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Ecco la tassonomia definitiva per il rendiconto finanziario in XBRL - Diario quotidiano del 23 novembre 2016

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Ecco la tassonomia definitiva per il rendiconto finanziario in XBRL - Diario quotidiano del 23 novembre 2016

Pubblicato il 23 novembre 2016

1) Eventi sismici del 24 agosto 2016: sospesi i versamenti dei premi assicurativi 2) Riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane per l’anno 2016 3) Tassonomia XBRL: il rendiconto finanziario trova la versione definitiva 4) Ratificata la Convenzione Italia-Panama contro le doppie imposizioni

5) Chi ha perso la contabilità a seguito d’incendio deve recuperare dai fornitori tutte le fatture 6) Dogane: variazione del contributo Consortile a decorrere dall’1 dicembre 2016

7) Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali

8) MEF: “Fare Casa”, ecco gli strumenti fiscali e finanziari per l’accesso all’abitazione principale 9) Recupero oneri per Benefici in sede TFS: nuova procedura web

10) Manovra: bocciato tetto Isee per bonus nido

1) Eventi sismici del 24 agosto 2016: sospesi i versamenti dei premi assicurativi

2) Riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane per l’anno 2016 3) Tassonomia XBRL: il rendiconto finanziario trova la versione definitiva 4) Ratificata la Convenzione Italia-Panama contro le doppie imposizioni

5) Chi ha perso la contabilità a seguito d’incendio deve recuperare dai fornitori tutte le fatture 6) Dogane: variazione del contributo Consortile a decorrere dal 1° dicembre 2016

7) Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali

8) MEF: “Fare Casa”, ecco gli strumenti fiscali e finanziari per l’accesso all’abitazione principale

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9) Recupero oneri per Benefici in sede TFS: nuova procedura web 10) Manovra: bocciato tetto Isee per bonus nido

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1) Eventi sismici del 24 agosto 2016: sospesi i versamenti dei premi assicurativi

L’Inail, con la circolare n. 41 del 18 novembre 2016, con la quale, in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 che hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sospende gli adempimenti ed i versamenti dei premi assicurativi.

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati (comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori) e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di imprese individuali) regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958, operanti alla data del 24 agosto 2016 nei seguenti Comuni:

REGIONE ABRUZZO

Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI);

14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26.

Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30.

Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37.

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Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45.

Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA Area Val Nerina:

49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG);

56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60.

Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

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2) Riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane per l’anno 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto 30 settembre 2016, concernente la riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane relativamente all’annualità 2016.

La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015 è stabilita in misura pari al 7,61% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2016.

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3) Tassonomia XBRL: il rendiconto finanziario trova la versione definitiva

E’ stata pubblicato il 21 novembre 2016 la nuova tassonomia da applicare a partire dal 1°

gennaio 2016 e che sarà obbligatoria per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015 oppure dopo ed approvati in assemblea dal 1° marzo 2016. La tassonomia ha completato e proposto i modelli informativi mancanti del rendiconto finanziario e delle operazioni in locazione finanziaria e ha migliorato il modello proposto per rappresentare la fiscalità differita.

La modifica della tassonomia ha da una parte completato e proposto i modelli informativi mancanti del rendiconto finanziario e delle operazioni in locazione finanziaria e dall’altra ha migliorato il modello proposto per rappresentare la fiscalità differita.

Nel corso del 2016 sarà comunque necessaria un ulteriore aggiornamento della stessa tassonomia a seguito del recepimento della direttiva 34/2013 UE che entrerà in vigore per il deposito di bilancio del 2017.

I documenti proposti, in particolare le tabelle presenti in nota integrativa, sono facoltative e modificabili in parte o in toto a discrezione dell’utente come previsto dalla normativa vigente e dopo un’attenta valutazione, hanno ottenuto il parere favorevole a cura dell’OIC (Organismo

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Italiano di Contabilità).

L’Associazione XBRL Italia ha messo a disposizione, oltre al formato XBRL della tassonomia, anche un documento descrittivo in formato pdf e, per facilitare il lavoro degli operatori, un documento “changelog”, che evidenzia le modifiche apportate rispetto alle precedenti versioni della tassonomia, e un allegato contenente lo sviluppo complessivo tassonomia, compresi i campi testuali, nelle diverse fattispecie di bilanci codificati (bilancio ordinario, bilancio abbreviato, bilancio delle micro imprese e bilancio consolidato).

Tra le novità inserite nella versione definitiva della tassonomia, in evidenza l’eliminazione, nello Stato patrimoniale del bilancio ordinario e consolidato, della possibilità di distinguere l’importo esigibile entro e oltre l’esercizio successivo per la voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate”, come previsto dal documento OIC 25.

Poi, riguardo la Nota integrativa, nella tabella “Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante” non sono più compilabili i campi relativi alla distinzione temporale delle attività per imposte anticipate.

Analoghe modifiche sono state apportate allo Stato patrimoniale del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro imprese, in riferimento ai quali la suddivisione dei crediti (voce C.II) in esigibili entro e oltre l’esercizio non considera più le attività per imposte anticipate.

Nella nuova tassonomia gli schemi di bilancio per le micro imprese: Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 2435-ter c.c. (introdotte dal DLgs. 139/2015), nella nuova tassonomia sono stati inseriti appositi schemi di bilancio, mutuati dalla forma abbreviata, dedicati alle micro imprese.

Per tali soggetti, sono state previste, in calce allo Stato patrimoniale, le tabelle contenenti l’informativa su:

– impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 comma 1 n. 9 c.c.);

– compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427 comma 1 n.

16 c.c.);

– azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell’esercizio (art. 2428 comma 3 n. 3 e 4 c.c.).

In calce allo Stato patrimoniale delle micro imprese sono, inoltre, stati inseriti specifici campi testuali, destinati ad accogliere informazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente richieste dall’art. 2435-ter c.c., quali:

– in riferimento alle cooperative, le informazioni di cui all’art. 2513 c.c. (condizione di prevalenza) e all’art. 2545-sexies c.c. (attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche);

– le informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative.

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Infine, viene precisato che le micro imprese non potranno comunque compilare la Nota integrativa o il Rendiconto finanziario nel formato XBRL, ma potranno, qualora volessero fornire maggiori informazioni rispetto a quelle minimali di cui all’art. 2435-ter c.c., redigere il bilancio in forma abbreviata oppure in forma ordinaria.

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4) Ratificata la Convenzione Italia-Panama contro le doppie imposizioni

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2016, la Legge n. 208 del 3 novembre 2016 di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

Come è noto, l’accordo prevede la cancellazione del segreto bancario. Di conseguenza, nessuna delle due parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni detenute da una banca, da un’istituzione finanziaria o da un agente fiduciario. Inoltre, è disposto lo scambio di informazioni, tra autorità fiscali, relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all’entrata in vigore della Convenzione stessa. Quest’ultima previsione potrebbe avere riflessi in merito alle verifiche sui c.d. “Panama Papers”.

Ora i Governi di Italia e Panama si notificheranno il completamento delle procedure interne necessarie in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore della presente Convenzione, così come dettato dall’art. 27 di quest’ultima, esplicitamente richiamato nella legge di ratifica.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno:

– con riferimento alle ritenute alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1°

gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

– con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute alla fonte) ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

– con riferimento allo scambio di informazioni, possono essere inoltrate richieste per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all’entrata in vigore della Convenzione.

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5) Chi ha perso la contabilità a seguito d’incendio deve recuperare dai fornitori tutte le fatture

Anche chi ha perso la contabilità a seguito d’incendio deve recuperare dai fornitori tutte le fatture, altrimenti perde la detrazione Iva su tali acquisti. Difatti, l’Amministrazione è legittimata

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al recupero delle detrazioni non spettanti. Difatti, l’onere della prova continua a ricadere sul contribuente.

Lo ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23331 del 16 novembre 2016.

Dunque, “In tema di IVA deve farsi applicazione del principio generale sull’onere della prova dei fatti costitutivi, sicché la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, postula che questi sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro e ne conservi evidenza, in difetto potendo l’Ufficio procedere all’accertamento in rettifica”.

Pertanto, il contribuente che perde la documentazione, deve dimostrare di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi la copia delle fatture che necessitano. Questo poiché anche se il contribuente non è colpevole, ugualmente non è esonerato dall’onere della prova.

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6) Dogane: variazione del contributo Consortile a decorrere dal 1° dicembre 2016 L’Agenzia delle dogane comunica che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, tenutosi in data 14 novembre 2016, ha approvato e deliberato il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti, dovuto ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.L.vo 95/1992, da corrispondere a detto Consorzio, nella misura di:

– 150,00 € per tonnellata a partire dal giorno 1° dicembre 2016

Tale valore, che dovrà essere corrisposto su tutte le immissioni in consumo e/o importazioni che avverranno a partire dal 1° dicembre 2016, sarà versato presso:

INTESA SANPAOLO SPA

VIALE DELL’ARTE 19/a – 00144 ROMA EUR

Codice IBAN I T 6 4 T 0 3 0 6 9 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 6 4 6 5 Intestato al CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI

(Agenzia delle dogane, nota n. 130372 del 21 novembre 2016)

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7) Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali

Il Rapporto di Assonime intende avviare la riflessione sui temi centrali per l’impresa multinazionale e costituire il punto di partenza di un osservatorio permanente in Assonime per la materia.

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I temi principali sui quali si è sviluppato in modo consistente il contenzioso fiscale tra le multinazionali el’Amministrazione italiana sono sostanzialmente tre:

– l’esterovestizione, con cui vengono censurate le subsidaries all’estero di gruppi nazionali, considerate come schermi fittizi per delocalizzare redditi prodotti in Italia

– la stabile organizzazione occulta di società estere rinvenuta, spesso, in subsidaries in Italia di gruppi transnazionali esteri

– il beneficiario effettivo, quale strumento per contrastare ipotetici abusi dei trattati sull’applicazione delle ritenute ai flussi transnazionali di dividendi, interessi e royalties.

Azioni

Le prime due tematiche (esterovestizione e stabile occulta) si connettono proprio a quella organizzazione verticistica dei gruppi transnazionali – quanto alle funzioni amministrative e decisionali – che l’Amministrazione ancora analizza con concetti superati e che vanno, quindi, adeguati alla nuova realtà, come emerge anche dal dibattito OCSE.

La terza tematica (beneficiario effettivo) risente di tutte le incertezze che la nozione di beneficiario effettivo presenta anche nel dibattito internazionale e sulla quale, quindi, vanno date indicazioni più chiare per non esporre i gruppi a censure, il più delle volte, molto soggettive.

L’impresa multinazionale è oggi una rete complessa che non può rinunciare a essere globale e a ripartire in modo specialistico le funzioni gestionali tipiche di un’impresa tradizionale tra le diverse entità localizzate in differenti ordinamenti nazionali, a ciascuna delle quali è affidata una frazione dell’unitario business. La crescente autonomia tra l’organizzazione economica del gruppo – che opera unitariamente specializzandosi a livello transnazionale – e la sua organizzazione giuridica – affidata a società ed enti costituiti secondo il diritto delle singole giurisdizioni – è una realtà imposta dall’esigenza di restare competitivi in un mercato globale, che deve essere considerata da tutti gli interlocutori istituzionali. Individuare soluzioni che consentano di coniugare il rispetto delle sovranità nazionali con le nuove esigenze produttive e gestionali dell’impresa globale è il fil rouge che unisce le diverse parti del documento.

Sistema penale

Il tema penale è d’interesse generale, ma sui gruppi transnazionali assume, per ovvi motivi, importanza decisiva

– Notitiae criminis “cautelative”

La riforma ha depenalizzato le c.d. evasioni interpretative diverse dall’occultamento del reddito – e, cioè, le contestazioni legate alle interpretazioni del regime fiscale dei fatti gestionali correttamente rappresentati in bilancio – nonché le questioni interpretative legate all’abuso del diritto.

Gli uffici, tuttavia, continuano anche in questi casi ad inoltrare le notitiae criminis. Occorre

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risolvere il problema con interventi appropriati, altrimenti gli effetti della riforma si riducono non poco, con sovraccarico delle Procure e danno reputazionale dell’impresa.

Autonomia del procedimento penale

Spesso l’azione penale viene attivata sulla base dei verbali di constatazione della Guardia di Finanza anche laddove l’Amministrazione non abbia proceduto ad alcun accertamento. Ciò crea gravi incertezze e danni reputazionali. Occorre trovare delle soluzioni di coordinamento tra organo giudicante e amministrazione competente a formulare correttamente la pretesa tributaria.

Nuovo reato di autoriciclaggio

Poiché il reato tributario si risolve in un risparmio d’imposta che rimane insito nell’economia aziendale, c’è il fondato rischio che il reato di autoriciclaggio venga a susseguire automaticamente al reato fiscale. Vanno trovate soluzioni adeguate insieme alle altre associazioni e alle competenti autorità istituzionali

(Assonime, Note e Studi n. 17-2016 del 22 novembre 2016

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8) MEF: “Fare Casa”, ecco gli strumenti fiscali e finanziari per l’accesso all’abitazione principale

ASSILEA: il taglio medio delle operazioni di leasing abitativo si attesta sui 200mila euro, 4 su 10 richiedenti sono donne a riprova dell’alto valore sociale di questa misura varata dal Governo Positivo il Sondaggio congiunturale di Bankitalia sull’evoluzione a medio termine del mercato immobiliare abitativo

Presentata la prima indagine sulla domanda di leasing abitativo svolta da Assilea (Associazione italiana del leasing) in occasione della giornata di studio “Fare Casa: Strumenti fiscali e finanziari per l’accesso all’abitazione”, organizzato ad Assilea con la collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sono intervenuti Roberto Basso, Direttore della Comunicazione Istituzionale del MEF, che ha illustrato la campagna di comunicazione del Ministero, Viviana Cozi, Dirigente Dipartimento del Tesoro, che si è focalizzata sugli strumenti finanziari per i mutui prima casa, e Claudia Rotunno, Dirigente Dipartimento delle Finanze che ha introdotto gli aspetti fiscali del leasing abitativo.

Il dibattito è stato moderato da Gianluca De Candia, Direttore Generale di Assilea, e ha visto gli interventi degli operatori leasing attivi nel leasing abitativo: Gianluca Borrelli, Crédit Agricole Leasing Italia – Gruppo Cariparma, Enrico Duranti, Iccrea BancaImpresa, Stefano Esposito, BPER Leasing Sardaleasing, Maurizio Giglioli, Credemleasing Spa Gruppo CREDEM, Simone Maccaferri, UniCredit Leasing, Lodovico Mazzolin, MPS Leasing & Factoring.

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La fotografia dei richiedenti: il leasing abitativo è donna

I richiedenti un leasing abitativo, per lo più dipendenti con diploma, mostrano un’età media complessiva di 38 anni. In termini numerici il 50% è al di sotto dei 35 anni (con reddito complessivo non superiore a 55mila euro), cioè la fascia che ha il massimo delle detrazioni fiscali: – il 19% dei canoni di leasing, fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui (1.520 euro annui) – il 19% del prezzo del riscatto, fino ad un importo massimo di 20 mila euro (3.800 euro annui).

L’altro 50% ha un’età al di sopra dei 35 anni, comunque attratto dalle detrazioni che, seppur dimezzate, sono comunque più convenienti del mutuo (dove la detrazione del 19% – per un importo massimo di 4mila euro – riguarda invece la sola quota degli interessi passivi).

Dall’indagine Assilea risulta anche che 4 richiedenti su 10 un leasing abitativo sono donne mentre il taglio medio delle operazioni si attesta sui 200mila euro, a testimoniare l’alto valore sociale della manovra varata dal governo.

A parte il maggior valore finanziato rispetto al mutuo, il leasing contiene maggiori tutele per il consumatore ed ulteriori vantaggi fiscali: non si paga l’imposta sostitutiva (0,25%), nessun costo di iscrizione e cancellazione di ipoteca, imposta di registro ridotta sull’atto di acquisto e cumulabilità del Leasing abitativo con altre agevolazioni (IVA al 4%, 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard energetico, interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

Il leasing abitativo per Regione

Oltre il 55% delle domande proviene dal Nord, con il Nord Est a primeggiare grazie all’Emilia Romagna (14,7% e prima ex-aequo tra le regioni con la Lombardia) e al Veneto (11,9%). Lazio al quarto posto con l’11,3%. Prima Regione del Sud è la Sicilia (sesta assoluta) con il 7%. L’Abruzzo precede, nell’ordine, Puglia, Toscana, Campania e Friuli Venezia Giulia. Pochissime richieste arrivano dalla Basilicata, Molise, Sardegna e Valle d’Aosta tutte e tre ampiamente al di sotto dell’1%.

Simulazione relativa a un 34enne con un reddito complessivo di 32,5 mila euro che acquista un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale a un prezzo di vendita di 150mila euro.

Sondaggio congiunturale Bankitalia

Il Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (Ottobre 2016) effettuato dalla Banca d’Italia mostra che nel terzo trimestre 2016 sono rimasti ancora largamente prevalenti i giudizi di stabilità dei prezzi e si è ridotta la quota di agenti che riportano una flessione,

“riflettendo le condizioni favorevoli nel mercato del credito”.

Le aspettative degli agenti immobiliari sulle tendenze a breve termine del proprio mercato di riferimento sono risultate più favorevoli rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il saldo relativo all’evoluzione di medio termine (due anni) si consolida su “valori ampiamente positivi”.

(Ministero dell’Economia, Comunicato Stampa del 22 novembre 2016)

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9) Recupero oneri per Benefici in sede TFS: nuova procedura web

L’Inps, con il messaggio n. 4685 del 21 novembre 2016, comunica che sono state realizzate nuove funzioni web per la gestione delle note di debito relative ai Benefici in sede di TFS.

Attraverso il Portale dei servizi on line in Visualizzazione note di debito > Note di debito Benefici in sede di Tfs le amministrazioni, previa autenticazione attraverso il PIN, potranno pertanto:

– visualizzare le note di debito a proprio carico;

– avanzare richiesta di rateazione, con relativa possibilità di simulare il piano di ammortamento;

– effettuare eventuale contestazione, esplicitandone le motivazioni tra un elenco di possibili causali.

Il percorso è il seguente:

– Sito Inps > Servizi Online> Servizi Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) > Amministrazioni ed Enti” – Accesso ai servizi per amministrazioni, enti e aziende.

Istituzione di nuovi codici contratto all’interno del flusso UniEmens

Con il messaggio n. 4695 del 21 novembre 2016 vengono istituti dall’INPS, con decorrenza ottobre 2016, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di

<DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens:

Il codice “291“ avente il significato di “C.c.n.l. AISS, UGL,UGL Sicurezza civile e FEDERTERZIARIO per i dipendenti del settore servizi di sicurezza non armata e investigazioni”.

Il codice “292 “ avente il significato di “C.c.n.l. FOR.ITALY e UGL terziario per i dipendenti dalle piccole e medie imprese operanti nel settore commercio e attività affini del sistema di rappresentanza FOR.ITALY ”.

Il codice “293 “ avente il significato di “C.c.n.l. FOR.ITALY e UGL terziario per i dipendenti dalle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo e attività affini del sistema di rappresentanza FOR.ITALY”.

Il codice “294 “ avente il significato di “C.c.n.l. FOR.ITALY e UGL terziario per i dipendenti dalle piccole e medie imprese operanti nel settore servizi e attività affini del sistema di rappresentanza FOR.ITALY”.

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10) Manovra: bocciato tetto Isee per bonus nido

Parere negativo ad emendamento Pd su limite 25.000 euro. Niente limiti Isee per beneficiare del

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bonus nido. La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato gli emendamenti alla legge di bilancio che legavano l’assegno alla situazione economica delle famiglie. Ha infatti ricevuto parere contrario di relatore e governo l’emendamento del Pd che stabiliva per il riconoscimento del bonus un tetto massimo di 25.000 euro di valore Isee. Bocciata anche la proposta similare di Pippo Civati.

Arriva l’Iva al 5% per le gondole. Meno oneri per le start-up. Nel regime di cassa si applicano le regole del Tuir

Nel regime di cassa i beni strumentali seguono le regole ordinarie. Burocrazia con poche spese per le start-up. Arriva, infatti, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’atto costitutivo che potrà anche essere redatto oltre che con la firma digitale anche con la firma elettronica autenticata. Sono queste alcune delle modifiche alla legge di Bilancio 2017 votate in commissione bilancio della Camera.

Regime di cassa e beni strumentali

L’emendamento del relatore fornisce una interpretazione autentica delle regole da seguire per i criteri di calcolo dei beni strumentali. Per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa si specifica, dunque, che continueranno ad applicarsi le ordinarie regole valevoli per la determinazione del costo e del valore dei beni. Il richiamo è all’articolo 110, commi 1 e 2 del Tuir, Testo unico imposte sui redditi (che prevede che il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte; si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali).

Iva al 5% per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Arriva l’Iva su gondole, traghetti e vaporetti: L’emendamento del relatore alla manovra, Mauro Guerra, prevede di assoggettare all’aliquota Iva del 5% i servizi di trasporto urbano di persone via mare, lago, laguna e fiume, finora esenti. La proposta di modifica prevede inoltre che la tariffa relativa ai servizi di trasporto sia comprensiva dell’Iva, che quindi non dovrà essere scaricata sui passeggeri.

Ritenute sui corrispettivi del condominio soglia minima a 500 euro

È introdotto un nuovo articolo che va a integrare la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore. In particolare, il nuovo articolo stabilisce che il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, sia effettuata dal condominio in qualità di sostituto d’imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Si precisa, comunque, che il condominio sia tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo minimo predetto. Anche se, sul punto è stata già annunciata una riformulazione della misura sempre da parte del relatore.

Semplificazioni per le società di gestione dei fondi comuni di investimento

Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’Ires del 3,5%. La correzione del relatore prevede la soppressione della disposizione che introduceva per le Società di gestione dei fondi comuni di investimento (Sgr) la

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deducibilità ai fini Irap degli interessi passivi, nei limiti del 96%. Nella Relazione illustrativa dell’emendamento si chiarisce, peraltro, che la modifica è operata in quanto per le suddette Sgr tali interessi passivi non rilevano ai fini della base imponibile Irap.

Tracciabilità dei rifiuti

In arrivo finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese che rientrano nella cosiddetta Nuova Sabatini (art. 2, dl 69/2013) per l’acquisto di sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Spese scolastiche: lo sconto aumenta già da quest’anno

Raddoppierà nei prossimi tre anni lo sconto fiscale del 19% sulle spese per la frequenza scolastica, fino ad arrivare a una detrazione massima di 152 euro per alunno. Lo prevede il disegno di legge di bilancio ora all’esame del Parlamento, che aumenta gradualmente l’importo su cui si può calcolare il 19%, da 400 euro (nel 2015) fino a 800 euro (nel 2018). E c’è una ricaduta da considerare già adesso, perché la spesa detraibile sarà innalzata a 640 euro fin dall’anno d’imposta 2016. Perciò – se il Ddl sarà approvato in questa forma dal Parlamento – le famiglie che stanno pagando le spese scolastiche in questi giorni avranno una detrazione fino a 121,60 euro anziché 76 nel modello Unico o 730 che presenteranno l’anno prossimo.

Comunicazioni Iva trimestrali: possibili modifiche?

Un’apertura che potrebbe rimettere tutto in discussione. La partita delle nuove comunicazioni Iva potrebbe riaprirsi all’interno del Ddl di bilancio, visto che il decreto fiscale si appresta a essere approvato in modalità «blindata» rispetto al testo licenziato la scorsa settimana dalla Camera. A far sperare sono le parole pronunciate dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un’intervista a Radio24. «Le opinioni del Mef e i dati della Ragioneria dello Stato – ha ammesso il premier – dicono che con un metodo diverso come le comunicazioni trimestrali sarà più semplice incassare denaro perché si eviterà l’evasione, dall’altro lato gli esercenti ci dicono

“attenzione, perché sono un di più di adempimenti”». I margini restano appunto all’interno della manovra ora all’esame di Montecitorio: «In fase di legge di stabilità – ha continuato Renzi – stiamo discutendo su che si può fare per combinare le due esigenze».

Vincenzo D’Andò

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