(ex par. 9, ora art. 39 Nuova Circolare)
Oggetto: Pratica num. 58/VV/2012 - Nota del 19 gennaio 2012 con cui il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha pone quesiti sul funzionamento della Commissione Flussi.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 aprile 2012, ha adottato la seguente delibera:
“Con nota del 19 gennaio 2012 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha chiedeva di conoscere quali fossero le procedure da adottare per la sostituzione dei membri dimissionari della commissione flussi, e se vi fossero delle conseguenze sul funzionamento dell’organo in ragione della assenza del magistrato referente distrettuale per l’informatica perché trasferito e di uno dei magistrati della medesima commissione in quanto dimissionario.
Era infatti accaduto che il magistrato referente distrettuale per l’informatica in carica fosse stato trasferito ad altro distretto e che il giudice addetto al settore civile nominato alla commissione flussi, dimissionario, non fosse stato sostituito nella carica per l’assenza di aspiranti.
La settima commissione referente di questo Consiglio espletava attività istruttoria accertando che la commissione flussi istituita presso la Corte di Appello di Alpha era priva del regolamento, la cui adozione è consentita dal par. 9.2 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, e che anche il regolamento del consiglio giudiziario istituito presso il medesimo ufficio nulla prevedeva in ordine alla validità delle sedute e delle deliberazioni.
Dall’esito dell’istruttoria discende che unica norma applicabile analogicamente al caso di specie è l’art. 9 bis del D.Lvo n. 25 del 2006, riferita esplicitamente ai consigli giudiziari, che prevede che
“1. le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. 2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente”.
Ne consegue che nessuna invalidità delle sedute e delle deliberazioni delle commissioni flussi può discendere dalla circostanza della assenza di due suoi componenti (nel caso di specie su tredici previsti). E che tale composizione potrà essere integrata a seguito dell’espletamento delle procedure di nomina del nuovo referente distrettuale per l’informatica distrettuale e di interpello per la nomina di componente della commissione flussi, da rinnovarsi periodicamente sino alla individuazione di soggetti aspiranti.
Per tali ragioni
delibera
di rispondere al quesito di cui sopra nel senso che: 1) la commissione flussi istituita presso un consiglio giudiziario può riunirsi e deliberare validamente anche in assenza di due componenti; 2) alla sostituzione di un membro dimissionario della commissione flussi si procede mediante espletamento di successivi, periodici, interpelli sino alla individuazione di soggetti aspiranti”.