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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

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Academic year: 2022

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Delibera del Direttore Generale n. 6 firmata digitalmente il 05-01-2022

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 6 del 05-01-2022

Proposta n. 9 del 2022

Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA – DR.SSA ELEONORA PISANO.

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA

(2)

“documento firmato digitalmente”

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER (Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)

Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto Convenzione con soggetti pubblici

Contenuto CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA – DR.SSA ELEONORA PISANO.

Area Tecnico Amm.va AREA TECNICO AMMINISTRATIVA Coord. Area Tecnico Amm.va BINI CARLA

Struttura AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ Direttore della Struttura BINI CARLA

Responsabile del

procedimento BINI CARLA Immediatamente Esecutiva NO

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

1 7 Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa.

(3)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zanobini (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

-

che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali.

Dato atto inoltre che il Direttore Amministrativo è assente e che, in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017 avente ad oggetto “Sistematizzazione delle deleghe allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti Responsabili delle Strutture Organizzative dell'Area Tecnico Amministrativa” è stato disposto, tra l’altro, che le funzioni vicarie del Direttore Amministrativo siano svolte dalla Dott.ssa Carla Bini, Coordinatore dell’Area Tecnico – Amministrativa.

Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Carla Bini la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto.

Premesso:

- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliero – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in considerazione dell’apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;

- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie.

Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regolamenta la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Dato atto che il Prof. Giorgio Costantino, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina D’emergenza Urgenza dell’Università degli Studi di Milano, ha chiesto la disponibilità ad accogliere la Dr.ssa Eleonora Pisano,

(4)

medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l’A.O.U.

Meyer.

Preso atto che il Dr. Stefano Masi, Direttore della S.O.C. Pronto soccorso pediatrico dell’A.O.U. Meyer, ha espresso il proprio parere favorevole ad accogliere il medico in formazione specialistica presso la citata Struttura.

Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dr.ssa Eleonora Pisano nel periodo concordato 01.02.2022 – 30.04.2022 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale).

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Carla Bini sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.

Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto.

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.

DELIBERA Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,

1. Di autorizzare la stipula con l’Università degli Studi di Milano della convenzione per attività formativa della Dr.ssa Eleonora Pisano, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza, secondo lo schema allegato 1 al presente provvedimento;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Meyer garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni e risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa;

3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)

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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

L’Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore

della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza Prof.

Giorgio Costantino, nato a Milano il 15/05/1972, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Francesco Sforza, 35 20122 Milano - di seguito indicata Università

e

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, codice fiscale 02175680483, con sede legale in Firenze al Viale Pieraccini n. 24, nella persona del Direttore Generale dott. Alberto Zanobini, nato a Montevarchi il 26/09/1965 - di seguito indicata Azienda

- entrambe congiuntamente denominate “Parti” - Visti

o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;

o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso che

o il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

o le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

o l’Azienda con nota del 10/10/2021 ha manifestato l’interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della Dott.ssa Eleonora Pisano medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza;

(6)

o l’Azienda ospitante dichiara di essere accreditata con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale.

Tenuto conto che

o il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza dell’Università degli Studi di Milano nella seduta del 15/10/2021 ha espresso parere

favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l’interesse della Dott.ssa Eleonora Pisano a svolgere un periodo di stage formativo presso l’Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.

o Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano nella seduta del 25/10/2021 ha espresso analogo parere favorevole.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

L’Azienda si impegna ad accogliere presso la SOC Pronto Soccorso pediatrico di cui è responsabile il Dott. Stefano Masi, per lo svolgimento di attività professionalizzanti, la Dott.ssa Eleonora Pisano, nata a *** residente in Via ***, *** tel. *** codice fiscale *** (di seguito denominato anche “tirocinante”), iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza dell’Università degli Studi di Milano, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale.

Art. 3

Durata del Tirocinio

L’attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1 febbraio 2022 al 30 aprile 2022.

Art. 4 Luoghi e tempi

L’Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della SOC Pronto Soccorso pediatrico con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

(7)

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la SOC Pronto Soccorso pediatrico e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti

compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero- professionale all’esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell’esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.

Art. 6

Tutor di riferimento

L’attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Stefano Masi indicato come tutor di riferimento dalla SOC di appartenenza.

Art. 7

Monitoraggio e frequenza dell’attività formativa

L’attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Giorgio Costantino tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente medico responsabile della SOC Pronto Soccorso pediatrico dell’AOU Meyer, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell’apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente medico responsabile della SOC Pronto Soccorso pediatrico dell’AOU Meyer avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all’Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

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Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell’art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l’impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell’ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della SOC Pronto Soccorso pediatrico per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la Direzione Sanitaria dell’Azienda nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l’Azienda il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell’Università, ove la distanza della sede dell’Azienda rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l’anno accademico in corso.

Nell’ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Il medico specialista in formazione è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 9 Tutela assicurativa

È a carico dell’Azienda la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime

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condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D. Lgs. n.

368/1999.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.

81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell’Azienda e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell’Azienda (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Azienda, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Azienda medesimo.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Azienda ospitante.

Art. 11 Sorveglianza Sanitaria

L’avvio della frequenza presso l’Azienda è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente dell’Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria della specializzanda conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite-rosolia-varicella, emocromo, transaminasi e trigliceridi nonché Ig G per questi agenti virali e Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall’Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, la specializzanda potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all’ufficio tutela salute della Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer (sorveglianza.sanitaria@meyer.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell’avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

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Art. 12

Mensa e uniformi di servizio

L’Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione, l’accesso alla mensa nei giorni di presenza alla tariffa ordinaria pari ad € 5,00 e mette altresì a disposizione l’uniforme di servizio.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il medico in formazione specialistica dell’Università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 14 Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.

Art. 15 Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università degli Studi di Milano, Via Francesco Sforza, 35, Milano.

- Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in Viale Pieraccini 24, Firenze.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l’eventuale cambio di domicilio.

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Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e l’Università degli Studi di Milano in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 17 Durata

La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 18

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Azienda e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 19 Imposte

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell’Università.

L’imposta è assolta mediante n. 2 contrassegni telematici n. 01200375393198 e n.

01200375393200.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente.

Milano, Firenze,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

IL DIRETTORE MEYER

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Giorgio Costantino Dott. Alberto Zanobini

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