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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MINNECI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 04/07/2019

FATTO

Nel presente procedimento i ricorrenti, titolari di conto corrente cointestato n. ***42495, deposito titoli n. ***335 e sottodeposito n. ***000 in cointestazione, sottodeposito n. ***002 (intestato alla sola cointestataria), espongono:

- che in data 19/04/2018, dopo aver richiesto il recesso da tutti gli anzidetti rapporti in essere presso l’intermediario e la migrazione dei rapporti ad altro istituto di credito, si trovavano nell’impossibilità di accedere al proprio conto corrente (operatività del servizio di home banking e visibilità dei movimenti);

- di non aver ricevuto alcuna informazione utile in ordine allo stato della procedura di migrazione o alla verosimile data di conclusione della stessa, fatta salva quella del 27/06/2018 in cui il customer care li informava del completamento della verifica del

“modulo di chiusura conto”, circostanza dalla quale derivava la chiusura del conto stesso e la disabilitazione (invero già in atto da mesi) dell’account;

- che l’accredito sul nuovo conto corrente delle somme migrate avveniva con estremo ritardo ed al netto della somma di € 1.470,00, trattenuta asseritamente a fini fiscali, ma di fatto senza titolo;

- che, per effetto del repentino oscuramento, sono rimasti privi di ogni informazione anche in ordine alle cedole maturate sul dossier titoli e alle relative giacenze sul proprio conto, nonostante le istruzioni elaborate dall’intermediario per la chiusura dei rapporti on line specifichino espressamente come lo stato di avanzamento della pratica di chiusura sia

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sempre consultabile dalla sezione personale dell’Area Clienti a cui, conseguentemente, il cliente stesso ben deve poter accedere;

- che alla data di presentazione del ricorso, non avevano ricevuto alcun estratto conto relativo alla dichiarata avvenuta chiusura del conto corrente.

Chiedono, dunque:

- il ripristino dell’accesso all’online banking, quantomeno con finalità di visualizzazione e controllo dei movimenti operanti sul conto;

- di intimare l’intermediario a fornire tempestive ed esaustive informazioni scritte in merito allo stato della procedura di chiusura del dossier titoli e della migrazione del medesimo presso il nuovo istituto di credito prescelto;

- la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 10.000, derivante dall’impossibilità di accedere all’area personale dell’online banking e dal ritardo nel trasferimento delle somme in giacenza sul conto corrente e del dossier titoli, nonché dall’inadempimento contrattuale della banca.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario chiede al Collegio il rigetto del ricorso, ricostruendo i fatti nei seguenti termini:

- in seguito alla richiesta del 19/04/2018, veniva immediatamente comunicato ai clienti che la stessa

(i) avrebbe necessitato di tempi tecnici più lunghi, considerato che i clienti hanno omesso di indicare le coordinate del deposito titoli su cui gli strumenti finanziari sarebbero dovuti migrare (come si evince dal format di trasferimento dei servizi di pagamento, cfr. doc. n. 4 alle ctd), le caratteristiche degli strumenti finanziari in deposito e le imposizioni fiscali dovute per legge (tanto da non essere oggetto di domanda alcuna l’importo di € 1.470,00), (ii) avrebbe comportato l’impossibilità di accedere ai servizi di home banking, ricevendo poi l’estratto di conto corrente relativo alla chiusura dei rapporti;

- i clienti, oltre a potersi recare fisicamente presso la banca, avevano i canali ordinari del customer care per controllare le transazioni, come di fatto è avvenuto;

- ha dovuto sospendere, per un breve periodo, la chiusura anche del conto corrente, onde garantire comunque la regolamentazione delle eventuali partite in conto, derivanti dall’estinzione del dossier titoli, bonificando pressoché la totalità delle giacenze di conto al rapporto già aperto presso l’altro istituto;

- il trasferimento dei titoli si è ultimato, anche per tempistiche dettate dalla depositaria dei fondi e dall’intermediario ricevente, in data 26/06/2018 con estinzione di tutti i rapporti.

Quindi, eccepisce:

- che le domande proposte sono inammissibili per eterogenee ragioni;

- in primo luogo, che ha carattere assorbente il fatto che siano già stati estinti i rapporti contrattuali, trasferendo presso il prestatore ricevente ogni somma o strumento finanziario già in deposito presso di sé;

- che era stata comunicata, con preavviso, la chiusura dei rapporti di home banking e che sarebbe stato trasmesso agli stessi l’estratto conto, con evidenza delle annotazioni;

- in secondo luogo, che la domanda di risarcimento dei danni non ha carattere patrimoniale, ma è una richiesta equitativa (oltremodo sproporzionata e del tutto irragionevole) di risarcimento del danno non patrimoniale;

- in terzo luogo, che è stato adito il giudicante Collegio prima che si potesse – anche astrattamente – essersi determinato un danno in capo ai clienti, con richieste contraddittorie;

- ancora, che la tecnica espositiva e di produzione documentale dei documenti sia estremamente difficile di comprensione, tenuto conto del fatto che sono stati depositati una serie di documenti, senza che questi abbiano richiamo nel testo del ricorso;

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- che, da ultimo, controparte si limita ad una generica rappresentazione dei fatti priva di supporto probatorio;

- che pur non essendo possibile, per quanto premesso, un approfondito esame della questione, sarebbe da ribadire:

a) la legittimità della propria condotta con riguardo alla pendenza di debiti fiscali dei clienti e all’impossibilità di chiudere il rapporto fino al momento in cui gli stessi non fossero stati onorati;

b) che la disabilitazione dell’home banking non può aver determinato un danno, sia perché la gestione della chiusura è avvenuta nel rispetto del mandato conferito dalla banca, sia perché il cliente ha sempre avuto la possibilità di interloquire con il personale del customer care o con la propria filiale (come riconosciuto dal Collegio di Roma, dec. n. 17574/17).

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne il ritardo nel perfezionamento - da parte dell’intermediario convenuto in qualità di prestatore di servizi di pagamento originario (“PSP Originario”) - del trasferimento di servizi di pagamento verso un nuovo conto, aperto presso altro intermediario, con richiesta di chiusura del conto originario e del collegato deposito titoli, nonché dall’indisponibilità dei servizi di home banking nelle more della procedura. La parte ricorrente chiede il risarcimento per i danni patiti da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 10.000,00

Dalle dichiarazioni e allegazioni delle parti risulta anzitutto pacifico che:

- la richiesta di portabilità in oggetto è stata inoltrata dai clienti in data 16/04/2018;

- la richiesta di trasferimento del deposito titoli è stata comunicata dal PSP nuovo all’intermediario (PSP originario) in data 18/04/2018 (cfr. allegato n. 10 al ricorso);

- la data prevista di efficacia del trasferimento dei servizi di pagamento era al 09/05/2018

“pari al 13° giorno lavorativo successivo al giorno in cui il PSP nuovo riceve la richiesta”;

- il completamento della procedura in esame è avvenuto in data 26/06/2018, come risulta dall’estratto di conto corrente al 28/06/2018, dunque con un ritardo di 48 giorni rispetto alla data prevista di efficacia del trasferimento.

Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario imputa il mancato rispetto dei termini originariamente previsti a una serie di problematiche, tutte afferenti il dossier titoli, le quali avrebbero condizionato la chiusura del conto e il trasferimento del relativo saldo sul nuovo conto:

a) la pendenza di debiti fiscali;

b) la presenza di fondi che necessitavano dell’autorizzazione della Banca depositaria;

c) l’omessa indicazione, da parte dei clienti, del deposito titoli su cui gli strumenti finanziari sarebbero dovuti migrare.

La qual cosa veniva anticipata ai clienti in data 20/04/2018 nei termini a seguire riportati (cfr. allegato n. 11 al ricorso)

Quanto al primo profilo (pendenze fiscali), si deve richiamare, in proposito, il disposto dell’art. 126-quinquiesdecies, comma 9, TUB, in forza del quale “Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore.

In tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine”.

Nella richiamata comunicazione del 20/04/2018 l’intermediario si era limitato a indicare genericamente l’esistenza di obblighi pendenti relativi al dossier titoli, senza alcuna

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ulteriore specificazione. Anche dalla trascrizione della conversazione chat allegata al ricorso sub 12) emerge chiaramente che i ricorrenti non avevano ricevuto un’informativa esaustiva.

Inoltre, in tema di richiesta di estinzione di rapporto di conto corrente, è consolidato l’orientamento dei Collegi secondo cui il cliente è titolare “di un diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente; in particolare, le decisioni dei Collegi sottolineano che l’intermediario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’esistenza di eventuali passività gravanti sul conto (decisioni n. 669/15; n. 4332/13; n.

1477/13)” (Collegio di Roma, decisione n. 3091/2015).

Quanto al secondo profilo (b), nelle proprie controdeduzioni l’intermediario imputa la responsabilità del ritardo nel trasferimento del dossier titoli anche ai rapporti intercorsi tra la banca subentrante e quella depositaria delle quote dei fondi ivi presenti. Tuttavia, l’intermediario non fornisce documentazione a supporto, pur essendone onerato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 1256 e 2697 c.c., a mente dei quali grava sul debitore la prova dell’impossibilità (sia pur temporanea) dell’adempimento della prestazione.

Quanto al terzo profilo richiamato dall’intermediario (omessa indicazione, da parte dei clienti, delle coordinate del deposito titoli di destinazione), è in atti il solo modulo di richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento (cfr. allegato n. 4 alle ctd), di cui l’intermediario pare dedurre la non completa compilazione. In verità, non è dato comprendere se i clienti abbiano ricevuto altro modulo per richiedere il “servizio di trasferimento standardizzato degli strumenti finanziari (Servizio TDT)” e, in caso positivo, se sia stata colpevolmente omessa l’indicazione del deposito di destinazione.

In ogni caso, solo in data 1/05/2018 (cioè dopo 12 giorni dall’avvio della pratica) la banca invia al cliente una richiesta di integrazione (cfr allegati nn. 15 e 16 al ricorso).

Quanto, poi, alla lamentela relativa alla cessazione del servizio di online banking, l’intermediario riconosce di aver effettuato la disattivazione già al 26/04/2019, dunque anticipatamente alla data di efficacia della chiusura del rapporto.

La nuova disciplina introdotta nel TUB con la novella del mese di aprile 2017, all’art. 126- quinquiesdecies, comma 8 prevede che: “il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell'autorizzazione.”

Accertato il ritardo dell’intermediario nell’esecuzione dell’operazione richiesta dai clienti e violati gli obblighi dalla richiamata normativa previsti, occorrerà valutarne le conseguenze in termini risarcitori.

Si deve premettere che la parte ricorrente non ha fornito alcuna allegazione documentale in ordine ai disagi asseritamente patiti, né, in particolare, ai presunti danni subiti in conseguenza dell’impossibilità di fruire del servizio di home banking durante i giorni in cui si attendeva il perfezionamento dell’operazione di portabilità, adducendo soltanto di essere stata “impossibilitata ad accedere – anche solo ai fini di visibilità e controllo dei movimenti – al proprio conto corrente online, ai servizi allo stesso connessi e al dossier titoli al medesimo abbinato”.

Vale la pena ricordare che nel nostro ordinamento, “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183)” e che “la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito

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risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subìto” (così, tra le altre, Coll. Coord. 3089/2012). In termini più espliciti, “L’attività della condotta dell’intermediario non è … di per sé sufficiente a fondare un diritto all’indennizzo, così come pretende il ricorrente, posto che non è previsto nel nostro sistema il diritto ad un indennizzo a sanzione di un comportamento illecito” (in questi termini, ad es., Collegio di Napoli, decisione n. 9078 del 25 luglio 2017)

Tuttavia, con riferimento al lamentato ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento, trova applicazione il secondo comma dell’art. 126-septiesdecies TUB, il quale stabilisce che “Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 nel periodo di riferimento”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno l’indennizzo previsto dall’art. 126 septiesdecies, T.U.B. con riferimento al periodo dal 09/05/2018 al 26/06/2018.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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