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Istituto Comprensivo Statale di Saonara

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Academic year: 2022

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Istituto Comprensivo Statale di Saonara

049 640066 Fax 049 8791700

Scuola Primaria “ A. Borgato” via Bachelet, 12 - Saonara Tel. 049 640066 Scuola Primaria “G. Galilei” via Don Milani, 4 - Villatora Tel. 049 0998334 Scuola Secondaria 1° grado “M. Fanno” via Bachelet, 14 - Saonara Tel. 049 8790049 Scuola Secondaria 1° grado “A. Rigato” via Don Milani , 2 - Villatora Tel. 049 8790178

e-mail: PDIC845007@istruzione.it posta certificata: PDIC845007@pec.istruzione.it www.comprensivosaonara.it DISTRETTO n° 46 CODICE MECCANOGRAFICO: PDIC845007 CODICE FISCALE: 80018080285

Contratto Integrativo d’Istituto

a.s. 2017/2018

VISTO il CCNL del 29/11/2007;

RITENUTO che nella scuola debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio, in coerenza con quanto previsto dal P.T.O.F., CONSIDERATO che l’obiettivo delle relazioni sindacali – nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali – sia coniugare l’interesse del dipendente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza d’incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi scolastici erogati alla collettività,

il giorno 13/04/2018 presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Saonara, in sede di contrattazione a livello di singola Istituzione Scolastica, tra la Dirigente Scolastica dell’Istituto, le R.S.U. d’Istituto, la R.S.A. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL si stipula il contratto seguente.

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1:

FINALITA’ DEL PRESENTE ACCORDO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente accordo persegue le seguenti finalità:

 Migliorare la qualità del servizio scolastico e – in particolare – dei servizi generali affidati ai collaboratori scolastici e al personale amministrativo;

 Sostenere i processi innovativi in atto all’interno della scuola e in particolare l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa per gli alunni;

 Valorizzare la professionalità del personale.

ll presente contratto viene predisposto sulla base del CCNL del comparto scuola e della normativa vigente. Sostituisce integralmente il precedente.

Le disposizioni contenute si applicano a tutto il personale docente e A.T.A.

assunto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questo Istituto Scolastico.

Gli effetti decorrono dalla sottoscrizione e conservano validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni qualora lo si ritenga opportuno e – comunque – a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. A richiesta di una delle parti negoziali si può dar luogo alla rinegoziazione totale o parziale del presente contratto: le parti si incontreranno entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta avanzata da parti sindacali o dal Dirigente Scolastico.

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

Tale documento è accompagnato da un accordo relativo all’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell’Istituzione Scolastica.

Art. 2:

DURATA DELL’ACCORDO

Il presente contratto ha validità fino stesura di nuovo accordo d’Istituto; di norma si aggiorna al modificarsi del CCNL.

Su richiesta di ciascuno dei soggetti contraenti e soggetto a verifica, per poter apportare eventuali variazioni che si rivelassero necessarie, anche in relazione a

possibili modifiche derivanti da accordi nazionali e/o da nuove norme di legge.

Al termine della verifica il contratto può essere modificato con un’intesa tra le parti.

Per quanto non previsto si fa riferimento al CCNL 29/11/2007 e al CCNL del 09/02/2018.

Art. 3:

PUBBLICITA’ DEI DOCUMENTI DELLA SCUOLA

Tutti i documenti ufficiali della scuola (Regolamenti, P.T.O.F., comunicazioni interne….) devono essere conosciuti ed applicati, per la parte di competenza, da tutto il personale dell’Istituto.

Copia dei documenti e delle circolari interne deve essere messa in visione al personale, che è pertanto tenuto a leggere e conoscere quanto trasmesso dagli uffici di segreteria e direzione.

Copia del presente accordo sarà affissa all’Albo: entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione, la Dirigente Scolastica trasmette copia integrale del presente contratto alle parti sindacali e assicura l’affissione all’albo di ogni plesso, nelle bacheche sindacali della scuola e sul sito dell’Istituto.

Art. 4:

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Per garantire l’informazione, la trasparenza, la condivisione tra tutto il personale dei doveri contrattuali, il presente accordo recepisce la seguente prassi e procedura.

Gli articoli del Contratto 09/02/2018 (art. 13: Obblighi del dipendente) – che elencano gli impegni del personale si riferiscono ai doveri di diligenza, professionalità, correttezza e fedeltà – sono affissi all’albo della scuola ed eventualmente all’albo sindacale.

Sono rese pubbliche anche tutte le norme del codice disciplinare (art. 12 del CCNL 09/02/2018; sanzioni e procedure disciplinari; art. 95: Codice disciplinare).

Tutto il personale già in sevizio e quello nuovo sarà tenuto a prenderne visione.

Art. 5:

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 la Dirigente Scolastica – in qualità di datore di lavoro – assicura l’adeguata informazione e formazione del personale in materia di sicurezza. Il personale si impegna a parteciparvi e a rispettare le indicazioni fornite, a tutela della sua e altrui sicurezza, in coerenza con le norme legislative di riferimento e per la necessaria prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro.

Nell’ambito della RSU viene eletto o designato il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL). Le attribuzioni del RSL sono contenute nell’art. 50 del D.lgs 81/2008.

Art. 5/bis

: LE FIGURE SENSIBILI

Ai fini dell’igiene e della sicurezza nel posto di lavoro sono individuate le seguenti figure:

 Preposto/Coordinatore di Plesso (uno per ogni plesso scolastico) per l’igiene, la sicurezza e l’organizzazione delle squadre d’emergenza antincendio,

evacuazione e Primo Soccorso;

 Addetto al servizio di prevenzione e protezione dei rischi ( in numero variabile, fra il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente).

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Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. Il loro compenso è a carico del Fondo dell’istituzione scolastica.

Art. 6:

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

“La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane” (art. 63 CCNL 206-09: Formazione in servizio). La crescita professionale e l’aggiornamento in sevizio sono dunque considerati un valore, per cui si concorda sul fatto che si debbano favorire. Salvo oggettivi impedimenti per esigenze di servizio, la DS autorizzerà pertanto la frequenza a corsi che si svolgano in orario di servizio e il personale parteciperà con impegno, con l’obiettivo di accrescere le competenze richieste dal ruolo. La partecipazione si deve intendere impegnativa per i corsi interni all’istituto, ai quali si è data l’adesione-

Il personale, che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche, è considerato servizio a tutti gli effetti. L’Istituto sostiene il personale che rappresenta l’istituzione scolastica in attività di formazione proposta dall’amministrazione centrale: le spese previste per la formazione e documentate sono a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

La partecipazione a momenti di formazione deve comunque garantire la presenza di un numero minimo ed adeguato di personale per ciascun plesso; è autorizzata secondo un criterio di rotazione. Su proposta del personale interessato, la DS favorirà altresì l’accesso ai sussidi necessari per l’autoaggiornamento, in maniera tale che lo stesso personale possa servirsi di testi e strumenti adeguati per incrementare la formazione in servizio e svolgere al meglio il proprio lavoro.

I docenti possono fruire del diritto all’autoaggiornamento in sevizio secondo i seguenti criteri di partecipazione: attinenza disciplinare; conformità agli obiettivi formativi ed educativi previsti dal P.T.O.F.; turnazione fra gli insegnanti.

I corsi di formazione autorizzati saranno attinenti ai seguenti argomenti:

 per il personale docente:

 Didattica

 Relazione educativa

 Primo soccorso

 Prevenzione rischi incendio e D.Lgs 626/94  per i Collaboratori scolastici:

 Primo soccorso

 Prevenzione rischi incendio e D.Lgs 626/94

 Compiti e responsabilità del proprio profilo professionale  per gli Assistenti Amministrativi:

 Primo soccorso

 Prevenzione rischi incendio e D.Lgs 626/94

 Compiti e responsabilità del proprio profilo professionale, con precedenza al proprio settore, in particolare:

- Ricostruzione carriera del personale - Contratti con esperti esterni

- Nuovo Regolamento per le supplenze dei docenti - Programma Annuale e CCNL 2006-09

- Trattamento di quiescenza, buonuscita, TFR

- Gestione degli alunni stranieri nella segreteria didattica.

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

Per il Personale ATA il tempo necessario alla formazione utilizzato oltre quello d’obbligo va recuperato. Se la partecipazione al corso è richiesta dall’Amministrazione, non è dovuto alcun recupero. Se la durata del corso di formazione fosse inferiore a quello di servizio, si dovrò restituire alla scuola le ore di differenza secondo le esigenze del DSGA,

considerando il tempo utile per il tragitto.

TITOLO II:

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 1:

RELAZIONISINDACALI

Nel rispetto dei reciproci ruoli, il sistema delle relazioni sindacali di istituto persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio, pertanto le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

Art. 2:

DELEGAZIONI

Le delegazioni trattanti sono costituite, per la parte pubblica, dal dirigente Scolastico e, per la parte sindacale, dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e dalle Organizzazioni

Sindacali provinciali di categoria firmatarie del CCNL.

Ognuna delle parti può avvalersi di persone sia interne che esterne all’istituzione

scolastica, con funzione di consulenti, e la cui presenza sarà comunicata con anticipo e non potrà produrre oneri a carico dell’Amministrazione..

Art. 3:

OGGETTODELLACONTRATTAZIONEINTEGRATIVA La contrattazione collettiva integrativa d’Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore e dalla normativa vigente.

Art. 4:

STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI

Sulla base del vigente CCNL, le relazioni sindacali impiegano i suddetti strumenti:

 Contrattazione integrativa,

 informazione preventiva;

 informazione successiva;

 interpretazione autentica.

Gli incontri di informazione preventiva e successiva sono convocati dalla D.S. entro dieci giorni dalla richiesta di una delle componenti sindacali.

La contrattazione integrativa d’Istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48.

Comma 3 del D.Lgs 165/2001.

Art. 5:

TEMPIEPROCEDURE

La contrattazione decentrata si apre su autonoma iniziativa della Dirigente Scolastica oppure entro dieci giorni dalla richiesta delle singole organizzazioni sindacali che compongono la RSU.

Gli incontri possono essere convocati di comune intesa, anche su iniziativa di una delle parti. La convocazione deve avvenire per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni e contenere l’ordine del giorno.

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Dal momento della richiesta e/o della convocazione, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Per ciascun segmento la contrattazione si concluderà, di norma, entro un mese dal suo formale avvio e verrà redatto sintetico verbale degli incontri che concludono ciascun segmento contrattuale.

Prima della firma definitiva dell’accordo, la RSU può riservarsi di consultare i dipendenti interessati, riuniti in assemblea convocata dalla D.S. sulla base di richiesta scritta della RSU pervenuta con almeno cinque giorni di preavviso.

La Dirigente Scolastica curerà l’affissione all’albo del contratto e la sua diffusione mediante pubblicità all’Albo Sindacale di ogni Plesso e sul sito dell’Istituto.

Art. 6:

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED EVENTUALI CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione degli accordi decentrati, le parti, entro dieci giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire contestualmente il significato della clausola controversa.

L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa con effetto sin dall’inizio della validità del contratto. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione al personale con le modalità di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.

Qualora non si raggiunga l’accodo le parti possono ricorrere alle sedi di raffreddamento del conflitto a livello regionale.

Art. 7:

GARANZIE

Qualora gli incontri si svolgano all’interno dell’orario di lavoro di qualcuno o di tutti i componenti la RSU, la Dirigente Scolastica metterà in atto tutte quelle iniziative, ivi compresa la riorganizzazione del servizio, che garantiscano a tutti i componenti la delegazione di parte sindacale di partecipare alla trattativa

Art. 8:

INFORMAZIONEEDESAME

1. Sono oggetto di informazione preventiva le materie previste dal CCNL e dalla normativa vigente.

2. La Dirigente Scolastica fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.

3. Sulle seguenti materie l’informazione è successiva:

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto;

b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse.

4. Ricevuta l’informazione la RSU può chiedere un esame dell’argomento oggetto d’informazione e la D.S. procede, di norma entro cinque giorni, alla formale convocazione della RSU.

5. Gli incontri finalizzati all’esame congiunto possono concludersi con un’intesa vincolante tra le parti oppure con un verbale di mancato accordo, sottoscritto da tutti i partecipanti, da cui risultino le diverse posizioni.

TITOLO III: DIRITTI SINDACALI

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

Art. 1:

ASSEMBLEESINDACALI

1. Fermo restando il limite individuale di dieci ore annue pro capite per la

partecipazione alle assemblee sindacali in orario di lavoro, le suddette assemblee possono essere a livello di istituzione scolastica o per ambito territoriale.

Quando trattasi di assemblea territoriale, su richiesta del personale (indicata nell’apposita colonna del foglio di adesione), va concesso e computato nell’ambito delle dieci ore, anche il tempo di andata e ritorno quantificato forfetariamente in mezz’ora complessiva, in un’ora se l’assemblea è situata in località lontana dalla scuola e con tempi di tragitto più lunghi.

2. Le assemblee d’Istituto, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o componenti di essi, hanno una durata massima di due ore e possono essere indette, con specifico ordine del giorno:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto;

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti;

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

3. La convocazione dell’assemblea deve essere presentata per iscritto almeno sei giorni prima alla Dirigente Scolastica che avrà cura di affiggerla, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’Albo della Scuola, compresi i Plessi scolastici staccati, e di darne avviso, mediante circolare interna, al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l’assemblea né ad assolvere ulteriori adempimenti. L’adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro;

5. Se alle assemblee, cui partecipa anche, o solo, il Personale ATA, l’adesione è totale, la DSGA, verificata prioritariamente le disponibilità individuali, stabilisce la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali e indifferibili coincidenti con l’assemblea, tra cui, ad esempio, la vigilanza degli ingressi nella scuola e la vigilanza pre e post-scolastica come già stabilito. In assenza di dichiarata disponibilità si procede a sorteggio o a rotazione.

Art. 2

: PERMESSISINDACALI

Per lo svolgimento delle assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli Organismi statutari delle OO.SS. nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle materie oggetto di relazione sindacale a livello d’Istituzione Scolastica, possono essere usufruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con la modalità previste dalla normativa vigente (pari a 30 minuti annui per dipendente a tempo indeterminato).

Art.3:

BACHECASINDACALE

1. Si concorda di allestire la bacheca sindacale della RSU nel seguente luogo:

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area riservata nell’ ALBO SINDACALE di ciascuna sede.

2. La RSU, sia collettivamente che individualmente, ha diritto di affiggere in Bacheca sindacale, o negli appositi spazi assegnati, materiale di interesse

Sindacale e di lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione della Dirigente Scolastica.

Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l’affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o nazionali.

3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.

4. La D.S. assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale sindacale inviato per posta, fax, via e-mail o Internet.

Art. 4:

AGIBILITA’SINDACALE

1. Alla RSU è consentito comunicare con il personale durante l’orario di servizio per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.

2. Alla RSU potrà essere concesso, su richiesta, un armadio per la conservazione del materiale sindacale ed un locale per le riunioni, concordando con la Dirigente

Scolastica le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3. E’ consentito l’accesso al suddetto a consulenti o rappresentanti sindacali,

compatibilmente con lo svolgimento delle attività scolastiche, previa comunicazione alla Dirigente Scolastica con congruo anticipo.

Art. 5:

TRASPARENZA

L'affissione all'albo Docenti ed ATA dei prospetti analitici relativi al Fondo d'Istituto, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro non costituisce violazione della privacy (D.Lgs. 30.06.03 n° 196).

Copia dei suddetti prospetti viene consegnata ai componenti la RSU nell'ambito del diritto all'informazione.

Art. 6:

PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Fatte salve le norme di cui al D.Lgs. 196/03, conformemente alla Legge 241/90 e norme applicative (DPR 184/2006 e DM 60/1990) su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, i rappresentanti della RSU hanno il diritto di accesso agli atti, in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto e su tutte le materie di cui all'art. 6 del vigente CCNL.

2. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nei tempi previsti dalla Legge, salvo manifesta impossibilità.

Art. 7:

CONTINGENTE ATA IN CASO DI SCIOPERO

1. Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessario per garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, si fa riferimento a quanto stabilito nell'accordo nazionale dell'8/10/99.

2. Per la determinazione delle unità di personale e per la definizione dei criteri, facendo salvo quello, prioritario, della disponibilità individuale, si fa rinvio all'accordo specifico di seguito nel presente contratto (art. 9)

Art. 8:

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO DI DOCENTI E PERSONALE ATA

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

Qualora dovesse essere indetto lo sciopero dell’intera giornata, il plesso “Borgato”, sede di Direzione e Segreteria, dovrà garantire lo svolgimento del normale servizio di segreteria attraverso delega della Dirigente Scolastica (nel caso la stessa scioperasse) a persone precedentemente individuate.

Tali figure sono nell’ordine:

DSGA;

Docente primo collaboratore della Dirigente Scolastica;

Docente secondo coordinatore della Dirigente Scolastica.

Nei rimanenti plessi, qualora il personale ATA (collaboratori scolastici in servizio al primo turno), dovesse aderire all’astensione dal lavoro, il plesso rimarrà chiuso per tutta la giornata. I collaboratori scolastici i quali non aderissero all’astensione dal lavoro sono obbligati a recarsi in sede centrale per la firma di presenza, fornendo l’opportunità di optare per lo svolgimento del normale servizio in quella data, ovvero in un’altra data secondo le situazioni che la Dirigente Scolastica o la DSGA riterranno più opportune (riunioni pomeridiane, sostituzione colleghi assenti).

PERSONALE DOCENTE

Nella fattispecie di adesione allo sciopero del/i collaboratore/i scolastico/i del primo turno preposto all’apertura della scuola i docenti non aderenti allo sciopero dovranno recarsi in sede centrale per apporre la firma di presenza. Gli stessi potranno optare per la permanenza in detta sede per l’intero orario di servizio, ovvero decidere di recuperare le ore dovute in caso di esigenze (sostituzione colleghi assenti) con almeno un giorno di preavviso. La gestione di copertura delle suddette ore sarà a carico dei Coordinatori di plesso.

Se il docente che prende servizio in orario successivo alla prima ora non dovesse trovare la classe e quindi non svolgere il proprio servizio, rimarrà nel plesso con l’incarico di sorvegliare gli alunni delle classi sfornite dal docente.

La Dirigente Scolastica si riserva di sospendere le lezioni in rapporto alla tipologia di sciopero che di volta in volta sarà indetto, di emanare disposizioni in ordine alla eventuale sospensione della mensa e delle attività pomeridiane.

Nel caso in cui scioperi il collaboratore scolastico che svolge il secondo turno di servizio i docenti presenti nell’ultima ora di lezione prima di uscire controlleranno la chiusura delle imposte, lo spegnimento delle luci e la chiusura della porta d’ingresso dotata di maniglia antipatico.

Art. 9:

DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE ATA NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

1. In caso di sciopero dell’intero personale ATA in servizio, i contingenti minimi di servizio devono servire a garantire una serie limitata di prestazioni indicate dall’Accordo Nazionale del 9 ottobre 1999.

2. Essi sono:

- Le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini;

- Le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini del sistema scolastico (esami di licenza media);

- La vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica quando eccezionalmente mantenuto;

- Il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini è indispensabile la presenza

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delle seguenti figure professionali:

- 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa;

- 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura dell’istituto;

4. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami di stato conclusivi del primo ciclo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- 1 assistente amministrativo;

- 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura dell’istituto e per la vigilanza sull’ingresso principale.

5. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto e nelle forme più ridotte possibili è indispensabile la presenza di:

- 1 collaboratore scolastico.

6. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- il direttore dei servizi amministrativi;

- 1 assistente amministrativo;

- 1 collaboratore scolastico per le attività connesse.

Art. 10:

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATO

1. I nominativi del personale ATA necessario per garantire i servizi minimi di cui al precedente articolo saranno individuati con i seguenti criteri: disponibilità degli interessati, sorteggio.

2. Almeno tre giorni prima della data di sciopero o dell’assemblea la Dirigente Scolastica, visto l’elenco e, considerato quanto indicato nell’art. 9, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l’orario e il minimo servizio da garantire.

TITOLO IV:

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE A - Criteri generali di utilizzazione dei Docenti ed orario di servizio

Art. 1.

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO

"Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano le attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli Alunni, adottando anche forme di flessibilità. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze di servizio." (art. 28 CCNL).

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento, come disciplinato dall'art. 28 del CCNL 29/11/2007, che prevede 40 ore per attività del Collegio Docenti e, di massima, non superiore a 40 ore per Consigli di Classe o Interclasse, oltre alle attività inerenti al rapporto con le Famiglie degli alunni e agli scrutini quadrimestrali e finali.

L'attività di insegnamento si svolge in 22 ore settimanali nella Scuola Primaria ed in 18 ore settimanali nella Scuola Secondaria di 1° grado, distribuite in non meno di cinque giorni. Alle 22 ore di insegnamento stabilite per gli insegnanti di Scuola Primaria vanno

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aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Diversa articolazione dell'orario dì insegnamento è possibile su preciso progetto inserito nel P.T.O.F. e fatto salvo il rispetto del monte ore annuo di servizio del Docente.

I Docenti devono essere presenti nella sede di servizio almeno 5 minuti prima del suono della campana, accogliere prontamente gli alunni al suono della medesima secondo le specifiche modalità vigenti nel Plesso, riaccompagnarli all'uscita al termine delle lezioni.

Eventuali ritardi (assolutamente occasionali e non prevedibili) vanno recuperati secondo le disposizioni della Dirigente Scolastica.

La Commissione orario verrà nominata dalla Dirigente Scolastica con apposito incarico. Si ritiene che la stesura dell'orario abbia delle implicazioni rilevanti per l'apprendimento, per cui l'orario di servizio dei Docenti dovrà essere funzionale alla formazione degli alunni e non seguire altre priorità.

I giorni liberi dall'insegnamento saranno fruiti dai Docenti tenendo conto prioritariamente di rilevanti esigenze personali e/o famigliari tutelate dal D.Lgs. 151/2001 e/o della Legge 104/92, in subordine secondo il criterio della rotazione annuale al fine di garantire ad ognuno – a turno – la possibilità di usufruire del proprio giorno libero.

Il criterio della rotazione del giorno libero verrà particolarmente attuato qualora si concentrino più richieste, come ad esempio nei giorni di sabato o lunedì.

Il numero di rientri pomeridiani -per il Personale interessato- dovrà di norma essere assegnato a tutti in modo equanime, nella stesura dell'orario.

Qualora nell'anno scolastico il tempo mensa sia inferiore a 60', il Docente in servizio ha l'obbligo di recuperare il tempo non lavorato, secondo criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

Altro criterio cui la Dirigente Scolastica e/o suo incaricato dovranno attenersi nella stesura dell'orario è considerare prioritariamente le condizioni previste dal D.L. 151/2001 e dalla Legge 104/92.

Art. 2:

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL PERIODO INIZIALE E CONCLUSIVO DELL’ANNO SCOLASTICO

Nel periodo intercorrente fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e fra il termine delle lezioni e il termine delle attività didattiche (30 giugno), tutto il personale Docente sarà impegnato secondo quanto previsto dal Piano delle attività collegiali (obbligatorie per tutti) nella preparazione, organizzazione, verifica delle attività didattiche, come previsto anche dall'art. 29 del CCNL comma 3 a (Attività funzionali all'insegnamento).

La programmazione della scansione di tali attività viene predisposta dalla Dirigente Scolastica ed è proposta all’approvazione del Collegio docenti.

Nel periodo conclusivo dell'anno, in coerenza con la professionalità docente, ogni Insegnante avrà cura di provvedere al recupero e riordino dei documenti didattici e dei materiali scolastici. Attraverso opportuna circolare internai la DS fornirà un promemoria degli adempimenti di fine anno scolastico.

Art. 3:

RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE

Se il P.T.O.F. prevedesse unità orarie inferiori a 60', le frazioni a orario ridotto si devranno recuperare in attività curriculari obbligatorie, cumulando le frazioni ed effettuando tale recupero di norma sulla base di priorità e modalità individuate dal Collegio Docenti Unitario.

Non sarebbe previsto il recupero delle frazioni di ora, solo se la riduzione dell'ora di lezione fosse decisa dal Consiglio di Istituto per cause di forza maggiore, quali il pendolarismo degli Alunni.

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Art. 4

: ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE

L'orario di lavoro è funzionale all'organizzazione dell'offerta formativa e dalle esigenze previste per l'erogazione del servizio, pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal Collegio Docenti o comunque rientranti nel P.T.O.F.

Art. 5:

PROGRAMMAZIONE PLURIGIORNALIERA/PLURISETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO

La eventuale programmazione plurigiornaliera o plurisettimanale dell'orario di lavoro è funzionale alla realizzazione di progetti approvati dal Collegio Docenti e la sua applicazione può modificare anche l'orario di Docenti non interessati all'applicazione della programmazione plurigiornaliera o plurisettimanale stessa.

Art. 6

: ORE A DISPOSIZIONE (COMPLETAMENTO ORARIO CATTEDRA) /ORE DI COMPRESENZA Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, in tutti i casi in cui l'orario di cattedra del Docente sia inferiore alle 18 ore settimanali il completamento avviene attraverso "ore a disposizione"

(vedere Art. 15), destinate prioritariamente per le attività alternative alla religione cattolica e per le supplenze. Potranno essere impiegate altresì per progetti di recupero, alfabetizzazione, secondo programmazione individuale e di Consiglio di Classe, da prevedere entro due mesi dall'inizio delle lezioni e con aggiornamenti e verifiche funzionali alla didattica.

Nella Scuola Primaria, nell'ambito delle 22 ore di insegnamento, la compresenza (quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e la sorveglianza in mensa) verrà utilizzata per le attività alternative alla religione cattolica, supplenze, attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero per alunni con ritardo nei processi di apprendimento e/o per alunni immigrati.

Art. 7:

DOCENTI IN SERVIZIO IN PIU’ PLESSI

Possono aversi Docenti a scavalco, in due plessi dell'istituto o in altra scuola.

Lo scavalco, ove possibile, dovrà essere effettuato in giornate distanziate limitando al minimo indispensabile gli spostamenti nell'arco della stessa giornata e comunque prevedendoli - di norma -in un numero non superiore a tre giorni nell'arco di ciascuna settimana, tenendo conto delle esigenze professionali del singolo docente e delle necessità per la strutturazione dell'orario del plesso.

Art. 8:

DOCENTI DI SOSTEGNO

I Docenti di Sostegno hanno la contitolarità e corresponsabilità all'interno dell'equipe didattica e/o delle classi ove sono presenti gli alunni in situazione di handicap.

All'inizio dell'anno scolastico sono assegnati alle classi dove sono presenti Alunni certificati e in coerenza con lo spirito della Legge 104/1992 prestano la loro attività didattica esclusivamente nelle classi con gli Alunni suddetti.

Si prevede di non utilizzare gli insegnanti di Sostegno per la sostituzione di Colleghi assenti in classi diverse da quella in cui operano; il docente di sostegno potrà sostituire il docente assente nella propria classe, nel caso in cui la disabilità del proprio alunno lo consentisse.

Art. 9:

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La vigilanza degli Studenti durante la ricreazione è assicurata dal personale docente impegnato nella classe nell'ora precedente l'intervallo stesso oppure dagli Insegnanti posti nel quadro orario settimanale per turnazione o per recupero di frazioni orarie.

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

Per lo svolgimento dell'obbligo di vigilanza i Docenti si attengono a quanto previsto dalla normativa e dalle circolari, annuali e/o permanenti emanate dalla Dirigente Scolaastica.

Il dovere dì vigilanza verso i minori e sui loro comportamenti scaturisce da norme di settore (come l'art. 10 del D.Lgs. n° 297/94) e da principi contenuti nel Codice civile (quali I'art. 2048 e 2043), che prevedono responsabilità personale: in presenza di eventi dannosi l'Insegnante deve provare di aver adempiuto agli obblighi di sorveglianza adeguati a circostanze ambientali, età e grado di maturazione degli Alunni, senza aver potuto impedire il fatto, in quanto straordinario, non prevedibile, né superabile con i normali criteri di diligenza.

La sorveglianza educativa alla mensa, per il tempo pieno alla scuola primaria e al tempo prolungato della scuola secondaria di I° grado rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Art. 10:

PIANO DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI ED ORARIO DELLE RIUNIONI a) Come previsto dall'art. 28 comma 4 del CCNL, la Dirigente Scolastica provvedere a

definire - all'interno del Piano annuale delle attività – un calendario delle riunioni collegiali proposto al Collegio Docenti. Il piano delle attività collegiali riguarda le riunioni afferenti al collegio e sue articolazioni (fino a 40 ore annuali), i Consigli di Classe/Interclasse (fino a 40 ore annuali), come da Art. 29, comma 4 CCNL e gli scrutini quadrimestrali e finali.

b) I Docenti in servizio in più scuole concordano con la Dirigente Scolastica il piano personale delle attività collegiali. I Docenti in part - time partecipano a dette riunioni, nella misura del loro orario settimanale di lezione e dunque in proporzione al loro orario di servizio, secondo quanto stabilito dalla circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale del 13/12/2010.

c) Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvi ovviamente motivi eccezionali e tenuto conto del monte ore annuale (fino a 40).

d) Le riunioni delle Commissioni normalmente vengono concordate con la D.S. ed il Responsabile dell'attività, il quale sente la maggior parte possibile dei Componenti.

e) Le riunioni collegiali devono mantenersi nell'orario programmato: è ammesso un superamento massimo di 30', oltrepassati i quali la seduta va aggiornata.

Art. 11

- RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 del CCNL (Attività funzionali all'insegnamento), il ricevimento individuale delle famiglie nella Scuola Secondaria avverrà con cadenza settimanale in un giorno prefissato, preferibilmente su appuntamento, come da indicazioni fornite alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Nella Scuola Primaria avverrà secondo le modalità specifiche ivi presenti, con invito dei Docenti ai Genitori su appuntamento (solo in via eccezionale potrà essere utilizzata parte delle due ore della programmazione settimanale, e solo una volta ogni mese).

Avranno luogo, inoltre, due ricevimenti generali nell'anno, inseriti nella programmazione annuale delle attività.

Di norma l'ora di ricevimento settimanale della scuola secondaria di I° grado non potrà essere utilizzata per sostituire dei colleghi assenti, salvo nel periodo di sospensione del ricevimento. Comunque, in tal caso, sarà trattata come ora "eccedente" (vedere Art. 15).

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B - Mobilità interna del Personale Docente

Art. 12 -

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI

Per la corretta ed equa erogazione del servizio scolastico si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei Docenti ai plessi:

a) Continuità didattica rispetto all'anno precedente;

b) Anzianità di servizio in istituti dello stesso ordine, grado e disciplina di insegnamento:

c) Esigenze legate a situazione di handicap (art. 21 e 33, comma 6 L.104/ 1992);

d) Cura di figli minori di anni tre (D.Lgs. 151/2001)

e) Assistenza i figli, genitori e affini in situazione di handicap (art. 33 Legge 104/1992);

f) richiesta dei Docenti sulla base della graduatoria d’Istituto.

L'assegnazione dei Docenti alle classi è prerogativa della Dirigente Scolastica.

Di norma la Dirigente Scolastica assegna i Docenti alle classi e ai plessi sulla base del principio della continuità didattica o di continuità nel plesso. Per particolari situazioni relazionali e motivi connessi ad esigenze del servizio, la D.S. può disporre la mobilità dei Docenti fra classi o plessi diversi, senza tenere conto dei commi a), b), f);

Per similari motivi e/o esigenze di servizio, nella Scuola Primaria la D.S. può disporre la mobilità dei Docenti anche fra ambiti disciplinari diversi o può procedere alla riorganizzazione di ambiti affidati a singoli Docenti.

Nel rispetto della privacy la D.S. ne darà conoscenza ai Docenti interessati, informando contestualmente la RSU.

Nel rispetto delle prerogative collegiali e del ruolo della D.S. (art. 396 del T.U. D.L.vo n°

279/1994) il Docente che intendesse cambiare plesso nell'anno successivo può fare domanda scritta alla D.S. entro il 30 giugno di ogni anno, indicando le proprie preferenze.

In caso di concorrenza di più Docenti allo stesso plesso o classe/classi, la D.S.

procede in base alla graduatoria interna d'Istituto compilata ai sensi della tabella D dell'O.M. relativa alla mobilità. In caso di parità si procede per anzianità anagrafica, corrispondendo in ordine alla maggiore anzianità.

L'assegnazione alle classi viene effettuata dalla Dirigente Scolastica prioritariamente per i Docenti già titolari nell'Istituto; quindi per i Docenti che, trasferiti d'ufficio per perdita di posto, rientrino nell'Istituto a seguito delle operazioni di movimento, ovvero dopo periodi di astensione o congedo o aspettativa, per maternità, salute o altre ragioni certificate; infine per i Docenti che acquisiscono la titolarità nell'Istituto con effetto dal 1° settembre.

II piano di assegnazione alle classi e ai plessi è pubblicato all'albo dell'Istituto.

Avverso i provvedimenti di assegnazione dei Docenti trova applicazione la normativa vigente relativa al contenzioso.

Art. 13 -

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE ATTIVITA’

Sulla base del P.T.O.F. la D.S. redige un Piano organico delle attività non curricolari indicante:

 le competenze richieste per la specifica funzione da attivare, tenendo conto degli ambiti disciplinari ricoperti e delle competenze professionali acquisite anche nel mondo del lavoro;

 le ore previste per la singola attività;

 le mansioni, le responsabilità e il raccordo con altre funzioni della scuola;

 i compensi attribuibili;

 i tempi e modi per la presentazione della domanda.

La D.S. assegna i Docenti alle attività non curricolari, tenendo conto di - richieste degli interessati

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

- continuità ed esperienza nella funzione - professionalità presenti nella scuola

- equa e trasparente ripartizione dei carichi di lavoro.

Il prospetto complessivo definitivo degli incarichi è comunicato ai plessi attraverso circolare interna e pubblicazione nel sito della scuola.

La D.S. informa la RSU sui nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il FIS, compresi i finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni legislative, convenzioni, intese, accordi di programma, stipulati con Amministrazione scolastica periferica o altri Enti ed istituzioni.

Art. 14 -

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN CASI PARTICOLARI In caso di situazioni temporanee di sospensione delle attività didattiche o di assenza della classe (quali ad esempio visite di istruzione, stage di formazione, manifestazioni o eventi) i Docenti sono presenti in Istituto e mantengono lo stesso orario di servizio.

In caso di temporanea chiusura del plesso o della scuola (per elezioni, profilassi sanitaria, ecc.) i Docenti sono impegnati esclusivamente per eventuali attività funzionali all'insegnamento.

Art. 15 -

SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti priorità:

I) Eventuali recuperi orari (crediti da parte della scuola);

II) Eventuali disposizioni o contemporaneità non vincolate su Progetti, entro l'orario d'obbligo

III) docenti di potenziamento per la quota oraria destinata alle sostituzioni;

IV) Ore di compresenza / co-docenza;

V) Ore "a disposizione" già impegnate in progetti di recupero, supporto, alfabetizzazione;

VI) Utilizzo di ore eccedenti, su disponibilità volontaria dei Docenti (massimo 6 ore), secondo un quadro orario redatto in ogni plesso e tempestivamente reso disponibile a Segreteria e Direzione;

VII) Ogni altra risorsa docente presente nel Plesso.

Modalità procedurali per la sostituzione dei Docenti assenti:

a) L'eventuale piano settimanale delle sostituzioni cercherà di tutelare il più possibile la didattica dei docenti dell’organico potenziato, in quanto destinati prioritariamente all’arricchimento dell’offerta formativa.

Le sostituzioni saranno effettuate prioritariamente nel plesso di servizio.

b) In caso di concorrenza di più Docenti nella stessa ora, la sostituzione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

b 1) Docente della classe di altra disciplina;

b 2) Docente della stessa disciplina di altra classe;

b 3) Docente di altra disciplina di altra classe;

b 4) rotazione fra Docenti.

c) In caso di emergenza, per il sommarsi di molteplici assenze di Docenti in particolari situazioni, la Dirigente Scolastica assolverà l'obbligo della vigilanza degli alunni con ogni risorsa didattica disponibile, anche chiedendo l'impiego dei Docenti in ricevimento non in presenza di Genitori nella scuola secondaria di I° grado (l'ora aggiuntiva andrà retribuita come eccedente).

d) Nell'impossibilità di attivare la sostituzione attraverso le modalità sopra citate, si procederà alla divisione/accorpamento di classi, con eventuale impiego dei collaboratori scolastici per frazioni di ora (di norma non oltre il quarto d'ora), in attesa dell'arrivo del Docente; l'eventuale divisione di classi avverrà secondo un criterio

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numerico di compensazione con le classi riceventi, possibilmente dello stesso ordine, seguendo l'ordine alfabetico.

e) In via del tutto eccezionale, esaurita ogni altra opportunità - con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza - la Dirigente potrà chiedere al/ai Docenti che effettuano attività con singoli o con pochi alunni di sospendere tale attività o di portare con sé tali alunni nella classe ove necessita la supplenza (esempio docenti impegnati nell’attività alternativa alla religione cattolica

f) La Dirigente Scolastica stessa potrà intervenire come vigilanza in una classe di qualunque ordine scolastico, ove non sia possibile procedere con le sostituzioni ordinariamente previste.

Art. 16:

INFORMAZIONE PREVENTIVA SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO D’ISTITUTO

Conformemente a quanto previsto dal CCNL Art.6 comma 2, la Dirigente Scolastica informa la RSU sul numero e la tipologia di classi e sull'organico previsti per l'a.s.

successivo, prima di inviarli alla Direzione Regionale.

Prima di procedere a variazioni della situazione comunicata all'UST / USR la Dirigente Scolastica informa inoltre la RSU.

Per garantire trasparenza all'intero istituto, la Dirigente Scolastica fornirà comunicazione dell'organico di diritto attraverso circolare e trasmissione del tabulato giunto dall'UST.

C - Gestione di alcuni tipi di assenza e fruizione di diritto all'aggiornamento.

Art. 17

– GESTIONE ASSENZE (Permessi brevi. Festività, Permessi retribuiti, Ferie) Ad ulteriore precisazione del CCNL, si stabiliscono i seguenti criteri per la gestione di alcuni tipi di assenza:

a) Nel rispetto della professionalità docente e dell'integrale erogazione del servizio scolastico vengono privilegiate tutte le forme che prevedono il recupero;

b) Lo scambio di giorno libero e lo scambio orario sono possibili entro il mese in entrambi gli ordini di Scuola, con la reciproca assunzione dì tutti gli impegni previsti in orario, nei limiti di cinque giorni per anno scolastico, senza intaccare il periodo di ferie previsto dal CCNL;

c) I permessi brevi, relativi alle attività d'insegnamento (18-22 h settimanali), sono richiedibili nei limiti previsti dal CCNL, con domanda scritta presentata con sufficiente anticipo (di norma 5 giorni, salvo cause di forza maggiore).

d) I permessi brevi devono essere recuperati nei termini del CCNL, con lo svolgimento di attività di insegnamento, compresa la sostituzione di Docenti assenti o lo svolgimento di attività di docenza su Progetto. La domanda di permesso breve va motivata (nel rispetto della privacy) ma non documentata;

Come sancito dall’art. 16 del vigente CCNL 2006/2009, per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, senza oneri a carico dell’Amministrazione.

e) L'eventuale assenza alle riunioni degli Organi Collegiali non elettivi va preventivamente richiesta (di norma almeno 5 giorni prima) e motivata attraverso apposito modulo e non viene recuperata. La Dirigente valuta le domande, con i margini di discrezionalità previsti dalla normativa in relazione alla tipologia di permesso richiesto ed alle sue motivazioni. L’eventuale assenza non giustificata va trattata nei termini del D.Lgs. 297/94;

f) L’eventuale assenza ad attività di ricevimento settimanale dei genitori va

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

preventivamente motivata alla D.S., comunicata alla sede di servizio e notificata alle famiglie. Se possibile, va recuperata.

g) La fruizione delle ferie durante il periodo delle attività didattiche è regolata dall'art. 13 comma 9 del CCNL: "Le ferie devono essere fruite dal Personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. La fruibilità dei predetti 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che si avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi (...), salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2."

h) Se durante l'orario di lavoro il personale scolastico viene colpito da un malessere ed è costretto a lasciare il lavoro prima della scadenza dell'orario obbligatorio, non deve essere considerato assente per malattia, se il certificato medico decorre dal giorno successivo; in tal caso le ore di servizio non lavorate devono essere recuperate. Viceversa, se il dipendente - nella stessa giornata in cui si è sentito male - va dal medico curante, che gli rilascia un certificato medico con decorrenza dallo stesso giorno in cui è avvenuto il malessere, la giornata parzialmente lavorata deve essere considerata a tutti gli effetti come assenza per malattia: le ore di servizio prestate possono essere richieste dal dipendente a titolo di riposo compensativo. Tale norma vale per tutto il personale dell'Istituto a partire da settembre 2007.

i) Si può prevedere il differimento della prestazione lavorativa, attraverso accordo scritto con la Dirigente Scolastica e/o attraverso scambio dichiarato con i colleghi.

Le assenze di cui al presente articolo non devono comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 18

– FRUIZIONE DEL DIRITTO ALL’AGGIORNAMENTO E ALLA FORMAZIONE (L.107)

Come prevedono l'art. 64 comma 1 e come stabilito dalla Legge , "la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità."

In attuazione dell'art. 64 del CCNL, il Personale Docente a T.I. e a T.D con contratto fino al termine dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche o al termine delle lezioni può fruire fino a 5 gg. nell'a.s. per attività di aggiornamento, cui può partecipare su richiesta personale o su incarico del Dirigente. "Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Qualora più Docenti richiedano di partecipare alle medesime attività di aggiornamento in orario di servizio, si procederà nei limiti delle possibilità di sostituzione secondo i seguenti criteri:

- Attinenza disciplinare

- Coerenza con le linee del P.T.O.F.

- Continuazione di percorsi formativi a più livelli o a più fasi - Turnazione.

Ogni partecipazione ad attività di aggiornamento va documentata mediante Attestato, da consegnare alla Scuola e depositare nel fascicolo personale del Docente. Anche per corsi di formazione interni all'Istituto ciascun partecipante riceverà attestato di formazione, il cui originale sarà consegnato a ciascuno.

TITOLO V:

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

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E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE A.TA.

Art. 1

- ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI E AI POSTI DI LAVORO Nell'assegnazione del personale ai plessi si terrà conto dei seguenti criteri:

a) Esigenze di servizio accertate, previa informazione alle R.S.U., presenza di almeno un collaboratore scolastico a tempo indeterminato in ogni plesso;

b) Equa distribuzione dei carichi di lavoro;

c) Anzianità di servizio;

d) Situazioni particolari del lavoratore (documentata);

e) Disponibilità a svolgere gli incarichi specifici, di cui all'art. 43 del CCNL 29/11/2007;

f) Preferenza dichiarata del personale;

g) In caso di concorrenza per lo stesso plesso si seguirà la graduatoria interna, compilata secondo la tabella di valutazione dei titoli e servizi per i trasferimenti d'ufficio prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale A.T.A.

h) Relativamente alla mobilità interna, in caso di posti vacanti il personale potrà chiedere di spostarsi di plesso presentando domanda al D.S. entro il 30 giugno per l'anno scolastico seguente.

i) Salvo motivate esigenze di servizio (esempio: copertura di colleghi assenti) l'assegnazione verrà mantenuta per l'intero anno scolastico.

Art. 2

- PIANO DELLE ATTIVITÀ' - RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI

All'inizio dell'a.s. il DSGA formula una proposta di piano delle attività contenente la ripartizione delle mansioni del personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari nell'organigramma, come da comunicazione interna settimanale.

Verificatane la congruenza rispetto al PTOF, il DS adotta il piano delle attività.

L'attuazione dello stesso è affidata al DSGA, il quale individua anche il personale cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari in base ai criteri indicati nel presente contratto e dispone l'organizzazione del lavoro per tutto l'anno scolastico.

La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra il personale in organico. Nell'assegnazione delle mansioni potrà essere usato il criterio della rotazione tra il personale in base ad attitudini e disponibilità; inoltre, per il personale amministrativo le mansioni saranno definite in relazione alle esigenze di servizio e preferibilmente suddivise in base alle singole competenze acquisite.

La tabella contenente la ripartizione dei lavori del personale sarà esposta all'albo sindacale dell'istituto.

La collaborazione nella vigilanza degli alunni durante la ricreazione, all'ingresso, all'uscita viene svolta prioritariamente rispetto alle altre mansioni.

Art. 3 - MODALITÀ' ORGANIZZATIVE

3.1 Turni e orari di lavoro (art. 51 CCNL periodo giuridico 2006-09)

L'orario del personale A.T.A. è di 36 ore settimanali di norma suddivise in 6 giorni per 6 ore giornaliere (8.00-14.00). E' possibile modificare detto schema orario, per meglio organizzare il servizio.

L'orario massimo giornaliero del personale ATA è di 9 ore. Dopo una prestazione giornaliera eccedente le 6 ore continuative il personale usufruisce, di una pausa di

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almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofìsiche.

Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste motivate con esigenze personali o familiari solo se non determinano disfunzioni di servizio e/o aggravi per il restante personale.

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze estive , Natale, Pasqua....), di norma, salvo comprovate esigenze, il servizio sarà prestato in orario antimeridiano.

Il Personale può chiedere di svolgere l'orario su 5 giorni, per il periodo estivo (1/7 - 31/8) presentando la relativa richiesta entro il 31/5; la concessione sarà subordinata al prioritariamente al recupero delle ore straordinarie svolte e non retribuite.

Nei periodi di particolare aggravio lavorativo ( elezioni 00.CC., inizio o fine anno, riunioni collegiali o di commissioni, ricevimento dei genitori ecc.) gli orari individuali potranno subire variazioni temporanee. Le ore prestate in più saranno recuperate con riposi compensativi da utilizzare, di norma, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e compatibilmente con le esigenze di servizio..

Si prevedono le seguenti possibilità:

Alternanza di turni mattina-pomeriggio per un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.

Il personale presterà servizio nei vari turni secondo il criterio della rotazione. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi e non modificabili se non per comprovate esigenze personali o di servizio.

Su richiesta degli interessati motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio giornaliero di turno, su autorizzazione del DSGA e previo accordo tra gli interessati.

Orario flessibile

Stabilito l'orario di servizio è possibile , su richiesta dell'Amministrazione o del personale, adottare l 'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita.

Eventuali richieste in tal senso saranno prese in considerazione compatibilmente con le esigenze del servizio e del restante personale.

Orario spezzato

Tale articolazione oraria può essere adottata su richiesta e/o disponibilità del personale interessato.

Qualora sia motivato da esigenze di servizio o, sia in qualche modo ad esso funzionale, dà accesso al fondo di istituto.

3.2 Orario di servizio del D.S.G.A.

La libera presenza in servizio del DSGA deve essere regolata da criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative, garantendo un tempo d'accesso all'utenza interna ed esterna e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto.

Art. 4

- LAVORO STRAORDINARIO

La necessità di eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni ordinarie e la disponibilità del personale a svolgerle devono essere previste nel piano delle attività predisposto all'inizio d'anno dal D.S.G.A..

L'eventuale orario aggiuntivo sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi disponibile.

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Nel caso in cui le attività didattiche programmate si prolunghino oltre l'orario di servizio il personale collaboratore scolastico effettuerà il prolungamento del proprio turno di lavoro, al fine da permettere la chiusura della scuola. Qualora il turno di lavoro preveda la presenza di più collaboratori scolastici l'orario aggiuntivo sarà prestato da un solo collaboratore, a rotazione. Il prolungamento dell'orario di servizio sarà di un'ora giornaliera massima, salvo casi eccezionali.

Eventuali ore straordinarie non previste nel piano delle attività saranno recuperate con riposi compensativi, su richiesta degli interessati nei giorni o periodi di minor carico di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio, preferibilmente nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive.

Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti, le stesse saranno ripartite in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dal D.L.

151/2001 e dalla Legge 104/92.

Art. 5 -

FERIE E FESTIVITÀ' SOPPRESSE

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e festività soppresse, si procederà nel seguente modo:

di norma entro il 15 aprile di ogni anno il personale ATA presenta la richiesta di ferie estive per non meno di 2 settimane consecutive. Entro il 15 maggio il D.S.G.A. dispone il piano delle ferie estive che sarà poi autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Il personale che avesse necessità di prenotare con largo anticipo, potrà farlo previo accordo con i colleghi onde evitare sovrapposizioni.

Nel caso di più richieste coincidenti e in mancanza di accordo tra il personale sarà adottato il criterio della rotazione annuale.

Le ferie e le festività soppresse spettanti per l'anno scolastico dovranno essere godute di norma entro il 31 agosto; con possibilità di usufruire l'eventuale residuo entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo e saranno usufruite, di preferenza, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per il personale a T. D. le ferie dovranno essere godute entro il 31 agosto. Durante le ferie dovrà essere garantita la presenza di 2 persone per l'Ufficio amministrativo (una persona durante la settimana di Ferragosto), di 2 collaboratori scolastici nel plesso sede di Presidenza, di 1 collaboratore negli altri plessi, secondo i criteri di turnazione delle ferie (escluso il mese di Agosto poiché gli altri Plessi di norma, restano chiusi).

Dal termine delle lezioni al termine delle attività didattiche (Giugno) e dall'inizio delle attività didattiche all'inizio delle lezioni (Settembre), tenuto conto dei servizi da garantire ed in presenza di organico completo potranno essere autorizzati, di norma:

 Al personale amministrativo ordinariamente 6 giorni di ferie fino a 1 unità di personale se il servizio lo consente, provvedendo, comunque, a garantire la copertura delle aree e la ripartizione dei compiti tra il rimanente personale in servizio.

 Al personale Collaboratore scolastico periodi di ferie 6 giorni fino a 1 unità di personale per plesso.

Durante il periodo delle lezioni le ferie eventualmente richieste potranno essere autorizzate solo se compatibili con le esigenze del servizio. La relativa domanda dovrà essere, di norma, presentata con almeno 5 gg. di preavviso.

Su richiesta e con il consenso del personale interessato, il DSGA, potrà autorizzare lo scambio del turno di ferie tra il personale della medesima qualifica, all'interno dei vari

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I.C. di Saonara / a.s.2017-2018

plessi dell'Istituto Comprensivo.

La variazione d'ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute, comunque avendo presente le esigenze dell'intero Istituto Comprensivo.

Art. 6 -

CHIUSURE PREFESTIVE

Le scuole resteranno chiuse durante i prefestivi deliberati dal Consiglio d'Istituto su richiesta del 75% del personale ATA, che coprirà le ore non lavorate con giorni di ferie o di recupero o adottando l'orario su 5 giorni (solo durante i mesi di luglio e Agosto), con modalità da concordare con il D.S.G.A.

Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo dell'Istituto, sul sito della Scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e alla RSU.

Art. 7

- PERMESSI E RITARDI Permessi

Si concorda che i permessi brevi, salvo improvvisi ed imprevisti motivi, devono essere richiesti di norma con anticipo di 3 giorni, comunque non oltre l'inizio del turno di servizio e saranno concessi, di norma, salvaguardando il numero minimo del personale in servizio.

Se durante l'orario di lavoro il personale scolastico viene colpito da un malessere ed è costretto a lasciare il lavoro prima della scadenza dell'orario obbligatorio, non deve essere considerato assente per malattia, se il certificato medico decorre dal giorno successivo; in tal caso le ore di servizio non lavorate devono essere recuperate.

Viceversa, se il dipendente - nella stessa giornata in cui si è sentito male - va dal medico curante, che gli rilascia un certificato medico con decorrenza dallo stesso giorno in cui è avvenuto il malessere, la giornata parzialmente lavorata deve essere considerata a tutti gli effetti come assenza per malattia: le ore di servizio prestate possono essere richieste dal dipendente a titolo di riposo compensativo.

Ritardi

II ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA. Il recupero può essere compensato con l'orario eccedente già prestato.

Art. 8

- SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE

8.1 COLLABORATORI SCOLASTICI

In caso di assenze oltre i 6 giorni si procederà alla nomina di personale supplente, anche mediante chiamata diretta in attesa dell'avente diritto.

Per un massimo di 6 giorni il D.G.S.A. modificherà l'orario di lavoro del restante personale in servizio secondo i seguenti criteri:

1. adattamento dei turni di lavoro, se ciò non contrasta con le esigenze di servizio generali, prioritariamente del personale assegnato alla stessa sede;

2. assegnazione di ore aggiuntive da compensare con fondo d'istituto o con recuperi compensativi;

3. utilizzo di personale di altra sede, secondo la disponibilità personale o, diversamente, a rotazione.

Resta inteso che, in caso di assenza di personale non sostituito da supplente temporaneo, i dipendenti in servizio daranno priorità ai compiti da eseguire in funzione delle norme relative alla sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. In caso di ritardo

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