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(1)NUMERO DATA DETERMINAZIONE OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n

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NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 217 16/03/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, per la stipula di un accordo quadro relativo all’approvvigionamento di ausili ed assistenza sul territorio per i medesimi per gli assistiti dell’Istituto.

il Direttore centrale

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;

VISTA la delibera n. 4 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha deliberato di autorizzare, su proposta del Presidente, l’esercizio provvisorio per l’anno 2018 - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 1 delle

“Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di Organizzazione” - per un periodo non superiore ai due mesi, ovvero per un periodo più limitato, qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di previsione 2018 prima della scadenza dei sessanta giorni, nonché l’utilizzo degli stanziamenti di bilancio quali risultano dalle previsioni iniziali dell’ esercizio 2018 nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascun capitolo di bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili;

VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 31 gennaio 2018 n.687, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente , per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2018, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 dell’8 febbraio 2018;

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VISTA la relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 15 marzo 2018, che forma parte integrante della presente;

CONSIDERATO che il Direttore tecnico dell’area tecnica ausili ha rappresentato che nei prossimi due anni sarà prevedibilmente necessario garantire la disponibilità di taluni beni con caratteristiche tecniche che li connotano di infungibilità, non esistendo prodotti personalizzati o personalizzabili equivalenti che possano essere utilizzati in relazione allo specifico assistito;

CONSIDERATO che, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Unità Territoriali, cui si è dato corso con forniture di ausili, l’Area tecnica ausili ha individuato i beni maggiormente richiesti e sono di conseguenza stati predisposti elenchi di beni omogenei dal punto di vista merceologico e di utilizzo al fine della fornitura diretta agli assistiti;

CONSIDERATO che l’infungibilità tecnica è motivata dal fatto che la personalizzazione e o l’adattamento dell’ausilio avviene presso la sede del costruttore, sulla base di una specifica scheda tecnica compilata dal committente ovvero presso il Centro, nei termini di una antropometricamente determinata, postura dinamicamente stabile ed efficace per accedere/fuoriuscire dal veicolo, per controllare, in completa sicurezza, le varie funzioni principali e secondarie previste nella conduzione e, più in generale, nella gestione del veicolo adattato e personalizzato esclusivamente per quel singolo fruitore;

CONSIDERATO che, per l’elenco allegato alla relazione del direttore tecnico è stato individuato il fornitore Guidosimplex di Roma (RM), che produce, distribuisce ed installa, in esclusiva per l’intero territorio nazionale, questi dispositivi prescritti, ordinabili esclusivamente su scheda tecnica;

RILEVATO che, per le motivazioni sopra esposte, ricorrono, quindi, i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso allo suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale;

RITENUTO che tale accordo, da stipularsi ai sensi dell’articolo 54 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., debba avere durata biennale e, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore è disponibile a fornire alle condizioni concordate i dispositivi di cui al listino allegato all’accordo medesimo, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza;

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TENUTO CONTO che, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti;

RILEVATO che, non essendo presumibile stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 400.000,00 annui;

CONSIDERATO che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista, e inserita, nel corso del 2016, nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2018/2020, con CUI 011654005892017072;

VISTO l’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

RITENUTO di dover impegnare, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, in via cautelativa, la quota del 2 per cento dell’importo posto a base di gara, e cioè euro 16.000,00, ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del citato fondo per gli incentivi, sulla voce di spesa U.1.03.01.05.003.02 (Spese sostenute dalla D.C. Assistenza Protesica e Riabilitazione per l’acquisto di protesi, ausili e presidi ortopedici) del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio anno 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione;

VERIFICATO che le necessità di approvvigionamento sono riferite a partire dall’esercizio 2018;

VERIFICATO che la quota relativa al 1° anno dell’accordo rientra, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, nelle assegnazioni iniziali richieste per l’anno 2018;

PRESO ATTO che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il dott. Mauro Iammarrone;

DETERMINA

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• di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d.lgs.

n. 50/2016 e successive modificazioni (esclusiva in senso tecnico), per l’approvvigionamento di Ausili e Servizio di assistenza sul territorio a beneficio degli assistiti dell’Istituto;

• di autorizzare la spesa complessiva massima stimata all’interno dell’accordo quadro, della durata contrattuale di due anni, per un importo pari a euro 800.000,00 Iva esclusa;

• di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di euro 16.000,00 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs.

50/2016, pari al 2 per cento dell’importo posto a base dell’accordo quadro, nell’ambito del bilancio di previsione anno 2018, in fase di approvazione, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, imputabile alla Missione 2. Tutela della Salute - Programma 3. Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto, sulla Voce: U.1.03.01.05.003.02 (Spese sostenute dalla D.C. Assistenza Protesica e Riabilitazione per l’acquisto di protesi, ausili e presidi ortopedici), che rientra nelle condizioni di cui in premessa.

Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco

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Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Al Direttore Centrale

Oggetto: esigenze approvvigionamenti Area Ausili del Centro Protesi Inail e delle sue sedi decentrate (Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme).

Con relazione inviata via e. Mail del 5 marzo 2018 il Direttore tecnico dell’Area Ausili, ha rappresentato che nei prossimi due anni sarà prevedibilmente necessario garantire la disponibilità di taluni beni con caratteristiche di infungibilità tecniche, non esistendo prodotti personalizzati e personalizzabili equivalenti, che possano essere utilizzati in relazione alla specifico assistito.

L’individuazione e la personalizzazione di questi dispositivi, per la guida e o il trasporto con veicoli, soggetti a prescrizione medica specialistica e ingegneristica da parte delle Commissioni Mediche Locali, è una prerogativa sanitaria, sotto l’aspetto clinico (medico: prescrittore) e tecnica (Tecnico: individurazione del dispositivo), in carico alle Commissioni Mediche e necessita di continui aggiornamenti.

Dalla citata relazione tecnica risulta che l’Area Tecnica ausili del Centro Protesi, al fine di poter rispondere adeguatamente ai diversi fabbisogni terapeutici degli assistiti, prescritti dal medico specialista, ha la necessità di disporre di una vasta gamma di ausili che sono riconducibili alla predetta tipologia merceologica e di idonei accordi contrattuali che disciplinino termini e modalità di consegna di tali prodotti.

A tal fine, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Sedi, di cui in oggetto, sono stati individuati i beni personalizzati e adattati specificamente alla persona, maggiormente prescritti e a tal fine, sono stati predisposti elenchi omogenei dal punto di vista merceologico, al fine di una erogazione diretta ai nostri assistiti.

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Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

In particolare, per l’elenco allegato alla relazione tecnica sopra citata, l’infungibilità tecnica è motivata dal fatto che la personalizzazione e o l’adattamento dell’ausilio avviene presso la sede del costruttore, sulla base di una specifica scheda tecnica compilata dal committente ovvero presso il Centro, nei termini di una antropometricamente determinata, postura dinamicamente stabile ed efficace per accedere/fuoriuscire dal veicolo, per controllare, in completa sicurezza, le varie funzioni principali e secondarie previste nella conduzione e, più in generale, nella gestione del veicolo adattato e personalizzato esclusivamente per quel singolo fruitore.

Per l’acquisizione di questi beni che rendono il veicolo personalizzato e o adattato, è stato individuato il fornitore Guidosimplex di Roma (RM), che produce, distribuisce e installa, in esclusiva per l’intero territorio nazionale, questi dispositivi perscritti, ordinabili esclusivamente su scheda tecnica.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che per l’approvvigionamento dei predetti dispositivi medici sussistono i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso al suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale.

Con tale accordo, che dovrà avere durata biennale, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, si dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore è disponibile a fornire i dispositivi medici alle condizioni concordate, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza.

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Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Inoltre, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti, qualora presentino le caratteristiche di infungibilità sopra descritte.

Non essendo presumibile, come detto, stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 400.000,00 annui.

Si rappresenta, infine, che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2018/2020, con il CUI 011654005892017072.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si sottopone alla Sua attenzione, qualora condiviso, lo schema di determinazione a contrarre a Sua firma, mediante la quale il sottoscritto in qualità di RUP potrà avviare la procedura di negoziazione ai sensi del citato art. 63 comma 2 lettera b) del vigente codice degli appalti, tesa alla stipula di un accordo quadro con unico fornitore, ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a decorrere dall’anno 2018.

Vigorso, 15 marzo 2018

Il Responsabile dell’Ufficio dott. Mauro Iammarrone

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