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4. Il processo di liquidazione degli usi civici e la nascita del demanio civico delle comunità frazionali di San Piero e Sant’Ilario in Campo

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4. Il processo di liquidazione degli usi civici e la nascita del

demanio civico delle comunità frazionali di San Piero e Sant’Ilario

in Campo

4.1 L’evoluzione della vicenda dal 1927 fino alla richiesta di procedere alla liquidazione degli usi civici da parte del comune di Campo nell’Elba96

La questione circa la sussistenza dei diritti civici sull’isola di Pianosa nasce a seguito dell’obbligo di denuncia degli usi civici già esercitati sulle terre private, così come disposto dall’art. 3 della l. 1766/27 e con le modalità di cui all’art. 3 R.D. 332/28, in caso di mancata spontanea dichiarazione da parte dei Comuni e delle associazioni di utenti.

Il 23.03.1928 l’allora Commissario per gli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana segnalò al Podestà del comune di Campo nell’Elba che, in base ad una nota della prefettura di Livorno, risultava come in quel Comune sussistessero diritti di uso civico, invitandolo perciò a fare la dichiarazione prevista dalla l. 1766/27 entro il mese.

In adempimento a tale invito, il 30.03.1928 il Podestà denunciò al Commissariato “il diritto di pascolo in larghe zone montuose del territorio (…) su terreni di proprietà privata, diritto che viene esercitato mediante il pagamento di una tassa per ogni capo di bestiame sulle zone soggette alla servitù. Tale diritto, costituito in epoca immemorabile e per il quale il Comune paga l’imposta corrispondente alla servitù dei pascoli, è regolarmente inscritto in catasto e comprende un’estensione di ettari che il Comune si riserva di inviarle in seguito, parte seminativi, parte pascolativi e parte sodivi”.

È da tale dichiarazione che prese inizio la complessa e lunga procedura amministrativa che ha consentito di accertare che, effettivamente, sull’Isola le comunità di San Piero e Sant’Ilario in Campo (facenti parte del comune di Campo nell’Elba) avevano, prima che l’Isola fosse destinata a colonia agricola penale, esercitato numerosi diritti di uso civico, fra i quali quelli di pascolo, di legnatico e di semina.

Il procedimento di verifica di tali usi civici ebbe inizio nel 1931 con la nomina ad istruttore del tecnico comunale Salvatore Colombi; ma, non avendo questi depositato alcuna relazione, il Commissario, con decreto del 10.03.1954, nominò istruttore

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Ricostruzione storica basata su: Avv. M. Athena Lorizio, Avv. Antonio Ragazzini, Memoria di

costituzione e risposta e domanda riconvenzionale di accertamento della demanialità civica e dei diritti civici di semina e legnatico sull’isola di Pianosa, Roma, 14.02.2002, pagg. 7 – 12; Corte d’appello di

Roma, Sentenza 5/2010, pag. 2 – 3. Tale ricostruzione è stata integrata e, ove necessario, corretta con i documenti rinvenuti negli archivi comunali del comune di Campo nell’Elba.

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111 demaniale il Geom. Carlo De Luca, che invece il 4.03.1957 depositò in Commissariato quanto richiesto con allegate le relative planimetrie.

Il 22.03.1957 il Commissario ordinò il deposito del progetto di sistemazione anche presso il Comune e, rilevata la carenza degli accertamenti in ordine agli usi civici esistenti sul territorio di Pianosa, ordinò conseguentemente sul punto una nuova indagine all’istruttore demaniale. Questi, senza effettuare le ulteriori indagini richieste, confermò le sue conclusioni in punto di diritto.97

Trasferite le funzioni amministrative in materia di usi civici alle Regioni con le leggi di trasferimento di cui al D.P.R. 11/1972 e D.P.R. 616/1977, la regione Toscana incaricò l’Arch. Enzo Cancellieri di completare la perizia De Luca.

Il nuovo perito, in data 14.12.1989, rimise una relazione preliminare nella quale si affermava che anche riguardo i diritti di semina e di legnatico nessuna decadenza si era verificata. Ciò in quanto essendo stata “provata l’esistenza del diritto di uso civico di semina e di legnatico nel territorio di Pianosa, (allora tale) diritto (…) deve intendersi sospeso a partire dal 1855, data di avvio della colonia penale, e quindi non esercitato all’epoca della legge 1766/27, ma non per questo da considerarsi decaduto a causa del mancato reclamo in quanto non reclamabile per lo status del tutto particolare dell’Isola”. In aggiunta a questo, a tal riguardo va rilevato che, come già richiamato nel paragrafo 3.3, la giurisprudenza ha attenuato il rigore della previsione normativa, affermando che la scadenza per la denuncia degli usi riportata nella l. 1766/27 doveva ritenersi limitata alla denuncia degli usi gravanti su terre private o ex feudali, ma di privati; tale termine non dovrebbe ritenersi, invece, riferibile agli usi gravanti sui beni dei Comuni o comunque pubblici, che rappresentano, peraltro, la gran parte.

Dopo questa relazione preliminare tuttavia il processo subì un’ulteriore stasi, fino a quando con propria deliberazione (n. 8461 del 5.09.1994) la giunta regionale della Toscana nominò gli architetti Marco Mazzoli e Alberto Riparbelli istruttori demaniali per tutti i Comuni dell’isola d’Elba.

Per quanto riguarda il comune di Campo nell’Elba, l’istruttoria proseguì dal punto in cui si era interrotta nel pregresso ordinamento ed in particolare, per quanto qui interessa, dall’accertamento degli usi civici esistenti nell’isola di Pianosa già ordinato dal Commissario ma non eseguito dall’allora istruttore De Luca.98

97 Studio Ragazzini, Bozza memoria difensiva da presentare presso il Commissariato per gli usi civici di

Lazio, Umbria e Toscana inviata al comune di Campo nell’Elba via fax in data 01.02.2002, pag. 2.

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112 L’istruttoria fu completata nel marzo 1997, inviata dalla giunta regionale con nota n°7/15061/205 del 14.07.1997 al comune di Campo nell’Elba e regolarmente pubblicata all’Albo pretorio comunale per 30 giorni, senza che fossero presentate nei termini opposizioni di sorta, e quindi restituita alla regione Toscana con la relata di pubblicazione in data 18.09.1997.

In questa i nuovi istruttori accertarono, sulla base delle fonti storiche e degli statuti, l’esistenza dei diritti civici di pascolo, legnatico e di semina su tutto il territorio del comune di Campo nell’Elba. Esclusa certamente per il diritto di pascolo ogni decadenza ex art. 3 L. 1766/27 e considerato che la denuncia parziale quanto a quello specifico uso civico si estendeva a tutto il territorio comunale, ivi compresa Pianosa, accertarono che effettivamente, anche nell’Isola, era stato esercitato, prima della sua trasformazione in colonia penale, l’uso civico di pascolo, oltre agli usi non dichiarati di semina e legnatico, da parte delle antiche comunità di S. Piero e S. Ilario in Campo, e che perciò il suo territorio era interamente gravato da tale diritto.99

Il 27 giungo dell’anno successivo, il consiglio comunale di Campo nell’Elba100, anche in vista dell’imminente chiusura del carcere, dette così mandato al Sindaco di esercitare la tutela degli interessi reali ed inalienabili della collettività del comune di Campo nell’Elba su Pianosa, e quindi di definire d’ufficio la liquidazione degli usi civici gravanti sull’Isola. In questa delibera si presenta tuttavia per la prima volta un’interpretazione errata da parte dell’ente locale sui veri destinatari dei diritti di pascolo. Mentre questi sono chiaramente spettanti, secondo la relazione di verifica, alle comunità frazionali di San Piero e Sant’Ilario in Campo, il Comune già in questo atto afferma che tali diritti spettino “alla comunità di Campo nell’Elba”.

4.2 Il progetto di liquidazione degli usi civici dell’isola di Pianosa101

In data 20.06.2000, gli stessi istruttori demaniali Arch. Mazzoli e Arch. Riparbelli, che si sono avvalsi della consulenza agronomica del Dott. Giuseppe Monaci, previo preavviso a mezzo raccomandata A.R. al comune di Campo nell’Elba, al Ministero delle finanze e per conoscenza alla regione Toscana, davano inizio alle operazioni di liquidazione, che si concludevano con la redazione del progetto di liquidazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della L. 1766/27.

99

M. Mazzoli – A. Riparbelli – G. Monaci, Ricerca storico-giuridica …, op. cit., pag. 135 e ss., pag. 200 e 205

100 Delibera di Consiglio comunale 32/1998

101 Arch. Marco Mazzoli, Arch. Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione degli usi civici sull’isola di

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113 Il progetto di liquidazione degli usi civici è stato redatto il 28 luglio 2000 ed è composto dalle seguenti 5 parti:

- Fascicolo 1°: Urbanistica/territorio/ambiente; - Fascicolo 2°: Descrizione dei luoghi;

- Fascicolo 3°: Stima;

- Fascicolo atlante cartografico (allegato 1);

- Fascicolo documentazione fotografica (allegato 2).

Il primo fascicolo si apre con una premessa richiamante: l’istruttoria demaniale dagli stessi redatta 3 anni prima; i due sopralluoghi effettuati sull’isola in data 24.03.2000 e 20.06.2000 al fine di studiare “il tessuto urbano, le aree interessate dagli interventi architettonici ed edilizi e lo stato dei luoghi attuali delle terre con le colture in atto”102

; gli archivi e le biblioteche presso cui è stata consultata “la documentazione cartografica, storico-urbanistica, territoriale ed ambientale”103; l’utilizzo della schedatura degli immobili di Pianosa effettuata da un gruppo di lavoro istituito a tal fine dal Ministero delle finanze - Demanio dello Stato nel luglio 1998, riportata nell’allegato 2.

In seguito vengono riportati vari documenti e pagine di libri con lo scopo di riassumere la storia antropica dell’Isola dal periodo romano fino ai giorni nostri, ponendo particolare attenzione dall’Ottocento al tema dei diritti civici gravanti sull’Isola ed interdetti dall’istituzione della colonia penale agricola.

Nel secondo fascicolo invece viene descritta Pianosa, analizzando prima la sua morfologia e in seguito passando all’esposizione di un quadro generale relativo allo stato dei terreni, degli edifici e delle infrastrutture presenti sull’Isola durante i sopralluoghi effettuati dai due periti demaniali.

Il terzo fascicolo è il più importante perché contiene:

- I criteri scelti per effettuare la stima del valore dell’intero patrimonio immobiliare dell’Isola;

- La valutazione estimativa dei terreni agricoli ed edificati e dei frutti non percetti; - La proposta di liquidazione.

Partendo dalla premessa, questa inizia riportando tutto l’iter che ha condotto i tre professionisti a tale risultato per poi passare ad un riassunto dello stato dei luoghi. Riguardo invece il processo di stima e di determinazione del quantum da corrispondere come liquidazione degli usi civici, questa pone i seguenti punti fermi:

102 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 1°, pag. 2. 103

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114 - Deve essere preliminarmente effettuata “una stima dei terreni secondo la loro destinazione attuale e successivamente stabilire la porzione dell’Isola da assegnare alla collettività”104

, distinguendo fra i terreni agricoli e quelli edificati; - Si deve tener conto anche dei “frutti non percetti a decorrere dalla denuncia dei diritti civici che è stata effettuata il 30.03.1928 alla data odierna, ovvero per 72 anni”105

;

- Sull’Isola non sono presenti costruzioni di proprietà della comunità beneficiaria degli usi perciò nella proposta di liquidazione saranno comprese anche delle costruzioni, “calcolando il loro relativo valore fino alla concorrenza dell’intero valore da attribuire alla collettività” e divenendo così anch’essi parte del demanio civico106;

- Il diritto civico da liquidare, essendo di pascolo di prima classe “e di notevole entità”107

sia per estensione che per durata nell’arco dell’anno, deve essere valutato “nella misura massima prevista dalla legge, ovvero pari alla metà del territorio”108

.

Riguardo i criteri di stima, per la determinazione del valore dei terreni agricoli si è proceduto tenendo conto dei valori attribuiti dal gruppo di lavoro del Demanio dello Stato nel luglio 1998 (incaricato di provvedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare della dismessa colonia penale) e dei valori agricoli medi; riguardo invece quelli edificati è stato utilizzato un criterio di stima “rapportato al valore della volumetria esistente con l’applicazione degli opportuni correttivi”109

.

Passando alla valutazione estimativa, i primi ad essere analizzati sono i terreni agricoli. Questi hanno un’estensione di 1.010 ha (su un totale di territorio dell’Isola ammontante a 1026 ha) e vengono valutati in base ai valori stabiliti dal gruppo del Demanio dello Stato, avendo i seguenti risultati:

- Valore dei terreni agricoli non edificati: ₤ 10.633.000.000; - Valore dei terreni rurali edificati: ₤ 640.650.000. Il valore totale dei terreni agricoli sarà dunque di ₤ 11.273.650.000.

104 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 4. 105

Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 8. 106 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 4. 107 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 4. 108 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 5. 109

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115 Dopo si sono valutati i terreni edificati, comprendenti le aree urbane, l’area a parco, i cimiteri e le strutture carcerarie, per un totale di 16 ha. Queste hanno risultato possedere un valore venale pari a ₤ 20.547.330.048.

Il valore totale di tutto il territorio dell’isola di Pianosa, esclusi edifici e fabbricati di alcun genere, ammonta perciò a ₤ 31.820.980.048.

In seguito i periti sono passati al calcolo dei frutti non percetti. Allo scopo hanno ipotizzato un canone annuo per ettaro di ₤ 75.000, da applicare all’intero territorio dell’Isola per 72 anni, e hanno ottenuto come risultato ₤ 5.537.521.800.

Sulla base dei calcoli effettuati e considerato che si deve corrispondere solo il 50% del valore dell’intero territorio, l’ammontare della liquidazione degli usi civici a favore del demanio civico è la seguente:

50% del valore del territorio ₤ 15.910.490.024 + Canone annuo per 72 anni ₤ 5.537.521.800 = Totale da liquidare ₤ 21.448.011.824

Per comporre tale somma, si è deciso di inserire prima di tutto l’intero territorio aperto, che ha un valore complessivo di ₤ 10.123.715.941. Oltre ai terreni agricoli, questo comprende “le strade anche urbane, il parco ed i cimiteri, ma eccettuata la parte intestata al Demanio marittimo”110

, che in base al codice della navigazione non può essere trasferita e che corrisponde a circa 48 ha di incolto sterile111.

Data tale attribuzione, il successivo addendo è costituito da tutti i fabbricati rurali, definiti “parte integrante e sostanziale”112

dei terreni agricoli su cui insistono. Questi sono riportati nel dettaglio nella seguente tabella113:

110 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 16. 111

Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 19. 112 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 16.

113 Prospetto riepilogativo della schedatura degli immobili elaborato dal gruppo di lavoro incaricato dal Demanio dello Stato nel luglio 1998, firmato dal tecnico erariale Dott. Geom. Maurizio Ulacco e dal capo sezione Geom. Francesco Berardone e rinvenuto presso gli archivi comunali di Campo nell’Elba.

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116 Scheda Denominazione Valore venale di massima (in Lire)

1 ex laboratorio - magazzino 850.000.000

2 forno - n. 2 alloggi 63.000.000

3 magazzino con annesso pollaio 50.000.000

4 officina - n. 2 locali annessi 285.000.000

5 abitazione - n. 2 alloggi mono 40.000.000

6 falegnameria e magazzino 200.000.000

7 ex chiesa - ex lavanderia non riportato

8 pollaio 300.000.000

9 n. 2 alloggi interno pollaio 65.000.000

10 pollaio porzione 48.000.000

11 pollaio porzione 110.000.000

12 casottini per pollaio n. 42 65.000.000

13 appartamento centrale e autoclave 85.000.000

14 magazzino 55.000.000

15 ex frigorifero e motopompa 50.000.000

16 abitazione presso ortogrande 55.000.000

17 magazzini e n. 2 monolocali 90.000.000

18 stalla - alloggi - cortile - magazzino 600.000.000

19 caseificio e locale sottostante 110.000.000

20 stalla e n. 2 silos - granaio 570.000.000

21 deposito in zona del giudice 50.000.000

22 vasca decantazione - casotto pompa 25.000.000

23 stalla per asini e mangiatoia 200.000.000

24 fienile 150.000.000

25 ex inceneritore - rudere 10.000.000

26 inceneritore nuovo - locale annesso 45.000.000

27 porcilaia 100.000.000

Totale 4.271.000.000

Inseriti questi, per raggiungere la cifra da liquidare mancavano ancora ₤ 7.053.295.883. Tali immobili andavano così scorporati dal compendio fabbricativo pianosino. A tale scopo vengono selezionati la direzione nuova, la mensa, la foresteria e la caserma Bianco Quirico. Questi hanno un valore venale di massima complessivo, stabilito sempre dal gruppo di lavoro del Demanio dello Stato nel luglio 1998, pari a ₤ 7.280.000.000, leggermente superiore a quanto ancora da liquidare ma ritenuto comunque congruo.

In conclusione perciò “a compenso del diritto di pascolo esercitato sull’isola di Pianosa dalle antiche comunità di Campo nell’Elba, sommato ai frutti non percetti dalla domanda ad oggi riportati all’attualità per la sospensione del predetto diritto a causa

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117 della presenza della colonia penale, si propone l’assegnazione al comune di Campo nell’Elba, per conto della collettività, del seguente compendio immobiliare”114

: Immobili da assegnare al comune di Campo

nell’Elba

Valore venale di massima (in Lire) Territorio agricolo, strade, parco, cimiteri, cava, escluso

Demanio marittimo

10.123.715.941

Manufatti nella zona agricola

4.271.000.000

Direzione nuova 2.350.000.000

Mensa 730.000.000

Foresteria 2.100.000.000

Caserma Bianco Quirico 2.100.000.000

Totale 21.674.715.941

Avendo all’inizio del progetto di liquidazione ribadito che tale relazione era svolta “per la definizione della liquidazione dei diritti civici di pascolo in favore delle comunità di San Piero e Sant’Ilario”115

, si ritiene che la proprietà di tali beni sia da attribuirsi a tali comunità frazionali, mentre l’assegnazione al comune di Campo nell’Elba sia da ritenersi solo a titolo di ente gestore.

Il 3° fascicolo si conclude poi con cinque allegati, di cui uno riguardante il sopralluogo effettuato dai due periti in data 20.06.2000 e gli altri quattro relativi alle schede rilevamento immobili di direzione nuova, mensa, foresteria e caserma Bianco Quirico, oggetto di passaggio di proprietà.

Nei fascicoli della documentazione fotografica e dell’atlante cartografico infine sono contenuti rispettivamente:

- Le foto ai beni immobili sia storiche che effettuate durante i sopralluoghi dei periti demaniali; tutte le schede rilevamento immobili di Pianosa elaborate dal Demanio dello Stato, divise tra zona paese, diramazione Sembolello, diramazione Marchese, diramazione Il giudice, diramazione Agrippa, diramazione Preventorio, diramazione Centrale, lavanderia, caserma carabinieri, torrette di avvistamento e zona agricola;

114 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 18. 115

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118 - Oltre ad alcune cartografie storiche dell’Isola e ad alcune fotografie aeree, le mappe catastali di Pianosa, che è raccolta nei fogli dal 52 al 59 del comune di Campo nell’Elba.

Tale progetto di liquidazione fu pubblicato nell’Albo del comune di Campo nell’Elba, del comune di Livorno e del comune di Roma dall’11.08.2000 all’11.09.2000 e notificato al Ministero delle finanze in data 23.08.2000 da parte del comune di Campo. Sebbene già in quel periodo era emersa la volontà del Demanio di fare opposizione,116 solo con una lettera del 1.09.2000 il dirigente dell’Ufficio del territorio di Livorno del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze presentò irrituale opposizione a tale progetto (irrituale perché non adì al Commissario per gli usi civici, come previsto dalla legge), sostenendo che la natura di bene appartenente al Demanio dello Stato propria dell’isola di Pianosa ne impediva la sottrazione alla sua attuale destinazione. Anche il comune di Marciana in data 5.09.2000 presentò una opposizione al progetto, ma anch’essa di natura irrituale in quanto presentata alla Regione, e quindi non accolta. Dato che nessuno presentò opposizioni nelle modalità previste dalla legge 1766/1927, la regione Toscana, con decreto dirigenziale del responsabile della U.O.C. usi civici n. 2887 del 30.05.2001, rese esecutivo il progetto di liquidazione a favore delle comunità di S. Piero e S. Ilario, in comune di Campo nell’Elba, ai sensi dell’art. 15, comma 4, RD 332/1928. Tale decreto fu comunicato al Sindaco affinché provvedesse, per le comunità dei due paesi, agli adempimenti conseguenti all’adozione di quell’atto. 117

4.3 Il procedimento giudiziario di opposizione al progetto di liquidazione degli usi civici pianosini118

Ritenendo che non fossero mai esistiti diritti in favore dei cives su Pianosa, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero delle finanze, presentò ricorso avverso tale progetto di liquidazione degli usi civici presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici Lazio, Umbria e Toscana. Riguardo la data di presentazione di tale ricorso, si riscontra una discordanza nei vari documenti che la riportano. In particolare:

116

Dott. Cambi, Verbale incontri con il sindaco Galli (16.08.2000), con l’assessore Rocchi e col Dott. Soria (17.08).

117 Studio Ragazzini, Bozza memoria difensiva …, doc. cit., pag. 4 – 5.

118 Ricostruzione storica basata sulla sentenza 5/2010 Corte d’appello di Roma, pag. 2 – 3 ed integrata e, ove necessario, corretta con i documenti rinvenuti negli archivi comunali del comune di Campo nell’Elba.

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119 - Nella memoria difensiva presentata dallo Studio Ragazzini e dall’Avv. Lorizio,

di cui si parlerà a breve: 31.10.2000 a mezzo servizio postale;

- Nella bozza di tale memoria difensiva: iscritto a ruolo il 18.09.2001, notificato, assieme al pedissequo decreto di citazione, al comune di Campo nell’Elba tramite il servizio postale il 27.10.2001;

- Nella sentenza 5/2010 della Corte d’appello di Roma: iscritto a ruolo il 18.12.2001.

Mentre la prima risulta palesemente errata, in quanto del tutto distante dalle altre, dagli altri due documenti si può desumere che sia l’iscrizione a ruolo che la notificazione a mezzo servizio postale al Comune siano avvenute nell’ultimo quadrimestre del 2001, oltre un anno dopo rispetto alla notificazione del progetto di liquidazione al Ministero delle finanze.

Nel ricorso l’Avvocatura generale dello Stato, dopo una premessa con alcuni accenni alla storia dell’Isola, richiede che si dichiari l’inesistenza degli usi civici nell’Isola, la natura allodiale del terreno, la nullità del progetto di liquidazione ed, in via cautelare, la sospensione del procedimento di legittimazione. A base della sua opposizione pone i seguenti tre motivi119:

1. Eccepisce la mancanza di prova degli usi civici e comunque la decadenza degli stessi, per mancata denuncia ex art.3 L. 1766/27, non essendo stati gli usi più esercitati dalla data di apertura della colonia penale agricola e non essendo quindi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927; sostiene comunque la nullità del progetto di liquidazione degli usi civici per difetto di presupposti ed in quanto attribuisce al Comune, come quota di scorporo, beni che ricadono nel compendio demaniale carcerario, trattandosi di beni pubblici con una propria destinazione istituzionale non suscettibile di mutamento se non nelle forme di legge; altrettanto illegittimo sarebbe il provvedimento di reintegra dei beni assegnati al Comune in compenso degli usi, in quanto legittimamente posseduti dall’Amministrazione finanziaria;

2. Eccepisce sotto altro aspetto la nullità del progetto di liquidazione, per essere stati gli usi civici di Pianosa soppressi con le leggi napoleoniche, nel periodo in cui l’Isola era stata annessa alla Francia, ed avendo la successiva legge granducale abolitiva delle leggi francesi (L. 15.XI.1814 del granduca

119

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120 Ferdinando III) mantenuto le decadenze verificatesi nella vigenza delle leggi napoleoniche;

3. Sostiene come altro motivo di nullità del progetto il fatto che esso sia stato formato pur mancando una previa pronuncia giurisdizionale di accertamento dell’esistenza degli usi civici dell’Isola.

In risposta a tale opposizione il Comune (e la Regione come parte convenuta) in data 14.02.2002 presenta attraverso lo Studio legale Ragazzini e l’Avv. Lorizio una memoria difensiva presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana.

Qui, in risposta alla premessa storica, si precisa che essa è costituita da affermazioni assolutamente generiche, contraddette dai dati storici e normativi cui si riferisce l’istruttoria dei periti Mazzoli e Riparbelli. Riguardo le tre motivazioni sostenenti il ricorso, viene eccepito quanto segue120:

1) La pretesa assenza di denunzia, ex art. 3 L.1766/27, è smentita dalle risultanze istruttorie dei periti demaniali i quali hanno rilevato come l’uso civico di pascolo fosse stato denunciato tempestivamente per tutto il territorio del comune di Campo nell’Elba, ivi compresa l’intera isola di Pianosa (cfr. relazione istruttoria, pag. 186, pag. 204).

Comunque, poiché è all’epoca dell’insediamento della colonia che occorre riferirci per stabilire l’esistenza degli usi civici sulle terre comunali di Pianosa, la denunzia degli usi sulle dette terre comunali, intestate catastalmente al Comune, non era assolutamente necessaria ai fini dell’accertamento dei diritti dei cives poiché in quel periodo coesistevano con la colonia le famiglie dei pescatori e pastori che abitavano nell’Isola e che vi esercitavano gli usi essenziali alla vita. Gli abitanti dovettero infatti abbandonare l’Isola solo con l’entrata a pieno regime della colonia penale.

Di fatto, il Ministero sostiene la tesi per cui la destinazione a colonia agricola penale, avvenuta nel periodo 1856 – 1997, avrebbe non solo interrotto e/o sospeso, ma anche estinto definitivamente qualsiasi uso previamente esercitato, a causa dell’obiettiva incompatibilità fra la nuova destinazione ed i diversi utilizzi esercitati in precedenza nell’Isola. Tale tesi è palesemente infondata, ma soprattutto non tiene conto della stessa ratio dell’istituto e della funzione storica

(12)

121 degli usi e diritti civici, quali sviluppatisi nei secoli della loro massima espansione, quando lo sfruttamento diretto del territorio era indispensabile per la sopravvivenza delle popolazioni residenti.

2) La questione della soppressione dei diritti civici in seguito al periodo napoleonico era stata da poco tempo risolta con decisione del medesimo Commissariato (la n. 33 in data 19.01.2001), concernente gli usi civici sull’isola di Capraia. In tale decisione è testualmente scritto: “il periodo francese non può aver introdotto automaticamente l’estinzione dei diritti collettivi che gli abitanti del paese vantavano sulle terre dell’Isola. L’ordinamento scaturito dalla rivoluzione francese favoriva l’affrancamento delle terre gravate da usi civici e la disponibilità dei beni comunali ma non ne prevedeva l’abolizione immediata come avvenne invece, almeno in certa misura, per i diritti feudali signorili”. Comunque, il motu proprio leopoldino del 29.11.1815 rese applicabile nel territorio dell’Elba la legislazione toscana secondo la quale gli usi civici potevano essere affrancati solo attraverso il pagamento di un corrispettivo, nella specie mai versato. Gli usi civici di Pianosa, in effetti, non furono mai affrancati, ne fu solo sospeso l’esercizio.

3) Riguardo la mancanza di una previa pronuncia giurisdizionale di accertamento dell’esistenza degli usi civici dell’Isola121

, nel caso in esame nessuna rituale opposizione è stata proposta nel termine di 30 giorni avverso il progetto di liquidazione degli usi civici di Pianosa innanzi il Commissariato per gli usi civici territorialmente competente, e dunque il procedimento si è correttamente concluso in via amministrativa col provvedimento regionale di approvazione del progetto di liquidazione (decreto dirigenziale 2887/2001).

Sulla base di ciò veniva richiesto che fosse dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Ministero delle finanze, che fossero riconosciuti anche i diritti d’uso civico di semina e di legnatico e che i frutti non percetti fossero calcolati non dal 1928 ma dal momento in cui è stata realizzata la colonia penale, dato che è da quel momento che sono stati effettivamente sospesi.

Riguardo la richiesta di riconoscere anche i diritti di semina e legnatico, la difesa ha commesso un errore in quanto nel progetto di liquidazione è chiaramente specificato che era preponderante “l’incidenza del pascolo sull’intero valore, rispetto all’incidenza

121

(13)

122 del legnatico e della semina, (in quanto) questi due diritti erano esercitati in maniera sporadica e per limitate parti del territorio, mentre il pascolo era esercitato tutto l’anno e sull’intero territorio isolano, con la conseguenza che la tenuità dei due diritti prescritti non incide sulla valutazione complessiva dei diritti civici, con la conseguenza che il diritto di pascolo assorbe completamente la valutazione dell’uso civico sull’isola di Pianosa e che ad esso va attribuito l’intero valore dei diritti civici”122

.

Quasi in contemporanea rispetto alla costituzione in giudizio del Comune presso il Commissariato per gli usi civici, giunse dal tribunale di Livorno la sentenza riguardante il reclamo proposto ai sensi dell’art. 2674 bis cod. civile e 113 ter disp. att. cod. proc. civile dal comune di Campo nell’Elba, volto ad ottenere la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio del progetto di liquidazione degli usi civici sull’isola di Pianosa, reso esecutivo con decreto dirigenziale n. 2887/2001. Da qui emerge infatti che questo ufficio si oppose a tale adempimento.

Tale sentenza, datata 12.02.2002, accolse il reclamo e ordinò alla Conservatoria di adempiere alla trascrizione sia del progetto di liquidazione che del decreto dirigenziale. Questa decisione fu motivata dai seguenti due elementi:

- il progetto di liquidazione degli usi civici, reso esecutivo col decreto sopra indicato, costituisce titolo esecutivo, così come previsto dall’art. 15 R.D. 332/28, idoneo al trasferimento di diritti reali sui beni là indicati attraverso l’assegnazione, mediante distacco, al demanio civico. Inoltre all’approvazione dello stesso possono conseguire direttamente le volture catastali dei diritti ivi individuati;

- il decreto dirigenziale produce effetti traslativi analoghi a quelli previsti dagli atti di cui all’art. 2643 cod. civile.

Nonostante questa sentenza, a luglio di quello stesso anno si apprende che il Demanio non ha ancora provveduto alla consegna al Comune di alcuni degli edifici trasferiti al demanio civico (la caserma Bianco Quirico e la direzione nuova).123

Tornando al contenzioso di fronte al Commissariato per gli usi civici, questo andò avanti e, dopo che fu effettuata una perizia demaniale e sulla scorta dei risultati ai quali l’ausiliare era pervenuto, il Commissario pronunciò sentenza in data 13.07.2006 (depositata in segreteria del Commissario in data 26.03.2007). In questa sentenza, la

122 Marco Mazzoli, Alberto Riparbelli, Progetto di liquidazione …, op. cit., fascicolo 3°, pag. 5.

123 Lettera inviata dal comune di Campo nell’Elba all’Agenzia del Demanio (filiale di Livorno e direzione generale) in data 29.02.2002, prot. n. 12808/2002

(14)

123 220/2007, il giudice dichiarò che il territorio di Pianosa non era da ritenersi gravato da alcun diritto civico a favore di alcuna collettività. Riguardo la motivazione, negli archivi comunali è presente solo una parte della sentenza per cui non è possibile riportarla in maniera completa. Ciononostante dallo stralcio disponibile si può ricavare che tale decisione era stata presa richiamando l’ordinanza del 24 febbraio – 9 marzo 2004 (cron. 284), emessa nel procedimento R.G. 44/2004, con la quale si escludeva la sussistenza dei diritti civici per tutto il territorio già appartenuto alla comunità di Scarlino a seguito delle vicende abolitive seguite all’incorporazione del principato di Piombino, di cui Scarlino faceva parte, nel territorio del granducato di Toscana. Come in quel caso, anche in questa sede il giudice richiamò la sentenza della Cassazione di Firenze secondo la quale il sovrano, motu proprio del 15 luglio 1840 e la notificazione del 15 febbraio 1842, avevano dichiarato l’abolizione dei diritti di pascolo e legnatico esercitati e goduti dagli abitanti delle comunità del già principato di Piombino.124

Contro la sentenza di primo grado, a loro sfavorevole, proposero distinti reclami, poi riuniti, presso la Corte d’appello di Roma, sia la regione Toscana (proc. 7/2007) che il comune di Campo nell’Elba (proc. 8/2007). Riguardo in particolare quest’ultimo, tale sentenza gli venne notificata con raccomandata pervenuta il 29.03.2007 ai propri legali125 e il 18.04.2007 la giunta comunale decise di ricorrere in appello.126 Tale decisione viene comunicata il giorno seguente ai propri difensori.127

In risposta a ciò il Ministero e l’Agenzia del territorio si costituirono, resistendo al gravame. Il Procuratore generale, in data 15.01.2010, chiese inoltre la conferma della decisione presa in primo grado.

Nonostante la posizione assunta da quest’ultimo, la Corte di appello di Roma, con sentenza 5/2010 (trattenuta in decisione all’udienza del 04.02.2010, depositata in cancelleria l’11.03.2010, rilasciata in data 13.05.2010 all’avvocato di parte della Regione, che l’ha notificata in data 18.07.2010 a Comune, Ministero e Agenzia del Demanio), riforma la sentenza di primo grado e dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dall’Agenzia del demanio, avverso il progetto di liquidazione degli usi civici assunti come esistenti nell’isola di Pianosa.

124

Commissariato per gli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, Sentenza 220/2007

125 Fax inviato in data 3.04.2007 dallo Studio legale Ragazzini a cui era allegata anche la sentenza di primo grado.

126 Delibera di giunta comunale 43/2007. 127

(15)

124 A fondamento della sua decisione la Corte rileva che non sarebbe stata esaminata da parte del Commissario per gli usi civici l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione del Ministero per decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito del progetto di liquidazione presso gli albi cittadini e regionali.

Dopo oltre un anno la Regione, che come detto si occupò di ritirare la sentenza e di notificarla alle altre parti, informò il Comune128 che la sentenza 5/2010 era passata in giudicato, essendo trascorso il termine per l’eventuale impugnazione della stessa presso la Corte di Cassazione. Questo pose definitivamente la parola fine al lungo contenzioso. 4.4 La lenta accettazione della sentenza da parte dell’Agenzia del

Demanio

Appena emanata la sentenza e senza che questa fosse ancora divenuta definitiva, il Comune iniziò a pretendere ciò che gli spettava in base al progetto di liquidazione, focalizzando la sua attenzione principalmente su due dei quattro edifici non rurali ancora non in suo possesso (direzione nuova e caserma Bianco Quirico). Degli altri due (mensa e foresteria) era già in possesso in quanto ottenuti in concessione, insieme a molti altri richiesti e mai utilizzati, nel 1999.

Già nell’aprile 2010 infatti comunica all’Agenzia del Demanio, filiale Toscana e Umbria,129 che quegli immobili sono divenuti, sin dalla data della trascrizione immobiliare, di proprietà della comunità campese (questa erronea interpretazione sulla comunità proprietaria del demanio civico pianosino, già segnalata in precedenza, rimarrà una costante negli intendimenti del Comune) e pertanto devono essere amministrati dal Comune. Si chiede perciò che vengano indicate le modalità per acquisire effettivamente gli immobili non ancora in possesso con specifico verbale di consegna.

Dato che nessuna risposta pervenne, a questa comunicazione fece seguito un sollecito inviato a maggio seguente130, nel quale il Sindaco avvertì che qualora l’Agenzia del Demanio non avesse manifestato le proprie volontà in tal senso entro breve tempo, il Comune avrebbe provveduto unilateralmente.

128 Comunicazione inviata dalla regione Toscana al comune di Campo nell’Elba in data 22.08.2011, prot. n. 211416/2011

129 Lettera inviata dal Comune alla filiale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio in data 19.04.2010, prot. n. 5802/2010

130 Lettera inviata dal Comune alla filiale Toscana e Umbria e alla direzione area operativa dell’Agenzia del Demanio in data 17.05.2011, prot. n. 6878/2011

(16)

125 A questo punto la filiale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio della Toscana rispose131, prendendo atto della sentenza 5/2010 e richiedendo al Ministero della giustizia che dismettesse dall’uso governativo la direzione nuova e la caserma Bianco Quirico, al fine di consegnarle al Comune. Sempre nella medesima comunicazione inoltre afferma che i fabbricati denominati mensa e foresteria ed i terreni agricoli erano già nella disponibilità del Comune, avendoli presi in concessione e come da verbale di consegna provvisoria sottoscritto con la filiale di Livorno in data 25.03.1999.

Nonostante tale volontà conciliativa, a febbraio 2012 la stessa filiale dell’Agenzia del Demanio invia al Comune una comunicazione132 nella quale, oltre ad evidenziare alcuni errori materiali nella volturazione catastale, avvenuti a suo sfavore a seguito della sentenza, contesta che siano passati al Comune beni censiti come terreni agricoli ma che in realtà avevano perso le caratteristiche di ruralità fin dai tempi di attività della colonia penale, perché su di essi vi sono stati costruiti edifici di varia natura oppure perché siano divenuti giardini pertinenziali di edifici ancora nella proprietà del Demanio dello Stato.

A questa il Comune rispose133 dichiarando che erano in corso le necessarie verifiche, al fine di trovare una lettura condivisa di quanto oggetto della sentenza emessa a favore del Comune. Siccome si riteneva che si sarebbe trattato di un procedimento di non breve durata, si richiedeva che nel frattempo fosse disposta l’immissione in possesso di quanto non contestato, ed in particolare della direzione nuova, della mensa e della caserma Bianco Quirico.

Dopo un ulteriore sollecito riguardo quest’ultimo aspetto, inviato dal Comune in data 14.05.2013134, il 14.10.2013135 finalmente il Ministero della giustizia dismise e riconsegnò all’Agenzia del Demanio la direzione nuova e la caserma Bianco Quirico. A conclusione dell’iter il 25.10.2013 il Provveditorato regionale per la Toscana

131 Lettera inviata dalla filiale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio al Comune e, per conoscenza, anche al Ministero della giustizia, alla Casa di reclusione di Porto Azzurro e alla direzione area operativa dell’Agenzia del Demanio in data 1.06.2011, prot. n. 8620/2011

132 Lettera inviata dalla filiale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio al Comune in data 28.02.2012, prot. n. 3566/2012

133 Lettera inviata dal Comune alla filiale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio in data 30.03.2012, prot. n. 4117/2012.

134

Lettera inviata dal Comune alla filiale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio in data 14.05.2013, prot. n. 8047/2013.

135 Agenzia del Demanio, filiale Toscana e Umbria, verbale di dismissione di porzione del compendio LIB0162, non più necessario a servizi dipendenti dall’Amministrazione del Ministero della giustizia, 14.10.2013, prot. n. 2013/1568/R.I.

(17)

126 (Dipartimento amministrazione penitenziaria), in base agli accordi assunti con l’Agenzia del Demanio, consegnò le chiavi dei due edifici al Comune136

.

Nonostante questi segnali, anche formali, di accettazione, sul portale OpenDemanio137 risultano ancora tra i beni appartenenti al patrimonio del Demanio dello Stato alcuni degli edifici passati al demanio civico, tra cui la direzione nuova, la caserma Bianco Quirico e i beni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 e 27 riportati nella tabella di pag. 116.

4.5 Cronologia della corrispondenza e degli atti relativi alla liquidazione degli usi civici che vedono coinvolto il comune di Campo nell’Elba138

1997

Marzo: Ricerca storico – giuridica per l’accertamento dell’esistenza degli usi civici nel territorio del Comune (arch. Mazzoli e Riparbelli): storia sull’origine degli usi civici su Pianosa.

1998

18/06 Lettera con cui gli architetti Mazzoli e Riparbelli illustrano al Comune un resoconto dettagliato sull’iter relativo alla liquidazione degli usi civici di Pianosa in vista della dismissione del carcere, prevista per il 30 giugno.

27/06 Delibera C.C.139 32: mandato al Sindaco di procedere per la liquidazione degli usi civici in vista della chiusura del carcere, prevista per il 30.06.

Luglio Prospetto riepilogativo della schedatura degli immobili di Pianosa elaborato dal gruppo di lavoro incaricato dal Demanio dello Stato, firmato dal tecnico erariale Dott. Geom. Maurizio Ulacco e dal capo sezione Geom. Francesco Berardone.

2000

28/07 Redazione del progetto di liquidazione degli usi civici di Pianosa da parte dei commissari per gli usi civici della Toscana (architetti Mazzoli e Riparbelli).

136 Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale per la Toscana, verbale di consegna delle chiavi degli immobili caserma agenti Bianco Quirico e fabbricato direzione nuova, 25.10.2013.

137 Ricerca effettuata in data 12.04.2016 sul sito http://dati.agenziademanio.it/#/geolocalizzazione, “zoomando” sul territorio elbano del comune di Campo nell’Elba.

138 Tale cronologia è stata creata attraverso una ricerca effettuata negli archivi del comune di Campo nell’Elba nel mese di Settembre 2015. I documenti qui elencati fungono anche da fonte documentale principale per la redazione dei paragrafi da 4.1 a 4.4.

139 Legenda:

- Delibera C.C.: delibera di consiglio comunale di Campo nell’Elba; - Delibera G.C.: delibera di giunta comunale di Campo nell’Elba; - Prot. xx nome ente: lettera inviata dall’ente, protocollata col n. xx.

(18)

127 08/08 Lettera con cui gli architetti Mazzoli e Riparbelli trasmettono, per conto della Regione Toscana, il progetto di liquidazione degli usi civici di Pianosa, affermando che non sono state presentate opposizioni all’istruttoria da loro redatta nel 1997.

16 – 17/08 Verbale incontri, relatore dott. Cambi: parere del dott. Cambi sul metodo di liquidazione degli usi civici.

2001

30/05 Decreto dirigenziale 2887/2001 regione Toscana: approvazione progetto esecutivo di liquidazione degli usi civici sull’isola di Pianosa.

2002

07/02 Studio legale Ragazzini: memoria difensiva presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana contro il ricorso presentato dall’Avvocatura generale dello Stato avverso il progetto di liquidazione.

12/02 Sentenza tribunale di Livorno: il Comune reclama contro la conservatoria di Portoferraio per la mancata trascrizione del progetto di liquidazione degli usi civici. Reclamo accolto.

29/07 Prot. 12808 Comune: affermazione del fatto che la caserma Bianco Quirico e la direzione nuova, assegnati al Comune come da progetto di liquidazione, non sono ancora stati riconsegnati dal Demanio all’ente locale.

2007

26/03 Commissariato per la liquidazione degli gli usi civici di Lazio, Toscana e Umbria: sentenza 220/2007, sfavorevole al Comune. Si dichiara che il territorio di Pianosa non è da ritenersi gravato da alcun diritto civico di alcuna collettività.

03/04 Studio Ragazzini: fax al Comune in cui si allega la sentenza 220/2007.

17/04 Prot. 5352 Comune: si informa lo studio legale Ragazzini che si vuole ricorrere in Appello contro la sentenza sfavorevole sugli usi civici (sentenza 220 del 26.03.2007) 18/04 Delibera G.C. 43: incarico agli avvocati Lorizio e Ragazzini per proporre ricorso avverso la sentenza 220/2007.

19/04 Prot. 5511 Comune: conferimento dell’incarico allo studio Ragazzini per proporre ricorso contro la sentenza 220/2007.

27/04 Prot. 2348 e 8018 Agenzia del Demanio della Toscana: si afferma che il Comune è ancora concessionario del Torrione e di tutti i fabbricati prospicienti la piazza antistante la Chiesa (consegnati insieme a molti altri immobili del paese il 25.03.1999), della caserma Bombardi e della sala convegni nel forte Teglia mentre si sostiene che la foresteria è ancora di proprietà demaniale.

(19)

128 11/05 Prot. 6609 Comune: si informa l’Agenzia del Demanio della Toscana che verrà fatto ricorso avverso la sentenza 220/2007.

2010

11/03 Corte di appello di Roma, sentenza 5/2010: viene riformata la sentenza di primo grado e si dichiara l’inammissibilità dell’opposizione al progetto di liquidazione degli usi civici di Pianosa.

19/04 Prot. 5802 Comune: si ribadisce al Demanio che con delibera C.C. 90/2003 il Comune ha rinunciato agli immobili consegnati in via anticipata (eccetto la foresteria e la mensa, di proprietà comunale) e si chiede come procedere per gli immobili di proprietà comunale (grazie alla sentenza 5/2010) ancora in possesso di altri enti (direzione nuova, caserma Bianco Quirico e terreni agricoli con fabbricati rurali annessi).

2011

17/05 Prot. 6878 Comune: sollecito al Demanio per la riconsegna degli immobili di proprietà del Comune ma in possesso di altri enti.

01/06 Prot. 8620 Agenzia del Demanio della Toscana: presa d’atto della sentenza 5/2010 e richiesta al Ministero della giustizia che dismetta dall’uso governativo la direzione nuova e la mensa (scambiata erroneamente con la caserma Bianco Quirico) al fine di consegnarle al Comune.

14/07 Prot. 10365 Comune: lo scrivente afferma di non avere ancora la disponibilità della direzione nuova in quanto ancora in possesso dell’Amministrazione penitenziaria di Firenze.

22/08 Prot. 211416 regione Toscana: si informa che la sentenza 5/2010 è passata in giudicato, essendo trascorso il termine per l’eventuale impugnazione della stessa presso la Corte di cassazione.

2012

28/02 Prot. 3566 Agenzia del Demanio della Toscana: accettazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 04.02.2010 e precisazione di errori effettuati dal Comune nella volturazione catastale a suo favore a seguito della sentenza.

30/03 Prot. 4117 Comune: risposta al Demanio dicendo che verranno eventualmente corretti gli errori evidenziati, se presenti, e che si proceda alla riconsegna delle proprietà comunali non oggetto di contestazione, in particolare la direzione nuova, la mensa e la caserma Bianco Quirico.

(20)

129

2013

13/05 Prot. 9600 Agenzia del Demanio della Toscana: presa d’atto della sentenza 5/2010 e della riconsegna dell’ex Albergo (04.09.2002) e della caserma dei carabinieri (25.06.2004). Inoltre l’Agenzia pretende dal Comune l’indennità di occupazione di tutti gli immobili presi in concessione nel 1999, non assunti in proprietà con la sentenza e non riconsegnati, in quanto afferma che seppure il Comune abbia espresso l’intenzione, in data 04.12.2003, ribadita in seguito, di riconsegnare i fabbricati non interessati dalla sentenza sugli usi civici e l’Agenzia del demanio abbia espresso la disponibilità a riprenderli in consegna formalmente, a tale data tale operazione non si è ancora formalizzata.

14/05 Prot. 8047 Comune: sollecito al Demanio per la restituzione degli immobili di proprietà comunale. Affermazione che gli altri immobili concessi al Comune nel 1999 e di proprietà demaniale sono stati riconsegnati nel 2003 e che nulla è dovuto.

14/10 Prot. 1568 Agenzia del Demanio della Toscana: Verbale di dismissione dall’uso governativo della direzione nuova e della caserma Bianco Quirico.

25/10 Provveditorato regionale per la Toscana (D.A.P.): consegna delle chiavi della direzione nuova e della caserma Bianco Quirico al Comune.

4.6 La situazione attuale del patrimonio immobiliare di Pianosa costituente il demanio civico delle comunità di San Piero e Sant’Ilario in Campo

Come descritto nel paragrafo 4.3, in base alla sentenza 5/2010 della Corte d’appello di Roma, passata in giudicato come da conferma scritta inviata al comune di Campo nell’Elba da parte della regione Toscana in data 22.08.2011, risulta valido il progetto di liquidazione degli usi civici di Pianosa. Sulla base di questo è stato effettuato dallo scrivente un sopralluogo sull’Isola in data 9 settembre 2015, al fine di individuare i fabbricati oggetto di liquidazione. Grazie anche all’ausilio dell’Istruttore capo Massimo Morlacchi dell’Amministrazione penitenziaria, il sottoscritto è riuscito a ricostruire l’ubicazione di tali edifici e a fotografarne lo stato attuale di conservazione. Ciò non esclude che vi siano altri fabbricati rurali sull’Isola che non sono stati censiti ma che, in quanto insistenti su terreni facenti parte della liquidazione, siano comunque passati al demanio civico.

In questa illustrazione, si parte con una cartina dell’Isola. Qui sono evidenziate in giallo la zona paese e le strutture carcerarie, che insieme al demanio marittimo non sono

(21)

130 entrate a far parte del demanio civico. Della zona paese in realtà le strade, i terreni e tutto ciò che non costituisce area fabbricata è entrato anch’esso nel demanio civico. Tale operazione è utile a rendere facilmente comprensibile la parte di Isola che non fa più parte del Demanio dello Stato e che corrisponde a oltre il 90% del territorio pianosino:

(22)

131 Passiamo ora all’elenco completo dei fabbricati facenti parte della liquidazione, in cui si inserisce anche il riferimento catastale:

Zona Riferimento Catastale Denominazione

Paese

1) Foglio 58, part. 11 direzione nuova 2) Foglio 58, part. 13 mensa

3) Foglio 58, part. 54 foresteria

Panificio 4) Foglio 58, part. 6

ex laboratorio - magazzino forno - n. 2 alloggi

magazzino con annesso pollaio officina - n. 2 locali annessi abitazione - n. 2 alloggi mono falegnameria e magazzino

Cave 5) Foglio 58, part. 5 ex chiesa - ex lavanderia (rudere)

Pollaio 6) Foglio 58, part. 33

pollaio

n. 2 alloggi interno pollaio pollaio porzione

pollaio porzione

casottini per pollaio n. 42 Ortogrande 7) Foglio 55, part. 13 abitazione presso ortogrande

8) Foglio 55, part. 22 ex frigorifero e motopompa Agrippa

9) Foglio 56, part. 13 caserma Bianco Quirico 10) Foglio 57, part. 10

(nord-ovest)

appartamento centrale e autoclave magazzino

Sembolello 11) Foglio 55, part. 16 magazzini e n. 2 monolocali

Il giudice

12) Foglio 57, part. 10 (sud-est)

stalla – alloggi, cortili interni e magazzini

13) Foglio 57, partt. 12 e

34 caseificio e locale sottostante

14) Foglio 57, part. 34

stalla bovini - n. 2 silos

vasca decantazione - casotto pompa stalla per asini e mangiatoia

fienile 15) Foglio 57, part. 45 granaio

16) Foglio 57, part. 13 deposito in zona del giudice Porcile 17) Foglio 56, part. 28 porcilaia

Punta brigantina

18) Foglio 59, part. 6 ex inceneritore (rudere)

(23)

132 Di questi risultano utilizzati attualmente dal Comune solo la mensa e la foresteria. Entrambi sono stati dati in concessione alla cooperativa sociale San Giacomo, che al loro interno vi ha aperto, rispettivamente, un ristorante e un albergo.

Il complesso del pollaio e quello del panificio sono invece attualmente in uso all’amministrazione penitenziaria per il lavoro dei detenuti in semilibertà. Nel primo caso vi è stato impiantato un orto mentre nel secondo vi sono delle officine.

Il resto degli edifici è inutilizzato e versa in uno stato di abbandono, ad eccezione del bene 10 (appartamento centrale autoclave e magazzino), nella zona Agrippa.

4.6.1 Documentazione fotografica degli edifici del demanio civico

Al fine di una loro migliore individuazione nel territorio e di rendere visibile il loro effettivo stato di conservazione, si riporta di seguito una raccolta fotografica relativa agli edifici appartenenti al demanio civico.

1) Direzione nuova

(24)

133 3) Foresteria

(25)

134 5) Cave

6) Pollaio

(26)

135 9) Caserma Bianco Quirico

10) Appartamento centrale autoclave e magazzino

(27)

136 12) Stalla, alloggi, cortili interni e magazzini

13) Caseificio e locale sottostante

(28)

137

15) Granaio 16) Deposito

14) Vasca decantazione e casotto pompa

17) Porcilaia

18) Ex inceneritore 19) Inceneritore nuovo e locale annesso

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