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DIRITTO DEL LAVORO. istituzionalizzazione del diritto del lavoro le fonti, la ripartizione delle competenze

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(1)

DIRITTO DEL LAVORO

Dott.ssa Federica Desideri

Diritto del lavoro – Corso di laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

istituzionalizzazione del diritto del lavoro

le fonti, la ripartizione delle competenze

(2)

Il diritto del lavoro è il complesso delle norme che regolano il rapporto di lavoro e che tutelano i diritti fondamentali del lavoratore.

E’ composto da norme che disciplinano i rapporti

tra lavoratore e datore di lavoro e dal diritto

sindacale, che tratta delle associazioni che

rappresentano le parti del rapporto.

(3)

Le norme di diritto del lavoro vengono tradizionalmente ripartite in:

a)diritto del lavoro in senso stretto (o diritto privato del lavoro), comprendente la materia oggetto del contratto e del rapporto di lavoro;

b)diritto sindacale, che disciplina le associazioni

professionali, i rapporti sindacali, la contrattazione collettiva, lo sciopero etc.;

c)legislazione sociale (o diritto pubblico del lavoro), comprendente le norme che regolano i rapporti tra lo Stato e i datori e prestatori di lavoro (cd. disciplina

am- ministrativa del lavoro) e le norme in materia di

previdenza e assistenza sociale.

(4)

Le fonti statuali o legislative

Sono da ricordare in particolare:

 Il Codice Civile, che tratta del lavoro nel libro quinto,

 La Legge 20/5/1970 n. 300, ovvero il c.d.

“Statuto dei lavoratori”,

 Il Testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 Il D.Lgs. n. 29 del 1993 (privatizzazione

(5)

L’ISTITUZIONALITA’ DEL DIRITTO DEL LAVORO:

ELEMENTI COSTITUZIONALI

(6)

La

Costituzione

 La Costituzione dedica alla materia del lavoro sia i principi generali (artt. 1, 3, 4) che l’intero Titolo III della Parte I (rapporti economici).

 In particolare:

— l’art. 35: riguarda la tutela del lavoro, la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, con particolare

riferimento alle condizioni del mercato del lavoro, interno ed internazionale;

—l’art. 36: definisce i criteri di determinazione della retribuzione.

Lo stesso artico- lo contiene una disposizione programmatica sulla durata della giornata lavorativa (riserva alla legge la fissazione

della sua durata massima) e stabilisce l’inderogabilità del riposo settimanale e delle ferie annuali;

(7)

La

Costituzione

 —l’art. 37: garantisce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Il principio della «parità» è esteso, nell’ultimo comma, anche al

lavoro dei minori;

 —l’art. 38: sancendo il diritto del lavoratore ad adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale ha inteso garantire il lavoratore (e, in una visione più ampia, l’individuo in genere) da quei rischi che possono incidere sulla sua capacità lavo- rativa e sui suoi bisogni;

 —gli artt. 39-40: tutelano l’attività sindacale e riconoscono il diritto di sciopero.

(8)

Art.1 Cost.

Articolo 1

«L’Italia è una Repubblica democratica, democratica, democratica, lavoro

fondata sul lavoro»

(9)

Art. 1 Cost.

commento

L’art.1 intende mettere in evidenza i due pilastri sui quali è costruita la

Repubblica:

il principio democratico e

il principio lavorista.

(10)

Articolo 4 Cost.

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le

proprie possibilità e la propria scelta, una attività o

una funzione che concorra al progresso materiale

o spirituale della società.»

(11)

Art. 4 Cost.

commento

In questo articolo il lavoro, considerato fondamento sociale del nostro ordinamento repubblicano fin dal primo articolo della Costituzione, viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini, in quanto costituisce il

presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto (v. art. 2).

E' per questo che lo Stato repubblicano si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

In conseguenza dell'affermazione del principio lavorista, lo Stato si deve impegnare concretamente nel promuovere specifiche politiche sociali ed economiche di sviluppo che favoriscano le condizioni per il pieno impiego, nell'interesse generale della nazione.

Da questo presupposto derivano tutti quei diritti che sono definiti nell'articolo 35 e negli articoli seguenti (Titolo III - Rapporti Economici). Tali diritti vengono riconosciuti al lavoratore, sia in qualità di singolo cittadino che all'interno delle organizzazioni in cui esercita un'azione collettiva (v. art. 39).

(12)

Art. 4

commento

Il lavoro va considerato non solo come un diritto, ma anche come un dovere che il cittadino deve svolgere responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, nella consapevolezza che ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale, contribuisce in pari misura al bene della collettività.

Sia a livello materiale che spirituale il lavoro, inteso nel nuovo ordinamento repubblicano come frutto di una libera scelta, teso quindi a realizzare il contributo concreto per il progresso della società civile interamente intesa, in ogni suo aspetto.

L'adempimento del proprio lavoro riveste inoltre un elevato

significato morale attraverso il quale ogni cittadino partecipa, in prima persona, allo sviluppo della vita democratica della nostra Repubblica.

(13)

Articolo 32 Cost.

«La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i

limiti imposti dal rispetto della persona umana».

(14)

Art. 32 Cost.

commento

L’art. 32 definisce espressamente la «salute» come un diritto fondamentale dell’individuo che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri).

Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un «legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto».

In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto ticket) – è stato realizzato solamente nel 1978.

La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come «semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico».

A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute.

(15)

Articolo 36 Cost.

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e

dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a

ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

(16)

Articolo 36 Cost.

commento

L’art. 36 si occupa del «lavoratore» inteso come contraente debole, in quanto il fatto di trarre i mezzi di sostentamento solamente

prestando il proprio lavoro in cambio di una retribuzione lo pone in una condizione di inferiorità rispetto al lavoratore autonomo e

all’imprenditore che fondano le loro attività sulle proprie capacità organizzative e sulla «libera gestione delle energie lavorative».

L’articolo tutela il lavoratore affermando che la retribuzione deve essere sufficiente a garantire una qualità di vita decorosa, nonché stabilendo la durata massima della giornata lavorativa e affermando il diritto al riposo (la festività settimanale e le ferie annuali il cui

scopo è tutelare le energie psicofisiche del lavoratore). Una novità di rilievo è rappresentata dall’irrinunciabilità al diritto al riposo: ciò

significa che qualsiasi contratto di lavoro che non lo rispetti è

giuridicamente nullo.

(17)

Articolo 37 Cost.

«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono

consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con

speciali norme e garantisce ad essi, a parità di

lavoro, il diritto alla parità della retribuzione».

(18)

Articolo 37 Cost.

commento

L’articolo ha permesso l’approvazione di una legislazione volta ad affermare la piena uguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici. In particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che «è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia

professionale».

Inoltre, a partire dagli anni Novanta si è andata affermando una politica tesa al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale (ovvero, effettiva), attenuando «un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il

dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile».

Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro dei bambini (fino ai quindici anni di età) e consente quello degli adolescenti (fra i 15 e i 18

(19)

Articolo 38 Cost.

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e

all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera».

(20)

Articolo 38 Cost.

commento

L’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di Stato sociale voluta

dall’Assemblea Costituente in quanto impegna la Repubblica ad affrancare dalla «schiavitù del bisogno» tutti quei cittadini che si trovano a vivere condizioni di debolezza sociale ed economica.

Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione:

l’assistenza e la previdenza. Il diritto all’assistenza è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 del 2000 che definisce il «sistema

integrato degli interventi e servizi sociali», ovvero «tutte le attività […]

destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita».

Dal 1969 è stata istituita la pensione sociale (oggi assegno sociale) a totale carico dello Stato e destinata alle persone con più di 65 anni di età con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.

Quanto alla previdenza, i lavoratori – insieme al diritto alla retribuzione

(21)

Articolo 39 Cost.

«organizzazione sindacale»

«L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia

obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle

quali il contratto si riferisce».

(22)

Articolo 39 Cost.

Commento

«libertà sindacale»

La «libertà sindacale» sancita dall’art. 39 rappresenta una garanzia

costituzionale sia per le organizzazioni sindacali – libere di costituirsi e di svolgere le loro attività di tutela degli interessi dei lavoratori – che per i

lavoratori (a loro volta liberi di aderire alle organizzazioni esistenti oppure di formarne di nuove o ancora di non iscriversi ad alcuna associazione).

Il dettato costituzionale pone alcuni limiti alla libertà sindacale: sono vietati, infatti, i sindacati misti (quelli, cioè, che riuniscono sotto un’unica

organizzazione sia gli imprenditori che i lavoratori) e i sindacati di comodo (quelli costituiti con il contributo determinante dei datori di lavoro).

Esistono, poi, limiti soggettivi che riguardano alcune categorie di lavoratori – quali, per esempio, i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato – la cui

libertà sindacale è ristretta dalle loro particolari funzioni lavorative (garantire la sicurezza dello Stato e la difesa della collettività).

Va, inoltre, sottolineato che il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo

(23)

Articolo 40 Cost.

«Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle

leggi che lo regolano».

(24)

Art. 40 Cost.

commento

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di sciopero un «diritto individuale ad esercizio collettivo» la cui titolarità è attribuita al

lavoratore subordinato, ai dipendenti pubblici e ai lavoratori autonomi parasubordinati (considerati «soggetti contrattualmente deboli»).

La Corte costituzionale, inoltre, ha escluso il riconoscimento del diritto di sciopero per i liberi professionisti e ha affermato la legittimità di stabilire alcuni limiti riguardanti i militari nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato e a quella penitenziaria.

Una volta entrata in vigore la Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto di sciopero la Corte costituzionale ha dovuto dichiarare illegittimi gli articoli del Codice penale approvato dal regime fascista nel 1930 (noto come Codice Rocco) che puniva severamente lo sciopero per «fini

contrattuali», «non contrattuali» e «di coazione alla pubblica autorità»

(25)

Rapporto di lavoro alle

dipendenze delle Pubbliche

Amministrazioni

(26)

La Pubblica

Amministrazione.

Articolo 97 Cost.

«I pubblici uffici sono organizzati secondo

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità

dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le

responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si

accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti

(27)

Art. 97 Cost.

commento

principi

fondamentali per il funzionamento

della Pubblica

L’art. 97 si riferisce alla Pubblica Amministrazione, intesa come l’insieme degli uffici dell’apparato tecnico-burocratico dello Stato. L’articolo indica i tre principi fondamentali per il funzionamento della Pubblica

Amministrazione:

Il principio di legalità: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato deve essere definita mediante leggi che ne stabiliscono i compiti e gli obiettivi, vincolandola al perseguimento dell’interesse pubblico

Il principio di buon andamento: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato deve essere tale da garantire l’erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a un criterio di

economicità (l’amministrazione statale deve procurarsi le risorse necessarie «con il minimo dispendio di mezzi»).

Il principio di imparzialità: l’amministrazione dello Stato deve svolgere i suoi compiti senza rendersi responsabile di favoritismi o discriminazioni.

(28)

Articolo 98 Cost.

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari

all’estero».

(29)

Fonti

contrattuali e sindacali

Contratto individuale di lavoro

con il quale l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro ed il singolo prestatore di lavoro.

I contratti collettivi di lavoro

E' il contratto che viene stipulato tra le associazioni

sindacali dei lavoratori e il datore di lavoro (o le associazioni dei datori di lavoro).

Il Contratto Collettivo viene stipulato per regolamentare il trattamento economico e normativo da applicarsi ai

rapporti di lavoro intercorrenti fra i soggetti firmatari degli accordi medesimi. Ha la finalità di regolamentare in

maniera unitaria il rapporto di lavoro intercorrente tra

lavoratori e datori di lavoro che operano in un determinato

(30)

Le fonti regionali

(31)

La competenza legislativa delle Regioni è stata per molto tempo limitata nell’ambito del lavoro, riguardando l’istruzione professionale e l’assistenza sanitaria e ospedaliera.

Solo dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V si è provveduto ad una nuova suddivisione della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni

(art. 117 Cost.), con specifico riferimento alle competenze in materia di lavoro e

previdenza sociale

(32)

Ripartizione di competenze

competenza esclusiva dello Stato

Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale, la previdenza sociale e l’ordinamento civile

competenza

concorrente delle Regioni

tutela e sicurezza del lavoro, latutela della salute e la

previdenza complementare e integrativa

tutela e sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la previdenza complementare e integrativa

competenza esclusiva delle Regioni, le materie non riservate alla legge statale

competenza esclusiva

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