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Software Gerico: ecco la release del 29 settembre - diario quotidiano del 30 settembre 2016

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Software Gerico: ecco la release del 29 settembre - diario quotidiano del 30 settembre 2016

Pubblicato il 30 settembre 2016

1) Evasione Iva: assoluzione per i processi penali in corso 2) Procedure concorsuali: valida la notifica tramite Pec

3) Accertamenti fiscali: sempre necessario il contraddittorio preventivo

4) Interessi pagati dalle banche estere alle imprese italiane non soggetti a ritenuta 5) Iva al 10% per confezioni di latte destinate a laboratori e gelaterie

6) Dall’Ape alla quattordicesima per i bassi redditi: ecco le misure sulle pensioni 7) Nel prossimo anno niente Irpef per gli agricoli

8) Allineamento criteri di gestione versamenti delle trattenute su pensioni ex Inpdap a favore di soggetti terzi

9) Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2015

10) Modificato il software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016; disponibile la guida delle Entrate per regolarizzare gli errori

Indice:

1) Evasione Iva: assoluzione per i processi penali in corso 2) Procedure concorsuali: valida la notifica tramite Pec 3) Accertamenti fiscali: novità dalla giurisprudenza

4) Interessi pagati dalle banche estere alle imprese italiane non soggetti a ritenuta 5) Iva al 10% per confezioni di latte destinate a laboratori e gelaterie

6) Dall’Ape alla quattordicesima per i bassi redditi: ecco le misure sulle pensioni 7) Nel prossimo anno niente Irpef per gli agricoli

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8) Allineamento criteri di gestione versamenti delle trattenute su pensioni ex Inpdap a favore di soggetti terzi

9) Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2015

10) Modificato il software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016; disponibile la guida delle Entrate per regolarizzare gli errori

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1) Evasione Iva: assoluzione per i processi penali in corso

Vanno assolti dal reato di evasione Iva gli imprenditori contro i quali, alla data di entrata in vigore della riforma fiscale (dlgs. 158/2015), già pendeva il procedimento penale.

È questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 40314 del 28 settembre 2016.

Dunque, i contribuenti che hanno procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento dell’Iva, delle ritenute e indebite compensazioni possono avvalersi della causa di non punibilità mediante il pagamento integrale dell’imposta fino al momento in cui la sentenza non sia divenuta definitiva e non fino all’apertura del dibattimento.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 40314 del 28 settembre 2016)

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2) Procedure concorsuali: valida la notifica tramite Pec

Valida la notifica dell’istanza alla Pec della società cancellata: Notifica facile del ricorso per il fallimento della società cancellata dal registro imprese. La legge fallimentare agevola il compito alle cancellerie dei tribunali, cui è affidato quello di dare notizia dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di insolvenza.

È valida la notifica dell’istanza di fallimento all’indirizzo Pec della società cancellata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17946 del 13 settembre 2016, con la quale è intervenuta su un tema oggetto di problematico contrasto giurisprudenziale. La legge fallimentare prescrive che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dai pubblici registri, disponendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione delle parti all’indirizzo di posta elettronica certificata.

(Corte di Cassazione, sentenza 17946 del 13 settembre 2016)

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3) Accertamenti fiscali novità dalla giurisprudenza

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Il contraddittorio preventivo all’accertamento tra contribuente e Amministrazione rimane necessario. In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 448/2/16, difatti, l’istituto va applicato a prescindere dal fatto che la normativa italiana disponga in tal senso o meno.

Ma non solo, la fase del contraddiotorio riguarda tutti i controlli fiscali, inclusi quelli “a tavolino”.

Infine il contribuente non può esercitare in modo “differenziato” il proprio diritto di difesa se l’accertamento tributario include sia imposte “armonizzate” sia imposte “non armonizzate”.

(Commissione Tributaria provinciale di Campobasso, sentenza n. 448/2/16) Sanzioni bancarie, no al ne bis in idem

Legittime le sanzioni amministrative inflitte nel 2009 da Banca d’Italia a parte del board della Bnl e al collegio sindacale per le carenze nei controlli nella normativa antiriciclaggio. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 19219 del 28 settembre 2016, i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo la pronuncia Grande Stevens in merito al ne bis in idem non sono applicabili al caso di sanzioni di Bankitalia per i deficit nei controlli.

Concessionario della riscossione risarcisce anche il danno biologico

L’agente della riscossione che viola le norme sull’esercizio dei suoi poteri è tenuto al risarcimento del danno al privato. Non solo quello patrimoniale. Anche le lesioni all’integrità psico-fisica accertate nel processo vanno risarcite secondo i criteri elaborati dai giudici per la liquidazione del danno biologico. In tal senso la sentenza del Tribunale di Teramo del 1° agosto 2016.

(Corte di Cassazione, n. 19219 del 28 settembre 2016)

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4) Interessi pagati dalle banche estere alle imprese italiane non soggetti a ritenuta Sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese italiane da banche estere non si applica la ritenuta alla fonte. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del 29 settembre 2016, che è intervenuta in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

In base all’art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, gli interessi dovuti alle banche estere, prive di una stabile organizzazione in Italia, che concedono finanziamenti a operatori residenti in Italia, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (nella misura del 26% o in quella ridotta prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente in vigore con lo Stato del percettore).

In deroga a tale principio, il successivo comma 5-bis ammette, in determinati casi, la non applicazione di ritenute alla fonte su interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese nazionali.

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In particolare, sugli interessi e altri proventi relativi a finanziamenti esteri concessi alle imprese italiane non si applica alcuna ritenuta alla fonte se gli stessi finanziamenti sono erogati da:

– enti creditizi stabiliti negli Stati membri UE,

– enti individuati all’art. 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva n. 2013/36/UE, – imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative UE,

– investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, purché istituiti in Paesi white listed, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

La disposizione vuole agevolare l’accesso ai finanziamenti esteri da parte delle imprese italiane, ampliando la platea dei soggetti nei cui confronti si rende applicabile “il regime di esenzione da ritenuta alla fonte […]”.

In conclusione, in relazione a tali redditi, gli intermediari esteri non devono presentare la dichiarazione nel nostro Paese.

(Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 84/E del 29 settembre 2016)

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5) Iva al 10% per confezioni di latte destinate a laboratori e gelaterie

Sulla vendita di latte fresco l’Iva è applicata in misura differenziata in base alla distribuzione: al 4% se è confezionato per la vendita al minuto e quindi destinato al consumatore finale; al 10%

se è destinato a usi industriali, come pasticcerie e gelaterie

(Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 85/E del 29 settembre 2016)

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6) Dall’Ape alla quattordicesima per i bassi redditi: ecco le misure sulle pensioni

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Anticipo pensionistico agevolato o su base volontaria, estensione della platea della cosiddetta quattordicesima per i pensionati a basso reddito, uscita con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci che hanno svolto attività faticose: sono le misure principali che saranno introdotte nella prossima legge di bilancio insieme alla parificazione della no tax area tra pensionati e lavoratori dipendenti, al cumulo gratuito dei periodi contributivi e alla semplificazione nell’uscita dei lavoratori che hanno svolto attività usuranti.

—> Leggi qui la notizia

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7) Nel prossimo anno niente Irpef per gli agricoli?

Renzi: nel 2017 cancelleremo parte agricola Irpef. Via tasse agricole per 1,3 mld in due anni, dichiarazione del premier a Firenze.

“Dopo aver cancellato lo scorso anno Irap e Imu agricole, abbiamo previsto un ulteriore elemento nella legge di stabilità: la parte di Irpef agricola sarà cancellata a partire dal 2017:

bisogna restituire il giusto valore alla terra e a chi la lavora”. Lo ha annunciato oggi a Firenze il presidente del Consiglio Matteo Renzi intervenendo alla giornata nazionale dell’extravergine italiano organizzata da Coldiretti. Il premier si è anche soffermato sull’odioso fenomeno del caporalato. “La legge sul caporalato – ha detto – va approvata il più velocemente possibile: non possiamo permettere che i nostri pomodori siano macchiati dal sangue”. Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina commenta così l’annuncio del premier Renzi sulla cancellazione dell’Irpef agricola: “abbiamo tagliato oltre 1,3 miliardi di euro di tasse per gli agricoltori in 2 anni, cancellando Irap e Imu sui terreni e ora tagliando l’Irpef sempre per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Nella prossima legge di Bilancio infatti abbatteremo ai fini Irpef le rendite catastali dei terreni agricoli”. “Dopo l’abolizione di Imu e Irap – aggiunge Martina -, con questo intervento realizziamo la più grande operazione di sgravio fiscale per l’agricoltura mai fatta in Italia”. “In questi mesi – conclude il ministro – l’agricoltura e l’agroalimentare sono stati messi al centro dell’agenda economica del Paese. Andiamo avanti con decisione per tutelare al meglio il reddito di chi vive di agricoltura”.

(ANSA, nota del 29 settembre 2016)

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8) Allineamento criteri di gestione versamenti delle trattenute su pensioni ex Inpdap a favore di soggetti terzi

L’INPS, con il messaggio n. 3904 del 29 settembre 2016, comunica che, con decorrenza dal 1° ottobre 2016, le trattenute a favore di persone giuridiche, operate dall’INPS su pensioni ex Inpdap, saranno versate agli aventi diritto nello stesso mese in cui è effettuato il prelievo, come già avviene per la generalità delle trattenute sulle altre pensioni erogate dall’Istituto.

Pertanto nel prossimo mese di ottobre i versamenti cumulativi a favore dei creditori persone

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giuridiche (società finanziarie/banche, ecc.) di trattenute prelevate a vario titolo – cessioni quinto pensioni, cessioni quinto stipendi, pignoramenti presso terzi ed ulteriori ritenute a favore di terzi beneficiari, quali Tesorerie, Ministeri, ecc. – conterranno gli importi trattenuti sui ratei pensionistici di settembre e di ottobre.

Per quanto attiene invece ai versamenti a favore dei creditori persone fisiche – es.: creditori pignoratizi e beneficiari di assegno di mantenimento per figli – si ricorda che per le pensioni liquidate con la nuova procedura (SIN) il mese di versamento agli aventi diritto già coincide con quello di competenza del prelievo, mentre per le pensioni liquidate con la vecchia procedura (GPP), i versamenti di ottobre 2016 saranno gestiti con le precedenti modalità e, quindi, conterranno esclusivamente gli importi trattenuti nel mese di settembre 2016.

Per quest’ultima tipologia di trattenute, l’allineamento dei criteri di gestione dei versamenti sarà infatti operativo dal 1° novembre 2016, restando a cura delle Sedi INPS territorialmente competenti provvedere in fase successiva al conguaglio delle quote trattenute nel mese di ottobre 2016.

(INPS, messaggio n. 3904 del 29 settembre 2016)

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9) Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2015 dall’Amministrazione del Senato della Repubblica.

L’Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d’acconto nonché gli altri dati previsti dalla normativa vigente entro il 30 settembre 2016, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2016 Semplificato, approvate con provvedimento del 25 marzo 2016, pubblicato il 25 marzo 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 151795 del 28 settembre 2016 viene emanato in base all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Il predetto articolo 4, comma 6-bis, prevede che i soggetti indicati all’articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all’Agenzia delle Entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti, i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria, nonché i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

A seguito dell’introduzione del comma 6-quinquies del citato articolo 4 operata dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, i dati fiscali e contributivi dei percipienti sono trasmessi in via telematica tramite la Certificazione Unica entro la data del 7 marzo 2016.

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Il provvedimento in esame si rende necessario per consentire la trasmissione dei dati contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2016 Semplificato, definendo, d’intesa con l’Amministrazione del Senato della Repubblica, il contenuto, i termini e le modalità degli invii telematici.

(provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 151795 del 28 settembre 2016)

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10) Modificato il software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016

Il 29 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile (a solo 1 giorno dalla scadenza dell’invio telematico con il Modello unico) l’ultima versione ovvero la 1.0.7 del prodotto software GERICO 2016 che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Aggiornamenti

La versione 1.0.7 del 29/09/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

per lo studio WG68U la soglia minima dell’indicatore di coerenza economica “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta” è stata posta pari a 1,15 come previsto dal Decreto Ministeriale 26 settembre 2016. Gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione 1.0.7 di GERICO devono forzare il controllo (***C) che si presenterà in fase di trasmissione di UNICO. Gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione 1.0.6 di GERICO, invece, possono trasmettere UNICO senza rilevare blocchi in fase di invio: per tali soggetti (così come per chi ha già trasmesso UNICO) l’Agenzia anticipa che sarà pubblicato sul proprio cassetto fiscale, come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 giugno 2015, di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel prossimo mese di ottobre, l’esito di GERICO aggiornato alla versione 1.0.7 del software.

(Agenzia delle entrate, nota del 29 settembre 2016)

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul web il 29 settembre 2016 anche la guida delle Entrate per regolarizzare gli errori.

Vincenzo D’Andò

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