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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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Academic year: 2022

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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;

emana il seguente

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAPO I: ORGANI COLLEGIALI

Art. 1: Convocazione

1) L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

2) L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

3) La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

4) Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2: Validità sedute

1) La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

2) Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

3) Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3: Discussione ordine del giorno

1) Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.

2) È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

3) Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

4) Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su proposta della G.E.

5) L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG.

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Art. 4: Diritto di intervento

1) Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

2) Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 5: Votazioni

1) Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

2) La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

3) Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

4) La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

5) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

6) La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

7) Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 6: Processo verbale

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).

2. Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

3. Nel verbale è annotato anche il tipo di votazione seguito. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.

5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

a) essere redatti direttamente sul registro;

b) se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina.

6. Il processo verbale viene approvato all'inizio della seduta immediatamente successiva. Copia del processo verbale approvato viene affissa all’albo.

Art. 7: Surroga di membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

3. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

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Art. 8: Decadenza

1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 9: Dimissioni

1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.

2. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

3. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.

Art. 10: Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto

1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

2. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I.. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.

6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

10. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

11. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

12. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

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Art. 11: Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 12: Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 13: Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;

b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 14: Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

1. Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

2. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

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CAPO II: DOCENTI

Art. 15: Indicazioni sui doveri dei docenti

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e, nella scuola secondaria, segnare sul registro di classe l'avvenuta giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.

3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata e ammetterlo in classe. Il ritardo deve essere giustificato dalla famiglia. Dopo tre ritardi continuativi e selettivi il docente dovrà segnalare il nominativo al Dirigente Scolastico.

4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito. L’alunno deve essere prelevato da un genitore o da un maggiorenne delegato.

5. I docenti della scuola secondaria indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

7. Durante l'intervallo i docenti:

a) vigilano sull'intera classe;

b) collaborano con i colleghi delle altre classi;

c) si prestano affinché diventi un momento di sana socializzazione (favorendo attività che coinvolgano più alunni e scoraggiando quelle - come certi giochi elettronici - che portano all’isolamento).

8. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe per andare ai servizi più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Gli alunni non possono girare per la scuola se non autorizzati dal docente e accompagnati da un collaboratore.

9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

12. È vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi,… Nel proporre attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) i docenti terranno conto delle eventuali allergie o intolleranze degli alunni.

13. È vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

14. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza, al RSPP o al RLS.

15. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza.

16. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o messi in visione vengono ritirati dopo quindici giorni.

17. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le attività con gli alunni, se non occasionalmente, per brevi comunicazioni per seri ed eccezionali motivi.

18. I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola solo per chiamate di servizio.

19. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari che saranno svolte .

20. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto, in quanto provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti.

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21. I registri devono rimanere nell’apposito armadio predisposto in ogni plesso, a disposizione della Presidenza.

22. Gli insegnanti presenti alla mensa promuoveranno negli alunni un’adeguata igiene personale e un corretto comportamento nei confronti del cibo.

23. Al termine delle lezioni, gli insegnanti:

a) nella scuola dell’Infanzia accolgono i genitori, o gli adulti delegati, ai quali consegnano gli alunni;

b) nella scuola primaria accompagnano i propri alunni fino al cancello e considerano terminato il loro servizio quando l’ultimo alunno avrà varcato il cancello di uscita dalla scuola;

c) nella scuola secondaria accompagnano la classe in fila all'uscita.

24. L’insegnante di classe raccoglie la richiesta di uscita anticipata di un alunno, la firma e l’inserisce nel registro di classe, dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente sarà consegnato da un collaboratore al genitore o all’adulto delegato.

25. Nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo, gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, convocherà la famiglia.

26. Il personale docente è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro.

CAPO III: PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 16: Doveri del personale amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione dei docenti;

l’utilizzazione delle competenze di detto personale è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde identificandosi.

3. Durante l'orario di lavoro può utilizzare il cellulare personale solo per brevi e serie comunicazioni: tale uso non deve interferire con lo svolgimento delle mansioni assegnate.

4. Il personale amministrativo:

a) cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge;

b) collabora con i docenti per quanto riguarda la gestione organizzativa dei viaggi di istruzione e in generale di tutte quelle attività che implicano movimento di denaro;

c) deve curare la qualità del rapporto col pubblico e col personale, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono:

5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro.

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CAPO IV: COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 17: Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro.

2. I collaboratori scolastici:

a) Indossano il camice fornito dall’Istituto e, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;

b) vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;

c) sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza;

d) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;

e) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;

f) collaborano con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella predisposizione degli elenchi dei fruitori del servizio;

g) favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

h) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti delle classi e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

i) svolgono in caso di necessità, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;

j) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

k) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;

l) impediscono, con le buone maniere, che gli alunni sostino al di fuori degli spazi loro assegnati, riconducendoli alle loro classi;

m) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

n) evitano di parlare ad alta voce;

o) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;

p) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;

q) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;

r) invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola. A tale proposito saranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento dei docenti coinvolti;

s) prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti, dei Consigli di Istituto e delle Commissioni, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;

t) sorvegliano l'uscita delle classi dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;

u) sorvegliano momentaneamente gli alunni rimasti all'interno della scuola oltre l'orario scolastico, provvedendo eventualmente ad avvisare la famiglia;

v) ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, lo comunicano prontamente in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;

w) accolgono il genitore che richiede l'uscita anticipata per il figlio, consegnano la richiesta di uscita all’insegnante di classe e portano l’alunno al genitore o all’adulto delegato;

3. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti,

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dovranno lasciare la zona ad essi assegnata in ordine secondo quanto indicato dal mansionario. In particolare, coloro che effettuano l’ultimo turno giornaliero dovranno controllare, dopo aver eseguito le pulizie:

a) che tutte le luci siano spente;

b) che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

c) che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;

d) che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

e) che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;

f) che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

4. I collaboratori appongono la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro indirizzati;

in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

5. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo.

CAPO V: ALUNNI

Art. 18: Norme di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto.

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di Classe. Gli alunni devono presentare la giustificazione di eventuali assenze, firmata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

3. Gli alunni entrano a scuola secondo l’orario stabilito; coloro che utilizzano la bicicletta possono posteggiarla nel cortile interno; la scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza sugli alunni prima del loro ingresso all’interno dell’edificio scolastico.

4. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia.

5. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.

6. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule,…

7. Gli alunni possono muoversi per la scuola solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità e accompagnato da un collaboratore.

8. Durante gli intervalli:

a) gli alunni della scuola secondaria non possono allontanarsi dagli spazi antistanti l’aula;

b) gli alunni della scuola primaria devono rimanere negli spazi definiti dai loro docenti;

c) tutti devono evitare tutti i giochi che possano diventare pericolosi;

d) è consigliabile evitare videogiochi, che comunque si utilizzano solo previo permesso dell’insegnante in servizio.

9. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Gli eventuali danni (scritte o altro) saranno riparati dai responsabili.

10. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità, senza dover subire le prepotenze di altri.

11. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente; gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che

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12. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola anche attraverso la sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

13. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie e Sportive per più lezioni, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia. Per esoneri occasionali e comunque non frequenti sarà sufficiente la comunicazione scritta dei genitori all’insegnante.

14. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda.

Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti o danneggiamenti.

15. Gli alunni si vestono con sobrietà, evitando un abbigliamento eccessivo. In particolare:

a) gli alunni della scuola dell’infanzia indossano il grembiule del colore della sezione cui appartengono;

b) gli alunni maschi della scuola primaria indossano una blusa o un grembiule scuro, le femmine un grembiule bianco;

c) gli alunni della scuola secondaria dovranno indossare un abbigliamento appropriato e decoroso;

d) nei giorni con lezioni di educazione motoria, gli alunni possono indossare la tuta senza aggiungere il grembiule;

e) nei periodi caldi (maggio, giugno, settembre) i docenti di classe possono autorizzare gli alunni a non indossare il grembiule;

16. Non è consentito l’uso del cellulare a scuola da parte degli alunni. Qualora l’alunno fosse sorpreso a utilizzarlo, il cellulare sarà ritirato e consegnato solo a un genitore.

17. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico della scuola: coloro che provocheranno danni al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune dovranno risarcirli.

18. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse e chiudere la porta dell’aula.

19. I danni provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo dalla classe, dalle classi o dal gruppo interessati.

Art. 19: Diritto di trasparenza nella didattica

1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

2. Un docente della classe si farà carico di illustrare alla classe ed alle famiglie il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del Consiglio di classe, di interclasse o di intersezione.

3. I docenti chiariscono le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

4. La valutazione sarà tempestiva e adeguatamente motivata, nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.

CAPO VI: GENITORI

Art. 20: Responsabilità dei genitori

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2. È compito dei genitori:

a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

b) educare ad un comportamento corretto durante tutti i momenti della vita scolastica;

c) contribuire a stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

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d) controllare i compiti e le lezioni assegnati, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola sul libretto personale o sul diario e apporre la propria firma per presa visione; in ogni caso le comunicazioni sul libretto personale o sul diario si intendono regolarmente notificate ai genitori;

e) giustificare i ritardi e/o le assenze dei figli, tramite l'apposito libretto (scuola secondaria) o diario (scuola primaria) al rientro in classe. La famiglia, qualora non giustifichi l’assenza del figlio entro tre giorni e in caso di ripetute assenze, potrà essere convocata dal Dirigente Scolastico tramite la segreteria;

f) in caso di necessità di uscita anticipata del figlio, avvertire preventivamente la scuola tramite richiesta scritta sul libretto o diario e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). Per la scuola secondaria si chiede che le entrate ritardate e le uscite anticipate avvengano durante il cambio dell’ora. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati superano il numero di 15 l’anno, il Dirigente Scolastico contatterà la famiglia.

g) partecipare con regolarità alle riunioni previste;

h) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola.

3. I genitori, al momento dell’iscrizione, indicano se dare il permesso affinché i propri figli possano essere videoripresi o fotografati; tale indicazione può essere modificata ad ogni inizio anno scolastico.

Art. 21: Responsabilità sulla custodia

1. La responsabilità dell’istituzione scolastica nei confronti degli alunni si esaurisce col termine delle lezioni.

I genitori sono perciò tenuti ad attuare modalità di presa in consegna dei figli adeguate all’età e all’autonomia degli stessi. È consigliabile che, soprattutto nella scuola primaria, i genitori formino reti di relazione in modo da supportarsi a vicenda per assolvere a questo loro compito.

2. Al termine delle lezioni:

a) nella scuola dell’infanzia i genitori, o persone da essi delegate per iscritto, entrano nei locali della scuola e prendono in consegna il minore;

b) nella scuola primaria i genitori, qualora non ritengano i figli capaci di tornare a casa da soli, sono tenuti ad accoglierli all’uscita da scuola; gli alunni in attesa di essere accolti dai genitori possono rimanere nell’atrio della scuola, vigilati da un collaboratore scolastico;

c) nella scuola secondaria i docenti accompagnano le classi all’uscita.

3. Eventuali situazioni che richiedano forme più accurate di consegna degli alunni saranno concordate tra le persone interessate coordinate dal Dirigente Scolastico.

Art. 22: Accesso dei genitori e dei parenti nei locali scolastici

1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio e durante le attività didattiche, fatti salvi quanto previsto dal successivo comma 4, le esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia e le riunioni stabilite dal piano delle attività funzionali.

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.

4. I parenti degli alunni possono accedere ai locali scolastici per partecipare, in qualità di collaboratori o di spettatori, a particolari momenti della vita della scuola: esposizione di conoscenze o esperienze, decorazione della scuola, auguri di Natale, saggi, mostre, feste di fine anno,… . In tali casi si atterranno alle indicazioni del personale scolastico, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza.

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CAPO VII: MENSA

Art. 23: Norme sul servizio mensa

1. Gli alunni che non usufruiscono, occasionalmente, del servizio mensa devono comunicare l’assenza sul libretto personale o diario e devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto.

2. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa rientrano a scuola all’inizio delle lezioni pomeridiane.

CAPO VIII: USO DEGLI SPAZI E DELLA STRUMENTAZIONE

Art. 24: Uso degli spazi comuni

1. Gli spazi comuni devono essere utilizzati tenendo conto delle norme di sicurezza e delle esigenze degli altri.

2. In particolare nei corridoi e negli atri:

a) si cammina rimanendo lontani dalle porte;

b) si parla a bassa voce durante le lezioni;

c) si può sostare durante gli intervalli (nella scuola primaria dalle 10:30 alle 11:00 e dalle 12:30 alle 14:30; nella scuola secondaria dalle 10,45 alle 11,00 e dalle 13,45 alle 14,00; una durata superiore a quella indicata non dovrà in nessun caso disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi).

3. In cortile:

a) si adegua il comportamento in rapporto all’affollamento;

b) si cerca di occupare tutti gli spazi;

c) gli alunni più grandi di età prestano particolare attenzione, evitando di incrociarsi nella corsa con i più piccoli;

d) i docenti in servizio collaborano tra loro per migliorare la vigilanza sugli alunni.

Art. 25: Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di: curare il calendario d'accesso allo stesso, controllare l’efficienza, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature,...

2. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o il docente di turno sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e per individuare eventuali responsabili.

3. L'orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.

4. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

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6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 26: Sala e strutture audiovisive

1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale di informatica e di audiovisivi dovrà essere registrata su appositi registri. Per l’utilizzo ci si dovrà attenere al regolamento predisposto dal responsabile.

Art. 27: Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere,

portatili, sussidi vari, ecc...)

1. L'utilizzo esterno o lo spostamento da un plesso all’altro della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal docente subconsegnatario; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile.

2. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

3. Il personale scolastico può fotografare e/o videoriprendere momenti della vita scolastica; il materiale raccolto potrà essere utilizzato per il sito Internet dell’istituto, per le attività scolastiche, per la stampa locale.

Art. 28: Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto

1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno anche a segnalare eventuali irregolarità o danni.

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni.

3. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.

Art. 29: Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, fotostampante, computer), sono solo per uso didattico ed amministrativo. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.

2. In ogni plesso è ubicato un centro stampa; il servizio di duplicazione e fascicolatura è affidato ai collaboratori scolastici. Le modalità di utilizzo e l'orario del centro stampa devono essere compatibili con gli altri obblighi di lavoro del personale incaricato. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al personale incaricato.

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato il materiale da riprodurre almeno un giorno prima.

4. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi cartellini, dove annotare il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

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CAPO IX: VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 30: Finalità delle uscite

1. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione non hanno finalità unicamente ricreative, ma costituiscono iniziative integrative delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto gli alunni sono tenuti a partecipare e a osservare le norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza.

2. Tali norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.

3. Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia.

Art. 31: Compiti degli adulti partecipanti

1. Ogni adulto partecipante alle uscite vigila sugli alunni a lui assegnati e concorre al controllo di tutta la scolaresca dell’istituto coinvolta.

2. Accompagnano gli alunni i docenti di classe; in caso di indisponibilità, essi possono essere sostituiti esclusivamente da docenti di altre classi o da personale A.T.A. . Il rapporto minimo deve essere di un docente ogni 15 alunni.

3. I genitori possono partecipare, su richiesta degli insegnanti della classe, solo a uscite che prevedono l’uso di mezzi pubblici in orari di punta per concorrere alla vigilanza.

Art. 32: In pullman:

1. si sta seduti al proprio posto;

2. si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti;

3. non è consentito consumare cibi e/o bevande;

4. si conversa senza far confusione.

Art. 33: Durante la visita:

1. si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive degli insegnanti o della guida;

2. si evitano quella situazioni che possano ridurre la sicurezza;

3. non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso;

4. il cellulare può essere usato con l’autorizzazione e secondo le direttive degli insegnanti;

5. se la visita dura più di un giorno, all’orario stabilito dai docenti, e comunque non oltre le 23:00, ci si ritira nelle proprie camere.

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CAPO X: SICUREZZA

Art. 34: Norme di comportamento

1. Ognuno, a seconda del ruolo ricoperto, delle mansioni e dei compiti svolti, è tenuto a osservare le seguenti norme per la parte che lo riguarda:

a) tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;

b) attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;

c) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;

d) non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;

e) non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;

f) per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale;

g) non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;

h) depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza,...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione;

i) ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;

j) non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;

k) segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;

l) in caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento;

m) se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso, ripristinare la scorta;

n) comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’eventuale stato di gravidanza per meglio tutelare la salute delle lavoratrici;

o) non circolare né sostare nei sottopiani o nei cavedii, degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori;

p) non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;

q) mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;

r) disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;

s) adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo, evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;

t) mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;

u) manipolare vetri o materiale pungente con gli appositi guanti;

v) negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;

w) non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;

x) riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;

y) aprire tutte le uscite di sicurezza prima dell'inizio delle lezioni;

z) in caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Se non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni, gli alunni presenti in scuola potranno essere suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite

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Art. 35: Disposizioni in caso di infortunio degli alunni

1. Casi di infortunio agli alunni che dovessero verificarsi in orario scolastico saranno tempestivamente comunicati dagli insegnanti per iscritto, mediante denuncia circostanziata del fatto, alla Direzione Didattica per il conseguente disbrigo delle pratiche assicurative.

2. In caso di infortunio o malore grave, l’insegnante chiamerà un mezzo di pronto intervento (118) per l’assistenza immediata all’alunno presso il più vicino servizio ospedaliero di Pronto Soccorso.

Immediatamente dopo la chiamata del mezzo di pronto intervento, si avvertirà telefonicamente la famiglia dell’alunno.

3. Sull’ambulanza l’alunno sarà accompagnato dall’insegnante di classe presente al momento del sinistro, se nel frattempo non sarà intervenuto un familiare dell’alunno infortunato.

4. Il docente collaboratore organizzerà la vigilanza sugli alunni della classe rimasta scoperta.

5. Nei casi in cui un docente si trovi ad operare da solo nella scuola (orari di prescuola e doposcuola), ove non sia possibile rintracciare i genitori dell’alunno che ha subito l’incidente, il bambino sarà accompagnato sul mezzo di soccorso dal personale collaboratore scolastico presente nella scuola, mentre l’insegnante continuerà l’attività con gli altri alunni.

6. La regione Lombardia ha stipulato con la società “Le Assicurazioni d’Italia” - INA - un contratto assicurativo a copertura dei rischi di infortunio in attuazione all’art. 13 della legge reg. 31/80.

7. All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Istituto verifica le disponibilità e le condizioni per la stipula di un contratto assicurativo integrativo delle indennità garantite dalla polizza regionale.

CAPO XI: COMUNICAZIONI

Art. 36: Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, schede, sussidi,...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

3. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

4. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

5. Per gli alunni si prevede di:

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da Enti istituzionali.

Art. 37: Comunicazioni docenti – genitori

1. Le comunicazioni, verbali o scritte, tra docenti e genitori hanno lo scopo di migliorare le relazioni tra i soggetti responsabili dei minori loro affidati.

2. I colloqui tra scuola e famiglia si realizzano secondo le seguenti modalità:

a) nella scuola dell’infanzia si attivano semplici e brevi scambi di battute al momento dell’ingresso e dell’uscita dei bambini; periodicamente sono previsti colloqui al di fuori dell’attività con gli alunni;

b) nella scuola primaria sono programmati incontri bimestrali; brevi colloqui possono avvenire al momento dell’ingresso/uscita degli alunni e/o durante la programmazione settimanale, su appuntamento;

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c) nella scuola secondaria sono previsti incontri per colloqui individuali su appuntamento, con i genitori;

sono inoltre programmati incontri pomeridiani quadrimestrali delle famiglie con gli insegnanti della scuola.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno comunicate alle famiglie tempestive informazioni scritte o verbali relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno.

4. Le valutazioni quadrimestrali e le eventuali segnalazioni scritte degli interventi di recupero che l'alunno dovrà sostenere saranno consegnate unicamente ai genitori o a chi esercita la patria potestà .

Art. 38: Informazione sul Piano dell'offerta formativa

1. All'inizio dell'anno scolastico un docente di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal Piano dell'Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi ed inserite sul sito dell’Istituto. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.

4. Il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto sono inseriti sul Sito dell’Istituzione Scolastica:

www.istitutodepisis.it

CAPO XII: ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 39: Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti"

permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso ai locali scolastici.

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all’atrio dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Segreteria durante l'orario di apertura del medesimo, previa firma sull’apposito registro posto all’ingresso e ritiro del cartellino di visitatore.

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.

6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.

Art. 40: Attività che prevedono la raccolta di denaro e/o materiale

1. Nell’ambito della programmazione annuale possono essere proposti progetti di solidarietà o di autofinanziamento a livello di istituto, ordine di scuola, plesso, interclasse o classe. Questi progetti implicano necessariamente passaggio di materiale o di denaro sotto forma di offerta o di acquisto di oggetti vari, magari preparati dagli alunni. In tali situazioni:

a) i docenti illustreranno ai genitori i termini del progetto, soprattutto per quanto riguarda le finalità dell’iniziativa e la destinazione di ciò che si sarà raccolto, durante un’assemblea di classe o attraverso adeguata comunicazione scritta;

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b) i docenti favoriranno la compartecipazione dei genitori a livello ideativo e organizzativo;

c) genitori e docenti registreranno, insieme o separatamente, le entrate e le eventuali spese;

d) al termine dell’iniziativa si informeranno alunni e genitori sui risultati.

VARIAZIONI E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Variazioni, modifiche del presente regolamento e/o aggiunte allo stesso saranno valide se approvate con una maggioranza di almeno i due terzi di tutti i componenti del Consiglio di Istituto.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data …22/giugno/2010 Rettificato in data 29/09/2010

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