• Non ci sono risultati.

FNOM CeO Federazi on e Nazi onal e degl i Ordi ni dei Medi ci Chi rurg hi e degl i Od ont oi at ri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "FNOM CeO Federazi on e Nazi onal e degl i Ordi ni dei Medi ci Chi rurg hi e degl i Od ont oi at ri"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

FNOMCeO

FNOM CeO Federazi on e Nazi onal e degl i Ordi ni dei Medi ci Chi rurg hi e degl i Od ont oi at ri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Resp. Proced.: Dr.ssa C.D’Addio Resp. Istrut.:

Cari Presidenti,

In relazione all ’ obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitaria e gli operatori di interesse sanitario introdotto dall’art.4 del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021, e dei conseguenti adempimenti in capo agli Ordini professionali la Federazione è intervenuta presso il Ministero della Salute per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali.

Con nota del 17 giugno, che si allega, il predetto Ministero ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare.

Come dettagliatamente illustrato e pedissequamente ripreso nella nota del Ministero della Salute, nel fascicolo Iter Senato del decreto-legge n.44/2021 i l comma 6 dell’art.4 su menzionato attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa.

L’accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza.

Il successivo comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale.

Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della

COMUNICAZIONE N. 135

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI

PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI O

GGETTO

:

Sospensione

obbligatoria ex DL n.44/2021.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Protocollo Partenza N. 9125/2021 del 21-06-2021 Doc. Principale - Copia Documento

(2)

FNOMCeO

FNOM CeO Federazi on e Nazi onal e degl i Ordi ni dei Medi ci Chi rurg hi e degl i Od ont oi at ri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo.

Si suggerisce a tale proposito di inserire nelle premesse della delibera di presa d’atto anche il riferimento alla nota allegata del Ministero della Salute dalla quale si evidenzia con certezza il soggetto che determina la sospensione, la ASL, e gli adempimenti derivanti imposti dalla normativa in vigore agli Omceo.

Pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nella comunicazione succitata dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

All.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D. Lgs.82/2005 FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Protocollo Partenza N. 9125/2021 del 21-06-2021 Doc. Principale - Copia Documento

Firmato digitalmente da FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI FILIPPO O = FNOMCEO C = IT

(3)
(4)

Riferimenti

Documenti correlati

ricorso della seconda classificata Dusty, che affermava che l’ATI IGM avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura (per ragioni che è ormai irrilevante andare ad

Altro esempio di rivelatore che utilizza luce Cherenkovcome principio di rivelazione e i fotomoltiplicatori come rivelatori: Antares, in Europa. Rivelatore di neutrini

Tra queste rette solo una incide r (la retta PQ )... di due pti distinti

Questa è l'equazione della retta che stavamo cercando (anche in questo caso possiamo fare la verica sul parallelismo). Se ti pare di aver capito tutto, prova a svolgere

[r]

Vista la lettera a) del medesimo articolo 11 ai sensi del quale ​“gli iscritti al MoVimento 5 Stelle possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari per il venir

come è noto medici e odontoiatri hanno l’obbligo di ottemperare alle attività di formazione continua mediante l’acquisizione di crediti ECM. Infatti, l’art.16 quater del

Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO Roberto Monaco, Segretario FNOMCeO Gianluigi D’Agostino, Tesoriere FNOMCeO Raffaele Iandolo, Presidente