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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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(1)

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 05/11/2020

FATTO Con il ricorso la ricorrente espone quanto segue:

- in data 14/05/2012 ha stipulato con l’intermediario il finanziamento personale flessibile n. **022 per € 27.815,19, da rimborsarsi in 120 rate mensili da € 409,00 ciascuna, con un TAN contrattuale pari all’ 12,52% e un TAEG del 13,90%;

- in data 19/05/2020 ha presentato reclamo all’intermediario affermando di aver riscontrato che il valore del TAEG riportato in contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato in quanto ai fini del calcolo di detto indice non sono stati considerati i premi assicurativi, formalmente facoltativi ma sostanzialmente obbligatori delle polizze CPI e c.d. indennitaria;

- in ragione di ciò, il TAEG effettivo sarebbe superiore al TAEG contrattuale e precisamente pari al 15,92 %, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 125-bis TUB.

Ciò esposto, il cliente formula le seguenti conclusioni:

- applicare i commi 6 e 7 dell’art. 125-bis (art. 124, comma 5 nella versione del TUB del 2007), nonché il comma 7 dell’art. 117 del TUB;

- accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula;

- accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento in questione relativo alla determinazione del TAEG;

(2)

- condannare l’intermediario alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) e alla eventuale riconvenzione del capitale residuo come determinato nel ricorso, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l’applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Con le controdeduzioni l’intermediario eccepisce quanto segue:

- in data 14/05/2012 la cliente ha stipulato il contratto di finanziamento n. **022, per un importo di € 27.915,29, da restituirsi in 120 rate mensili, cadauna di € 409,00; il tutto a fronte di un TAN del 12,53% e di un TAEG del 13,90%;

- le polizze sono state stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, ma non hanno natura obbligatoria e pertanto sono state correttamente escluse dal calcolo del TAEG;

- a riprova della facoltatività della polizza CPI, allega n. 3 contratti di finanziamento concessi senza copertura assicurativa ad altrettanti clienti con il medesimo merito creditizio della cliente, a condizioni economiche praticamente identiche a quella applicate alla stessa;

- a riprova della facoltatività della polizza c.d. indennitaria, afferma che dalle condizioni generali di assicurazione si evince che la stessa copre rischi del tutto differenti da quelli di tutela del credito e che la durata della copertura non corrisponde a quella del contratto di credito.

Con le conclusioni l’intermediario chiede di respingere il ricorso, avendo fornito la prova dell’effettiva facoltatività delle polizze sottoscritte dal ricorrente a tutela del credito attraverso anche la produzione di copia di contratti offerti a condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.

Con nota di repliche il cliente evidenzia che:

- in virtù delle delucidazioni dettate dalla Banca d’Italia e dall’IVASS nella loro Lettera Congiunta al Mercato del 17 Marzo 2020, nell’affrontare il tema relativo all’Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti, gli Istituti di vigilanza menzionati hanno posto forti dubbi in merito alla comune prassi degli Intermediari di: imporre forzosamente una Polizza a protezione del credito (PPI – Payment Protection Insurance) per la concessione di finanziamenti; imporre la sottoscrizione di polizze a premio unico anticipato finanziato dalla banca o dall’intermediario finanziario che le collocava, prive di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto (Polizze Decorrelate). La presenza di una seconda Polizza Decorrelata dunque accentua l’ipotesi di un’imposizione forzosa di servizi assicurativi al fine di ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni proposte;

- il compenso percepito dall’intermediario per il collocamento è superiore al 50% del premio della Polizza Assicurativa, oltre agli interessi passivi che il medesimo premio di € 1.911,29 ha generato nell’arco di 120 mesi al tasso d’interesse del (nominale) del 12,52

%.

- in riferimento ai contratti comparativi, il Finanziamento n. **945 contrasta con i parametri di ammissibilità dettati dalla Dec. n. 10617 del 12 settembre 2017: il Finanziamento proposto è infatti assistito da una Polizza Assicurativa “Facoltativa”.

DIRITTO

(3)

All’atto della conclusione del contratto di prestito oggetto di controversia, il cliente ha aderito a una polizza CPI dal costo di € 1.911,28 e ad un ulteriore servizio assicurativo facoltativo dal costo di € 504,00.

Ciò premesso, la questione centrale concerne la qualificazione come “obbligatoria” o come

“facoltativa” della polizza assicurativa sottoscritta dal ricorrente: solo nel primo caso, infatti, il suo costo sarebbe stato illegittimamente escluso dall’intermediario dal calcolo del TAEG.

Il tema della natura delle polizze assicurative sottoscritte dai clienti in occasione della stipula di contratti di prestito personale è stato recentemente oggetto di tre pronunce (con identica motivazione) da parte del Collegio di Coordinamento (Coll. Coordinamento, Decisione N. 3156 del 27 febbraio 2020 Pag. 4/5 nn. 10617/2017, 10620/2017 e 10621/2017). Sulla questione è tornato, ulteriormente, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 16291 del 26 luglio 2018.

Il Collegio di Coordinamento, nelle decisioni sopra menzionate, ribadisce anzitutto l’orientamento, concordemente espresso dai Collegi territoriali, per cui l’accertamento del carattere necessario o non necessario (come “requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”) della polizza prescinde dal tenore letterale dei contratti, sicché non rileva la semplice designazione testuale circa la natura meramente facoltativa del rapporto assicurativo.

Alla luce di queste premesse, il Collegio di Coordinamento evidenzia gli indici probatori (anche di tipo presuntivo) dai quali sia possibile desumere la natura della polizza assicurativa. Viene in particolare enunciato il seguente principio: “Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; b) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; c) che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: d) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; e) ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; e) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Nel caso di specie, per quanto concerne la polizza CPI, sulla base del modulo di adesione prodotto nel procedimento, risultano sussistere gli elementi presuntivi indicati dal Collegio di Coordinamento per considerare obbligatoria la polizza assicurativa, sebbene essa fosse indicata in contratto come facoltativa, in quanto:

- la polizza ha la funzione di copertura del credito;

- la sottoscrizione della polizza è avvenuta contestualmente al contratto di finanziamento e la polizza ha pari durata;

- l’indennizzo è parametrato al debito residuo.

(4)

L’intermediario, “con particolare riferimento alla circostanza di aver offerto condizioni simili a quelle concesse al ricorrente, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”, ha prodotto in comparazione tre contratti riferiti a clienti di cui asserisce l’identità del merito creditizio.

Sul punto, si osserva che secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi l’intermediario deve produrre almeno due contratti, stipulati con altri consumatori a condizioni analoghe (per importo, durata, periodo di stipula, TAN, presenza/assenza di coobbligati o di altre garanzie) ma senza polizza, con una dichiarazione che evidenzi che i terzi contraenti invocati a confronto hanno lo stesso mero creditizio del ricorrente. In particolare, per quanto riguarda il parametro delle condizioni analoghe (le quali devono essere tutte presenti in almeno due contratti comparativi), i Collegi sono concordi nel ritenere che a tal fine, rispetto al contratto oggetto di controversia, il TAN non può presentare uno scostamento superiore o inferiore a 50 “punti base”; la durata del finanziamento non può essere superiore o inferiore a ¼; l’importo finanziato non deve essere superiore o inferiore a ¼; il periodo di offerta non può variare di +/- 3 mesi; se il contratto per cui è controversia è senza coobbligati, almeno uno dei contratti comparativi deve essere anch’esso senza coobbligati.

Nel caso di specie i contratti comparativi prodotti dall’intermediario presentano condizioni analoghe al contratto c.d. “benchmark” (sotto il profilo della presenza di coobbligati, in uno dei contratti comparativi è presente un soggetto coobbligato come nel contratto oggetto di controversia) e pertanto, risulta raggiunta - da parte dell’intermediario resistente - la prova contraria rispetto alla presunzione di obbligatorietà della polizza.

Anche con riferimento alla Polizza Indennitaria, si deve procedere alla verifica circa l’obbligatorietà o meno della polizza in questione, alla luce degli indici presuntivi elaborati dal Collegio di Coordinamento.

In proposito, dall’analisi delle CGA prodotte dall’intermediario emerge che, pur avendo la ricorrente aderito alla polizza assicurativa in questione contestualmente alla stipula del contratto:

a) la polizza viene definita “indennitaria” e prevede l’erogazione di un indennizzo in caso di ricovero ovvero l’accesso a prestazioni mediche ed assistenziali;

b) la durata della copertura assicurativa diverge rispetto a quella del rapporto di finanziamento, in quanto la durata è di 84 mesi, salvo comunicazione scritta di volontà di recesso dal contratto, comunicata tramite posta A/R, secondo quanto disposto dall’art. 1899 c.c.

c) il beneficiario è l’assicurato, quindi il cliente, mentre l’intermediario è contraente;

d) in caso di sinistro, vengono erogate prestazioni di tipo assistenziale, ovvero un indennizzo quantificato in misura fissa, non parametrato al debito residuo.

Le osservazioni che precedono comportano l’assenza di almeno due degli indici presuntivi dell’obbligatorietà della polizza indennitaria elaborati dal Collegio di Coordinamento (indennizzo parametrato al debito residuo, durata coincidente), per cui non sussiste la presunzione di obbligatorietà per tale polizza.

Alla luce di quanto esposto, deve quindi riconoscersi la natura facoltativa delle polizze in questione, il cui costo è stato correttamente escluso dall’intermediario dal calcolo del TAEG, con conseguente rigetto della domanda presentata dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

(5)

IL PRESIDENTE

firma 1

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