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53 del 5 marzo 1999, è stata approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione modello 770/99, da presentare nell'anno 1999

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 37 del 10 maggio 1999

Oggetto: Dichiarazioni annuali ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ex articolo 4, decreto legislativo n.241/1997. D.M. 2 marzo 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999.

L'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, prevede, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno 1998, da presentarsi nel 1999, l'obbligo a carico dei soggetti indicati nel titolo III del DPR 600/1973, di presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL.

Con decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1999, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, è stata approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione modello 770/99, da presentare nell'anno 1999.

Nello sciogliere le riserve espresse in materia con office vision del 29 gennaio 1999, sono stati definiti, in accordo con il Ministero delle Finanze, gli indirizzi di carattere normativo/operativo sulla base dei quali:

- si è provveduto a delimitare i riflessi dell'applicazione della normativa in oggetto alla specifica realtà dell'Istituto;

- sono stati precisati gli adempimenti per una corretta attuazione delle disposizioni normative stesse.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad una esposizione sistematica e coordinata delle principali innovazioni apportate dalla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo 241/1997.

QUADRO NORMATIVO

- Articolo 4, comma 5 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n.

389;

- articolo 2 bis del decreto legge 15 gennaio 1993, n.6 convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63;

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241; - D.P.R. 22 luglio 1998, n.322;

- D.P.C.M. 7 gennaio 1999;

- Decreto Ministeriale del 2 marzo 1999; - Decreto Ministeriale 1 aprile 1999;

- D.P.C.M. 1 aprile 1999;

- Decreto direttoriale 19 aprile 1999.

PREMESSA

Il modello 770 è composto da un modello base e da una serie di quadri, dei quali il quadro SA contiene i dati di interesse dell'Istituto.

La dichiarazione da effettuare sul quadro SA del modello 770/99 sostituisce gli adempimenti previsti dalla legge 63/1993 in tema di "denuncia nominativa degli assicurati".

La comunicazione riguarda i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nell'anno 1998, nonché tutti i soggetti assicurati in servizio alla data del 31/12/1997.

(2)

Il quadro SA deve essere utilizzato anche nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto alla compilazione del modello UNICO.

SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO SA DEL MODELLO 770/99 O UNICO99.

A decorrere da quest'anno i titolari di posizione assicurativa INAIL, comunicano, mediante la compilazione del quadro SA del modello 770/99 o Unico99, i dati relativi al personale assicurato.

Sono pertanto obbligati alla denuncia in parola, tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

Agli adempimenti in parola sono quindi obbligati anche i titolari di posizione assicurativa INAIL che:

- non corrispondono agli assicurati somme o valori (titolari di aziende presso le quali sono stati promossi Piani di inserimento professionali, Borse lavoro...);

- assicurano soggetti non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati (soci, collaboratori, partecipanti all'impresa familiare..).

Restano esclusi dall'obbligo di compilazione del quadro SA i titolari artigiani nei confronti dei propri collaboratori familiari, nonché le Società artigiane nei confronti dei propri soci, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla nota generale dell'Istituto del 15 gennaio 1997 in merito alle comunicazioni di variazioni del nucleo artigiano presentate ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.P.R.

1124/1965.

LAVORATORI PER I QUALI DEVONO ESSERE COMUNICATI I DATI ASSICURATIVI NEL QUADRO SA DEL MODELLO 770/99 O UNICO99.

Devono essere indicati, mediante la compilazione del quadro SA del modello 770/99 o Unico99, i dati relativi a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n.1124/1965, ancorché non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati o somme o valori.

Restano esclusi i titolari, collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane nonché i soci di società artigiane.

Restano altresì esclusi:

- gli alunni di scuole di ogni ordine e grado;

- gli allievi di corsi di addestramento professionale;

- i candidati all'emigrazione all'estero sottoposti a prova d'arte;

- i soggetti che esercitano la piccola pesca in forma individuale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

Le dichiarazioni non devono in alcun caso essere presentate all'INAIL.

Il datore di lavoro deve trasmettere le dichiarazioni come riepilogato nell'allegato 1.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO SA.

Nel quadro SA devono essere indicate, nel settore "dati identificativi" per ciascun assicurato le informazioni relative a:

- codice fiscale - cognome e nome

(3)

- data di nascita - sesso

- comune di nascita - provincia di nascita - cittadinanza

- comune del domicilio fiscale - provincia del domicilio fiscale via e numero civico.

Relativamente al punto 9 "QUALIFICA", vanno indicati i dati relativi all'assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della tabella SD-Qualifica, posta nell'Appendice delle istruzioni di compilazione del modello 770/99.

Il campo "e", deve essere compilato solo per i soggetti assicurati compresi nelle ulteriori categorie individuate nella quinta sezione della predetta tabella SD, e cioè:

- percipienti borse lavoro;

- tirocinanti;

- ricoverati;

- detenuti;

- soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane;

- percipienti somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale;

- collaboratori familiari di imprese non artigiane;

- pertecipanti all'impresa familiare non artigiana;

- associati in partecipazione;

- iscritti alle compagnie portuali;

- componenti le carovane di facchini;

- addetti alla navigazione e alla pesca marittima.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLO SPECIFICO SETTORE "DATI ASSICURATIVI".

Per quanto concerne il punto in argomento si precisa quanto segue:

- nei punti 113 e 114 devono essere indicati, rispettivamente, il numero della posizione assicurativa (e il relativo controcodice), nella quale è stato compreso il lavoratore oggetto della dichiarazione.

Le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative devono effettuare la denuncia indicando i numeri delle singole "sottoposizioni" accentrate.

- I punti 117 e 118 devono essere compilati nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività riconducibili a due diverse posizioni assicurative riferite alla stessa azienda.

(4)

Nel caso sia necessario indicare più di due posizioni assicurative devono essere utilizzati ulteriori numeri d'ordine.

- I punti 115 e 116 (ed eventualmente 119 e 120) devono essere utilizzati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'intero anno solare;

- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento;

- variazione in corso d'anno della qualifica del soggetto assicurato o trasformazione del tipo di rapporto (es.: da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato).

In tali casi, in conformità alle disposizioni impartite dall'INPS relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali con la circolare n. 100 del 3 maggio 1999, sarà necessario anche per i dati assicurativi utilizzare più numeri d'ordine, riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo considerato.

Nei casi infine in cui il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione assicurativa attività in modo discontinuo, nel punto 115 dovrà essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 116, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

ALLEGATO 1 alla circ. n. 37/1999

QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

(Da parte dei soggetti tenuti alla dichiarazione dei dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi)

Modello: Condizioni

UNICO 99 sostituti di imposta Periodo di imposta coincidente con l'anno solare e

Ritenute effettuate fino a 20 percipienti (soggetti alle ritenute alla fonte)

e

Presentazione di almeno due delle dichiarazioni:

- Iva - Irap - Redditi

- 770

Modello 770/99 Periodo di imposta non coincidente con l'anno

solare

Oppure

Ritenute effettuate a più di 20 percipienti (soggetti alle ritenute alla fonte)

Oppure

(5)

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

* per l'anno 1999 può essere presentato entro il 20 luglio 1999, se tale termine è anteriore al 20 luglio 1999

** per l'anno 1999 può essere presentato entro il 30 settembre 1999, se tale termine è anteriore al 30 settembre 1999

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Tenuto alla presentazione del solo modello 770/99 (ad esempio: datori di lavoro non sostituti di imposta - organismi internazionali, Città del Vaticano, Ambasciate, ecc)

Modello Presentazione del supporto

cartaceo a cura del contribuente

Trasmissione telematica a cura dei soggetti abilitati diversi da banche e poste o presentazione supporti magnetici

Unico 99 persone fisiche (redditi, Iva, Irap, 770)

Entro il 31 luglio 1999 Entro il 31 ottobre 1999

Unico 99 società di persone (redditi, Iva, Irap, 770)

Entro il 31 luglio 1999 Entro il 31 ottobre 1999

Unico 99 soggetti Irpeg (redditi, Iva, Irap, 770)

Entro un mese

dall'approvazione del bilancio (*)

Entro due mesi

dall'approvazione del bilancio (**)

Unico 99 soggetti Irpeg non tenuti approvazione bilancio/rendiconto (redditi, Iva, Irap, 770)

Entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta (*)

Entro sette mesi dalla fine del periodo di imposta (**)

770/99 Entro il 31 maggio 1999 Entro il 30 settembre 1999

Soggetto dichiarante Tipo supporto e modalità A chi Società di capitali ed enti

soggetti IRPEG con capitale sociale o patrimonio netto maggiore di 5 miliardi

Trasmissione telematica diretta

Trasmissione a cura degli intermediari abilitati (1) che hanno compilato le dichiarazioni

Amministrazione finanziaria

Soggetti che hanno corrisposto compensi ad almeno 50 dipendenti

Supporto magnetico (2) Trasmissione a cura degli intermediari abilitati che hanno compilato le dichiarazioni

Ufficio postale

Amministrazione finanziaria

Soggetti che hanno corrisposto compensi a meno di 50 dipendenti non tenuti alla presentazione del modello UNICO99

Supporto magnetico (3) Trasmissione a cura degli intermediari abilitati che hanno compilato le

Ufficio postale

Amministrazione finanziaria Banca o posta (4)

(6)

NOTE ALLA TABELLA PRECEDENTE

N.B. - il conteggio del numero dei dipendenti va effettuato contando il numero dei dipendenti elencati nel quadro SA, e non i numeri d'ordine utilizzati; nello stesso modo va conteggiato il numero dei percipienti, con riferimento a tutti i sostituiti elencati nei vari quadri, compresi i dipendenti.

dichiarazioni Supporto cartaceo

Intermediario abilitato (5)

Soggetti tenuti alla presentazione del modello UNICO99

Trasmissione a cura degli intermediari abilitati che hanno compilato le dichiarazioni

Supporto cartaceo

Amministrazione finanziaria Banca o posta (4)

Intermediario abilitato (5)

1 Intermediari abilitati Professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla CCIA (art. 3, c.3, lett.b), DPR 322/98

Caf dipendenti e Caf imprese Associazioni di categoria

Studi professionali, società di servizi ed altri soggetti, aventi i requisiti richiesti dalle norme

2 Supporto magnetico Obbligatorio, se non viene effettuata la trasmissione telematica dall'intermediario che ha compilato le dichiarazioni

3 Supporto magnetico Facoltativo

4 Banche e Poste Italiane SPA Acquisiscono i dati e li trasmettono in via telematica all'amministrazione finanziaria entro 5 mesi dalla ricezione della dichiarazione

5 Presentazione

all'intermediario abilitato

L'intermediario abilitato ha facoltà di ricevere le dichiarazioni predisposte dal contribuente su supporto cartaceo (entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni alle Banche o Poste) assumendosi l'impegno di trasmetterle telematicamente all'amministrazione finanziaria, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni telematiche

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