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(1)NUMERO DATA DETERMINAZIONE OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n

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NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 738 31/10/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, per la stipula di un accordo quadro relativo all’approvvigionamento di componentistica protesica per la realizzazione di prodotti per gli assistiti dell’Istituto.

il Direttore centrale

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n.10 e ss.mm.ii.;

• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;

• VISTA la determinazione del Presidente n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”;

• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018

“Assegnazione obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2018”, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;

• VISTA la relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 24 ottobre 2018, che forma parte integrante della presente;

• CONSIDERATO che il direttore tecnico dell’area tecnica produzione ha rappresentato che nei prossimi due anni sarà prevedibilmente necessario garantire la disponibilità di taluni beni con caratteristiche tecniche che li connotano di infungibilità, non esistendo prodotti equivalenti che possano essere utilizzati in relazione allo specifico caso, in conformità con le soluzioni tecniche individuate per garantire agli utenti il più appropriato servizio di assistenza;

• CONSIDERATO che, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Unità Territoriali, cui si è dato corso con forniture di dispositivi tecnici, l’Area tecnica produzione ha individuato i beni maggiormente richiesti e sono di conseguenza stati predisposti elenchi di beni omogenei dal punto di vista merceologico e di utilizzo al fine della fornitura diretta agli assistiti;

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• CONSIDERATO che, la personalizzazione dei dispositivi tecnici, in funzione di particolari parametri propri di ogni singolo paziente in termini di livello di attività funzionale, peso corporeo, livello d’impatto, attività lavorative da svolgere, eventuali presenze di patologie, è elemento fondamentale per consentire alla persona di utilizzarlo in maniera efficace innalzando così il suo grado di autonomia;

• CONSIDERATO che, per i beni indicati nell’elenco allegato alla relazione del direttore tecnico, è stato individuato il fornitore distributore esclusivo per l’intero territorio nazionale;

• RILEVATO che, per le motivazioni sopra esposte, ricorrono, quindi, i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso allo suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale;

• RITENUTO che tale accordo, da stipularsi ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., debba avere durata biennale e, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore è disponibile a fornire alle condizioni concordate i dispositivi di cui al listino allegato all’accordo medesimo, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza;

• TENUTO CONTO che, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti;

• RILEVATO che, non essendo presumibile stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 5.500.000,00 annui;

• CONSIDERATO che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista, e inserita, nel corso del 2016, nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2017/2018, con CUI 011654005892017334;

• VISTO l’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di

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un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

• RITENUTO di dover impegnare, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, in via cautelativa, la quota del 2 per cento dell’importo posto a base di gara, e cioè euro 220.000,00, ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del citato fondo per gli incentivi, sulla voce di spesa U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi Inail e Filiali) del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione;

• VERIFICATO che le necessità di approvvigionamento sono riferite a partire dall’esercizio 2018;

• VERIFICATO che la quota relativa al 1° anno dell’accordo rientra, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, nelle assegnazioni iniziali richieste per l’anno 2019;

• PRESO ATTO che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il dott. Andretta Angelo;

DETERMINA

• di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d.lgs.

n. 50/2016 e successive modificazioni (esclusiva in senso tecnico), per l’approvvigionamento di dispositivi tecnici e componentistica protesica per la realizzazione di prodotti cosiddetti bionici a beneficio degli assistiti dell’Istituto;

• di autorizzare la spesa complessiva massima stimata all’interno dell’accordo quadro, della durata contrattuale di due anni, per un importo pari a euro 11.000.000,00 Iva esclusa;

• di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di euro 220.000,00 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs.

50/2016, pari al 2 per cento dell’importo posto a base dell’accordo quadro, nell’ambito del bilancio di previsione 2018, imputabile alla Missione 2. Tutela della Salute - Programma 3. Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto, sulla Voce: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi Inail e Filiali), che rientra nel limite delle relative attribuzioni budgetarie anno 2018.

Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco

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Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Al Direttore Centrale

Oggetto: esigenze approvvigionamenti Area tecnica produzione del Centro Protesi Inail e delle sue sedi decentrate (Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme) Componentistica e dispositivi medici .

Con relazione del 16 ottobre 2018 il direttore tecnico dell’Area produzione, per il tramite del direttore del Centro protesi, ha rappresentato che nei prossimi tre anni sarà prevedibilmente necessario l’approvvigionamento di taluni beni con caratteristiche di infungibilità tecnica, non esistendo prodotti equivalenti che possano essere utilizzati in relazione allo specifico caso.

L’individuazione di questi dispositivi medici, soggetti a prescrizione medica specialistica, è certamente una prerogativa sanitaria sia sotto l’aspetto clinico (medico prescrittore) che tecnico (Tecnico Ortopedico, Fisioterapista) e necessita di un continuo aggiornamento.

Dalla citata relazione tecnica risulta che l’Area tecnica produzione del Centro Protesi, al fine di poter rispondere adeguatamente ai diversi fabbisogni terapeutici degli assistiti, ha la necessità di disporre di una vasta gamma di beni che per la loro natura tecnica sono riconducibili alla predetta tipologia e di idonei accordi contrattuali per il relativo approvvigionamento.

A tal fine, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Unità Territoriali, cui si è dato corso con forniture di componentistica e dispositivi tecnici, sono stati individuati i beni maggiormente richiesti e è stato predisposto un elenco (Allegato 1 alla

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relazione tecnica) di beni omogenei dal punto di vista merceologico e di utilizzo al fine della fornitura diretta agli assistiti.

In particolare, per l’elenco allegato alla relazione tecnica sopra citata, l’infungibilità tecnica è motivata dal fatto che i materiali richiesti devono, comunque, essere selezionati e, quindi, personalizzati, in funzione dei seguenti parametri, indispensabili per soddisfare le esigenze del paziente:

• livello di attività funzionale da k2 a k4;

• peso corporeo;

• livello d’impatto;

• eventuale specifica attività lavorativa da svolgere;

• contatto o immersione in acqua sia dolce che marina;

• utilizzo prevalente su terreni accidentati e/o su piani inclinati;

• eventuali presenze di patologie invalidanti all’arto controlaterale;

• esigenze cosmetiche.

Per l’acquisizione degli stessi prodotti è stato individuato il fornitore , importatore esclusivo dei prodotti che produce o detiene il brevetto a livello mondiale dei beni.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che per l’approvvigionamento dei predetti materiali sussistono i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso al suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale. Con tale accordo, che dovrà avere durata biennale, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, si dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore

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è disponibile a fornire i dispositivi medici alle condizioni concordate, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza.

Inoltre, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti, qualora presentino le caratteristiche di infungibilità sopra descritte.

Non essendo presumibile, come detto, stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 5.500.000,00 annui.

Si rappresenta, infine, che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2017/2018, con il CUI 011654005892017334.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si sottopone alla Sua attenzione, qualora condiviso, lo schema di determinazione a contrarre per avviare la procedura di negoziazione con unico fornitore ai sensi del citato art. 63 comma 2 lettera b) del vigente codice degli appalti tesa alla stipula, dall’anno 2018, di un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vigorso, 24 ottobre 2018

Il Responsabile dell’Ufficio dott. Mauro Iammarrone

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