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LA REGOLAMENTAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PERMANENTE BIOLOGICO IN BASE AI PARAMETRI ECONOMICI

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THE REGULATION OF THE OF ECONOMIC COMPENSATION OF THE BIOLOGICAL DAMAGE ACCORDING TO THE DLGS 209/05

LA REGOLAMENTAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PERMANENTE BIOLOGICO IN BASE AI PARAMETRI ECONOMICI

PREVISTI DAL DLGS 209/05

Dr. Anna Rosa Cavicchi*

ABSTRACT

Il tema della quantificazione monetaria del danno permanente biologico è di notevole interesse medico-legale, perché anche i medici legali sono protagonisti del processo liquidativo e dividono con gli altri protagonisti (liquidatori e avvocati) le difficoltà che affliggono la liquidazione del danno in responsabilità civile.

L’esperienza quotidiana dimostra che gli apprezzamenti del medico-legale, al di là del numero percentuale, sono della massima utilità per giungere ad una corretta quantificazione monetaria dei danni alla persona. Il ruolo del medico legale è, dunque, decisivo; tanto che, nelle cause in cui si discute di quantificazione del danno, si dice che “la CTU fa da padrona”.

The author analyzes the role of the medico legal specialist in the compensation of the biological damage, even in an economic point of view. In fact usually the economic quantification of the compensation comes from the medico legal evaluation.

* Unipol Gruppo Finanziario

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2 A. Premessa.

Negli ultimi anni sono intervenuti profondi mutamenti nell’ambito della responsabilità civile e, in particolare, nel settore nevralgico dell’infortunistica stradale. Nelle aule giudiziarie permangono forti contrasti in funzione di due contrapposti obiettivi, perseguiti dalle parti in modo sempre più aggressivo: da un lato vi è l’esigenza di ottenere l’integrale riparazione dei pregiudizi; dall’altro lato vi è la necessità di allontanare lo spauracchio delle duplicazioni risarcitorie.

Questi obiettivi sono richiamati anche in un passaggio della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 dell’11/11/08: “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”.

Va preliminarmente precisato che non ha senso parlare di criteri di quantificazione se non c’è chiarezza sui motivi posti a fondamento della loro determinazione, e questi motivi non possono prescindere dalla esatta individuazione e qualificazione del bene leso. Prima va chiarito “cosa” si risarcisce e poi “come” si risarcisce. Orbene, l’evoluzione del sistema risarcitorio sul “cosa” e sul “come” è stato colossale: negli ultimi

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3 30 anni il danno non patrimoniale alla persona è stato completamente rivoluzionato e riscritto dalla giurisprudenza.

Vediamo le tappe più significative di questo percorso evolutivo del danno alla persona tracciato dalla giurisprudenza:

1974 il trib. di Genova inaugura l’ingresso, in sede giudiziaria, del danno biologico, segnando il trapasso dalla concezione patrimonialistica a quella personalistica del danno alla persona;

1986 la Corte Costituzionale definisce il danno biologico “danno evento”, da intendersi come lesione dell’interesse protetto, a cui possono aggiungersi, come danni conseguenza, il danno patrimoniale e, se ricorre la fattispecie di reato, il danno morale soggettivo (Corte Cost. 184/86);

1994 la Corte Costituzionale ripudia il concetto di danno evento e consacra il danno biologico come “danno conseguenza”, al pari degli altri due danni alla persona (Corte Cost. 372/94);

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4 2000 approda in Cassazione la figura del danno esistenziale, inteso come violazione dei diritti fondamentali della persona umana di rilievo costituzionale (Cass. Civ.

7713/2000);

2003 le Supreme Corti cancellano la concezione tripartita della responsabilità civile, promuovendo il nuovo indirizzo del bipolarismo costituzionale in cui trovano spazio solo due ampie categorie di danni risarcibili: il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Nell’ambito del danno non patrimoniale vengono distinte le figure del danno biologico, del danno morale soggettivo e del danno da lesione di altri valori costituzionali inerenti la persona (Cass. Civ. 8827-8828/08 e Corte Cost. 233/08);

2006 le Sezioni Unite ammettono il danno esistenziale da demansionamento, risarcibile nei casi in cui l’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro abbia alterato le abitudini e gli assetti relazionali del lavoratore, inducendolo, nella realizzazione della sua personalità, a scelte di vita diverse (S.U. 6572/2006);

2008 le Sezioni Unite cancellano la figure del danno esistenziale e, a sorpresa, anche quella del danno morale soggettivo, inglobandole entrambe nel danno biologico: “i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita sono voci del

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5 danno biologico nel suo aspetto dinamico; ogni sofferenza fisica e psichica costituisce per sua natura una componente del danno biologico” (S.U.26972/08).

B. L’assetto normativo.

Già dagli anni 90, con l’obiettivo di fronteggiare quelle tendenze anarchiche che trovano terreno fertile nei momenti di cambiamento e di trapasso, si avvertì l’esigenza di un intervento legislativo sulle voci di danno risarcibili e sui criteri di quantificazione e ci fu una proliferazione di proposte di riforma che non riuscirono a diventare legge fino al 2001, quando con un intervento settoriale, circoscritto all’infortunistica stradale, venne fornita, seppure in via sperimentale, la definizione di danno biologico e vennero indicati criteri di monetizzazione limitatamente alle invalidità fino al 9%.

B.1. Definizione e contenuti del danno biologico.

Nel 2005 il Codice delle Assicurazioni ha ripreso la definizione legale di danno biologico prevista dalla legge 57/01, ma ne ha ulteriormente ampliato i confini, includendovi anche gli aspetti dinamico-relazionali. Infatti nella legge 57 il danno

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6 biologico veniva definito come lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale, mentre nel nuovo codice il danno biologico è definito come “lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito”.

Secondo il modello legislativo il danno biologico comprende sia l’aspetto statico o fisiologico, sia la compromissione della possibilità di espletare gli atti ordinari del vivere quotidiano comuni a tutti (c.d aspetti dinamico relazionali medi).

Il legislatore ha attribuito particolare attenzione in sede definitoria agli aspetti dinamico- relazionali, proprio in considerazione del fatto che il danno biologico è omnicomprensivo di tutte le attività realizzatrici della persona umana e la sua integrale riparazione passa attraverso un’opportuna “personalizzazione” nella fase di liquidazione monetaria.

Nell’art. 138 l’incidenza negativa sugli aspetti dinamico relazionali appare due volte: nel 1° comma diventa un elemento fondante del d. biologico; nel 3° comma è l’elemento

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7 fondante della personalizzazione, cioè indica l’impatto di quella lesione sul proprio personalissimo fare areddituale che esce dagli aspetti dinamico relazionali medi.

Nel 3° comma viene, infatti, precisato che se la menomazione “incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali” il giudice può aumentare l’ammontare del risarcimento fino al 30%, “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Anche per le lesioni fino al 9% è prevista la possibilità di personalizzare il risarcimento in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato, ma con l’inferiore limite percentuale massimo del 20%.

Il danno biologico unitariamente inteso, assorbendo ogni incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali medi, nonché in virtù della personalizzazione, ingloba tutti i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, “sicché” – come hanno statuito le Sezioni Unite – “darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione”.

La definizione normativa del danno biologico non è più relegata nel ghetto della legislazione speciale. Infatti le Sezioni Unite, con la sentenza dell’11 novembre, attribuiscono indiscusso valore alla definizione contenuta negli artt. 138 e 139 C.d.A.,

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8 in quanto “recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale” e, per tale motivo, “è suscettiva di generale applicazione anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata”.

Per quanto concerne la prova del danno biologico, l’Organo Supremo, pur indicando l’accertamento medico-legale previsto dagli art. 138 e 139 come lo strumento

“principe” per l’indagine sull’esistenza e sulla entità del danno, non lo considera esclusivo e necessario, potendo il giudice non disporlo se lo ritiene motivatamente superfluo sulla base degli altri elementi acquisiti al processo (ad es. acquisizione delle foto dei veicoli che attestino una collisione di modestissima entità oppure espletamento di una perizia ergonomica che escluda la vis lesiva).

Dunque, salvo casi sporadici, è il medico legale l’attivo protagonista di una valutazione dinamica del danno biologico subito dal singolo soggetto sottoposto al suo esame. Il medico, nelle conclusioni del suo elaborato, deve fornire un numero percentuale ed eventualmente una ulteriore precisazione per meglio chiarire la situazione di fatto.

Il numero percentuale sta ad indicare la quantità di cose che il soggetto prima faceva ed ora non fa più con riferimento agli atti quotidiani del vivere comune a tutti. Nell’ulteriore

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9 precisazione il medico dovrà spiegare perché quel particolare danno si renda responsabile di un pregiudizio diverso e maggiore di quanto la stessa menomazione determinerebbe mediamente. Questa descrittiva riguarderà, dunque, gli aspetti specifici propri di quel singolo danneggiato e potrà costituire un punto di partenza per la personalizzazione del danno nella successiva fase risarcitoria.

B.2 Il trattamento economico.

Delineato il “cosa” si risarcisce, rimane il problema della misurazione monetaria del pregiudizio biologico. La strada della tabellazione legislativa è stata tracciata già da anni. Per le lesioni fino al 9% l’art. 139 ha riproposto pari pari la tabella di liquidazione di cui all’art. 5 della legge 57/2001 sia come valore monetario di partenza, sia come criteri (l’importo cresce in misura più che proporzionale ad ogni punto percentuale di invalidità e decresce con l’aumentare dell’età del danneggiato). Gli importi indicati vengono annualmente aggiornati, con decreto ministeriale, in base agli indici ISTAT.

L’art. 139 è, dunque, figlio dell’art. 5 della legge 57 ed è concretamente applicato sia nelle aule di giustizia sia nella prassi stragiudiziale: la normativa è diventata diritto vivente. La tabella dei valori economici e la tabella delle menomazioni hanno permesso

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10 di uniformare su tutto il territorio nazionale le valutazioni dei danni da 1 a 9 punti percentuali evitando sperequazioni che in passato avevano raggiunto livelli inaccettabili.

Per i danni di rilevante entità l’art. 138 ha rinviato ad un Decreto presidenziale l’emanazione di una “specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale” sia delle menomazioni comprese tra i 10 e i 100 punti, sia del valore economico da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, ma le due tabelle a tutt’oggi non sono ancora state emanate.

Per i danni gravi alla persona, il problema della monetizzazione è decisamente quello più pregnante, in considerazione del principio di natura costituzionale secondo cui l’essere umano prevale su qualsiasi altro valore e quindi non è facile individuare un parametro di valutazione a cui rapportarsi.

Per una grave lesione, certamente 500.000 euro di risarcimento valgono più di 250.000 e un milione vale più di 500.000 e così via; e su questa base si potrebbero raddoppiare o triplicare gli importi già riconosciuti, senza tuttavia giungere ad un risarcimento da poter considerare veramente adeguato. Ne consegue che un criterio di monetizzazione, per poter essere ritenuto valido, deve prevedere una somma base che

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11 abbia una intrinseca rilevanza economica (per non vanificare il principio costituzionale sopra richiamato), ma quella somma non deve determinare un contrapposto squilibrio economico come effetto della socializzazione dei costi effettuata attraverso lo strumento dei contratti di assicurazione.

L’art. 138 ha dettato i principi e i criteri che dovranno essere osservati nell’adozione della futura tabella economica nazionale:

1) un parametro monetario “base”, uguale per tutti i soggetti, da determinarsi sulla base di valutazioni macroeconomiche che tengono conto: a) di quanto accaduto fino ad oggi nei principali tribunali italiani; b) della sostenibilità economica generale del sistema;

2) il criterio della regressione in funzione dell’età del soggetto leso: il valore del punto deve diminuire in relazione all’aumentare dell’età del danneggiato sul presupposto che, con il diminuire dell’aspettativa di vita, diminuisce la durata della lesione fisiopsichica

3) il criterio della progressione in relazione alla gravità della lesione: il valore del punto deve incrementare più rapidamente per le lesioni più gravi, poiché l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico relazionali della vita del

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12 danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi (una IP del 50% comparata ad una IP del 30%

comporta disfunzionalità e svantaggi sul modo di vivere quotidiano ben maggiori della differenza aritmetica tra i due numeri).

Nella determinazione del valore base non si dovrà trascurare il fatto che i valori liquidati in sentenza sono sempre maggiori di quelli liquidati stragiudizialmente, ma che il numero delle transazioni è nettamente superiore a quello delle condanne giudiziali.

Inoltre, la maggiorazione progressiva del valore del punto dovrà essere coerente ed armonica con quella che caratterizza la tabella economica delle micropermanenti per evitare che nel passaggio dal 9% al 10% si verifichi uno ”scalone” con una eccessiva differenza economica che potrebbe alimentare un ingiustificato contenzioso.

I valori economici contemplati dalla tabella potranno subire un incremento fino al 30%

se risulterà provata l’incidenza sugli specifici aspetti

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13 C) Il ruolo della giurisprudenza

L’art. 138 – differentemente dall’art. 139 - oggi non è applicabile per l’intero perché le due tabelle uniche nazionali rimangono ancora plastificate nel Codice, malgrado siano già state elaborate da organismi tecnici ministeriali ed attendano solo il Decreto di emanazione.

La latitanza del legislatore è stata coperta dal laboratorio giurisprudenziale che, nel corso degli anni, ha acquisito sempre più forza e disinvoltura da entrare talora in conflitto con interessi sociali e parametri economici che solo al legislatore è dato di governare.

I tribunali si sono empiricamente dotati di proprie tabelle (calcolate, prevalentemente, sulla base della media dei propri precedenti giudiziari) e c’è stata una corsa rialzista che non salva neppure le offerte tempestivamente formulate dal debitore. Alcune sedi giudiziarie hanno via via abbandonato le proprie tabelle per adottare quelle elaborate da altre sedi. In questo “contagio diretto” i criteri elaborati dal tribunale milanese sono quelli che hanno avuto una maggiore diffusione a livello nazionale e che, in tal modo, hanno contribuito ad attuare un parziale omogeneizzazione territoriale.

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14 Tuttavia, nella determinazione del danno biologico non personalizzato, permangono ancora notevoli disparità valutative come emerge dal seguente prospetto.

Tabelle locali di valutazione del danno biologico non personalizzato

Tabelle locali di valutazione del danno biologico non personalizzato Infortunato di anni 20 con IP 50% Infortunato di anni 20 con IP 80%

Curia danno biologico Curia danno biologico

Milano € 250.350,00 Milano € 507.439,00 Torino € 180.150,00 Torino € 408.400,00 Padova € 183.917,00 Padova € 446.667,00 Pisa € 232.639,00 Pisa € 524.495,00 Firenze € 243.891,00 Firenze € 494.348,00 Roma € 296.495,00 Roma € 733.967,00 Lecce € 218.015,00 Lecce € 512.335,00 Palermo € 241.292,00 Palermo € 489.081,00

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15 Queste disparità valutative hanno dato luogo al ben noto fenomeno della migrazione dei sinistri verso il Foro ritenuto economicamente più conveniente. E’ evidente che questa “caccia al giudice di manica larga” riduce le possibilità di una soluzione stragiudiziale, ante causam, della controversia.

Che natura giuridica hanno le tabelle oggi in uso presso i vari Tribunali? E quali sono i limiti del loro utilizzo? Secondo la Cassazione le tabelle non costituiscono fatto notorio, ma traggono origine dal potere del Giudice di fare ricorso al criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c. Pertanto, possono entrare nel giudizio su richiesta, motivata, di parte oppure tramite il Giudice che intenda assumerle come metro di liquidazione equitativa (Cass. Civ. 13676 del 2/6/07).

Poiché la funzione tipica delle tabelle locali è quella di fissare criteri tendenzialmente uniformi in una data sede giudiziaria in mancanza di una tabella unica nazionale, se il Giudice applica la tabella elaborata presso il proprio ufficio giudiziario è esonerato dal motivare il perché della scelta. Viceversa, se il Giudice adotta, come è certamente nel suo potere equitativo, le tabelle in uso presso altri uffici giudiziari, ritenendole più adatte o congrue al risarcimento del danno, deve adeguatamente motivare perché si discosta

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16 dai criteri e dai valori elaborati dalla propria sede per utilizzare quelli elaborati da altra realtà territoriale (Cass. Civ. 24/10/2007 n. 22337).

D. Lo scenario futuro.

Quale impatto avrà la sentenza delle Sezioni Unite sugli attuali sistemi liquidativi del danno alla persona? Affievolirà l’interesse verso la tabellazione nazionale? Ci sarà una revisione del sistema tabellare delle Corti?

La risposta a queste domande è legata ad un altro quesito: le attuali tabelle, così come concepite e costruite, sono comprensive di tutti gli aspetti che compongono il danno non patrimoniale, inteso come unitaria categoria di danno? La risposta è certamente affermativa con riferimento ai pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita che sono inglobati nel danno biologico.

Lo stesso ragionamento può valere anche per il turbamento dell’animo, per il dolore intimo sofferto a causa della lesione?

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17 Darebbe una risposta negativa colui che si limiti ad osservare che i valori tabellati sono costruiti sulla base di precedenti giudiziari relativi alla lesione biologica tradizionalmente intesa, cioè non comprensiva delle sofferenze fisiche e psichiche. Viceversa, la risposta non può che essere affermativa se diamo seguito al principio statuito dalla Suprema Corte secondo cui ogni sofferenza fisica e psichica “è per sua natura una componente intrinseca del danno biologico” e, quindi, “determina duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”.

“Esclusa, dunque, la praticabilità di questa operazione” - proseguono le Sezioni Unite – dovrà il Giudice, “qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza“. Viene così bandito ogni automatismo nella liquidazione delle sofferenze fisiopsichiche, che potranno essere risarcite solo in sede di personalizzazione del risarcimento del danno biologico, in funzione delle particolari condizioni soggettive del leso e quindi solo se verrà dimostrata una sofferenza maggiore rispetto alla sofferenza media che quel tipo di lesione provoca.

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18 La figura del medico legale ne esce ulteriormente rafforzata, poiché dovrà evidenziare, in sede di accertamento tecnico, patologie temporanee o permanenti particolarmente dolorose.

Come si muoveranno le Corti? Un esempio di tempismo nell’applicazione delle novità ci viene dal Il tribunale di Catania, V sez., giudice F. Lima, il quale, con sentenza del 17/11/08, ha escluso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, facendo proprio quanto affermato dalle Sezioni Unite. E’ tuttavia agevolmente prevedibile che gli (ex)esistenzialisti - i quali si immaginavano ben diverso esito - cercheranno di scalzare il nuovo impianto risarcitorio: una cosa è non essere riusciti ad ottenere il discusso danno esistenziale, ben altra cosa è avere perso anche l’indiscusso danno morale.

Indubbiamente la sentenza delle Sezioni Unite, pur avendo fissato dei concetti granitici in questa complessa tematica, non costituisce un finale di partita.

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