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***** REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: UN SOLO EPISODIO DI REAZIONE DELLA MOGLIE AL MARITO AGGRESSIVO NON ESCLUDE IL REATO DI MALTRATTAMENTI

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REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: UN SOLO EPISODIO DI REAZIONE DELLA MOGLIE AL MARITO AGGRESSIVO NON ESCLUDE IL REATO DI MALTRATTAMENTI

Con la sentenza n. 4681/2021, la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento della pronuncia resa della Corte d'Appello di Bari, provvedimento che assolveva il sig. I.A., dal delitto di maltrattamenti in danno dell'ex moglie, specificando come il fatto non sussistesse, e prosciogliendo il medesimo dal delitto di lesioni in danno dell’ex moglie, per intervenuta remissione di querela.

Nello specifico, in una prima fase, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, ha presentato ricorso innanzi alla Corte di Legittimità, contestando la sentenza resa dalla Corte di merito per violazione di legge e vizio di motivazione. Invero, il Procuratore, per un verso, ha evidenziato come la Corte d’Appello di Bari avesse qualificato erroneamente quali “generiche” le dichiarazioni della persona offesa, che, in realtà, “fin dalla denuncia dell'aprile 2014 aveva parlato di specifici episodi di ingiurie, botte, minacce, sottolineando di essere stata maltrattata tutti i giorni”; dappoi, ha evidenziato a più riprese l’erroneità della valutazione, espressa dalla Corte di merito, con riferimento alla reattività della donna, la quale in una sola ed unica occasione si era limitata a gettare i piatti a terra – tra l’altro, dopo aver scoperto l'intesa del marito con un'altra donna.

Tanto premesso, accogliendo il ricorso introitato dal P.G., gli Ermellini ne condividono i rilievi, sancendo come non possa ritenersi sufficiente un solo episodio di reattività della moglie alle botte e alle ingiurie del marito per affermare che i coniugi siano reciprocamente aggressivi l'uno con l'altro; allo stesso modo, un atteggiamento poco remissivo della stessa, non è idoneo a giustificare l'assenza di una sudditanza psicologica.

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Secondo la Corte di Cassazione, il giudice dell'impugnazione non ha correttamente confrontato le condotte del marito e le reazioni della moglie, ancorando l’assenza di una condizione d’inferiorità della donna sulla base di un solo episodio in cui la stessa ha reagito – senza, però, dare “il giusto peso”

all’entità di tale reazione. La Corte d’Appello di Bari, altresì, nel provvedimento reso non fornisce una motivazione in grado di scalfire il compendio probatorio che invece rappresenta “un quadro di costante assoggettamento della persona offesa alle condotte maltrattanti del marito, a dell’intero ménage matrimoniale”; di contro, al fine di sminuire il valore delle condotte attribuite all’imputato, “…la Corte avrebbe dovuto stabilire uno specifico confronto tra le stesse e le pretese reazioni della persona offesa, ciò che implicava tuttavia la verifica dell’inserimento di condotte di per sé idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione”.

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3 Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2021) 05-02-2021, n. 4681

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE ha pronunciato la seguente:

SENTENZA sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari;

nei confronti di:

I.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/10/2019 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere M. R.;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. P. A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28/10/2019 la Corte di appello di Bari ha riformato quella del G.U.P. del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2016, assolvendo I.A. dal delitto di maltrattamenti in danno dell'ex moglie, perchè il fatto non sussiste, e prosciogliendolo dal delitto di lesioni in danno della stessa per intervenuta remissione di querela.

2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari con riguardo al delitto di maltrattamenti di cui al capo A).

Deduce vizio di motivazione e violazione di legge.

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In particolare segnala che la Corte si era basata solo sull'asserita genericità delle dichiarazioni della persona offesa, che in realtà fin dalla denuncia dell'aprile 2014 aveva parlato di specifici episodi di ingiurie, botte, minacce, sottolineando di essere stata maltrattata tutti i giorni.

Quanto al rilievo che i litigi non vedevano la persona offesa in posizione di passività, in quanto la stessa reagiva in modo aggressivo, emergeva dal verbale del 5/4/2016 che la predetta si era limitata in un'occasione a gettare a terra i piatti alla scoperta dell'intesa del marito con un'altra donna, ciò che non avrebbe potuto incidere sul regime di vita cui la donna era sottoposta.

Del resto l'assunto su cui la Corte si era basata implicava un diverso contesto familiare, connotato da soprusi reciproci, non equiparabile a quello venuto in evidenza nel caso di specie, in cui il rapporto era squilibrato.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9, senza l'intervento delle parti.

Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte si è limitata a prospettare la genericità delle dichiarazioni accusatorie, senza fornire una motivazione che, confrontandosi con gli argomenti utilizzati dl primo Giudice, desse conto dell'effettiva inidoneità del compendio probatorio a rappresentare un quadro di costante assoggettamento della persona offesa alle condotte maltrattanti del marito, a dell'intero ménage matrimoniale.

3. D'altro canto la Corte ha incentrato la propria valutazione sull'assunto dell'assenza di una posizione di inferiorità della persona offesa, facendo riferimento ad una reazione di lei, di cui ella stessa aveva dato conto, ma di cui non è stato spiegato l'effettivo significato, al fine di lumeggiare le reali dinamiche comportamentali, nell'arco dell'intero rapporto matrimoniale.

Per contro, al fine di escludere la valenza delle condotte attribuite all'imputato, la Corte avrebbe dovuto stabilire uno specifico confronto tra le stesse e le pretese reazioni della persona offesa, ciò che implicava tuttavia la verifica

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5 dell'inserimento di condotte di per sè idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione.

4. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al delitto di maltrattamenti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di maltrattamenti in famiglia con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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Avv. Francesco Logoluso

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