustificati, della valutazione del danno alla persona;

o Ancor più preoccupanti sono le possibili conseguenze di ordine economico connesse alla facoltà riconosciuta al Giudice di modulare la liquidazione oltre i valori massimi in relazioni a fattispecie del tutto eccezionali”.

LE RICADUTE SUL MERCATO ASSICURATIVO

E’ stato calcolato che il solo tema della riformulazione delle tabelle, comporterà un peggioramento del rapporto sinistri a premi intorno al 3- 4%;

Si assisterà ad un sensibile aumento dei costi di un sistema, quello dell’Industria dei danni”, che deve fare già i conti con una perdita di redditività connessa ad una serie di problemi congiunturali quali:

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222 o andamento debole delle nuove immatricolazioni,

o il meccanismo dell’indennizzo diretto che non ha inciso sulla riduzione della frequenza e del costo medio dei sinistri di massa secondo le attese,

o la crisi economica che sta facendo registrare un’impennata delle truffe ai danni degli assicuratori .

L’EFFETTO DELLA NUOVA TABELLA SUI SOLI DANNI MORTALI

In via del tutto esemplificativa partirei dal considerare i dati del gruppo UGF, che rappresenta il 10% del mercato e che nel corso del 2008 ha registrato 650 danni mortali; tale dato è statisticamente suscettibile di un’ulteriore incremento del 30% , qualora si considerino anche i decessi intervenuti successivamente agli eventi, ma sempre in nesso con le lesioni. A questi vanno aggiunti i danni degli esercizi precedenti, tuttora aperti, per una stima di spesa prevista in circa un miliardo e cinquecento milioni .

Secondo queste valutazioni Il mercato della sola RCA potrebbe avere in gestione, per i soli sinistri mortali, riserve tecniche ammontanti a circa 13,5000 mld. Se è vero che l’incremento medio previsto dalle nuove tabelle è del 40%, il costo aggiuntivo presunto per il sistema è calcolabile, in un importo pari a 5,5 mld .

In un sistema che vive di un equilibrio mutualistico qual’ è quello assicurativo un tale adeguamento fa saltare il meccanismo tariffario. Gli adeguamenti tariffari già dichiarati

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223 dai primari gruppi assicurativi avranno necessità di stabilizzarsi, ci vorranno anni prima che un tale gap possa essere recuperato, e nel frattempo usciranno nuove tabelle …..

La tabella dovrebbe essere solo un punto di riferimento; nella realtà rappresenta, invece, lo strumento di calcolo principe per la maggior parte dei Giudici italiani che la disattendono solo per personalizzare ulteriormente ed al rialzo i singoli casi concreti.

Ma è altresì lo strumento con cui tutti gli operatori del settore misurano ogni tentativo di definizione stragiudiziale, per evitare di intasare le aule di tribunale.

Quando si ha l’onore e l’onere di essere un riferimento per molti, si deve valutare con grande ponderazione ciò che si mette in atto , Spider man direbbe: “ da grandi poteri derivano grandi responsabilità” .

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