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(1)NUMERO DATA DETERMINAZIONE OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n

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NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 790 20/11/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, per la stipula di un accordo quadro relativo all’approvvigionamento di dispositivi medici epitesi del capillizio personalizzate per gli assistiti dell’Istituto.

il Direttore centrale

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n.10 e ss.mm.ii.;

• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;

• VISTA la determinazione del Presidente n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”;

• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018

“Assegnazione obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2018”, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;

• VISTA la relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 16 novembre 2018, che forma parte integrante della presente;

• CONSIDERATO che il Direttore tecnico dell’area produzione del Centro Protesi ha rappresentato che nei prossimi due anni sarà prevedibilmente necessario garantire la disponibilità di taluni beni specificatamente applicati alla persona che li connotano di infungibilità, non esistendo prodotti personalizzati o personalizzabili equivalenti che possano essere utilizzati in relazione allo specifico assistito;

• CONSIDERATO che, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Unità Territoriali, cui si è dato corso con forniture di beni con personalizzazioni prescritte secondo le necessità di ogni singolo assistito, l’Area tecnica produzione ha individuato i dispositivi medici maggiormente richiesti e sono di conseguenza stati predisposti elenchi di beni omogenei dal punto di vista merceologico e di utilizzo al fine della fornitura diretta agli assistiti;

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• CONSIDERATO che l’infungibilità tecnica per la prescrizione e richiesta personale di epitesi del capillizio personalizzate è motivata dal fatto che i beni specificatamente utilizzati in caso di compromissione totale o parziale del cuoio capelluto o della chioma, sono prescrivibili ed ordinabili esclusivamente su scheda tecnica;

• CONSIDERATO che, per le tipologie di predetti dispositivi medici indicati nella relazione del direttore tecnico è stato individuato il fornitore che distribuisce in esclusiva, per l’intero territorio nazionale, epitesi del capillizio personalizzate;

• RILEVATO che, per le motivazioni sopra esposte, ricorrono, quindi, i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso allo suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale;

• RITENUTO che tale accordo, da stipularsi ai sensi dell’articolo 54 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., debba avere durata biennale e, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore è disponibile a fornire alle condizioni concordate i dispositivi di cui al listino allegato all’accordo medesimo, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza;

• TENUTO CONTO che, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti;

• RILEVATO che, non essendo presumibile stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 70.000 annui;

• CONSIDERATO che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista, e inserita, nel corso del 2016, nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2017/2018, con CUI 011654005892017340;

• VISTO l’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

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• RITENUTO di dover impegnare, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, in via cautelativa, la quota del 2 per cento dell’importo posto a base di gara, e cioè euro 2.800,00, ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del citato fondo per gli incentivi, sulla voce di spesa U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nelCentro protesi e Filiali) del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio anno 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione;

• VERIFICATO che le necessità di approvvigionamento sono riferite a partire dall’esercizio 2019;

• VERIFICATO che la quota relativa al 1° anno dell’accordo rientra, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, nelle assegnazioni iniziali richieste per l’anno 2019;

• PRESO ATTO che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs.50/2016, la dott.ssa Loretta Sermenghi;

DETERMINA

• di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d.lgs.

n. 50/2016 e successive modificazioni (esclusiva in senso tecnico), per l’approvvigionamento di epitesi del capillizio personalizzate a beneficio degli assistiti dell’Istituto;

• di autorizzare la spesa complessiva massima stimata all’interno dell’accordo quadro, della durata contrattuale di due anni, per un importo pari a euro 140.000 Iva esclusa;

• di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di euro 2.800,00 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs.

50/2016, pari al 2 per cento dell’importo posto a base dell’accordo quadro, nell’ambito del bilancio di previsione anno 2018, in fase di approvazione, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, imputabile alla Missione 2. Tutela della Salute - Programma 3. Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto, sulla Voce: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro protesi e Filiali), che rientra nel limite delle relative attribuzioni budgetarie richieste per l’anno 2018.

Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco

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Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Al Direttore Centrale

Oggetto: esigenze approvvigionamenti Area tecnica produzione del Centro Protesi Inail e delle sue sedi decentrate (Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme).

Con RDA n.160/2018 il Direttore Tecnico dell’Area produzione, per il tramite del direttore del Centro protesi, ha rappresentato che nei prossimi tre anni sarà prevedibilmente necessario l’approvvigionamento di taluni dispositivi medici con caratteristiche di infungibilità tecnica, non esistendo prodotti equivalenti che possano essere utilizzati in relazione allo specifico caso.

Per quanto riguarda i dispositivi medici registrati nella banca dati e nel repertorio ausili del Ministero della Salute, ma “non inclusi” nel Nomenclatore, l’individuazione dello specifico ausilio, più appropriato e adattabile alle condizioni di salute dell’assistito, scaturisce dalla prescrizione del medico specialista.

L’Area tecnica del Centro Protesi, al fine di poter rispondere adeguatamente ai diversi fabbisogni terapeutici degli assistiti, prescritti dal medico specialista, ha la necessità di disporre di una vasta gamma di prodotti.

A tal fine, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Unità Territoriali, sono stati individuati i beni specificamente applicati alla persona ed è stato predisposto l’elenco allegato al fine di una erogazione diretta agli assistiti.

In particolare, per l’elenco allegato alla relazione tecnica sopra citata, l’infungibilità tecnica è richiesta ab origine o in virtù delle personalizzazioni prescritte e di adattamento alle necessità di ogni singolo assistito, sulla base del principio di

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appropriatezza, al termine di tale processo di adattamento, non esistendo prodotti analoghi sul mercato.

Per l’acquisizione degli stessi prodotti il Direttore Tecnico ha individuato il fornitore ,che produce e distribuisce, in esclusiva per l’intero territorio nazionale, “epitesi del capillizio personalizzate” a favore degli assistiti che hanno perso la capigliatura (o parte di essa). I dispositivi medici in questione sono necessari per, ad esempio, ustioni sul cuoio capelluto, danni alla capigliatura, parziale demolizione della scatola cranica.

Alcuni dei beni oggetto della R.d.a., e specificamente quelli utilizzati quando il cuoio capelluto o la chioma siano stati compromessi totalmente o parzialmente, sono coperti da brevetto sistema C.n.c. ( Capelli naturali a contatto – brevetto n.1712145B1); gli inventari variano a seconda delle specifiche necessità del paziente, ma sono accomunate da uno stesso procedimento basato sulla realizzazione di una calotta di resina siliconica che va adattata sul cuoio capelluto e nella quale sono impiantati capelli veri, che rispettano in tutto e per tutto il colore ed il verso quelli degli assistiti.

L’assistito non ha nessuna limitazione nei movimenti e nelle attività, in quanto la calotta di resina siliconica rimane in posa per diversi giorni, e viene assicurata con uno speciale nastro biadesivo che le garantisce un’assoluta solidità. Questo processo brevettato consente all’infortunato di non avere alcuna limitazione nei movimenti e nelle attività, tanto nello sprt quanto nella vita di relazione.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che per l’approvvigionamento dei predetti materiali sussistono i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso al suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale. Con tale accordo, che dovrà avere durata biennale, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, si dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore

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è disponibile a fornire i dispositivi medici alle condizioni concordate, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza.

Inoltre, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti, qualora presentino le caratteristiche di infungibilità sopra descritte.

Non essendo presumibile, come detto, stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 140.000,00 annui.

Si rappresenta, infine, che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2017/2018, con il CUI 011654005892017340.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si sottopone alla Sua attenzione, qualora condiviso, lo schema di determinazione a contrarre per avviare la procedura di negoziazione con unico fornitore ai sensi del citato art. 63 comma 2 lettera b) del vigente codice degli appalti tesa alla stipula, dall’anno 2018, di un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vigorso di Budrio, 16 Novembre 2018

Il Responsabile dell’Ufficio dott. Mauro Iammarrone

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